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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2025, n. 40275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40275 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ON NZ, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentiti gli Avvocati Pierpaolo Dell'Anno e Giuseppe Murone, nell'interesse di NZ ON, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. 2 Penale Sent. Sez. 6 Num. 40275 Anno 2025 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 27/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di NZ ON avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli dell' 8 luglio 2024 che aveva confermato la condanna per il delitto di estorsione aggravata dall'art. 416-bis.1. cod. pen. 2. NZ ON, a mezzo dei difensori, ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., chiedendo la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza impugnata per la mancata esaustiva lettura della testimonianza di NZ ER che aveva spiegato come l'arresto dell'affare con PI IO IO fosse derivato solo dall'assenza di convenienza, non conoscendo le minacce da questi subite - come indicato specificamente nel terzo motivo di ricorso - così da far venire meno il requisito costitutivo del delitto di estorsione. Inoltre, a pag. 6 della sentenza impugnata si è dato atto dell'assenza di ragioni di astio personale della persona offesa che, invece, erano state espressamente indicate con il sesto motivo di ricorso con richiamo alle dichiarazioni di ER secondo il quale ON era «nemico acerrimo di IO PI...». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto declina censure manifestamente infondate e in parte precluse. 2. Ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen. costituisce errore di fatto l'errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione è incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso ed è connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, 3 Rv.221280). Detto errore, quindi, va identificato soltanto in una fuorviata rappresentazione percettiva, con esclusione delle ipotesi in cui la decisione abbia contenuto valutativo (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). 3. Nel caso di specie l'errore è stato individuato negli assunti che hanno portato la Corte di cassazione a rigettare il ricorso con il quale si contestava la configurabilità del reato di estorsione per l'assenza di qualsiasi elemento da cui desumere che l'imprenditore NZ ER avesse deciso di abbandonare la trattativa contrattuale con i fratelli IO perchè venuto a conoscenza della minaccia di morte subita da PI IO IO, anziché per mere ragioni di convenienza. 3.1. La sentenza impugnata ha ricostruito il percorso della motivazione dei giudici di merito senza alcun travisamento dell'ampia istruttoria svolta e rispondendo puntualmente a tutti i motivi di ricorso. Infatti, è stata ritenuta incensurabile la motivazione della Corte di merito nella parte in cui aveva ricostruito l'intera condotta estorsiva di NZ ON ed altri in base alle dichiarazioni della persona offesa, PI IO IO, collocandola in un più ampio quadro probatorio di supporto - dichiarazioni dei testimoni Sabato IO, CO LA e NZ ER;
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NZ Di UC e IM di AL - dal quale era risultato che le minacce del ricorrente avevano prima provocato la rinuncia di PI IO alla prosecuzione della trattativa contrattuale con NZ ER e, in seguito, lo avevano costretto ad accettare la deteriore proposta di IO EA, con significativo danno economico. Dunque, il richiamo del ricorso all'affermazione secondo la quale «informato dell'accaduto, NZ ER si determinava ad abbandonare la trattativa con l'TO e con i fratelli IO, facendo così naufragare l'operazione commerciale» (pag. 5) è fuorviante perché attiene ad un passaggio relativo che appartiene alla sintesi della ricostruzione dei fatti operata dalle sentenze di merito e non da attribuire alla pronuncia impugnata. La Corte di legittimità, invece, ha ritenuto superabili le obiezioni difensive, anche in questa sede riproposte, evidenziando come la condotta estorsiva di ON fosse stata correttamente fondata, dai Giudici di merito, sulla coartazione della volontà contrattuale di IO «determinandolo ad abbandonare la trattativa 4 economica lecitamente in corso con l'imprenditore NZ ER» (pag. 7), così da rendere del tutto priva di fondamento, oltre che di rilievo, la circostanza, oggetto dell'asserito errore di fatto, che ER si fosse fatto da parte per ragioni di convenienza economica. Infatti, la sentenza impugnata, diversamente da quanto asserito dal ricorso, non fa mai menzione del comportamento di detto imprenditore, delle sue determinazioni e delle sue motivazioni, avendo incentrato la valutazione della logicità e completezza del percorso argomentativo sull'analisi critica delle dichiarazioni accusatorie di IO in ordine alla sua illecita estromissione dall'attività contrattuale prescelta e a condizioni per sé favorevoli, quale quella con ER. Peraltro, la Corte di cassazione, a pagina 9, ai fini di qualificare la natura mafiosa della condotta estorsiva, avvenuta in un territorio in cui è radicata una mafia storica, ha valorizzato il comune atteggiamento processuale tenuto sia dalla persona offesa che dal teste NZ ER che, in una prima fase, avevano tentato di minimizzare la portata dell'accaduto. 3.2. Il ricorso menziona anche un altro errore percettivo della sentenza impugnata consistito nell'avere affermato che non fossero emerse ragioni di astio della persona offesa con gli imputati tali da giustificare un suo intento calunnioso (pag. 6) sebbene richiamate al sesto motivo di ricorso. La sentenza impugnata, diversamente da quanto censurato, ha riportato il motivo difensivo in termini ben diversi da quelli in questa sede descritti, ancora una volta in modo fuorviante. Infatti, l'originario ricorso aveva dato atto che NZ ER avesse riferito a Sabato IO e non alla persona offesa l'inimicizia nutrita nei confronti del ricorrente così da non esservi alcun errore nella valutazione correttamente operata dalla sentenza impugnata. Il ricorso, in conclusione, senza rappresentare alcun travisamento percettivo, si è limitato a contestare gli argomenti della Corte di cassazione riproponendo integralmente le censure disattese, funzionali esclusivamente ad una diversa ricostruzione di merito. 4. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iiricorrentieal pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende Così deciso il 27/11/2025
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentiti gli Avvocati Pierpaolo Dell'Anno e Giuseppe Murone, nell'interesse di NZ ON, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. 2 Penale Sent. Sez. 6 Num. 40275 Anno 2025 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 27/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di NZ ON avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli dell' 8 luglio 2024 che aveva confermato la condanna per il delitto di estorsione aggravata dall'art. 416-bis.1. cod. pen. 2. NZ ON, a mezzo dei difensori, ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., chiedendo la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza impugnata per la mancata esaustiva lettura della testimonianza di NZ ER che aveva spiegato come l'arresto dell'affare con PI IO IO fosse derivato solo dall'assenza di convenienza, non conoscendo le minacce da questi subite - come indicato specificamente nel terzo motivo di ricorso - così da far venire meno il requisito costitutivo del delitto di estorsione. Inoltre, a pag. 6 della sentenza impugnata si è dato atto dell'assenza di ragioni di astio personale della persona offesa che, invece, erano state espressamente indicate con il sesto motivo di ricorso con richiamo alle dichiarazioni di ER secondo il quale ON era «nemico acerrimo di IO PI...». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto declina censure manifestamente infondate e in parte precluse. 2. Ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen. costituisce errore di fatto l'errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione è incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso ed è connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, 3 Rv.221280). Detto errore, quindi, va identificato soltanto in una fuorviata rappresentazione percettiva, con esclusione delle ipotesi in cui la decisione abbia contenuto valutativo (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). 3. Nel caso di specie l'errore è stato individuato negli assunti che hanno portato la Corte di cassazione a rigettare il ricorso con il quale si contestava la configurabilità del reato di estorsione per l'assenza di qualsiasi elemento da cui desumere che l'imprenditore NZ ER avesse deciso di abbandonare la trattativa contrattuale con i fratelli IO perchè venuto a conoscenza della minaccia di morte subita da PI IO IO, anziché per mere ragioni di convenienza. 3.1. La sentenza impugnata ha ricostruito il percorso della motivazione dei giudici di merito senza alcun travisamento dell'ampia istruttoria svolta e rispondendo puntualmente a tutti i motivi di ricorso. Infatti, è stata ritenuta incensurabile la motivazione della Corte di merito nella parte in cui aveva ricostruito l'intera condotta estorsiva di NZ ON ed altri in base alle dichiarazioni della persona offesa, PI IO IO, collocandola in un più ampio quadro probatorio di supporto - dichiarazioni dei testimoni Sabato IO, CO LA e NZ ER;
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NZ Di UC e IM di AL - dal quale era risultato che le minacce del ricorrente avevano prima provocato la rinuncia di PI IO alla prosecuzione della trattativa contrattuale con NZ ER e, in seguito, lo avevano costretto ad accettare la deteriore proposta di IO EA, con significativo danno economico. Dunque, il richiamo del ricorso all'affermazione secondo la quale «informato dell'accaduto, NZ ER si determinava ad abbandonare la trattativa con l'TO e con i fratelli IO, facendo così naufragare l'operazione commerciale» (pag. 5) è fuorviante perché attiene ad un passaggio relativo che appartiene alla sintesi della ricostruzione dei fatti operata dalle sentenze di merito e non da attribuire alla pronuncia impugnata. La Corte di legittimità, invece, ha ritenuto superabili le obiezioni difensive, anche in questa sede riproposte, evidenziando come la condotta estorsiva di ON fosse stata correttamente fondata, dai Giudici di merito, sulla coartazione della volontà contrattuale di IO «determinandolo ad abbandonare la trattativa 4 economica lecitamente in corso con l'imprenditore NZ ER» (pag. 7), così da rendere del tutto priva di fondamento, oltre che di rilievo, la circostanza, oggetto dell'asserito errore di fatto, che ER si fosse fatto da parte per ragioni di convenienza economica. Infatti, la sentenza impugnata, diversamente da quanto asserito dal ricorso, non fa mai menzione del comportamento di detto imprenditore, delle sue determinazioni e delle sue motivazioni, avendo incentrato la valutazione della logicità e completezza del percorso argomentativo sull'analisi critica delle dichiarazioni accusatorie di IO in ordine alla sua illecita estromissione dall'attività contrattuale prescelta e a condizioni per sé favorevoli, quale quella con ER. Peraltro, la Corte di cassazione, a pagina 9, ai fini di qualificare la natura mafiosa della condotta estorsiva, avvenuta in un territorio in cui è radicata una mafia storica, ha valorizzato il comune atteggiamento processuale tenuto sia dalla persona offesa che dal teste NZ ER che, in una prima fase, avevano tentato di minimizzare la portata dell'accaduto. 3.2. Il ricorso menziona anche un altro errore percettivo della sentenza impugnata consistito nell'avere affermato che non fossero emerse ragioni di astio della persona offesa con gli imputati tali da giustificare un suo intento calunnioso (pag. 6) sebbene richiamate al sesto motivo di ricorso. La sentenza impugnata, diversamente da quanto censurato, ha riportato il motivo difensivo in termini ben diversi da quelli in questa sede descritti, ancora una volta in modo fuorviante. Infatti, l'originario ricorso aveva dato atto che NZ ER avesse riferito a Sabato IO e non alla persona offesa l'inimicizia nutrita nei confronti del ricorrente così da non esservi alcun errore nella valutazione correttamente operata dalla sentenza impugnata. Il ricorso, in conclusione, senza rappresentare alcun travisamento percettivo, si è limitato a contestare gli argomenti della Corte di cassazione riproponendo integralmente le censure disattese, funzionali esclusivamente ad una diversa ricostruzione di merito. 4. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iiricorrentieal pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende Così deciso il 27/11/2025