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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 7928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7928 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. RO D'AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 22332/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CRAVEIA Controparte_1 P.IVA_1
RT, con elezione di domicilio in PIAZZA GARIBALDI, 1 2 BUSTO ARSIZIO, presso lo studio dell'avv. CRAVEIA RT;
ATTRICE - OPPONENTE
contro
:
, (C.F. società di diritto Controparte_2 P.IVA_2
ungherese), con il patrocinio dell'avv. CARLINO ANNA, con elezione di domicilio in
VIA G. SANFELICE, 33 80134 NAPOLI, presso lo studio dell'avv. CARLINO ANNA;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 15/04/2025, che qui si riportano.
Per parte opponente
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così ritenere e giudicare:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
pagina 1 di 11 in limine litis: - non concedere la clausola di provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
In via principale: - revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo quivi opposto, n. 6164/2022 – Rg. n. 9116/2022 - emesso dal Tribunale di
Milano, notificato il 20 aprile 2021, per tutte le ragioni esposte in atti;
In ogni caso, accertare e dichiarare che nulla deve la società attrice alla società convenuta per le causali di cui al presente giudizio;
In subordine: - disporre la riduzione della somma ingiunta di Euro 4.420,00, per le causali di cui in atti.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria: A) Si chiede prova testimoniale ed interrogatorio formale del legale rappresentante di sui seguenti capitoli: 1) “Vero che la fattura n. 9/2021 del CP_2
2 settembre 2021 di Euro 4mila è stata saldata”? 2) “Vero che le parti statuivano che i compensi relativi all'anno 2021 fossero di Euro 6.600,00 al mese”? 3) “Vero che i compensi stabiliti in misura fissa prevedevano in capo alla società lo CP_2
svolgimento di attività di agenzia/consulenza in favore della società CP_1
nell'ambito del progetto “Made4Sud” quali coordinamento commerciale di tutta
[...]
l'area Centro/Sud Italia del Network con specifica responsabilità sulla squadra di Agenti di attivi nella predetta area”? 4) “Vero che la ha svolto tale CP_1 CP_2
incarico”? 5) “Vero che i compensi stabiliti in misura fissa prevedevano in capo alla società lo svolgimento di attività di agenzia/consulenza in favore della CP_2
società nell'ambito del progetto “Made4Sud” quali guida e Controparte_1
sostegno agli Agenti operanti sul territorio con formazione e consulenze tecniche per ottimizzare l'attività del team e migliorare le relative performances”? 6) “Vero che
[...]
ha svolto tale incarico”? 7) “Vero che i compensi stabiliti in misura fissa CP_2
prevedevano in capo alla società lo svolgimento di attività di CP_2
agenzia/consulenza in favore della società nell'ambito del Controparte_1
progetto “Made4Sud” quali responsabilità diretta di in relazione alla CP_2
pagina 2 di 11 start-up e la messa a regime del progetto “Made4Sud” di che Controparte_3
prevedesse attività di coordinamento degli interlocutori “captive” non coinvolti nel progetto per migliorare l'osmosi tra gli stessi e facilitare il lancio del progetto in termini di delivery, definizione degli obiettivi di breve/medio/lungo termine del progetto in collaborazione con l' e gli interlocutori “non captive” CP_4 Controparte_3
coinvolti nel progetto, l'identificazione degli strumenti necessari per la buona riuscita del progetto per permettere ad e agli interlocutori coinvolti di Controparte_3
metterli a disposizione degli obiettivi di cui sopra”? 8) “Vero che la ha CP_2
smesso di svolgere tali incarichi da settembre 2021”? 9) “Vero che i compensi stabiliti in misura fissa prevedevano in capo alla società lo svolgimento di attività CP_2
di agenzia/consulenza in favore della società nell'ambito del Controparte_1
progetto “Made4Sud” quali interfaccio con i vertici del network e con le funzioni commerciali del per quanto concerne gli aspetti di prodotto e commerciali tipici Pt_1
della produzione turistica”? 10) “Vero che la ha smesso di svolgere tali CP_2
incarichi da settembre 2021”? 11) “Vero che la ha svolto gli incarichi CP_2
sino a giugno 2021 facendo a meno della necessaria diligenza e operando al di fuori degli standard qualitativi adeguati alla natura della prestazione richiesta”? 12) “Vero che la ha svolto l'attività mancando di collaborare con il committente”? 13) CP_2
“Vero che la ha mancato il raggiungimento degli obiettivi giustificanti il CP_2
compenso stabilito in componente variabile”? 14) “Vero che la società nel mese CP_1
di settembre 2021 segnalava l'inadempimento al Sig. rappresentando la CP_5
mancata prestazione per l'oggetto dell'accordo (Made4sud), proponendo, in alternativa un nuovo incarico”? 15) “Vero che alcuna conseguente contestazione giungeva dal Sig. della che rifiutava altro incarico proposto”? 16) “Vero che la CP_5 CP_2
interrompeva di fatto qualsivoglia rapporto lavorativo con al dal CP_2 CP_1
mese di settembre 2021”? 17) “Vero che la disdettava il contratto con missiva del CP_1
16 dicembre 2021? 18) “Vero che la tentava di comporre in via stragiudiziale la CP_1
vertenza insorta”?
pagina 3 di 11 Si indicano quali TESTI i Signori: - presso - Testimone_1 CP_1 Tes_2
, presso presso - ,
[...] CP_1 Testimone_3 CP_1 Testimone_4
presso Con riserva di indicare ulteriori capitoli di prova e nominare altri CP_1
testimoni in base alle difese avversarie.
B) Si chiede, inoltre, che il Sig. Giudice, ordini alla controparte, ex art. 210 cpc, di produrre tutte le e-mail/comunicazioni/scambio di corrispondenza inter-partes a comprova dell'attività espletata dalla società convenuta, Sig. da settembre 2021 CP_5
sino alla cessazione dell'incarico.
C) Nella denegata ipotesi di impossibilità per controparte di recuperare detta documentazione per mancato accesso all'indirizzo di casella di posta elettronica interna di si chiede che il Sig. Giudice Voglia autorizzare la predetta società a CP_1
recuperare ed estrarre copia delle e-mail dalla casella di posta elettronica in uso al Sig. al tempo della vigenza del contratto;
tale indagine consentirà anche di fornire un CP_5
accesso al sistema di registrazione delle presenze ai webinar aziendali svolti tramite google meet (v. pag. 8 atto introduttivo del giudizio).
Con ogni più ampia riserva anche in sede istruttoria anche sulla base delle richieste istruttorie di controparte.
Si richiamano i documenti prodotti.
Per parte opposta
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER:
(P. IVA e C.F. ), societa di diritto Controparte_2 P.IVA_2
Cont ungherese in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dell'avv.
Anna Carlino.
CONTRO
: in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Roberto CP_1
Craveia.
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso in rito e nel merito, anche di nullità della domanda attrice pagina 4 di 11 per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, e comunque senza accettazione alcuna dell'inversione dell'onere della prova gravante sull'attrice.
1) In via preliminare, confermare la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo.
6164/2022 – Rg. n. 9116/2022 - emesso dal Tribunale di Milano, notificato il 20 aprile
2021 e dunque confermare il predetto decreto di ingiunzione e il relativo atto di precetto del 3 marzo 2023 notificato a in pari data dell'importo di € 48.140,00, già CP_1
versato da oltre spese di registrazione del titolo;
CP_1
2) NEL MERITO rigettare l'opposizione in quanto non fondata su prova scritta, dilatoria e non provata, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 6164/2022 – Rg. n.
9116/2022 - emesso dal Tribunale di Milano, notificato il 20 aprile 2021 ed il relativo atto di precetto del 3 marzo 2023 dell'importo di € 48.140,00, già versato da
[...]
oltre spese di registrazione;
CP_1
3) (P. IVA e C.F. ), Controparte_6 P.IVA_2
societa di diritto Sin persona del legale rappresentante pro Controparte_7
tempore ig. (C.F.: ) nato a [...] il 18 luglio CP_8 CodiceFiscale_1
1982, nella qualità di legale rappresentante della società da ogni domanda proposta nei suoi confronti.
4) In ogni caso, condannare al pagamento della somma di € 44864,00, oltre CP_1
gli interessi di mora al tasso convenzionale- e comunque entro il tasso soglia previsto dalla legge antiusura- dalla scadenza delle singole fatture al saldo come da domanda, per il mancato pagamento delle fatture allegate al ricorso per emissione del decreto di ingiunzione, oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1400,00 per compensi, in € 286,00 per spese, oltre 15% spese forfettarie i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
5) Rigettare ogni eccezione e domanda promossa da compresa la domanda CP_1
di riduzione della somma ingiunta di Euro 4.420,00, non provata.
6) In ogni caso, condannare la al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., comma I CP_1
e/o III c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa.
pagina 5 di 11 7) Con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio di opposizione con attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria.
8) In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle avversarie istanze e degli avversi capitoli di prova perché inammissibili ed, in ogni caso, irrilevanti. Nella denegata ipotesi di ammissione dei predetti in tutto o in parte, senza inversione della prova, si chiede di essere ammessi alla prova contraria diretta su tutti i capitoli avversari, nonché di essere ammessi, in ogni caso, alla escussione di testi su tutte le circostanze riportate nella narrativa del presente atto, da intendersi tutti qui integralmente riportati e trascritti, depurati delle eventuali espressioni che comportino un giudizio o comunque una valutazione da parte del teste, preceduti dalla formula “Vero e che”.
9) Ritenendo, in ogni caso, che l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali risulta inequivocabilmente provato, tra le altre, dal riconoscimento del debito operato da dal tenore della lettera di disdetta inviata da vvero, ancora e in maniera non CP_1 CP_1
esaustiva, dall'assenza di contestazione delle fatture emesse e la causa comunque matura per la decisione, si chiede, nuovamente , altresì di essere ammessi, in ogni caso, alla escussione di testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero è che il progetto Made4Sud veniva Cont avviato grazie all'opera del legale rappresentante della che si premurava, sin da subito, della ricerca ed affiliazione di nuovi soci investitori e di altre agenzie pronte ad investire capitali per le operazioni VP? 2) Vero è che progetto Made4sud è stato oggetto di illustrazione ad opera del Sig. in meeting, cene ed altri eventi similari, anche CP_5
mediante l'incontro diretto con le agenzie e i prospect affiliati? 3) Vero è sono tenuti molteplici incontri nel Centro Sud dell'Italia tra il Sig. e gli altri responsabili del CP_5
Progetto (EN OS, ? 4) Vero è che al fine di Persona_1 Persona_2
formalizzare tutta la parte burocratica e societaria del Progetto , si sono Parte_2
tenuti periodi e numerosi incontri con notai e avvocati, anche direttamente reclutati dalla Cont Consulente 5) Vero è che se il progetto Made4Sud non ha avuto seguito è stato per per volontà di 6) Vero è che improvvisamente, decideva di accantonare il CP_1 CP_1
progetto Made4 Sud? 7) Vero è che nella sua attività di Product Manager, il legale pagina 6 di 11 Cont rappresentante della si è occupato della rinegoziazione e successiva stipula dei contratti commerciali al fine di renderli maggiormente competitivi e redditizi? Si indicano quali testi, con riserva di altri indicarne: 1) Sig. EN OS residente in [...]) residente in [...]
180/A 3) residente in [...]; Testimone_6
Si deferisce, inoltre, interrogatorio formale al legale rappresentante di ed CP_1
all'amministratore Delegato sui capi di cui alla prova testimoniale. Napoli- CP_1
Milano, 14 aprile 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con azione monitoria la società (di seguito , Controparte_2 Cont in persona del Legale Rappresentante chiede i CP_8 ingiungere a (di seguito: il pagamento della somma di € Controparte_1 CP_1
44.860,00. La pretesa creditoria trovava fonte in n. 7 fatture (“n. 2021/0009 emessa in data 2 settembre 2021 dell'importo di euro 4.000,00 (quattromila/00) – descrizione “acconto provvigionale “A” mese di agosto” (doc. 3); - fattura n. 2021/00010 emessa in data 6 ottobre 2021 dell'importo di euro 6.600,00 (seimilaseicento/00) – descrizione “acconto provvigionale “A” mese di settembre” (doc.4); - fattura n. 2021/00011 emessa in data 4 novembre 2021 dell'importo di euro 6.600,00 (seimilaseicento/00) - descrizione
“acconto provvigionale “A” mese di ottobre” (doc. 5); - fattura n. 2021/00013 emessa in data 2 dicembre 2021 dell'importo di euro 6.600,00 (seimilaseicento/00) - descrizione
“acconto provvigionale “A” mese di novembre” (doc.6); - fattura n. 2022/0001 emessa in data 4 gennaio 2022 dell'importo di euro 7.020,00 (settemilaventi/00) – descrizione
“acconto provvigionale “A” mese di dicembre” (doc.7); - fattura n. 2022/0002 emessa in data 7 febbraio 2022 dell'importo di euro 7.020,00 (settemilaventi/00) – descrizione
“acconto provvigionale “A” mese di gennaio” (doc. 8); - fattura n. 2022/0003 emessa in data 11 febbraio 2022 dell'importo di euro 7.020,00 (settemilaventi/00) – descrizione
“acconto provvigionale “A” mese di febbraio” (doc. 9)” emesse nei riguardi della Contr società fronte di all'incarico di “Project Manager conferito a CP_1 Parte_2
La ricorrente riferiva che il credito richiesto si fondava sul contratto sottoscritto da in data 17.2.2020, avente a oggetto all'art. 4 l'obbligo di corrispondere in CP_1 CP_1 Cont favore della società il corrispettivo di € 6.150 al mese per le annualità del 2020, €
pagina 7 di 11 6.600,00 per le annualità del 2020 (?) ed € 7.020,00 per le annualità del 2022, e che nonostante il recesso comunicato da in data 6.12.2021, con decorrenza 1.3.2022, CP_1 interrompeva il pagamento dal mese di agosto 2021, maturando una morosità pari CP_1 ad € 44.860,00.
Il Tribunale di Milano in data 12/04/2022 emetteva decreto ingiuntivo n. 6164/2022, col quale s'ingiungeva a il pagamento a favore della Controparte_1 società della somma di € 44.860, oltre interessi e spese del Controparte_2 monitorio.
All'ingiunzione si opponeva la che contestava la pretesa avversaria, CP_1 eccependo l'erroneità degli importi delle fatt. n. 9/2021 e fat. n. 1/2022, nonché la violazione dell'opposta alle disposizioni contrattuali, in particolare dell'art. 1 “Oggetto del Contratto”, art. 3 “modalità di esecuzione”, rilevando che sin dal giugno 2021 l'attività contrattualmente prevista a carico di controparte non fosse stata svolta, ragion per la quale ospendeva il pagamento dei corrispettivi previsti. CP_1
Con comparsa di risposta si costituiva la convenuta opposta, che contestava la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in particolare eccepiva che avesse riconosciuto il proprio debito (doc. 5) documento col quale in data CP_1
17.3.2022 proponeva un piano di rientro del proprio debito. Veniva inoltre eccepito che
“ per tutta la durata del rapporto non avesse mai denunziato difformità o vizi CP_1 dell'esecuzione della prestazione del Consulente dell'odierna parte opposta”.
Previa concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., VI° comma, le parti depositavano le autorizzate memorie.
La causa veniva istruita sulle produzioni documentali, prova per interrogatorio formale di parte convenuta opposta e prova per testimoni, e rinviata all'udienza del 15.4.2025. concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella Circolare del pagina 8 di 11 CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Nel merito.
Preliminarmente. La presente causa si fonda su un riconoscimento di debito da parte di nei confronti CP_1 Cont di
In diritto, il riconoscimento di debito non è di per sé idoneo a costituire un rapporto obbligatorio avente per oggetto il pagamento della somma del debito riconosciuto;
esso costituisce solo, a favore del destinatario della ricognizione un mezzo di prova circa l'esistenza di un'obbligazione, la quale ha altrove la propria fonte. Si ha quindi una presunzione di un rapporto obbligatorio.
Nel caso di specie l'attore sostanziale, a sostegno della propria pretesa, si riporta al documento prodotto dal quale emerge la circostanza sopra citata.
Pertanto, il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l'effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell'intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, che deve provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione.
Ciò premesso, occorre dar atto che non risulta contestata la sottoscrizione del documento in data17.2.2020 da parte CP_1
Cont Ciò che invece costituisce oggetto di controversia è l'inadempimento di
Dalla documentazione prodotta e dalle prove testimoniali escusse, sia presso il Tribunale di Milano che in prova delegata presso il Tribunale di Napoli, non emerge alcun Cont inadempimento imputabile a Cont Anzi dalla documentazione prodotta da non solo in sede di comparsa di costituzione ma anche con memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. emerge che on abbia mai contestato CP_1 la mancanza di professionalità e, disponibilità e diligenza di controparte, e che il pagina 9 di 11 progetto Made 4sud non costitutiva l'unico oggetto del contratto, ma che il suo accantonamento dipendeva dalla volontà della committente (mail 9.7.2021) che imputava alla difficile situazione pandemica le difficoltà di proseguire con detto Cont progetto;
infatti, per conto di scrive a di “Ciao Testimone_1 CP_1 CP_5
, faccio seguito a quanto intercorso per vie brevi, per sottoporti un'attività che ho CP_8 individuato.
Considerato che
la situazione pandemica prolungata ha modificato le strategie del ed essendo accantonata l'iniziativa MADE for SUD, che avresti CP_1 dovuto coordinare, la necessità è quella di contattare le agenzie del SUD che avresti dovuto coordinare, la necessità è quella di contattare le agenzie del SUD che hanno dato disdetta al per tentare un'azione di recupero”. CP_1
Le prove testimoniali ammesse nulla provano in ordine all'invocato inadempimento Cont imputabile a
Infine, nessuna prova è stata fornita da parte sull'avvenuto pagamento – CP_1 seppure parziale- della fattura n. 9/2021 del 2.9.2021.
L'unica eccezione svolta da meritevole di esser accolta consiste CP_1 nell'erroneità dell'importo indicato nella fattura n. 1/2022. Tale fattura si riferisce all'acconto provvigionale del mese di dicembre e viene indicato l'importo di € 7.020,00
– come se fosse un compenso mensile riferibile all'anno 2022 – mentre il compenso mensile previsto per l'anno 2021 risulta convenzionalmente fissato pari ad € 6.600,00. Nessuna controdeduzione a tal proposito è stata svolta dall'opposta.
A tal guisa questo Giudicante ritiene di dover accogliere parzialmente l'opposizione al decreto opposto che per l'effetto viene revocato;
ma nel contempo ritiene dover accertare e dichiarare tenuta al pagamento della somma di € CP_1
44.440,00 in conto capitale, oltre interessi a sensi del 1° comma art. 1284 c.c. dalla scadenza delle singole fatture alla data della domanda, ed ai sensi del 4°- medesimo articolo - comma dalla domanda al saldo.
Non sussistono giuste ragioni per l'applicazione del disposto di cui all'art. 96 c.p.c..
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e del DM. 147/2022, tenuto conto del valore di causa e dell'attività in concreto.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Milano – Sezione 5^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta:
accoglie l'opposizione avverso al decreto ingiuntivo 6164/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 12.4.2022., che per l'effetto viene revocato;
accerta e dichiara
nei confronti di della Controparte_9 Controparte_2 somma di € 44.440,00, oltre interessi
condanna
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a Controparte_1 favore di della somma di € 44.440,00, oltre interessi ai Controparte_2 sensi del 1° e 4° comma ex art. 1284 c.c.;
rigetta la domanda di cuia all'art. 96 c.p..;
condanna
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 delle spese processuali in favore di per l'importo di € Controparte_2
7.600,00 (di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase istruttoria ed € 2.900,00 per la fase decisoria), oltre diritti e spese del giudizio, Iva, CPA e spese generali.
Milano 21.10.2025
il Giudice
Dott.ssa RO D'AL
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. RO D'AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 22332/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CRAVEIA Controparte_1 P.IVA_1
RT, con elezione di domicilio in PIAZZA GARIBALDI, 1 2 BUSTO ARSIZIO, presso lo studio dell'avv. CRAVEIA RT;
ATTRICE - OPPONENTE
contro
:
, (C.F. società di diritto Controparte_2 P.IVA_2
ungherese), con il patrocinio dell'avv. CARLINO ANNA, con elezione di domicilio in
VIA G. SANFELICE, 33 80134 NAPOLI, presso lo studio dell'avv. CARLINO ANNA;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 15/04/2025, che qui si riportano.
Per parte opponente
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così ritenere e giudicare:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
pagina 1 di 11 in limine litis: - non concedere la clausola di provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
In via principale: - revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo quivi opposto, n. 6164/2022 – Rg. n. 9116/2022 - emesso dal Tribunale di
Milano, notificato il 20 aprile 2021, per tutte le ragioni esposte in atti;
In ogni caso, accertare e dichiarare che nulla deve la società attrice alla società convenuta per le causali di cui al presente giudizio;
In subordine: - disporre la riduzione della somma ingiunta di Euro 4.420,00, per le causali di cui in atti.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria: A) Si chiede prova testimoniale ed interrogatorio formale del legale rappresentante di sui seguenti capitoli: 1) “Vero che la fattura n. 9/2021 del CP_2
2 settembre 2021 di Euro 4mila è stata saldata”? 2) “Vero che le parti statuivano che i compensi relativi all'anno 2021 fossero di Euro 6.600,00 al mese”? 3) “Vero che i compensi stabiliti in misura fissa prevedevano in capo alla società lo CP_2
svolgimento di attività di agenzia/consulenza in favore della società CP_1
nell'ambito del progetto “Made4Sud” quali coordinamento commerciale di tutta
[...]
l'area Centro/Sud Italia del Network con specifica responsabilità sulla squadra di Agenti di attivi nella predetta area”? 4) “Vero che la ha svolto tale CP_1 CP_2
incarico”? 5) “Vero che i compensi stabiliti in misura fissa prevedevano in capo alla società lo svolgimento di attività di agenzia/consulenza in favore della CP_2
società nell'ambito del progetto “Made4Sud” quali guida e Controparte_1
sostegno agli Agenti operanti sul territorio con formazione e consulenze tecniche per ottimizzare l'attività del team e migliorare le relative performances”? 6) “Vero che
[...]
ha svolto tale incarico”? 7) “Vero che i compensi stabiliti in misura fissa CP_2
prevedevano in capo alla società lo svolgimento di attività di CP_2
agenzia/consulenza in favore della società nell'ambito del Controparte_1
progetto “Made4Sud” quali responsabilità diretta di in relazione alla CP_2
pagina 2 di 11 start-up e la messa a regime del progetto “Made4Sud” di che Controparte_3
prevedesse attività di coordinamento degli interlocutori “captive” non coinvolti nel progetto per migliorare l'osmosi tra gli stessi e facilitare il lancio del progetto in termini di delivery, definizione degli obiettivi di breve/medio/lungo termine del progetto in collaborazione con l' e gli interlocutori “non captive” CP_4 Controparte_3
coinvolti nel progetto, l'identificazione degli strumenti necessari per la buona riuscita del progetto per permettere ad e agli interlocutori coinvolti di Controparte_3
metterli a disposizione degli obiettivi di cui sopra”? 8) “Vero che la ha CP_2
smesso di svolgere tali incarichi da settembre 2021”? 9) “Vero che i compensi stabiliti in misura fissa prevedevano in capo alla società lo svolgimento di attività CP_2
di agenzia/consulenza in favore della società nell'ambito del Controparte_1
progetto “Made4Sud” quali interfaccio con i vertici del network e con le funzioni commerciali del per quanto concerne gli aspetti di prodotto e commerciali tipici Pt_1
della produzione turistica”? 10) “Vero che la ha smesso di svolgere tali CP_2
incarichi da settembre 2021”? 11) “Vero che la ha svolto gli incarichi CP_2
sino a giugno 2021 facendo a meno della necessaria diligenza e operando al di fuori degli standard qualitativi adeguati alla natura della prestazione richiesta”? 12) “Vero che la ha svolto l'attività mancando di collaborare con il committente”? 13) CP_2
“Vero che la ha mancato il raggiungimento degli obiettivi giustificanti il CP_2
compenso stabilito in componente variabile”? 14) “Vero che la società nel mese CP_1
di settembre 2021 segnalava l'inadempimento al Sig. rappresentando la CP_5
mancata prestazione per l'oggetto dell'accordo (Made4sud), proponendo, in alternativa un nuovo incarico”? 15) “Vero che alcuna conseguente contestazione giungeva dal Sig. della che rifiutava altro incarico proposto”? 16) “Vero che la CP_5 CP_2
interrompeva di fatto qualsivoglia rapporto lavorativo con al dal CP_2 CP_1
mese di settembre 2021”? 17) “Vero che la disdettava il contratto con missiva del CP_1
16 dicembre 2021? 18) “Vero che la tentava di comporre in via stragiudiziale la CP_1
vertenza insorta”?
pagina 3 di 11 Si indicano quali TESTI i Signori: - presso - Testimone_1 CP_1 Tes_2
, presso presso - ,
[...] CP_1 Testimone_3 CP_1 Testimone_4
presso Con riserva di indicare ulteriori capitoli di prova e nominare altri CP_1
testimoni in base alle difese avversarie.
B) Si chiede, inoltre, che il Sig. Giudice, ordini alla controparte, ex art. 210 cpc, di produrre tutte le e-mail/comunicazioni/scambio di corrispondenza inter-partes a comprova dell'attività espletata dalla società convenuta, Sig. da settembre 2021 CP_5
sino alla cessazione dell'incarico.
C) Nella denegata ipotesi di impossibilità per controparte di recuperare detta documentazione per mancato accesso all'indirizzo di casella di posta elettronica interna di si chiede che il Sig. Giudice Voglia autorizzare la predetta società a CP_1
recuperare ed estrarre copia delle e-mail dalla casella di posta elettronica in uso al Sig. al tempo della vigenza del contratto;
tale indagine consentirà anche di fornire un CP_5
accesso al sistema di registrazione delle presenze ai webinar aziendali svolti tramite google meet (v. pag. 8 atto introduttivo del giudizio).
Con ogni più ampia riserva anche in sede istruttoria anche sulla base delle richieste istruttorie di controparte.
Si richiamano i documenti prodotti.
Per parte opposta
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER:
(P. IVA e C.F. ), societa di diritto Controparte_2 P.IVA_2
Cont ungherese in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dell'avv.
Anna Carlino.
CONTRO
: in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Roberto CP_1
Craveia.
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso in rito e nel merito, anche di nullità della domanda attrice pagina 4 di 11 per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, e comunque senza accettazione alcuna dell'inversione dell'onere della prova gravante sull'attrice.
1) In via preliminare, confermare la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo.
6164/2022 – Rg. n. 9116/2022 - emesso dal Tribunale di Milano, notificato il 20 aprile
2021 e dunque confermare il predetto decreto di ingiunzione e il relativo atto di precetto del 3 marzo 2023 notificato a in pari data dell'importo di € 48.140,00, già CP_1
versato da oltre spese di registrazione del titolo;
CP_1
2) NEL MERITO rigettare l'opposizione in quanto non fondata su prova scritta, dilatoria e non provata, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 6164/2022 – Rg. n.
9116/2022 - emesso dal Tribunale di Milano, notificato il 20 aprile 2021 ed il relativo atto di precetto del 3 marzo 2023 dell'importo di € 48.140,00, già versato da
[...]
oltre spese di registrazione;
CP_1
3) (P. IVA e C.F. ), Controparte_6 P.IVA_2
societa di diritto Sin persona del legale rappresentante pro Controparte_7
tempore ig. (C.F.: ) nato a [...] il 18 luglio CP_8 CodiceFiscale_1
1982, nella qualità di legale rappresentante della società da ogni domanda proposta nei suoi confronti.
4) In ogni caso, condannare al pagamento della somma di € 44864,00, oltre CP_1
gli interessi di mora al tasso convenzionale- e comunque entro il tasso soglia previsto dalla legge antiusura- dalla scadenza delle singole fatture al saldo come da domanda, per il mancato pagamento delle fatture allegate al ricorso per emissione del decreto di ingiunzione, oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1400,00 per compensi, in € 286,00 per spese, oltre 15% spese forfettarie i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
5) Rigettare ogni eccezione e domanda promossa da compresa la domanda CP_1
di riduzione della somma ingiunta di Euro 4.420,00, non provata.
6) In ogni caso, condannare la al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., comma I CP_1
e/o III c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa.
pagina 5 di 11 7) Con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio di opposizione con attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria.
8) In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle avversarie istanze e degli avversi capitoli di prova perché inammissibili ed, in ogni caso, irrilevanti. Nella denegata ipotesi di ammissione dei predetti in tutto o in parte, senza inversione della prova, si chiede di essere ammessi alla prova contraria diretta su tutti i capitoli avversari, nonché di essere ammessi, in ogni caso, alla escussione di testi su tutte le circostanze riportate nella narrativa del presente atto, da intendersi tutti qui integralmente riportati e trascritti, depurati delle eventuali espressioni che comportino un giudizio o comunque una valutazione da parte del teste, preceduti dalla formula “Vero e che”.
9) Ritenendo, in ogni caso, che l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali risulta inequivocabilmente provato, tra le altre, dal riconoscimento del debito operato da dal tenore della lettera di disdetta inviata da vvero, ancora e in maniera non CP_1 CP_1
esaustiva, dall'assenza di contestazione delle fatture emesse e la causa comunque matura per la decisione, si chiede, nuovamente , altresì di essere ammessi, in ogni caso, alla escussione di testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero è che il progetto Made4Sud veniva Cont avviato grazie all'opera del legale rappresentante della che si premurava, sin da subito, della ricerca ed affiliazione di nuovi soci investitori e di altre agenzie pronte ad investire capitali per le operazioni VP? 2) Vero è che progetto Made4sud è stato oggetto di illustrazione ad opera del Sig. in meeting, cene ed altri eventi similari, anche CP_5
mediante l'incontro diretto con le agenzie e i prospect affiliati? 3) Vero è sono tenuti molteplici incontri nel Centro Sud dell'Italia tra il Sig. e gli altri responsabili del CP_5
Progetto (EN OS, ? 4) Vero è che al fine di Persona_1 Persona_2
formalizzare tutta la parte burocratica e societaria del Progetto , si sono Parte_2
tenuti periodi e numerosi incontri con notai e avvocati, anche direttamente reclutati dalla Cont Consulente 5) Vero è che se il progetto Made4Sud non ha avuto seguito è stato per per volontà di 6) Vero è che improvvisamente, decideva di accantonare il CP_1 CP_1
progetto Made4 Sud? 7) Vero è che nella sua attività di Product Manager, il legale pagina 6 di 11 Cont rappresentante della si è occupato della rinegoziazione e successiva stipula dei contratti commerciali al fine di renderli maggiormente competitivi e redditizi? Si indicano quali testi, con riserva di altri indicarne: 1) Sig. EN OS residente in [...]) residente in [...]
180/A 3) residente in [...]; Testimone_6
Si deferisce, inoltre, interrogatorio formale al legale rappresentante di ed CP_1
all'amministratore Delegato sui capi di cui alla prova testimoniale. Napoli- CP_1
Milano, 14 aprile 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con azione monitoria la società (di seguito , Controparte_2 Cont in persona del Legale Rappresentante chiede i CP_8 ingiungere a (di seguito: il pagamento della somma di € Controparte_1 CP_1
44.860,00. La pretesa creditoria trovava fonte in n. 7 fatture (“n. 2021/0009 emessa in data 2 settembre 2021 dell'importo di euro 4.000,00 (quattromila/00) – descrizione “acconto provvigionale “A” mese di agosto” (doc. 3); - fattura n. 2021/00010 emessa in data 6 ottobre 2021 dell'importo di euro 6.600,00 (seimilaseicento/00) – descrizione “acconto provvigionale “A” mese di settembre” (doc.4); - fattura n. 2021/00011 emessa in data 4 novembre 2021 dell'importo di euro 6.600,00 (seimilaseicento/00) - descrizione
“acconto provvigionale “A” mese di ottobre” (doc. 5); - fattura n. 2021/00013 emessa in data 2 dicembre 2021 dell'importo di euro 6.600,00 (seimilaseicento/00) - descrizione
“acconto provvigionale “A” mese di novembre” (doc.6); - fattura n. 2022/0001 emessa in data 4 gennaio 2022 dell'importo di euro 7.020,00 (settemilaventi/00) – descrizione
“acconto provvigionale “A” mese di dicembre” (doc.7); - fattura n. 2022/0002 emessa in data 7 febbraio 2022 dell'importo di euro 7.020,00 (settemilaventi/00) – descrizione
“acconto provvigionale “A” mese di gennaio” (doc. 8); - fattura n. 2022/0003 emessa in data 11 febbraio 2022 dell'importo di euro 7.020,00 (settemilaventi/00) – descrizione
“acconto provvigionale “A” mese di febbraio” (doc. 9)” emesse nei riguardi della Contr società fronte di all'incarico di “Project Manager conferito a CP_1 Parte_2
La ricorrente riferiva che il credito richiesto si fondava sul contratto sottoscritto da in data 17.2.2020, avente a oggetto all'art. 4 l'obbligo di corrispondere in CP_1 CP_1 Cont favore della società il corrispettivo di € 6.150 al mese per le annualità del 2020, €
pagina 7 di 11 6.600,00 per le annualità del 2020 (?) ed € 7.020,00 per le annualità del 2022, e che nonostante il recesso comunicato da in data 6.12.2021, con decorrenza 1.3.2022, CP_1 interrompeva il pagamento dal mese di agosto 2021, maturando una morosità pari CP_1 ad € 44.860,00.
Il Tribunale di Milano in data 12/04/2022 emetteva decreto ingiuntivo n. 6164/2022, col quale s'ingiungeva a il pagamento a favore della Controparte_1 società della somma di € 44.860, oltre interessi e spese del Controparte_2 monitorio.
All'ingiunzione si opponeva la che contestava la pretesa avversaria, CP_1 eccependo l'erroneità degli importi delle fatt. n. 9/2021 e fat. n. 1/2022, nonché la violazione dell'opposta alle disposizioni contrattuali, in particolare dell'art. 1 “Oggetto del Contratto”, art. 3 “modalità di esecuzione”, rilevando che sin dal giugno 2021 l'attività contrattualmente prevista a carico di controparte non fosse stata svolta, ragion per la quale ospendeva il pagamento dei corrispettivi previsti. CP_1
Con comparsa di risposta si costituiva la convenuta opposta, che contestava la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in particolare eccepiva che avesse riconosciuto il proprio debito (doc. 5) documento col quale in data CP_1
17.3.2022 proponeva un piano di rientro del proprio debito. Veniva inoltre eccepito che
“ per tutta la durata del rapporto non avesse mai denunziato difformità o vizi CP_1 dell'esecuzione della prestazione del Consulente dell'odierna parte opposta”.
Previa concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., VI° comma, le parti depositavano le autorizzate memorie.
La causa veniva istruita sulle produzioni documentali, prova per interrogatorio formale di parte convenuta opposta e prova per testimoni, e rinviata all'udienza del 15.4.2025. concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella Circolare del pagina 8 di 11 CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Nel merito.
Preliminarmente. La presente causa si fonda su un riconoscimento di debito da parte di nei confronti CP_1 Cont di
In diritto, il riconoscimento di debito non è di per sé idoneo a costituire un rapporto obbligatorio avente per oggetto il pagamento della somma del debito riconosciuto;
esso costituisce solo, a favore del destinatario della ricognizione un mezzo di prova circa l'esistenza di un'obbligazione, la quale ha altrove la propria fonte. Si ha quindi una presunzione di un rapporto obbligatorio.
Nel caso di specie l'attore sostanziale, a sostegno della propria pretesa, si riporta al documento prodotto dal quale emerge la circostanza sopra citata.
Pertanto, il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l'effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell'intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, che deve provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione.
Ciò premesso, occorre dar atto che non risulta contestata la sottoscrizione del documento in data17.2.2020 da parte CP_1
Cont Ciò che invece costituisce oggetto di controversia è l'inadempimento di
Dalla documentazione prodotta e dalle prove testimoniali escusse, sia presso il Tribunale di Milano che in prova delegata presso il Tribunale di Napoli, non emerge alcun Cont inadempimento imputabile a Cont Anzi dalla documentazione prodotta da non solo in sede di comparsa di costituzione ma anche con memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. emerge che on abbia mai contestato CP_1 la mancanza di professionalità e, disponibilità e diligenza di controparte, e che il pagina 9 di 11 progetto Made 4sud non costitutiva l'unico oggetto del contratto, ma che il suo accantonamento dipendeva dalla volontà della committente (mail 9.7.2021) che imputava alla difficile situazione pandemica le difficoltà di proseguire con detto Cont progetto;
infatti, per conto di scrive a di “Ciao Testimone_1 CP_1 CP_5
, faccio seguito a quanto intercorso per vie brevi, per sottoporti un'attività che ho CP_8 individuato.
Considerato che
la situazione pandemica prolungata ha modificato le strategie del ed essendo accantonata l'iniziativa MADE for SUD, che avresti CP_1 dovuto coordinare, la necessità è quella di contattare le agenzie del SUD che avresti dovuto coordinare, la necessità è quella di contattare le agenzie del SUD che hanno dato disdetta al per tentare un'azione di recupero”. CP_1
Le prove testimoniali ammesse nulla provano in ordine all'invocato inadempimento Cont imputabile a
Infine, nessuna prova è stata fornita da parte sull'avvenuto pagamento – CP_1 seppure parziale- della fattura n. 9/2021 del 2.9.2021.
L'unica eccezione svolta da meritevole di esser accolta consiste CP_1 nell'erroneità dell'importo indicato nella fattura n. 1/2022. Tale fattura si riferisce all'acconto provvigionale del mese di dicembre e viene indicato l'importo di € 7.020,00
– come se fosse un compenso mensile riferibile all'anno 2022 – mentre il compenso mensile previsto per l'anno 2021 risulta convenzionalmente fissato pari ad € 6.600,00. Nessuna controdeduzione a tal proposito è stata svolta dall'opposta.
A tal guisa questo Giudicante ritiene di dover accogliere parzialmente l'opposizione al decreto opposto che per l'effetto viene revocato;
ma nel contempo ritiene dover accertare e dichiarare tenuta al pagamento della somma di € CP_1
44.440,00 in conto capitale, oltre interessi a sensi del 1° comma art. 1284 c.c. dalla scadenza delle singole fatture alla data della domanda, ed ai sensi del 4°- medesimo articolo - comma dalla domanda al saldo.
Non sussistono giuste ragioni per l'applicazione del disposto di cui all'art. 96 c.p.c..
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e del DM. 147/2022, tenuto conto del valore di causa e dell'attività in concreto.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Milano – Sezione 5^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta:
accoglie l'opposizione avverso al decreto ingiuntivo 6164/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 12.4.2022., che per l'effetto viene revocato;
accerta e dichiara
nei confronti di della Controparte_9 Controparte_2 somma di € 44.440,00, oltre interessi
condanna
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a Controparte_1 favore di della somma di € 44.440,00, oltre interessi ai Controparte_2 sensi del 1° e 4° comma ex art. 1284 c.c.;
rigetta la domanda di cuia all'art. 96 c.p..;
condanna
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 delle spese processuali in favore di per l'importo di € Controparte_2
7.600,00 (di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase istruttoria ed € 2.900,00 per la fase decisoria), oltre diritti e spese del giudizio, Iva, CPA e spese generali.
Milano 21.10.2025
il Giudice
Dott.ssa RO D'AL
pagina 11 di 11