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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9447 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 25141/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c nella causa iscritta al n. 25141/2024 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto: opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Rinaldi;
Parte_1
- OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale Controparte_1 mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Laghi e Controparte_2 dall'avv. Corinna Mesirca;
- OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
5819/2020, nei confronti di per il pagamento di euro 5.184,00, oltre interessi al Parte_1 tasso legale dalla domanda al saldo e spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di saldo debitorio del contratto di apertura di credito in conto corrente mediante l'utilizzo di carta di credito, stipulato con il cui credito veniva ceduto, a Controparte_3 Controparte_1
in qualità di consumatore, spiegava opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al Parte_1
CP detto decreto ingiuntivo, eccependo il difetto di prova del credito, poiché depositava solo il certificato ex art. 50 TUB e non l'elenco dei movimenti contabili.
Resisteva all'opposizione la quale eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione tardiva e chiedeva il rigetto di tutti i motivi di opposizione proposti rilevando comunque la fondatezza della pretesa creditoria. Chiedeva, dunque, la conferma del decreto ingiuntivo n. 5189/2020, con vittoria delle spese di lite.
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, occorre soffermarsi sull'ammissibilità dell'opposizione tardiva.
L'opposizione è ammissibile limitatamente al vaglio di vessatorietà delle clausole negoziali previsto dal codice del consumo, e ciò sulla scorta dell'interpretazione dell'art. 650 cod. proc. civ. fatta propria dalle Sezioni Unite n. 9479/2023, in ossequio ai principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria in materia di tutela dei consumatori nei contratti bancari e finanziari (CGUE del 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e Banco di Desio, in causa C-600/19 CP_4
Ibercaja Banco Sa, in causa C-725/19 Io c. Impuls Leasing;
in causa C-869/19 L. c. Banco;
CP_5
e in causa C-724/22 Investcapital).
Come esposto dall'opponente e documentato agli atti, il presente giudizio è stato introdotto a seguito del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, rilevata la presunta abusività delle clausole negoziali del contratto, l'ha sottoposta alle parti concedendo termine per l'introduzione, ad opera dell'ingiunta esecutata, del giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. volto a de nunciarne l'abusività (cfr. doc. n. 4).
..
Come è noto, la disciplina di cui all'art. 650 c.p.c., consente l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo subordinatamente alla prova da parte dell'opponente di non averne avuto conoscenza dello stesso per uno dei seguenti motivi: irregolarità della notificazione, caso fortuito, forza maggiore;
la giurisprudenza richiede la prova, ai fini della validità dell'opposizione tardiva, che la nullità della notificazione abbia dato causa alla mancata conoscenza tempestiva del provvedimento
(Cass. 10831/2004).
In ogni caso, l'opposizione non può essere ammessa decorsi giorni dal primo atto di esecuzione.
Ebbene, nel caso in esame, occorre evidenziare che tale decreto è stato ritualmente notificato all'opponente ed, a seguito di mancata opposizione, è stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. il
2/2/2021, deve, pertanto, escludersi qualsivoglia irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo.
Al fine di garantire il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, recependo quanto deciso con le pronunce della
CGUE del 17 maggio 2022, le Sezioni Unite (n. 9479/2023) hanno individuato nell'opposizione ex art. 650 cod. proc. civ. lo strumento per far valere l'abusività di clausole contenute in contratti posti a fondamento del decreto non opposto.
Secondo quanto chiarito dalla Corte, le carenze formali del decreto monitorio, in fatti, configurano per il consumatore, privo della necessaria informazione per esercitare con piena consapevolezza i propri diritti, una causa non imputabile impeditiva della proposizione tempestiva dell'opposizione sul profilo della abusività delle clausole contrattuali e, dunque, il requisito richiesto per ritenere ammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., strumento che consente al debitore-consumatore di recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di svolgere, in una sede di cognizione piena e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, quella delibazione integrale non effettuata in precedenza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, sia quando la nullità riguardi una clausola che inficia solo il quantum debeatur, sia quando essa incida integralmente sull'an debeatur, sempre che a tale declaratoria il consumatore non si opponga, giacché trattasi comunque di nullità relativa e "a vantaggio” (Cass. sez. u n. 28314/2019; Cass. sez. u n. 26242; n. 26243/2014).
Con la stessa pronuncia, i giudici di legittimità hanno individuato i compiti del giudice del monitorio e dell'esecuzione. In particolare, il giudice del pro- cedimento monitorio, nella fase
"inaudita altera parte", deve esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda - esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640
c.p.c. (richiedendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile;
lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria
(quale quella tramite l'assunzione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio. Ne consegue che nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non contenga alcuna motivazione in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole o avvertimento circa la possibilità di far valere detta abusività – come nel caso in esame – deve essere riconosciuta all'opponente-consumatore la possibilità di proporre opposizione tardi va, riconducibile alla previsione normativa del "caso fortuito o forza maggiore”.
Ciò è possibile anche quando – come nel caso in esame - il decreto non opposto sia stato posto in esecuzione. Ed infatti, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione a dover controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle de terminazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 cod. proc. civ. (Cass. Sez. u n. 9479/2023; Cass. 17055/2024). Tanto è avvenuto nel caso di specie.
Nel caso in esame, non vi è dubbio che, che il rivesta la qualifica di consumatore, da cui Pt_1
l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. La qualità di consumatore può essere riconosciuta, non essendovi prova agli atti del la riconducibilità del finanziamento all'attività professionale svolta dall'opponente.
Sulla scorta dei principi sopra enunciati, l'opposizione tardiva è ammissibile, tenuto conto che il decreto ingiuntivo, non tempestivamente opposto e sul quale è stata intrapresa l'esecuzione, non conteneva alcun avviso al debitore- consumatore circa le facoltà previste dal codice del consumo in materia di clausole vessatorie, con ciò essendosi verificato il “caso fortuito o forza maggiore” di cui all'art. 650 cod. proc. civ. come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Come detto, la questione relativa alla presunta vessatorietà delle clausole negoziali è stata sottoposta al contraddittorio nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi intrapresa ai danni dell'ingiunta.
La vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n.
93/13/CCE). Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti.
L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore.
Occorre verificare “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C 415/11, Mo. Cont
. Si noti, inoltre, come tale indagine può condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si è ritenuto che la misura dei tassi d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto – nel caso in esame, come risultante dal rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla Banca d'LI, d'intesa con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze e contenute nel dm 27 giugno 2017 applicabile ratione temporis – possa essere utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore (all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contrattazione.
È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superiore a quello mediamente praticato sul mercato, né l'applicazione di penali così gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ritiene che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica. Non diversamente, d'altronde, da quanto affermato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse mora torio prima della sua inclusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della
Banca d'LI (Cass. n. 26286/2019; Sez. u n. 19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La diversità
d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accertamento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746).
Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fatto che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre
1976, (omissis), Rewe-Zentralfinanz eG;
CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet;
CGUE,
(omissis), C- (omissis), Fr. Fa.; CGUE, 14 febbraio 2019, (omissis), contro Parte_2 [...]
), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati Controparte_7 membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto nazionale. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto interno in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rileva zioni relative al tasso soglia operate dalla
Banca d'LI e previste dalla l. 108/1996 (Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
Senonché, nel caso in esame, stante l'inammissibilità delle questioni sollevate dalla parte opponente in ordine alla mancata prova del credito, ormai coperte da giudicato, assumendo parte opponente la veste di consumatore, nella presente sede il giudice è investito solo ed esclusivamente del profilo di abusività delle clausole contrattuali (cfr. Cass. S.U. n. 9479/2023).
Alla luce dei principi esposti, nel contratto oggetto di causa risultano pattuite clausole vessatorie eccessivamente penalizzanti per il consumatore, ovvero la clausola relativa agli interessi di mora pari al 10% ed alla penale per la decadenza dal beneficio del termine pari al 10% del capitale a scadere, nonché la clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine (art. 16).
Orbene, com'è noto, il giudice ha il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive inserite in contratti stipulati tra un professionista e un consumatore che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, in ordine alla vessatorietà delle clausole del contratto oggetto di causa concluso con il consumatore, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. F Codice del Consumo, nel contratto tra professionista e consumatore si presumono vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo e che ai sensi del successivo art. 36
Cod. Cons. le clausole vessatorie sono nulle e non possono essere applicate.
Nella fattispecie in esame, dall'estratto conto in atti, risulta richiesto unicamente l'importo a titolo di capitale e gli interessi convenzionali di mora solo a partire dalla domanda.
Tali interessi, non appaiono abusivi, poichè pari al 10% a fronte del TAN pari al 19,99%.
Infine, in relazione al contratto oggetto di causa, deve ritenersi abusiva la clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento “di almeno due versamenti minimi mensili” e va, pertanto, sostituita con la previsione di cui all'art. 1186 c.c., che reca quale presupposto dell'applicazione della perdita del beneficio lo stato di insolvenza.
Nel caso in esame, se è vero che parte opposta non ha depositato l'elenco dei movimenti contabili da cui poter accertare quando si verificava l'inadempimento ed il numero di rate non pagate prima della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, è anche vero che dalla documentazione in atti, non contestata da parte opponente, risulta che il credito per cui è causa veniva ceduto alla parte opposta nel 2017 ed il ricorso monitorio veniva proposto solo nel 2020 e, pertanto, la condizione di cui all'art. 1186 c.c. può ritenersi integrata, in assenza di prova contraria da parte del il quale non dimostrava di essere in regola con i pagamenti e di non aver Pt_1 adempiuto solo due versamenti mensili.
In conclusione, considerata la prova del credito fornita dall'opposta (contratto di apertura di credito mediante l'utilizzo della carta) la presente opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto in quanto, in base ai principi generali in materia di onere della prova, a fronte della prova da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento del debitore, il debitore, su cui incombeva il relativo onere, nulla ha provato.
Sul punto si richiama l'orientamento della giurisprudenza consolidata e condivisibile in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nell'ipotesi dell'inesatto adempimento opera il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. S.U. 30.10.2001 n. 13533).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta del valore e della complessità della controversia.
Rigetta, infine. la domanda di parte opposta di condanna del per lite temeraria, ai Pt_1 sensi dell'art. 96 c.p.c., per difetto dei relativi presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5819/2020 emesso dal Tribunale di Napoli;
2) condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese processuali del presente giudizio di opposizione, che liquida in euro 1.701,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge.
Napoli, 16/10/2025
Il giudice dott. Fabiana Ucchiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c nella causa iscritta al n. 25141/2024 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto: opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Rinaldi;
Parte_1
- OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale Controparte_1 mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Laghi e Controparte_2 dall'avv. Corinna Mesirca;
- OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
5819/2020, nei confronti di per il pagamento di euro 5.184,00, oltre interessi al Parte_1 tasso legale dalla domanda al saldo e spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di saldo debitorio del contratto di apertura di credito in conto corrente mediante l'utilizzo di carta di credito, stipulato con il cui credito veniva ceduto, a Controparte_3 Controparte_1
in qualità di consumatore, spiegava opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al Parte_1
CP detto decreto ingiuntivo, eccependo il difetto di prova del credito, poiché depositava solo il certificato ex art. 50 TUB e non l'elenco dei movimenti contabili.
Resisteva all'opposizione la quale eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione tardiva e chiedeva il rigetto di tutti i motivi di opposizione proposti rilevando comunque la fondatezza della pretesa creditoria. Chiedeva, dunque, la conferma del decreto ingiuntivo n. 5189/2020, con vittoria delle spese di lite.
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, occorre soffermarsi sull'ammissibilità dell'opposizione tardiva.
L'opposizione è ammissibile limitatamente al vaglio di vessatorietà delle clausole negoziali previsto dal codice del consumo, e ciò sulla scorta dell'interpretazione dell'art. 650 cod. proc. civ. fatta propria dalle Sezioni Unite n. 9479/2023, in ossequio ai principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria in materia di tutela dei consumatori nei contratti bancari e finanziari (CGUE del 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e Banco di Desio, in causa C-600/19 CP_4
Ibercaja Banco Sa, in causa C-725/19 Io c. Impuls Leasing;
in causa C-869/19 L. c. Banco;
CP_5
e in causa C-724/22 Investcapital).
Come esposto dall'opponente e documentato agli atti, il presente giudizio è stato introdotto a seguito del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, rilevata la presunta abusività delle clausole negoziali del contratto, l'ha sottoposta alle parti concedendo termine per l'introduzione, ad opera dell'ingiunta esecutata, del giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. volto a de nunciarne l'abusività (cfr. doc. n. 4).
..
Come è noto, la disciplina di cui all'art. 650 c.p.c., consente l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo subordinatamente alla prova da parte dell'opponente di non averne avuto conoscenza dello stesso per uno dei seguenti motivi: irregolarità della notificazione, caso fortuito, forza maggiore;
la giurisprudenza richiede la prova, ai fini della validità dell'opposizione tardiva, che la nullità della notificazione abbia dato causa alla mancata conoscenza tempestiva del provvedimento
(Cass. 10831/2004).
In ogni caso, l'opposizione non può essere ammessa decorsi giorni dal primo atto di esecuzione.
Ebbene, nel caso in esame, occorre evidenziare che tale decreto è stato ritualmente notificato all'opponente ed, a seguito di mancata opposizione, è stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. il
2/2/2021, deve, pertanto, escludersi qualsivoglia irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo.
Al fine di garantire il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, recependo quanto deciso con le pronunce della
CGUE del 17 maggio 2022, le Sezioni Unite (n. 9479/2023) hanno individuato nell'opposizione ex art. 650 cod. proc. civ. lo strumento per far valere l'abusività di clausole contenute in contratti posti a fondamento del decreto non opposto.
Secondo quanto chiarito dalla Corte, le carenze formali del decreto monitorio, in fatti, configurano per il consumatore, privo della necessaria informazione per esercitare con piena consapevolezza i propri diritti, una causa non imputabile impeditiva della proposizione tempestiva dell'opposizione sul profilo della abusività delle clausole contrattuali e, dunque, il requisito richiesto per ritenere ammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., strumento che consente al debitore-consumatore di recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di svolgere, in una sede di cognizione piena e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, quella delibazione integrale non effettuata in precedenza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, sia quando la nullità riguardi una clausola che inficia solo il quantum debeatur, sia quando essa incida integralmente sull'an debeatur, sempre che a tale declaratoria il consumatore non si opponga, giacché trattasi comunque di nullità relativa e "a vantaggio” (Cass. sez. u n. 28314/2019; Cass. sez. u n. 26242; n. 26243/2014).
Con la stessa pronuncia, i giudici di legittimità hanno individuato i compiti del giudice del monitorio e dell'esecuzione. In particolare, il giudice del pro- cedimento monitorio, nella fase
"inaudita altera parte", deve esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda - esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640
c.p.c. (richiedendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile;
lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria
(quale quella tramite l'assunzione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio. Ne consegue che nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non contenga alcuna motivazione in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole o avvertimento circa la possibilità di far valere detta abusività – come nel caso in esame – deve essere riconosciuta all'opponente-consumatore la possibilità di proporre opposizione tardi va, riconducibile alla previsione normativa del "caso fortuito o forza maggiore”.
Ciò è possibile anche quando – come nel caso in esame - il decreto non opposto sia stato posto in esecuzione. Ed infatti, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione a dover controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle de terminazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 cod. proc. civ. (Cass. Sez. u n. 9479/2023; Cass. 17055/2024). Tanto è avvenuto nel caso di specie.
Nel caso in esame, non vi è dubbio che, che il rivesta la qualifica di consumatore, da cui Pt_1
l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. La qualità di consumatore può essere riconosciuta, non essendovi prova agli atti del la riconducibilità del finanziamento all'attività professionale svolta dall'opponente.
Sulla scorta dei principi sopra enunciati, l'opposizione tardiva è ammissibile, tenuto conto che il decreto ingiuntivo, non tempestivamente opposto e sul quale è stata intrapresa l'esecuzione, non conteneva alcun avviso al debitore- consumatore circa le facoltà previste dal codice del consumo in materia di clausole vessatorie, con ciò essendosi verificato il “caso fortuito o forza maggiore” di cui all'art. 650 cod. proc. civ. come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Come detto, la questione relativa alla presunta vessatorietà delle clausole negoziali è stata sottoposta al contraddittorio nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi intrapresa ai danni dell'ingiunta.
La vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n.
93/13/CCE). Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti.
L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore.
Occorre verificare “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C 415/11, Mo. Cont
. Si noti, inoltre, come tale indagine può condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si è ritenuto che la misura dei tassi d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto – nel caso in esame, come risultante dal rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla Banca d'LI, d'intesa con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze e contenute nel dm 27 giugno 2017 applicabile ratione temporis – possa essere utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore (all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contrattazione.
È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superiore a quello mediamente praticato sul mercato, né l'applicazione di penali così gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ritiene che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica. Non diversamente, d'altronde, da quanto affermato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse mora torio prima della sua inclusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della
Banca d'LI (Cass. n. 26286/2019; Sez. u n. 19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La diversità
d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accertamento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746).
Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fatto che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre
1976, (omissis), Rewe-Zentralfinanz eG;
CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet;
CGUE,
(omissis), C- (omissis), Fr. Fa.; CGUE, 14 febbraio 2019, (omissis), contro Parte_2 [...]
), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati Controparte_7 membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto nazionale. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto interno in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rileva zioni relative al tasso soglia operate dalla
Banca d'LI e previste dalla l. 108/1996 (Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
Senonché, nel caso in esame, stante l'inammissibilità delle questioni sollevate dalla parte opponente in ordine alla mancata prova del credito, ormai coperte da giudicato, assumendo parte opponente la veste di consumatore, nella presente sede il giudice è investito solo ed esclusivamente del profilo di abusività delle clausole contrattuali (cfr. Cass. S.U. n. 9479/2023).
Alla luce dei principi esposti, nel contratto oggetto di causa risultano pattuite clausole vessatorie eccessivamente penalizzanti per il consumatore, ovvero la clausola relativa agli interessi di mora pari al 10% ed alla penale per la decadenza dal beneficio del termine pari al 10% del capitale a scadere, nonché la clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine (art. 16).
Orbene, com'è noto, il giudice ha il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive inserite in contratti stipulati tra un professionista e un consumatore che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, in ordine alla vessatorietà delle clausole del contratto oggetto di causa concluso con il consumatore, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. F Codice del Consumo, nel contratto tra professionista e consumatore si presumono vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo e che ai sensi del successivo art. 36
Cod. Cons. le clausole vessatorie sono nulle e non possono essere applicate.
Nella fattispecie in esame, dall'estratto conto in atti, risulta richiesto unicamente l'importo a titolo di capitale e gli interessi convenzionali di mora solo a partire dalla domanda.
Tali interessi, non appaiono abusivi, poichè pari al 10% a fronte del TAN pari al 19,99%.
Infine, in relazione al contratto oggetto di causa, deve ritenersi abusiva la clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento “di almeno due versamenti minimi mensili” e va, pertanto, sostituita con la previsione di cui all'art. 1186 c.c., che reca quale presupposto dell'applicazione della perdita del beneficio lo stato di insolvenza.
Nel caso in esame, se è vero che parte opposta non ha depositato l'elenco dei movimenti contabili da cui poter accertare quando si verificava l'inadempimento ed il numero di rate non pagate prima della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, è anche vero che dalla documentazione in atti, non contestata da parte opponente, risulta che il credito per cui è causa veniva ceduto alla parte opposta nel 2017 ed il ricorso monitorio veniva proposto solo nel 2020 e, pertanto, la condizione di cui all'art. 1186 c.c. può ritenersi integrata, in assenza di prova contraria da parte del il quale non dimostrava di essere in regola con i pagamenti e di non aver Pt_1 adempiuto solo due versamenti mensili.
In conclusione, considerata la prova del credito fornita dall'opposta (contratto di apertura di credito mediante l'utilizzo della carta) la presente opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto in quanto, in base ai principi generali in materia di onere della prova, a fronte della prova da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento del debitore, il debitore, su cui incombeva il relativo onere, nulla ha provato.
Sul punto si richiama l'orientamento della giurisprudenza consolidata e condivisibile in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nell'ipotesi dell'inesatto adempimento opera il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. S.U. 30.10.2001 n. 13533).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta del valore e della complessità della controversia.
Rigetta, infine. la domanda di parte opposta di condanna del per lite temeraria, ai Pt_1 sensi dell'art. 96 c.p.c., per difetto dei relativi presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5819/2020 emesso dal Tribunale di Napoli;
2) condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese processuali del presente giudizio di opposizione, che liquida in euro 1.701,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge.
Napoli, 16/10/2025
Il giudice dott. Fabiana Ucchiello