TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9931 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11470/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria UR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11470/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIUFFOLINI Parte_1 C.F._1 SI elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 171 RIMINI presso il predetto difensore
ATTORE/OPPONENTE contro
Controparte_1 Controparte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRACCARI ALBERTO, elettivamente domiciliato in P.IVA_1 VIA TORTONA, 72 20144 presso il predetto difensore CP_1
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come di seguito indicato:
Conclusioni parte opponente: Con il presente atto si insiste, pertanto, affinché l'Ill.mo Giudice adito, voglia respinta ogni contraria istanza domanda ed eccezione, in accoglimento dei motivi suesposti, Nel merito:
- Previo accertamento e rilevabilità d'ufficio della vessatorietà delle clausole contenute nel Contratto di Mutuo e nel Capitolato, dichiarare la nullità delle predette clausole contrattuale e dell'intero contratto di Mutuo viziato ab origine, con conseguente restituzione delle rate pagate e condanna al risarcimento del danno esistenziale.
- Accertare e dichiarare la sussistenza della nullità di protezione con riferimento a tutti i punti del contratto di cui in narrativa e della conseguente esecuzione, indicati nel corpo del ricorso;
pagina 1 di 4 - Accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui al contratto di mutuo ipotecario, a rogito del Notaio Dott. del 15/09/2004 e del conseguente atto di pignoramento immobiliare per Persona_1 violazione del disposto di cui all'art. 1341 c.c., nonché normativa nazionale ed europea dettata in materia di tutela del consumatore e recentemente recepita dalla CGUE, nonché dalla nota sentenza della Suprema Corte a SS.UU. n. 9479/2023) e, per l'effetto
- dichiari privo di efficacia il pignoramento, ordinando la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari;
- dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 1754/2013 R.G.E., pendente avanti l'intestato Tribunale;
- il tutto con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge.”
Conclusioni parte opposta:
“Tutto quanto sopra premesso, il , ut supra rappresentato e CP_3 difeso, rassegna le seguenti CONCLUSIONI Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, premesso ogni incombente di rito,
1. respingere la proposta opposizione.
2. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, 15% spese generali ex DM 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. sugli imponibili, come per legge.”
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) ha proposto opposizione ex art 615 comma II c.p.c. nella procedura esecutiva Parte_1 R.G.N. 1754/2013 (instaurata dal Banco BPM S.p.A. sulla base del finanziamento stipulato il 7.9.24 ai sensi dell'art 38 TU bancario e assistito da garanzia ipotecaria, contratto depositato dall'opposta al doc. 6), chiedendo la sospensione della procedura medesima. A sostegno di detta opposizione ha invocando la tutela consumeristica, in ragione della presenza nel contratto predetto, di numerose clausole vessatorie “in stridente contrasto rispetto alla normativa europea dettata in materia di tutela del consumatore”.
Con ordinanza del 28.2.24 il Giudice dell'Esecuzione, tenuto conto della rinuncia da parte dell'opponente all'istanza cautelare, ha ritenuto, sulla base di un criterio di soccombenza virtuale, che detta opposizione difettasse di un fumus di fondatezza in ragione della “tardività del ricorso e della non riconducibilità dell'opposizione nel perimetro delineato dalla Corte di Cassazione con la richiamata pronuncia” (vedasi documento depositato in data 1.10.24 dall'opposta) e ha assegnato i termini per l'introduzione del giudizio ex art. 616 c.p.c
2) All'esito di detta ordinanza l'opponente ha quindi introdotto il presente giudizio di merito, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
3) Si è costituita, in data 26.6.24, e per essa, quale mandataria, Controparte_4 [...]
dando atto di aver acquistato il credito da BANCO BPM Controparte_5
S.P.A., in virtù di un contratto di cessione di crediti in blocco. La parte opposta ha avanzato le conclusioni di cui sopra, chiedendo altresì condannarla al risarcimento dei danni ex art. 96 I e III comma c.p.c.
4) L'opposizione non può essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
E' pacifico tra le parti, e risulta testualmente dall'ordinanza emessa nella procedura esecutiva R.G.N. 1754/2013 in data 28.2.24, che l'odierna opponente ha spiegato l'opposizione ex art 615 comma II cpc in sede esecutiva a seguito dell'avvenuta aggiudicazione del bene pignorato.
Questo Giudice ritiene quindi che correttamente il Giudice in sede esecutiva abbia ritenuto tardiva la tutela invocata, atteso che il Giudice dell'Esecuzione può effettuare anche d'ufficio l'applicazione della tutela consumeristica, ma sino al momento dell'avvenuta vendita del bene.
Tale aspetto, in un primo momento discusso, è stato chiarito da una recente Sentenza della Suprema Corte (la n. 17055 pubblicata il 20 giugno 2024), sentenza con la quale è stato precisato che il controllo ufficioso di cui alle Sezioni Unite n 9479/2023 subisce il limite derivante dall' avvenuta vendita del bene. Si legge infatti in questa pronuncia quanto di seguito riportato: “Ne consegue la necessità del recupero della tutela giurisdizionale del consumatore, che lamenti l'abusività delle clausole inserite nel contratto donde sorse l'obbligazione azionata, nella sede esecutiva e, a maggior ragione, nella sede dell'opposizione all'esecuzione e tanto anche d'ufficio. Tale controllo del giudice dell'esecuzione, peraltro, subisce un limite, consistente nell'avvenuta vendita del bene pignorato (o nell'assegnazione del credito), per comprensibili motivi di tutela della sicurezza degli acquisti effettuati alle aste giudiziarie, come affermato dalla richiamata giurisprudenza Eurounitaria. Giova, peraltro, rilevare che gli esiti, di immodificabili del trasferimento coattivo realizzato erano già stati individuati dalla giurisprudenza di questa Corte, con riferimento anche al diritto nazionale preesistente all'avvento della legislazione consumeristica di matrice Eurounitaria (Cass. n. 8911 del 29/03/2023 Rv. 667554 - 01, pagg. 11 e segg. della motivazione, che esclude la rilevabilità d'ufficio delle nullità poste a tutela del consumatore in sede di controversia distributiva di cui all'art. 512 cod. proc. civ.).”
pagina 3 di 4 4.1) Tali considerazioni non mutano pur tenendo conto di quanto rilevato dal legale della parte opponente in sede di discussione, ossia che “all'esito del decreto di trasferimento è stata cancellata l'ultima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia mentre sono ancora sussistenti le precedenti segnalazioni.”. Tali rilievi, non contenuti nell'opposizione in sede esecutiva, si reputano quindi tardivi e del tutto inconferenti.
5) Questo Giudice ritiene di ravvisare gravi eccezionali ragioni per compensare le spese di lite. Infatti, il rigetto dell'opposizione è conseguenza di un approdo Giurispudenziale consolidatosi successivamente all'introduzione del presente giudizio di merito. Ne deriva, pertanto, che non sussistono i presupposti per una pronuncia di condanna ex art 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- compensa interamente le spese di lite.
Milano, 22/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria UR
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria UR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11470/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIUFFOLINI Parte_1 C.F._1 SI elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 171 RIMINI presso il predetto difensore
ATTORE/OPPONENTE contro
Controparte_1 Controparte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRACCARI ALBERTO, elettivamente domiciliato in P.IVA_1 VIA TORTONA, 72 20144 presso il predetto difensore CP_1
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come di seguito indicato:
Conclusioni parte opponente: Con il presente atto si insiste, pertanto, affinché l'Ill.mo Giudice adito, voglia respinta ogni contraria istanza domanda ed eccezione, in accoglimento dei motivi suesposti, Nel merito:
- Previo accertamento e rilevabilità d'ufficio della vessatorietà delle clausole contenute nel Contratto di Mutuo e nel Capitolato, dichiarare la nullità delle predette clausole contrattuale e dell'intero contratto di Mutuo viziato ab origine, con conseguente restituzione delle rate pagate e condanna al risarcimento del danno esistenziale.
- Accertare e dichiarare la sussistenza della nullità di protezione con riferimento a tutti i punti del contratto di cui in narrativa e della conseguente esecuzione, indicati nel corpo del ricorso;
pagina 1 di 4 - Accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui al contratto di mutuo ipotecario, a rogito del Notaio Dott. del 15/09/2004 e del conseguente atto di pignoramento immobiliare per Persona_1 violazione del disposto di cui all'art. 1341 c.c., nonché normativa nazionale ed europea dettata in materia di tutela del consumatore e recentemente recepita dalla CGUE, nonché dalla nota sentenza della Suprema Corte a SS.UU. n. 9479/2023) e, per l'effetto
- dichiari privo di efficacia il pignoramento, ordinando la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari;
- dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 1754/2013 R.G.E., pendente avanti l'intestato Tribunale;
- il tutto con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge.”
Conclusioni parte opposta:
“Tutto quanto sopra premesso, il , ut supra rappresentato e CP_3 difeso, rassegna le seguenti CONCLUSIONI Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, premesso ogni incombente di rito,
1. respingere la proposta opposizione.
2. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, 15% spese generali ex DM 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. sugli imponibili, come per legge.”
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) ha proposto opposizione ex art 615 comma II c.p.c. nella procedura esecutiva Parte_1 R.G.N. 1754/2013 (instaurata dal Banco BPM S.p.A. sulla base del finanziamento stipulato il 7.9.24 ai sensi dell'art 38 TU bancario e assistito da garanzia ipotecaria, contratto depositato dall'opposta al doc. 6), chiedendo la sospensione della procedura medesima. A sostegno di detta opposizione ha invocando la tutela consumeristica, in ragione della presenza nel contratto predetto, di numerose clausole vessatorie “in stridente contrasto rispetto alla normativa europea dettata in materia di tutela del consumatore”.
Con ordinanza del 28.2.24 il Giudice dell'Esecuzione, tenuto conto della rinuncia da parte dell'opponente all'istanza cautelare, ha ritenuto, sulla base di un criterio di soccombenza virtuale, che detta opposizione difettasse di un fumus di fondatezza in ragione della “tardività del ricorso e della non riconducibilità dell'opposizione nel perimetro delineato dalla Corte di Cassazione con la richiamata pronuncia” (vedasi documento depositato in data 1.10.24 dall'opposta) e ha assegnato i termini per l'introduzione del giudizio ex art. 616 c.p.c
2) All'esito di detta ordinanza l'opponente ha quindi introdotto il presente giudizio di merito, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
3) Si è costituita, in data 26.6.24, e per essa, quale mandataria, Controparte_4 [...]
dando atto di aver acquistato il credito da BANCO BPM Controparte_5
S.P.A., in virtù di un contratto di cessione di crediti in blocco. La parte opposta ha avanzato le conclusioni di cui sopra, chiedendo altresì condannarla al risarcimento dei danni ex art. 96 I e III comma c.p.c.
4) L'opposizione non può essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
E' pacifico tra le parti, e risulta testualmente dall'ordinanza emessa nella procedura esecutiva R.G.N. 1754/2013 in data 28.2.24, che l'odierna opponente ha spiegato l'opposizione ex art 615 comma II cpc in sede esecutiva a seguito dell'avvenuta aggiudicazione del bene pignorato.
Questo Giudice ritiene quindi che correttamente il Giudice in sede esecutiva abbia ritenuto tardiva la tutela invocata, atteso che il Giudice dell'Esecuzione può effettuare anche d'ufficio l'applicazione della tutela consumeristica, ma sino al momento dell'avvenuta vendita del bene.
Tale aspetto, in un primo momento discusso, è stato chiarito da una recente Sentenza della Suprema Corte (la n. 17055 pubblicata il 20 giugno 2024), sentenza con la quale è stato precisato che il controllo ufficioso di cui alle Sezioni Unite n 9479/2023 subisce il limite derivante dall' avvenuta vendita del bene. Si legge infatti in questa pronuncia quanto di seguito riportato: “Ne consegue la necessità del recupero della tutela giurisdizionale del consumatore, che lamenti l'abusività delle clausole inserite nel contratto donde sorse l'obbligazione azionata, nella sede esecutiva e, a maggior ragione, nella sede dell'opposizione all'esecuzione e tanto anche d'ufficio. Tale controllo del giudice dell'esecuzione, peraltro, subisce un limite, consistente nell'avvenuta vendita del bene pignorato (o nell'assegnazione del credito), per comprensibili motivi di tutela della sicurezza degli acquisti effettuati alle aste giudiziarie, come affermato dalla richiamata giurisprudenza Eurounitaria. Giova, peraltro, rilevare che gli esiti, di immodificabili del trasferimento coattivo realizzato erano già stati individuati dalla giurisprudenza di questa Corte, con riferimento anche al diritto nazionale preesistente all'avvento della legislazione consumeristica di matrice Eurounitaria (Cass. n. 8911 del 29/03/2023 Rv. 667554 - 01, pagg. 11 e segg. della motivazione, che esclude la rilevabilità d'ufficio delle nullità poste a tutela del consumatore in sede di controversia distributiva di cui all'art. 512 cod. proc. civ.).”
pagina 3 di 4 4.1) Tali considerazioni non mutano pur tenendo conto di quanto rilevato dal legale della parte opponente in sede di discussione, ossia che “all'esito del decreto di trasferimento è stata cancellata l'ultima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia mentre sono ancora sussistenti le precedenti segnalazioni.”. Tali rilievi, non contenuti nell'opposizione in sede esecutiva, si reputano quindi tardivi e del tutto inconferenti.
5) Questo Giudice ritiene di ravvisare gravi eccezionali ragioni per compensare le spese di lite. Infatti, il rigetto dell'opposizione è conseguenza di un approdo Giurispudenziale consolidatosi successivamente all'introduzione del presente giudizio di merito. Ne deriva, pertanto, che non sussistono i presupposti per una pronuncia di condanna ex art 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- compensa interamente le spese di lite.
Milano, 22/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria UR
pagina 4 di 4