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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 14/07/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 152/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Faltoni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 152/2025
TRA:
(C.F./P.IVA , con sede in RE, via Garibaldi n. 65, in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'Amministratore Delegato sig. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Riccardo Vannuccini (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._1 suo studio in RE, Piazza Guido Monaco n. 1/A, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E:
E C.F./P.IVA , con Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
sede in OL (PG), via Marchisielli n. 2/F, in persona della socia e legale rappresentante sig.ra ; Controparte_2
Sig.ra (C.F. ), residente in [...], Controparte_3 C.F._2
Loc. Ponte Santa Lucia n. 20/A;
Sig.ra (C.F. ), residente in [...], Controparte_2 C.F._3
Loc. Ponte Santa Lucia n. 20/A;
Sig. (C.F. ), residente in [...], Parte_2 C.F._4
via Cipriano Piccolpasso n. 8/A;
1 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Beatrice Montirosi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in OL (PG), via Umberto I n. 64, giusta procura in atti;
- RESISTENTI -
OGGETTO: Somministrazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi e da verbale dell'udienza di discussione del [inserire], da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Per la parte ricorrente ( : "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni Parte_1
contraria istanza disattesa:
- accertato e dichiarato che la società (c.f./p.iva Controparte_4
è unilateralmente receduta dal rapporto di somministrazione in corso con la P.IVA_2
società ed è conseguentemente tenuta al pagamento del corrispettivo previsto al Parte_1 punto 6) dei contratti di somministrazione sottoscritti il 06.08.2015 e il 19.03.2018 nella misura di € 29.164,80;
- accertato e dichiarato che la società ha provveduto Controparte_4
alla restituzione dello sconto anticipato di € 4.000,00 erogato in suo favore dalla ricorrente nella misura di € 1.699,50 ed è conseguentemente tenuta a rimborsare l'importo residuo di €
2.300,50;
- accertato e dichiarato che i sig.ri (c.f. ), Controparte_4 C.F._2 _2
(c.f. ) e (c.f. ) sono
[...] C.F._3 Parte_2 C.F._4
tenuti in solido con la società e al pagamento degli Controparte_2 Controparte_4 importi sopra indicati: condannare la società in solido con i sig.ri Controparte_4
, e , a pagare in favore della ricorrente, Controparte_4 Controparte_2 Parte_2 per le ragioni esposte in narrativa, la complessiva somma di € 31.465,30, o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
2 Con vittoria di spese e compensi professionali del procedimento".
Per le parti resistenti ( ed Controparte_4 altri): "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare la nullità e/o non vincolatività delle clausole vessatorie contenute nei contratti del 09.08.2015 e del 19.03.2018 per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito essendo competente il Tribunale di
Spoleto e, per l'ulteriore effetto, dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. per incompetenza territoriale del giudice adito;
- condannare parte ricorrente al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio oltre accessori come per legge;
In via processuale:
- accertare e dichiarare la nullità e/o non vincolatività delle clausole vessatorie contenute nei contratti del 09.08.2015 e del 19.03.2018 per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la prescrizione, ai sensi dell'art. 1957 c.c., del diritto della ricorrente ad agire nei confronti degli obbligati in solido , e Controparte_2 Controparte_4 Parte_2
e, per l'ulteriore effetto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei sigg.ri _2
, e nel presente giudizio e, conseguentemente,
[...] Controparte_4 Parte_2
estromettere gli stessi dal giudizio de quo;
- condannare parte ricorrente al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio oltre accessori come per legge;
In via principale nel merito:
- rigettare integralmente tutte le domande proposte da parte ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che la _2
e la sig.ra , la sig.ra ed il
[...] Controparte_4 Controparte_2 Controparte_4
sig. nulla devono alla;
Parte_2 Parte_1
- condannare parte ricorrente al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio oltre accessori come per legge;
In via subordinata nel merito:
- nell'ipotesi in cui il G.I. ritenesse valida la richiesta di pagamento della penale per recesso
3 anticipato avanzata dalla ricorrente, accertare e dichiarare la prescrizione della stessa, ai sensi dell'art. 2948 comma 4 c.c.;
- nell'ipotesi in cui il G.I. ritenesse valida e non prescritta la richiesta di pagamento della penale per recesso anticipato avanzata dalla ricorrente, accertare e dichiarare che la stessa risulta errata nella sua quantificazione per non aver tenuto conto, nel periodo 2020-2023, della mancata responsabilità del debitore ai sensi dell'art. 1256 c.c. derivante dall'emergenza da Covid-19 e, per l'effetto, rideterminare la stessa nella misura che risulterà dalle risultanze istruttorie;
- condannare parte ricorrente al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio oltre accessori come per legge".
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2025 e ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio, con il rito semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., la società nonché i sig.ri Controparte_4 Controparte_4 Controparte_4 _2
e , questi ultimi in qualità di fideiussori. La ricorrente chiedeva la
[...] Parte_2 condanna in solido dei resistenti al pagamento della somma complessiva di € 31.465,30, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per asserito recesso anticipato dai contratti di somministrazione di caffè stipulati in data 06.08.2015 e 19.03.2018, nonché a titolo di restituzione di una quota di sconto anticipato che assumeva non maturato.
Si costituivano ritualmente in giudizio i resistenti, depositando comparsa di costituzione e risposta in data 2 maggio 2025. Questi contestavano integralmente le pretese avversarie e, in via pregiudiziale di rito, eccepivano l'incompetenza per territorio del Tribunale adito indicando quale Tribunale territorialmente competente in quello di Spoleto. A sostegno dell'eccezione, deducevano la nullità e/o inefficacia della clausola di deroga del Foro contenuta in entrambi i contratti di somministrazione (specificamente, l'art. 8 del contratto datato 06.08.2015 e l'art. 9 del contratto datato 19.03.2018), con la quale veniva indicato quale
Foro esclusivo quello di RE. A sostegno di tale eccezione deducevano che tale clausola, da qualificarsi come vessatoria ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., non era stata
4 specificamente approvata per iscritto, essendo stata oggetto di un mero "richiamo in blocco" unitamente ad altre clausole. Indicavano, pertanto, quale foro territorialmente competente, in applicazione dei criteri legali di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., il Tribunale di Spoleto, nel cui circondario ha sede la società convenuta e dove l'obbligazione principale sarebbe sorta e avrebbe dovuto essere eseguita. Nel merito, i resistenti rilevavano l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto integrale.
All'esito della prima udienza del 13 maggio 2025, Giudice, sciogliendo la riserva ivi assunta, fissava udienza di discussione.
La causa veniva quindi discussa all'udienza del 27 giugno 2025. In tale sede, le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi. La difesa della società ricorrente insisteva per la declaratoria di competenza del Tribunale di RE, contestando la configurabilità di un
"richiamo in blocco" e invocando, in subordine, la competenza del Tribunale di RE quale
"forum destinatae solutionis". La difesa dei resistenti insisteva sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale.
All'esito della discussione il Giudice tratteneva la causa in decisione.
***
L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalle parti resistenti è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La presente controversia trae origine da due contratti di somministrazione stipulati tra la in qualità di somministrante, e la e Parte_1 Controparte_2 Controparte_4 in qualità di somministrata, rispettivamente in data 06.08.2015 e 19.03.2018. Entrambi i negozi giuridici contengono una clausola di deroga convenzionale della competenza territoriale. In particolare, l'art. 8 del contratto del 2015 e l'art. 9 del contratto del 2018 prevedono testualmente: "Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza del giudice del luogo ove ha sede il Somministrante". Essendo la sedente in Parte_1
RE , tale clausola mira a radicare la competenza territoriale presso il Tribunale di RE.
Le parti resistenti hanno eccepito che i contratti in questione sono stati unilateralmente predisposti dalla "secondo il modello depositato presso la sede della Parte_1
associazione . Tale circostanza, unitamente alla struttura grafica e Controparte_5 contenutistica dei documenti contrattuali, induce a qualificare gli stessi come contratti per
5 adesione, stipulati mediante moduli o formulari. La dicitura apposta in calce ai contratti, che fa riferimento alla conformità ad un modello depositato presso un'associazione di categoria, non esclude, anzi rafforza, la natura di condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente.
In tale contesto, anche nei rapporti tra imprese (B2B), qualora una parte predisponga unilateralmente le condizioni generali di contratto, trova applicazione la tutela prevista dall'art. 1341 c.c. a favore dell'aderente. La clausola che stabilisce un foro convenzionale in deroga ai criteri legali di competenza territoriale è pacificamente annoverata tra quelle
"vessatorie" (o onerose) ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., e la sua efficacia è subordinata alla specifica approvazione per iscritto.
Occorre, dunque, verificare se la modalità di approvazione della clausola derogatoria del Foro soddisfi il requisito della "specificità" imposto dalla norma. La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione ha costantemente affermato che, per la validità della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, non è sufficiente un richiamo generico o cumulativo a un gruppo indistinto di clausole, anche se identificate numericamente. Tale modalità, definita "richiamo in blocco", non assicura l'effettiva attenzione e consapevolezza del contraente aderente sul contenuto e sulla portata di ciascuna singola clausola a lui sfavorevole, eludendo così la ratio di tutela sottesa all'art. 1341, comma
2, c.c. (cfr., tra le molte, Cass. Civ., Sez. III, 29 febbraio 2008, n. 5733; Cass. Civ., Sez. VI,
11 giugno 2012, n. 9492 ; Trib. Reggio Emilia, 24 aprile 2018, n. 623 ). La norma richiede, invece, una modalità di approvazione che sia idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato specifico di ogni clausola onerosa.
Nel caso di specie, entrambi i contratti presentano un richiamo numerico a una pluralità di articoli (dieci nel contratto del 2015, otto in quello del 2018), seguito da un'unica sottoscrizione per l'approvazione "specifica". Sebbene nel contratto del 2018 la clausola n. 9, relativa al Foro competente, sia menzionata con una breve descrizione del suo oggetto
("competenza territoriale del foro di RE"), tale accorgimento non appare sufficiente a sanare il vizio del richiamo cumulativo. La recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, 14 febbraio 2024, n. 4126) ha precisato che il richiamo numerico a clausole, onerose e non, può ritenersi valido "purché non cumulativo". Tuttavia, il carattere
"cumulativo" del richiamo permane laddove l'elencazione di una serie numerosa di
6 pattuizioni, come nel caso di specie, non consenta di isolare adeguatamente le singole clausole vessatorie e di concentrare su di esse la necessaria attenzione dell'aderente. L'approvazione
"in blocco" di un elenco così esteso di clausole, tutte peraltro di natura onerosa, rende oggettivamente difficoltosa la percezione della specificità e gravosità di ciascuna di esse, privando così l'approvazione del requisito di specificità richiesto dalla legge.
Pertanto, si ritiene che la modalità di approvazione adottata in entrambi i contratti non soddisfi i requisiti di specificità e separatezza imposti dall'art. 1341, comma 2, c.c., configurandosi come un "richiamo in blocco" o cumulativo, inidoneo a comprovare l'effettiva conoscenza e la volontaria accettazione della clausola derogatoria del foro da parte dei resistenti. Ne consegue la sua inefficacia.
In via subordinata, la società ricorrente ha invocato la competenza del Tribunale di RE quale "forum destinatae solutionis", ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1182, comma 3, c.c.
Tale argomentazione non può essere condivisa. Secondo il consolidato orientamento delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., 13 settembre 2016, n. 17989;
Cass. Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5068 ), le obbligazioni pecuniarie che, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c., devono essere adempiute al domicilio del creditore sono esclusivamente quelle liquide. Un'obbligazione pecuniaria è "liquida" quando il suo ammontare è determinato direttamente dal titolo o quando il titolo stesso indica criteri stringenti e oggettivi per la sua determinazione, che non lascino margini di scelta discrezionale e richiedano mere operazioni aritmetiche.
Nel caso di specie, la pretesa principale della ricorrente, pari a € 29.164,80, è richiesta a titolo di penale per recesso anticipato, calcolata moltiplicando il quantitativo di caffè non ritirato per un "prezzo vigente di € 24,50 al Kg". Tuttavia, tale "prezzo vigente" non risulta contrattualmente predeterminato in modo fisso, potendo subire variazioni "in relazione alla eventuali oscillazioni dei prezzi nel mercato delle materie prime nonché in relazione alla variazione di altri costi". La stessa parte resistente ha contestato il prezzo unitario utilizzato dalla ricorrente per il calcolo.
Ne discende che la determinazione del "prezzo vigente" al momento del recesso non si configura come una semplice operazione aritmetica, ma potrebbe implicare accertamenti ulteriori. Tale incertezza sulla base di calcolo rende la somma richiesta a titolo di penale non
7 "liquida" ai fini dell'applicazione dell'art. 1182, comma 3, c.c.
Attesa l'inefficacia della clausola di deroga convenzionale del foro e l'inapplicabilità del forum destinatae solutionis, la competenza territoriale deve essere determinata secondo i criteri generali. La società convenuta ha la propria Controparte_4 sede legale in OL (PG). Ai sensi dell'art. 19, comma 1, c.p.c., per le cause relative a persone giuridiche è competente il giudice del luogo dove esse hanno la sede. Anche i criteri facoltativi previsti dall'art. 20 c.p.c. conducono al medesimo risultato.
Il Comune di OL (PG) rientra nella circoscrizione territoriale del Tribunale di Spoleto.
Per quanto attiene alla posizione dei fideiussori, la loro evocazione congiunta dinanzi al foro competente per la società è ammissibile ai sensi dell'art. 33 c.p.c. In conclusione, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di RE, risultando invece competente il Tribunale di Spoleto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e devono essere poste a carico della società ricorrente, la quale, avendo adito un giudice territorialmente incompetente, risulta soccombente sulla questione pregiudiziale di rito che definisce il presente giudizio.
Non si ravvisano i presupposti per una compensazione, totale o parziale, delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Non sussiste un'ipotesi di soccombenza reciproca, essendo l'eccezione dei resistenti integralmente accolta. Né ricorrono quelle "gravi ed eccezionali ragioni" che, secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, possono giustificare una deroga al principio della soccombenza. Infatti, la questione della nullità della clausola del foro per "richiamo in blocco" è oggetto di un orientamento giurisprudenziale consolidato, che la parte ricorrente avrebbe dovuto conoscere nell'esercitare il proprio diritto di azione, scegliendo di radicare la causa in un foro la cui competenza era manifestamente dubbia.
La liquidazione dei compensi professionali viene effettuata come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022, n. 147 , tenuto conto del valore della controversia (dichiarato in € 31.465,30 , e quindi rientrante nello scaglione da €
26.000,01 a € 52.000,00), ai minimi previsti in considerazione della non complessità e dell'attività difensiva effettivamente svolta in relazione esclusa la fase istruttoria non tenutasi e ridotta alla metà quella decisionale concretizzatasi in una discussione orale senza memorie, con l'aumento del 30% in considerazione della difesa da parte del procuratore dei resistenti
8 di più parti nella medesima posizione processuale ex art. 4 comma 2.
Si liquidano pertanto i compensi per le seguenti fasi:
- Fase di studio: € 851,00 (valori minimi tabellari).
- Fase introduttiva: € 602,00(valori minimi tabellari per la redazione della comparsa di costituzione e risposta).
- Fase decisionale: € 726,50 (pari ai valori minimi di €1.453,00, ridotti del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 9, D.M. 147/2022, che prevede tale riduzione per le cause definite con pronunce di inammissibilità, improcedibilità o simili, quale è la declaratoria di incompetenza che chiude il giudizio davanti a questo Tribunale).
Il compenso totale ammonta quindi a €2179,50, oltre l'aumento del 30% pari ad euro 653,85, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di RE, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla eccezione preliminare di incompetenza per territorio sollevata dalle parti resistenti nel procedimento R.G. n. 152/2025, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa:
1. ACCOGLIE l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla società _2
e e dai sig.ri e
[...] Controparte_4 Controparte_4 Controparte_2
. Parte_2
2. Per l'effetto, DICHIARA la propria incompetenza per territorio a decidere la presente controversia.
3. DICHIARA la competenza per territorio del Tribunale di Spoleto.
4. ASSEGNA alle parti termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice dichiarato competente, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
5. CONDANNA la società in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti Controparte_2
e e , in Controparte_4 Controparte_4 Controparte_2 Parte_2
9 solido tra loro, che liquida in complessivi € 2.833,35 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in RE, il 14.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Faltoni
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Faltoni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 152/2025
TRA:
(C.F./P.IVA , con sede in RE, via Garibaldi n. 65, in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'Amministratore Delegato sig. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Riccardo Vannuccini (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._1 suo studio in RE, Piazza Guido Monaco n. 1/A, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E:
E C.F./P.IVA , con Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
sede in OL (PG), via Marchisielli n. 2/F, in persona della socia e legale rappresentante sig.ra ; Controparte_2
Sig.ra (C.F. ), residente in [...], Controparte_3 C.F._2
Loc. Ponte Santa Lucia n. 20/A;
Sig.ra (C.F. ), residente in [...], Controparte_2 C.F._3
Loc. Ponte Santa Lucia n. 20/A;
Sig. (C.F. ), residente in [...], Parte_2 C.F._4
via Cipriano Piccolpasso n. 8/A;
1 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Beatrice Montirosi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in OL (PG), via Umberto I n. 64, giusta procura in atti;
- RESISTENTI -
OGGETTO: Somministrazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi e da verbale dell'udienza di discussione del [inserire], da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Per la parte ricorrente ( : "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni Parte_1
contraria istanza disattesa:
- accertato e dichiarato che la società (c.f./p.iva Controparte_4
è unilateralmente receduta dal rapporto di somministrazione in corso con la P.IVA_2
società ed è conseguentemente tenuta al pagamento del corrispettivo previsto al Parte_1 punto 6) dei contratti di somministrazione sottoscritti il 06.08.2015 e il 19.03.2018 nella misura di € 29.164,80;
- accertato e dichiarato che la società ha provveduto Controparte_4
alla restituzione dello sconto anticipato di € 4.000,00 erogato in suo favore dalla ricorrente nella misura di € 1.699,50 ed è conseguentemente tenuta a rimborsare l'importo residuo di €
2.300,50;
- accertato e dichiarato che i sig.ri (c.f. ), Controparte_4 C.F._2 _2
(c.f. ) e (c.f. ) sono
[...] C.F._3 Parte_2 C.F._4
tenuti in solido con la società e al pagamento degli Controparte_2 Controparte_4 importi sopra indicati: condannare la società in solido con i sig.ri Controparte_4
, e , a pagare in favore della ricorrente, Controparte_4 Controparte_2 Parte_2 per le ragioni esposte in narrativa, la complessiva somma di € 31.465,30, o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
2 Con vittoria di spese e compensi professionali del procedimento".
Per le parti resistenti ( ed Controparte_4 altri): "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare la nullità e/o non vincolatività delle clausole vessatorie contenute nei contratti del 09.08.2015 e del 19.03.2018 per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito essendo competente il Tribunale di
Spoleto e, per l'ulteriore effetto, dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. per incompetenza territoriale del giudice adito;
- condannare parte ricorrente al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio oltre accessori come per legge;
In via processuale:
- accertare e dichiarare la nullità e/o non vincolatività delle clausole vessatorie contenute nei contratti del 09.08.2015 e del 19.03.2018 per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la prescrizione, ai sensi dell'art. 1957 c.c., del diritto della ricorrente ad agire nei confronti degli obbligati in solido , e Controparte_2 Controparte_4 Parte_2
e, per l'ulteriore effetto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei sigg.ri _2
, e nel presente giudizio e, conseguentemente,
[...] Controparte_4 Parte_2
estromettere gli stessi dal giudizio de quo;
- condannare parte ricorrente al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio oltre accessori come per legge;
In via principale nel merito:
- rigettare integralmente tutte le domande proposte da parte ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che la _2
e la sig.ra , la sig.ra ed il
[...] Controparte_4 Controparte_2 Controparte_4
sig. nulla devono alla;
Parte_2 Parte_1
- condannare parte ricorrente al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio oltre accessori come per legge;
In via subordinata nel merito:
- nell'ipotesi in cui il G.I. ritenesse valida la richiesta di pagamento della penale per recesso
3 anticipato avanzata dalla ricorrente, accertare e dichiarare la prescrizione della stessa, ai sensi dell'art. 2948 comma 4 c.c.;
- nell'ipotesi in cui il G.I. ritenesse valida e non prescritta la richiesta di pagamento della penale per recesso anticipato avanzata dalla ricorrente, accertare e dichiarare che la stessa risulta errata nella sua quantificazione per non aver tenuto conto, nel periodo 2020-2023, della mancata responsabilità del debitore ai sensi dell'art. 1256 c.c. derivante dall'emergenza da Covid-19 e, per l'effetto, rideterminare la stessa nella misura che risulterà dalle risultanze istruttorie;
- condannare parte ricorrente al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio oltre accessori come per legge".
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2025 e ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio, con il rito semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., la società nonché i sig.ri Controparte_4 Controparte_4 Controparte_4 _2
e , questi ultimi in qualità di fideiussori. La ricorrente chiedeva la
[...] Parte_2 condanna in solido dei resistenti al pagamento della somma complessiva di € 31.465,30, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per asserito recesso anticipato dai contratti di somministrazione di caffè stipulati in data 06.08.2015 e 19.03.2018, nonché a titolo di restituzione di una quota di sconto anticipato che assumeva non maturato.
Si costituivano ritualmente in giudizio i resistenti, depositando comparsa di costituzione e risposta in data 2 maggio 2025. Questi contestavano integralmente le pretese avversarie e, in via pregiudiziale di rito, eccepivano l'incompetenza per territorio del Tribunale adito indicando quale Tribunale territorialmente competente in quello di Spoleto. A sostegno dell'eccezione, deducevano la nullità e/o inefficacia della clausola di deroga del Foro contenuta in entrambi i contratti di somministrazione (specificamente, l'art. 8 del contratto datato 06.08.2015 e l'art. 9 del contratto datato 19.03.2018), con la quale veniva indicato quale
Foro esclusivo quello di RE. A sostegno di tale eccezione deducevano che tale clausola, da qualificarsi come vessatoria ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., non era stata
4 specificamente approvata per iscritto, essendo stata oggetto di un mero "richiamo in blocco" unitamente ad altre clausole. Indicavano, pertanto, quale foro territorialmente competente, in applicazione dei criteri legali di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., il Tribunale di Spoleto, nel cui circondario ha sede la società convenuta e dove l'obbligazione principale sarebbe sorta e avrebbe dovuto essere eseguita. Nel merito, i resistenti rilevavano l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto integrale.
All'esito della prima udienza del 13 maggio 2025, Giudice, sciogliendo la riserva ivi assunta, fissava udienza di discussione.
La causa veniva quindi discussa all'udienza del 27 giugno 2025. In tale sede, le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi. La difesa della società ricorrente insisteva per la declaratoria di competenza del Tribunale di RE, contestando la configurabilità di un
"richiamo in blocco" e invocando, in subordine, la competenza del Tribunale di RE quale
"forum destinatae solutionis". La difesa dei resistenti insisteva sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale.
All'esito della discussione il Giudice tratteneva la causa in decisione.
***
L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalle parti resistenti è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La presente controversia trae origine da due contratti di somministrazione stipulati tra la in qualità di somministrante, e la e Parte_1 Controparte_2 Controparte_4 in qualità di somministrata, rispettivamente in data 06.08.2015 e 19.03.2018. Entrambi i negozi giuridici contengono una clausola di deroga convenzionale della competenza territoriale. In particolare, l'art. 8 del contratto del 2015 e l'art. 9 del contratto del 2018 prevedono testualmente: "Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza del giudice del luogo ove ha sede il Somministrante". Essendo la sedente in Parte_1
RE , tale clausola mira a radicare la competenza territoriale presso il Tribunale di RE.
Le parti resistenti hanno eccepito che i contratti in questione sono stati unilateralmente predisposti dalla "secondo il modello depositato presso la sede della Parte_1
associazione . Tale circostanza, unitamente alla struttura grafica e Controparte_5 contenutistica dei documenti contrattuali, induce a qualificare gli stessi come contratti per
5 adesione, stipulati mediante moduli o formulari. La dicitura apposta in calce ai contratti, che fa riferimento alla conformità ad un modello depositato presso un'associazione di categoria, non esclude, anzi rafforza, la natura di condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente.
In tale contesto, anche nei rapporti tra imprese (B2B), qualora una parte predisponga unilateralmente le condizioni generali di contratto, trova applicazione la tutela prevista dall'art. 1341 c.c. a favore dell'aderente. La clausola che stabilisce un foro convenzionale in deroga ai criteri legali di competenza territoriale è pacificamente annoverata tra quelle
"vessatorie" (o onerose) ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., e la sua efficacia è subordinata alla specifica approvazione per iscritto.
Occorre, dunque, verificare se la modalità di approvazione della clausola derogatoria del Foro soddisfi il requisito della "specificità" imposto dalla norma. La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione ha costantemente affermato che, per la validità della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, non è sufficiente un richiamo generico o cumulativo a un gruppo indistinto di clausole, anche se identificate numericamente. Tale modalità, definita "richiamo in blocco", non assicura l'effettiva attenzione e consapevolezza del contraente aderente sul contenuto e sulla portata di ciascuna singola clausola a lui sfavorevole, eludendo così la ratio di tutela sottesa all'art. 1341, comma
2, c.c. (cfr., tra le molte, Cass. Civ., Sez. III, 29 febbraio 2008, n. 5733; Cass. Civ., Sez. VI,
11 giugno 2012, n. 9492 ; Trib. Reggio Emilia, 24 aprile 2018, n. 623 ). La norma richiede, invece, una modalità di approvazione che sia idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato specifico di ogni clausola onerosa.
Nel caso di specie, entrambi i contratti presentano un richiamo numerico a una pluralità di articoli (dieci nel contratto del 2015, otto in quello del 2018), seguito da un'unica sottoscrizione per l'approvazione "specifica". Sebbene nel contratto del 2018 la clausola n. 9, relativa al Foro competente, sia menzionata con una breve descrizione del suo oggetto
("competenza territoriale del foro di RE"), tale accorgimento non appare sufficiente a sanare il vizio del richiamo cumulativo. La recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, 14 febbraio 2024, n. 4126) ha precisato che il richiamo numerico a clausole, onerose e non, può ritenersi valido "purché non cumulativo". Tuttavia, il carattere
"cumulativo" del richiamo permane laddove l'elencazione di una serie numerosa di
6 pattuizioni, come nel caso di specie, non consenta di isolare adeguatamente le singole clausole vessatorie e di concentrare su di esse la necessaria attenzione dell'aderente. L'approvazione
"in blocco" di un elenco così esteso di clausole, tutte peraltro di natura onerosa, rende oggettivamente difficoltosa la percezione della specificità e gravosità di ciascuna di esse, privando così l'approvazione del requisito di specificità richiesto dalla legge.
Pertanto, si ritiene che la modalità di approvazione adottata in entrambi i contratti non soddisfi i requisiti di specificità e separatezza imposti dall'art. 1341, comma 2, c.c., configurandosi come un "richiamo in blocco" o cumulativo, inidoneo a comprovare l'effettiva conoscenza e la volontaria accettazione della clausola derogatoria del foro da parte dei resistenti. Ne consegue la sua inefficacia.
In via subordinata, la società ricorrente ha invocato la competenza del Tribunale di RE quale "forum destinatae solutionis", ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1182, comma 3, c.c.
Tale argomentazione non può essere condivisa. Secondo il consolidato orientamento delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., 13 settembre 2016, n. 17989;
Cass. Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5068 ), le obbligazioni pecuniarie che, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c., devono essere adempiute al domicilio del creditore sono esclusivamente quelle liquide. Un'obbligazione pecuniaria è "liquida" quando il suo ammontare è determinato direttamente dal titolo o quando il titolo stesso indica criteri stringenti e oggettivi per la sua determinazione, che non lascino margini di scelta discrezionale e richiedano mere operazioni aritmetiche.
Nel caso di specie, la pretesa principale della ricorrente, pari a € 29.164,80, è richiesta a titolo di penale per recesso anticipato, calcolata moltiplicando il quantitativo di caffè non ritirato per un "prezzo vigente di € 24,50 al Kg". Tuttavia, tale "prezzo vigente" non risulta contrattualmente predeterminato in modo fisso, potendo subire variazioni "in relazione alla eventuali oscillazioni dei prezzi nel mercato delle materie prime nonché in relazione alla variazione di altri costi". La stessa parte resistente ha contestato il prezzo unitario utilizzato dalla ricorrente per il calcolo.
Ne discende che la determinazione del "prezzo vigente" al momento del recesso non si configura come una semplice operazione aritmetica, ma potrebbe implicare accertamenti ulteriori. Tale incertezza sulla base di calcolo rende la somma richiesta a titolo di penale non
7 "liquida" ai fini dell'applicazione dell'art. 1182, comma 3, c.c.
Attesa l'inefficacia della clausola di deroga convenzionale del foro e l'inapplicabilità del forum destinatae solutionis, la competenza territoriale deve essere determinata secondo i criteri generali. La società convenuta ha la propria Controparte_4 sede legale in OL (PG). Ai sensi dell'art. 19, comma 1, c.p.c., per le cause relative a persone giuridiche è competente il giudice del luogo dove esse hanno la sede. Anche i criteri facoltativi previsti dall'art. 20 c.p.c. conducono al medesimo risultato.
Il Comune di OL (PG) rientra nella circoscrizione territoriale del Tribunale di Spoleto.
Per quanto attiene alla posizione dei fideiussori, la loro evocazione congiunta dinanzi al foro competente per la società è ammissibile ai sensi dell'art. 33 c.p.c. In conclusione, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di RE, risultando invece competente il Tribunale di Spoleto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e devono essere poste a carico della società ricorrente, la quale, avendo adito un giudice territorialmente incompetente, risulta soccombente sulla questione pregiudiziale di rito che definisce il presente giudizio.
Non si ravvisano i presupposti per una compensazione, totale o parziale, delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Non sussiste un'ipotesi di soccombenza reciproca, essendo l'eccezione dei resistenti integralmente accolta. Né ricorrono quelle "gravi ed eccezionali ragioni" che, secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, possono giustificare una deroga al principio della soccombenza. Infatti, la questione della nullità della clausola del foro per "richiamo in blocco" è oggetto di un orientamento giurisprudenziale consolidato, che la parte ricorrente avrebbe dovuto conoscere nell'esercitare il proprio diritto di azione, scegliendo di radicare la causa in un foro la cui competenza era manifestamente dubbia.
La liquidazione dei compensi professionali viene effettuata come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022, n. 147 , tenuto conto del valore della controversia (dichiarato in € 31.465,30 , e quindi rientrante nello scaglione da €
26.000,01 a € 52.000,00), ai minimi previsti in considerazione della non complessità e dell'attività difensiva effettivamente svolta in relazione esclusa la fase istruttoria non tenutasi e ridotta alla metà quella decisionale concretizzatasi in una discussione orale senza memorie, con l'aumento del 30% in considerazione della difesa da parte del procuratore dei resistenti
8 di più parti nella medesima posizione processuale ex art. 4 comma 2.
Si liquidano pertanto i compensi per le seguenti fasi:
- Fase di studio: € 851,00 (valori minimi tabellari).
- Fase introduttiva: € 602,00(valori minimi tabellari per la redazione della comparsa di costituzione e risposta).
- Fase decisionale: € 726,50 (pari ai valori minimi di €1.453,00, ridotti del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 9, D.M. 147/2022, che prevede tale riduzione per le cause definite con pronunce di inammissibilità, improcedibilità o simili, quale è la declaratoria di incompetenza che chiude il giudizio davanti a questo Tribunale).
Il compenso totale ammonta quindi a €2179,50, oltre l'aumento del 30% pari ad euro 653,85, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di RE, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla eccezione preliminare di incompetenza per territorio sollevata dalle parti resistenti nel procedimento R.G. n. 152/2025, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa:
1. ACCOGLIE l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla società _2
e e dai sig.ri e
[...] Controparte_4 Controparte_4 Controparte_2
. Parte_2
2. Per l'effetto, DICHIARA la propria incompetenza per territorio a decidere la presente controversia.
3. DICHIARA la competenza per territorio del Tribunale di Spoleto.
4. ASSEGNA alle parti termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice dichiarato competente, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
5. CONDANNA la società in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti Controparte_2
e e , in Controparte_4 Controparte_4 Controparte_2 Parte_2
9 solido tra loro, che liquida in complessivi € 2.833,35 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in RE, il 14.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Faltoni
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