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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/12/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5426/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. iscritto in data 19.11.202 al n.r.g. 5426/2025 congiuntamente pro- mosso da (C.F. ) e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi rappresentati dall'Avv. CINZIA GEROSA,
[...] C.F._2
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente la regolamentazione dei rapporti come da accordi allegati al ricorso in- troduttivo e sotto integralmente riportati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, letto il ricorso congiuntamente depositato in data 19.11.2025 dai Sigg.ri Parte_1
e diretto a conseguire la regolamentazione
[...] Parte_3 dell'affido e del mantenimento della figlia nata l'[...] dal loro rapporto sentimentale, rilevato Per_1
1 che le parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“1) Affidamento e Collocamento: Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, signora in Canegrate (MI) in Parte_1
Via Galileo Galilei n. 9, ove la minore manterrà la propria residenza anagrafica.
2) Diritto di visita: Stabilire che il padre, signor potrà vedere e tenere Parte_3 con sé la figlia secondo le seguenti modalità, salva ogni diversa e più ampia intesa tra i genitori: Per_1
• a weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (o dalle ore 20 in periodo non scolastico) fino alla domenica sera alle ore 20:00, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
• uno o due giorni infrasettimanali, con eventuale pernottamento, da concordarsi tra i genitori con congruo preavviso, tenuto conto dei turni di lavoro della madre e degli impegni scolastici e extrascolastici della mi- nore;
• Le parti concordano che le festività e le vacanze Natalizie e Pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza e le parti si impegnano ad accordarsi, con congruo anticipo, in base alle esigenze di e alle proprie, Per_1 concordemente con il calendario lavorativo.
• Le parti concordano che nel periodo delle vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi e concordemente entro il 15 maggio di ogni an- no. A tale riguardo, ciascuna parte si impegna a comunicare all'altro genitore le località di villeggiatura presso le quali si recheranno in compagnia della figlia e a fornire recapiti telefonici utili a tenersi in contat- to con la minore.
3) Mantenimento ordinario: Porre a carico del padre, signor l'obbligo Parte_3 di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma mensile Per_1 di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla madre. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Assegno Unico Universale: Dare atto che l'Assegno Unico Universale per la figlia sarà percepito in via esclusiva dalla madre, signora . Parte_1
5) Spese straordinarie: Porre a carico esclusivo del padre (100%) le spese straordinarie come da Linee guida del Tribunale di Milano che qui s'intendono trascritte.
6) Documenti per l'espatrio: I genitori si prestano reciprocamente, sin d'ora, il consenso al rilascio e al rin- novo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto e carta d'identità) per sé e per la figlia minore.
La madre Sig.ra autorizza sin da ora la minore a recarsi con il padre nel suo paese d'origine (Ban- Pt_1 gladesh), a condizione che il padre comunichi preventivamente alla madre, per iscritto, con congruo preav- viso, il periodo esatto del viaggio (previo accordo sullo stesso) e fornisca copia dei biglietti aerei di andata e ritorno, l'indirizzo completo di permanenza e i recapiti telefonici dei parenti presso cui alloggeranno.
2 7) I genitori si impegnano a tenere, l'uno nei confronti dell'altro, rapporti e comportamenti civili permetten- do così alla minore di crescere un ambiente sereno e tranquillo”.
Con decreto reso in data 19.11.2025, il Giudice relatore, letto il ricorso ut supra depositato, fissava l'udienza a trattazione scritta del 16.122.2025, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni antecedenti la cele- brazione della stessa per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, nonché la documentazione eco- nomica di cui al combinato disposto degli artt. 473 bis.51 e 473 bis.12 c.p.c.
Pertanto, rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
visto il parere del P.M.; visti gli articoli 316, 316 bis, 337 bis e 337 ter c.c. e 473 bis.51 co.4 c.p.c
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando: affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_2 dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono recepite e omologate;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il
16.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. iscritto in data 19.11.202 al n.r.g. 5426/2025 congiuntamente pro- mosso da (C.F. ) e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi rappresentati dall'Avv. CINZIA GEROSA,
[...] C.F._2
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente la regolamentazione dei rapporti come da accordi allegati al ricorso in- troduttivo e sotto integralmente riportati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, letto il ricorso congiuntamente depositato in data 19.11.2025 dai Sigg.ri Parte_1
e diretto a conseguire la regolamentazione
[...] Parte_3 dell'affido e del mantenimento della figlia nata l'[...] dal loro rapporto sentimentale, rilevato Per_1
1 che le parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“1) Affidamento e Collocamento: Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, signora in Canegrate (MI) in Parte_1
Via Galileo Galilei n. 9, ove la minore manterrà la propria residenza anagrafica.
2) Diritto di visita: Stabilire che il padre, signor potrà vedere e tenere Parte_3 con sé la figlia secondo le seguenti modalità, salva ogni diversa e più ampia intesa tra i genitori: Per_1
• a weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (o dalle ore 20 in periodo non scolastico) fino alla domenica sera alle ore 20:00, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
• uno o due giorni infrasettimanali, con eventuale pernottamento, da concordarsi tra i genitori con congruo preavviso, tenuto conto dei turni di lavoro della madre e degli impegni scolastici e extrascolastici della mi- nore;
• Le parti concordano che le festività e le vacanze Natalizie e Pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza e le parti si impegnano ad accordarsi, con congruo anticipo, in base alle esigenze di e alle proprie, Per_1 concordemente con il calendario lavorativo.
• Le parti concordano che nel periodo delle vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi e concordemente entro il 15 maggio di ogni an- no. A tale riguardo, ciascuna parte si impegna a comunicare all'altro genitore le località di villeggiatura presso le quali si recheranno in compagnia della figlia e a fornire recapiti telefonici utili a tenersi in contat- to con la minore.
3) Mantenimento ordinario: Porre a carico del padre, signor l'obbligo Parte_3 di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma mensile Per_1 di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla madre. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Assegno Unico Universale: Dare atto che l'Assegno Unico Universale per la figlia sarà percepito in via esclusiva dalla madre, signora . Parte_1
5) Spese straordinarie: Porre a carico esclusivo del padre (100%) le spese straordinarie come da Linee guida del Tribunale di Milano che qui s'intendono trascritte.
6) Documenti per l'espatrio: I genitori si prestano reciprocamente, sin d'ora, il consenso al rilascio e al rin- novo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto e carta d'identità) per sé e per la figlia minore.
La madre Sig.ra autorizza sin da ora la minore a recarsi con il padre nel suo paese d'origine (Ban- Pt_1 gladesh), a condizione che il padre comunichi preventivamente alla madre, per iscritto, con congruo preav- viso, il periodo esatto del viaggio (previo accordo sullo stesso) e fornisca copia dei biglietti aerei di andata e ritorno, l'indirizzo completo di permanenza e i recapiti telefonici dei parenti presso cui alloggeranno.
2 7) I genitori si impegnano a tenere, l'uno nei confronti dell'altro, rapporti e comportamenti civili permetten- do così alla minore di crescere un ambiente sereno e tranquillo”.
Con decreto reso in data 19.11.2025, il Giudice relatore, letto il ricorso ut supra depositato, fissava l'udienza a trattazione scritta del 16.122.2025, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni antecedenti la cele- brazione della stessa per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, nonché la documentazione eco- nomica di cui al combinato disposto degli artt. 473 bis.51 e 473 bis.12 c.p.c.
Pertanto, rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
visto il parere del P.M.; visti gli articoli 316, 316 bis, 337 bis e 337 ter c.c. e 473 bis.51 co.4 c.p.c
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando: affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_2 dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono recepite e omologate;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il
16.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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