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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 2956/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Alessandro Cabianca Presidente rel.
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. DE DIVITIIS GIULIA, presso la stessa C.F._2
elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1) autorizzarsi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno fermo l'obbligo di reciproco rispetto e di comunicare eventuali mutamenti di residenza o di domicilio.
Per_ 2) in ordine all'affidamento dei figli minori e disporsi che i figli vengano affidati congiuntamente ad entrambi Per_2
i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Venezia Mestre Via Monte Pelmo 42.
3) entrambi i genitori conserveranno i loro diritti ed obblighi in relazione all'educazione, all'istruzione ed al mantenimento dei figli.
4) la casa coniugale verrà assegnata con tutti i mobili, arredi e corredi alla sig.ra la quale vi abiterà unitamente ai Pt_2
figli minori.
5) La sig.ra sosterrà dalla sottoscrizione del presente ricorso per l'intero il pagamento della rata mensile di mutuo Pt_2
relativo all'abitazione un tempo familiare di circa 566,00 euro.
Darsi atto che, nell'ambito degli accordi raggiunti tra i coniugi per un riassetto dei loro rapporti economici e patrimoniali, il signor si impegna ad attribuire e quindi trasferire alla signora che sin d'ora accetta, Parte_1 Parte_2
mediante atto da stipularsi avanti Notaio da scegliersi ad opera dei coniugi, con spese a carico interamente della signora la propria quota del 50% della proprietà indivisa dell'abitazione già destinata a domicilio familiare con ogni Pt_2
arredo e corredo in essa esistente e del garage di pertinenza, siti in via Monte Pelmo 42 Venezia Mestre, (censiti al Catasto
Fabbricati del Comune di Venezia foglio 128, mapp 1095 sub 6 cat A/3 e sub 33 cat C/6). Ditalché la signora già proprietaria del 50% delle predette unità immobiliari, ne diverrà piena proprietaria nella misura Parte_2
del 100% .
Darsi atto che il trasferimento della piena proprietà delle unità immobiliari citate è da ritenersi sottoposto alla condizione sospensiva della pronuncia della delibera di accollo liberatorio da parte dell' della Controparte_1
pratica relativa al mutuo ipotecario che grava sugli immobili sopra indicati in capo alla sola (con Parte_2
previsione di garanzia prestata dai genitori della stessa) e, quindi, liberazione del sig. In tal senso la sig.ra Parte_1 si impegna - sempre previo consenso dell'istituto ANrio da ritenersi condizione sospensiva - ad accollarsi in via Pt_2
esclusiva l'intero debito residuo che i coniugi hanno oggi verso la AN ES SA spa in virtù di contratto di mutuo ipotecario n. 08/74813872 (originario n. 08/52189928) di data 25.7.2013 per l'importo di euro 117.547,26 (su un prezzo di acquisto dell'immobile pari ad euro 178.000,00). A tali effetti la sig.ra si impegna a Parte_2
riconoscersi subingredita al sig. verso la AN mutuante e si obbliga a pagare Parte_1 Controparte_2
puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola.
Darsi atto che il trasferimento della piena proprietà delle unità immobiliari citate verrà effettuato ed accettato – solo previso consenso dell'Istituto ANrio all'accollo del mutuo ipotecario in capo alla sola sig.ra con liberazione del Parte_2
sig. di cui sopra da ritenersi costituente condizione sospensiva di detto trasferimento – entro il termine di Parte_1
mesi tre dalla pronuncia della delibera di accollo liberatorio da parte della AN mutuante ES San Paolo spa ed a titolo oneroso e che il prezzo per il trasferimento delle quote di proprietà è stato concordemente determinato nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. Le parti convengono, pertanto, che la signora Parte_2
corrisponderà al signor l'importo di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) alla data del rogito notarile. Parte_1
Darsi atto che il trasferimento della piena proprietà delle unità immobiliari citate e la corresponsione della somma di cui innanzi rientrano nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione personale e che tale trasferimento è funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti economici tra gli stessi, pertanto, le parti chiedono che il trasferimento sia sottoposto al regime fiscale di cui all'art. 19 della L. 74/87.
Darsi atto che le unità immobiliari vengono trasferite con ogni accessorio, dipendenza, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si possiedono, nonchè, con i proporzionali diritti ed oneri sulle parti comuni del fabbricato del quale sono parte in conformità alla legge.
6) i signori e si impegnano ad agevolare, in ogni modo possibile, i rapporti tra i figli e l'altro genitore Pt_1 Pt_2
mantenendo così il principio di bigenitorialità. I genitori si danno reciproco assenso che i figli minori possano essere accuditi dai rispettivi nonni. 7) quanto alla regolamentazione del diritto di visita Il sig. terrà con sè i figli minori due pomeriggi a settimana Pt_1
da inviduarsi nelle giornate del mercoledì e venerdì dalle ore 18,00 alle ore 21,00; fine settimana alternati tra i genitori con diritto del padre di tenere i minori nel weekend di spettanza dal venerdì pomeriggio ore 18,00 alla domenica sera ore 19,00 quando il padre li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
Resta comunque inteso che le parti, di comune accordo, saranno libere di modificare la predetta calendarizzazione.
8) Per quanto riguarda il compleanno, le festività e le vacanze estive, i minori li trascorreranno come segue:
-il giorno del compleanno i figli lo trascorreranno possibilmente alla presenza di entrambi i genitori;
ove ciò non fosse possibile i figli lo trascorreranno ad anni alternati presso l'uno o l'altro genitore.
-le vacanze natalizie: i figli trascorreranno la settimana di natale dal 24 dicembre al 30 dicembre (mattina) con un genitore e quella della Epifania dal 30 dicembre (pomeriggio) al 6 gennaio con l'altro genitore ad anni alternati, salvo diverso accordo tra le parti;
i genitori avranno comunque cura di far trascorrere ai figli la Vigilia di Natale con un genitore ed il pranzo di
Natale o il giorno di Santo Stefano con l'altro.
-le vacanze pasquali: durante le vacanze pasquali il sig. potrà tenere con sè i figli minori per tre giorni, alterando Pt_1
di anno in anno tra i due genitori la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
-le vacanze estive: durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre 15 giorni di vacanza anche non consecutivi. I coniugi si comunicheranno, entro il 31 Maggio di ogni anno, il periodo di vacanza prescelto.
-I ponti e le festività scolastiche verrano alternati di anno in anno tra i genitori.
9) le comunicazioni tra genitori riguardanti i figli dovranno avvenire possibilmente a mezzo telefono così da garantire un contatto diretto tra le parti o, diversamente, a mezzo email.
In ogni caso i genitori dovranno direttamente comunicarsi ogni circostanza di rilievo riguardante i figli, in particolare con riferimento alle questioni relative alla salute, all'educazione ed all'istruzione.
10) il sig. corrisponderà alla sig.ra a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma Pt_1 Pt_2
complessiva di € 300,00= mensili (€ 150,00= per ciascun figlio), rivalutabili secondo l'indice Istat, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minorenni. Il padre sopporterà nella misura del 50% le spese straordinarie per i figli. In pari misura spetteranno le relative deduzioni fiscali.
Le parti rinviano, per l'identificazione ed il regime delle stesse (in termini di necessario consenso del coniuge che non sostiene direttamente l'esborso) al protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia cui si rimanda integralmente.
Le spese straordinarie sostenute dalla madre per i figli dovranno essere inviate al sig. alla fine di ogni mese via e Pt_1
mail o via whatsApp ed il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 20 del mese successivo.
D'intesa tra le parti i coniugi, ove possibile, percepiranno giusta la metà ciascuno (50%) l'assegno unico per i figli pari oggi ad euro 115,00 mensili. I coniugi si impegnano a validare la domanda così da consentire all'altro coniuge richiedente l'erogazione dell'importo a proprio favore. A tal fine i coniugi annualmente si obbligano a produrre e/o sottoscrivere tutto quanto necessario affinché a ciascuno venga riconosciuto dall'ente previdenziale il predetto emolumento.
11) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e quindi nulla viene richiesto a titolo di assegno di mantenimento a favore dell'uno o dell'altro coniuge.
12) L'autovettura Hyundai Tucson targata GS466VN resterà in proprietà del sig. che ha acceso un Pt_1
finanziamento per l'acquisto con rate mensili dal 15.4.24 al 15.2.27 di euro 232,40 oltre maxi rata finale di euro
20.735,40 mentre l'autovettura Hyundai Kona Kauai targata GN404XX resterà in proprietà alla sig.ra che Pt_2
parimenti ha acceso un finanziamento con rate mensili di euro 232,00 circa e ciascun coniuge sosterrà i costi relativi a ciascun mezzo (assicurazione, bollo e quant'altro).
13) Il conto corrente cointestato ai coniugi acceso presso (IBAN Controparte_1
[...]) e sul quale attualmente grava il pagamento mensile del rateo di mutuo, verrà chiuso e in caso di saldo attivo i coniugi spartiranno lo stesso giusta la metà.
14) La sig.ra è intestataria del conto corrente acceso presso AN ES SA (IBAN Pt_2
[...]).
15) Il sig. è titolare esclusivo di un conto corrente acceso presso AN ES SA (IBAN Parte_3
[...]). 16) entrambe le parti acconsentono al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio.
17) Ciascun genitore si impegna al rispetto del piano genitoriale allegato.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, parere favorevole.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.7.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, mediante rito concordatario, in data 23.7.2011 a Venezia, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 23, Parte II, Serie A, anno 2011, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano a Venezia i
Per_ figli minori , in data 01.12.2013 e in data 03.09.2016, che da ultimo gli stessi ponevano la Per_2
residenza familiare presso l'immobile sito in Venezia Mestre, Via Monte Pelmo 42.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni.
Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del
10.7.2025 per il 6.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 30.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 6.11.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, le condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite tra gli stessi, come in epigrafe riportate.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese di lite.
Venezia, 4.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 2956/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Alessandro Cabianca Presidente rel.
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. DE DIVITIIS GIULIA, presso la stessa C.F._2
elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1) autorizzarsi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno fermo l'obbligo di reciproco rispetto e di comunicare eventuali mutamenti di residenza o di domicilio.
Per_ 2) in ordine all'affidamento dei figli minori e disporsi che i figli vengano affidati congiuntamente ad entrambi Per_2
i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Venezia Mestre Via Monte Pelmo 42.
3) entrambi i genitori conserveranno i loro diritti ed obblighi in relazione all'educazione, all'istruzione ed al mantenimento dei figli.
4) la casa coniugale verrà assegnata con tutti i mobili, arredi e corredi alla sig.ra la quale vi abiterà unitamente ai Pt_2
figli minori.
5) La sig.ra sosterrà dalla sottoscrizione del presente ricorso per l'intero il pagamento della rata mensile di mutuo Pt_2
relativo all'abitazione un tempo familiare di circa 566,00 euro.
Darsi atto che, nell'ambito degli accordi raggiunti tra i coniugi per un riassetto dei loro rapporti economici e patrimoniali, il signor si impegna ad attribuire e quindi trasferire alla signora che sin d'ora accetta, Parte_1 Parte_2
mediante atto da stipularsi avanti Notaio da scegliersi ad opera dei coniugi, con spese a carico interamente della signora la propria quota del 50% della proprietà indivisa dell'abitazione già destinata a domicilio familiare con ogni Pt_2
arredo e corredo in essa esistente e del garage di pertinenza, siti in via Monte Pelmo 42 Venezia Mestre, (censiti al Catasto
Fabbricati del Comune di Venezia foglio 128, mapp 1095 sub 6 cat A/3 e sub 33 cat C/6). Ditalché la signora già proprietaria del 50% delle predette unità immobiliari, ne diverrà piena proprietaria nella misura Parte_2
del 100% .
Darsi atto che il trasferimento della piena proprietà delle unità immobiliari citate è da ritenersi sottoposto alla condizione sospensiva della pronuncia della delibera di accollo liberatorio da parte dell' della Controparte_1
pratica relativa al mutuo ipotecario che grava sugli immobili sopra indicati in capo alla sola (con Parte_2
previsione di garanzia prestata dai genitori della stessa) e, quindi, liberazione del sig. In tal senso la sig.ra Parte_1 si impegna - sempre previo consenso dell'istituto ANrio da ritenersi condizione sospensiva - ad accollarsi in via Pt_2
esclusiva l'intero debito residuo che i coniugi hanno oggi verso la AN ES SA spa in virtù di contratto di mutuo ipotecario n. 08/74813872 (originario n. 08/52189928) di data 25.7.2013 per l'importo di euro 117.547,26 (su un prezzo di acquisto dell'immobile pari ad euro 178.000,00). A tali effetti la sig.ra si impegna a Parte_2
riconoscersi subingredita al sig. verso la AN mutuante e si obbliga a pagare Parte_1 Controparte_2
puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola.
Darsi atto che il trasferimento della piena proprietà delle unità immobiliari citate verrà effettuato ed accettato – solo previso consenso dell'Istituto ANrio all'accollo del mutuo ipotecario in capo alla sola sig.ra con liberazione del Parte_2
sig. di cui sopra da ritenersi costituente condizione sospensiva di detto trasferimento – entro il termine di Parte_1
mesi tre dalla pronuncia della delibera di accollo liberatorio da parte della AN mutuante ES San Paolo spa ed a titolo oneroso e che il prezzo per il trasferimento delle quote di proprietà è stato concordemente determinato nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. Le parti convengono, pertanto, che la signora Parte_2
corrisponderà al signor l'importo di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) alla data del rogito notarile. Parte_1
Darsi atto che il trasferimento della piena proprietà delle unità immobiliari citate e la corresponsione della somma di cui innanzi rientrano nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione personale e che tale trasferimento è funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti economici tra gli stessi, pertanto, le parti chiedono che il trasferimento sia sottoposto al regime fiscale di cui all'art. 19 della L. 74/87.
Darsi atto che le unità immobiliari vengono trasferite con ogni accessorio, dipendenza, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si possiedono, nonchè, con i proporzionali diritti ed oneri sulle parti comuni del fabbricato del quale sono parte in conformità alla legge.
6) i signori e si impegnano ad agevolare, in ogni modo possibile, i rapporti tra i figli e l'altro genitore Pt_1 Pt_2
mantenendo così il principio di bigenitorialità. I genitori si danno reciproco assenso che i figli minori possano essere accuditi dai rispettivi nonni. 7) quanto alla regolamentazione del diritto di visita Il sig. terrà con sè i figli minori due pomeriggi a settimana Pt_1
da inviduarsi nelle giornate del mercoledì e venerdì dalle ore 18,00 alle ore 21,00; fine settimana alternati tra i genitori con diritto del padre di tenere i minori nel weekend di spettanza dal venerdì pomeriggio ore 18,00 alla domenica sera ore 19,00 quando il padre li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
Resta comunque inteso che le parti, di comune accordo, saranno libere di modificare la predetta calendarizzazione.
8) Per quanto riguarda il compleanno, le festività e le vacanze estive, i minori li trascorreranno come segue:
-il giorno del compleanno i figli lo trascorreranno possibilmente alla presenza di entrambi i genitori;
ove ciò non fosse possibile i figli lo trascorreranno ad anni alternati presso l'uno o l'altro genitore.
-le vacanze natalizie: i figli trascorreranno la settimana di natale dal 24 dicembre al 30 dicembre (mattina) con un genitore e quella della Epifania dal 30 dicembre (pomeriggio) al 6 gennaio con l'altro genitore ad anni alternati, salvo diverso accordo tra le parti;
i genitori avranno comunque cura di far trascorrere ai figli la Vigilia di Natale con un genitore ed il pranzo di
Natale o il giorno di Santo Stefano con l'altro.
-le vacanze pasquali: durante le vacanze pasquali il sig. potrà tenere con sè i figli minori per tre giorni, alterando Pt_1
di anno in anno tra i due genitori la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
-le vacanze estive: durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre 15 giorni di vacanza anche non consecutivi. I coniugi si comunicheranno, entro il 31 Maggio di ogni anno, il periodo di vacanza prescelto.
-I ponti e le festività scolastiche verrano alternati di anno in anno tra i genitori.
9) le comunicazioni tra genitori riguardanti i figli dovranno avvenire possibilmente a mezzo telefono così da garantire un contatto diretto tra le parti o, diversamente, a mezzo email.
In ogni caso i genitori dovranno direttamente comunicarsi ogni circostanza di rilievo riguardante i figli, in particolare con riferimento alle questioni relative alla salute, all'educazione ed all'istruzione.
10) il sig. corrisponderà alla sig.ra a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma Pt_1 Pt_2
complessiva di € 300,00= mensili (€ 150,00= per ciascun figlio), rivalutabili secondo l'indice Istat, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minorenni. Il padre sopporterà nella misura del 50% le spese straordinarie per i figli. In pari misura spetteranno le relative deduzioni fiscali.
Le parti rinviano, per l'identificazione ed il regime delle stesse (in termini di necessario consenso del coniuge che non sostiene direttamente l'esborso) al protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia cui si rimanda integralmente.
Le spese straordinarie sostenute dalla madre per i figli dovranno essere inviate al sig. alla fine di ogni mese via e Pt_1
mail o via whatsApp ed il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 20 del mese successivo.
D'intesa tra le parti i coniugi, ove possibile, percepiranno giusta la metà ciascuno (50%) l'assegno unico per i figli pari oggi ad euro 115,00 mensili. I coniugi si impegnano a validare la domanda così da consentire all'altro coniuge richiedente l'erogazione dell'importo a proprio favore. A tal fine i coniugi annualmente si obbligano a produrre e/o sottoscrivere tutto quanto necessario affinché a ciascuno venga riconosciuto dall'ente previdenziale il predetto emolumento.
11) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e quindi nulla viene richiesto a titolo di assegno di mantenimento a favore dell'uno o dell'altro coniuge.
12) L'autovettura Hyundai Tucson targata GS466VN resterà in proprietà del sig. che ha acceso un Pt_1
finanziamento per l'acquisto con rate mensili dal 15.4.24 al 15.2.27 di euro 232,40 oltre maxi rata finale di euro
20.735,40 mentre l'autovettura Hyundai Kona Kauai targata GN404XX resterà in proprietà alla sig.ra che Pt_2
parimenti ha acceso un finanziamento con rate mensili di euro 232,00 circa e ciascun coniuge sosterrà i costi relativi a ciascun mezzo (assicurazione, bollo e quant'altro).
13) Il conto corrente cointestato ai coniugi acceso presso (IBAN Controparte_1
[...]) e sul quale attualmente grava il pagamento mensile del rateo di mutuo, verrà chiuso e in caso di saldo attivo i coniugi spartiranno lo stesso giusta la metà.
14) La sig.ra è intestataria del conto corrente acceso presso AN ES SA (IBAN Pt_2
[...]).
15) Il sig. è titolare esclusivo di un conto corrente acceso presso AN ES SA (IBAN Parte_3
[...]). 16) entrambe le parti acconsentono al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio.
17) Ciascun genitore si impegna al rispetto del piano genitoriale allegato.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, parere favorevole.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.7.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, mediante rito concordatario, in data 23.7.2011 a Venezia, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 23, Parte II, Serie A, anno 2011, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano a Venezia i
Per_ figli minori , in data 01.12.2013 e in data 03.09.2016, che da ultimo gli stessi ponevano la Per_2
residenza familiare presso l'immobile sito in Venezia Mestre, Via Monte Pelmo 42.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni.
Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del
10.7.2025 per il 6.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 30.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 6.11.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, le condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite tra gli stessi, come in epigrafe riportate.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese di lite.
Venezia, 4.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Alessandro Cabianca