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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/12/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1435 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1435 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ASSENI LIDIA, presso il cui domicilio Parte_1 digitale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ricorrente E PROVINCIA DI TERNI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MORETTI GIOVANNA dell'Avvocatura provinciale, presso il cui ufficio in Terni, Viale della Stazione n. 1, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
resistente OGGETTO: opposizione ordinanza-ingiunzione CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 17/12/2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte. nell'udienza del 17/12/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 6 d.lgs. n. 150/2011 e 429 c.p.c. la seguente sentenza, dando lettura, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 22 della L. 689/1981 depositato in data 16.9.2025 ha Parte_1 proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Terni avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 163/2025 emessa dalla PROVINCIA DI TERNI in data 16.9.2025 (prot. n. 15148/2025) e notificatale in pari data, con cui, in qualità di obbligato in solido ex art. 6 L. 689/1981, le era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 600,00 per la violazione dell'art. 192, co. 1, del d.lgs. n. 152/2006 consistente nell'abbandono di rifiuti, come da verbale redatto dal Corpo di Polizia Locale di Amelia n. 2672/2022 del 28.6.2022. A sostegno dell'opposizione la ricorrente esponeva che: - i rifiuti erano stati abbandonati da ignoti sul terreno di sua proprietà, per cui non ne era responsabile, vivendo da anni all'estero (Londra) e non avendo un controllo diretto sul terreno, oltre al fatto che non aveva eseguito lavori edilizi sul luogo di ritrovamento;
- l'ordinanza era priva di data, sottoscrizione digitale e attestazione di conformità e le era stata inoltrata alla PEC del difensore incaricato di redigere
1 gli scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981 in difetto di un'elezione di domicilio, per cui l'atto e la notifica erano inesistenti e/o nulli;
- l'ordinanza era illegittima per carenza di motivazione, eccesso di potere e violazione di legge, stante carenza di legittimazione passiva della ricorrente. Con decreto del 22.9.2025 veniva fissata l'udienza di discussione per il 17.12.2025. Con memoria depositata in data 4.12.2025 si costituiva in giudizio la PROVINCIA DI TERNI, chiedendo al Tribunale il rigetto dell'opposizione per infondatezza e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, con vittoria delle spese di lite. A tal fine, la PROVINCIA deduceva che: - la notifica dell'ordinanza-ingiunzione era valida in quanto eseguita alla pec dello studio legale presso cui la ricorrente aveva eletto domicilio negli scritti difensivi proposti ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/1981, avendo ivi delegato l'avv. OL.MM. “a rappresentarla nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado” e, in epigrafe, individuato il suo indirizzo pec come domicilio digitale ai sensi di Email_1 legge;
- l'eventuale vizio era comunque sanato per raggiungimento dello scopo ex artt. 156 e 160 c.p.c. alla luce dell'opposizione spiegata dalla ricorrente;
- l'ordinanza n. 163/2025 era sottoscritta digitalmente, completa di attestazione di conformità, di relata di notifica e di ricevuta di consegna;
- il verbale n. 2672/2022 della Polizia di Amelia, munito di fede privilegiata ex art. 2700 c.c., dava atto del rinvenimento il 28.6.2022 in Amelia, località Montecampano, alla via G. Sinopoli n. 113, su terreno di proprietà della ricorrente, di rifiuti urbani “costituiti da teli in plastica verosimilmente in polietilene, materiale laterizio, calcinacci per circa metri cubi 10”; - il 7.8.2022 il Comandante della Polizia locale aveva redatto un rapporto corredato di verbale di ispezione in cui dava atto dello stato di abbandono del terreno di proprietà della , “dovuto alla prolungata mancanza di manutenzione tale da Pt_1 rappresentare inconveniente igienico sanitario poiché occasione di dimora di animali selvatici” sia dell'abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul predetto terreno;
- la PROVINCIA aveva assolto l'onere probatorio di cui all'art. 23 L. n. 689/1981; - la residenza della ricorrente all'estero e la mancanza di controllo del proprio terreno comprovavano la corresponsabilità solidale ex art. 6 L. n. 689/1981 nell'abbandono di rifiuti e di incuria del terreno ai sensi dell'art. 192, co. 1, d.lgs. n. 152/2006; - le norme che compendiano il codice dell'ambiente definiscono un assetto normativo in tema di gestione dei rifiuti, che pone a carico del proprietario-detentore del bene una particolare responsabilità, che richiede una diligenza qualificata;
- l'art. 6 L. n 689/1981 dispone che il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione è obbligato in solido con l'autore della violazione stessa se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà; - la ricorrente non aveva fornito la prova contraria prevista da tale norma (non risultava denuncia-querela contro ignoti); - non rilevava che la ricorrente non fosse l'autore materiale della trasgressione, avendo ella concorso alla presenza di rifiuti abbandonati nel suo terreno. La causa veniva istruita documentalmente e discussa all'udienza odierna.
2. L'opposizione risulta infondata sulla scorta delle seguenti motivazioni. 2.1. Anzitutto, va affermata la nullità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione, essendo stata eseguita presso il domicilio digitale dell'avv. OL.MM. che era stato incaricato dalla ricorrente di redigere gli scritti difensivi di cui all'art. 18 L. n. 689/1981, relativi al procedimento amministrativo sanzionatorio incardinato proprio per la violazione accertata nel verbale n. 2672/2022 del 28.6.2022 (all. 3 fascicolo opponente). Nella procura
2 allegata agli scritti difensivi non si rinviene però alcuna elezione di domicilio, ma soltanto una delega della ad essere rappresentata da tale difensore nel procedimento amministrativo. Pt_1
Trattasi, ad ogni modo, di nullità – e non, si badi, di inesistenza – della notificazione dell'ordinanza-ingiunzione in quanto eseguita presso un indirizzo non completamente avulso dalla ricorrente. Pertanto, considerato l'atto di opposizione tempestivamente promosso dalla , in Pt_1 applicazione del principio di sanatoria delle nullità per raggiungimento dello scopo di cui al combinato disposto degli artt. 156 e 160 c.p.c., il vizio di notifica deve considerarsi sanato. Parimenti, deve esser disattesa l'eccezione relativa all'irregolarità formale dell'ordinanza- ingiunzione, risultando ritualmente corredata di data, sottoscrizione digitale e di attestazione di conformità (cfr. all. 1 fascicolo PROVINCIA). 2.2. Passando al merito, va osservato che l'ordinanza-ingiunzione si fonda sulla violazione dell'art. 192, co. 1, del d.lgs. 152/2006 che viene addebitata alla ricorrente in qualità di corresponsabile solidale ai sensi dell'art. 6 L. n. 689/1981 per aver contribuito causalmente all'abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sui propri terreni. L'art. 6 L. n. 689/1981 introduce una presunzione di corresponsabilità del proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione con l'autore dell'illecito, salvo che sia dimostrato l'utilizzo della cosa contro la sua volontà, salvo il diritto di regresso di chi ha pagato di regresso nei confronti del trasgressore. Va, poi, ricordato che nei procedimenti di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria grava sull'Amministrazione l'onere probatorio di dimostrare la fondatezza della pretesa, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, dando prova degli elementi integranti la violazione contestata e la loro riferibilità al trasgressore. Ne deriva che, se l'Amministrazione non assolve l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito, l'opposizione deve esser accolta (cfr. Cass. n. 5277/2007 e conf. Cass. n. 5095/1999). Il provvedimento impugnato si basa sui fatti accertati nel verbale n. 2672/2022 della Polizia locale di Amelia, che non è stato impugnato dalla ricorrente con querela di falso. Tanto consente di ritenere che i fatti oggetto di accertamento siano assistiti da fede pubblica ex art. 2700 c.c., con precipuo riferimento alle operazioni compiute dal pubblico ufficiale e di sua diretta percezione (cfr. Cass. n. 25860/2008 e conf. Cass. S.U. n. 17355/2009). Risulta, quindi, provato il rinvenimento alle ore 12,30 del 28.6.2022 in Amelia, loc. Montecampano, alla via G. Sinopoli n. 113, su terreno di proprietà della ricorrente di rifiuti urbani “costituiti da teli in plastica verosimilmente in polietilene, materiale laterizio, calcinacci per circa metri cubi 10”. Di tale rinvenimento era stato realizzato un fascicolo fotografico ed eseguita, precedentemente, un'annotazione in data 22.6.2022 (all. 2 fascicolo PROVINCIA). Ebbene, non è qui in dubbio, né oggetto di contestazione, che il terreno su cui sono stati rinvenuti i suddetti rifiuti sia di proprietà della . Pt_1
L'opponente non risulta aver fornito la prova contraria richiesta dall'art. 6 e, quindi, di aver superato la presunzione di colpa. Non può valorizzarsi l'affermazione - peraltro non veritiera - che la ricorrente all'epoca risiedeva a Londra e che non poteva controllare il terreno de quo. Si noti, infatti, che in base a quanto accertato dagli agenti della Polizia locale di Amelia e cristallizzato nel verbale n. 2672/2022 all'epoca la era residente in [...]
3 Parioli n. 54 e domiciliata, a livello lavorativo, sempre in Roma, ove le era stata eseguita la notifica del verbale (cfr. all. 2 fascicolo PROVINCIA). L'addebito mosso nei confronti della proprietaria del terreno sito in Amelia, loc. Montecampano, via G. Sinopoli n. 113 per corresponsabilità nell'abbandono di rifiuti e che è stato posto a fondamento dell'ingiunzione prot. n. 15148/2025 del 16.9.2025, trova legittimo fondamento nell'art. 6 L. n. 689/1981. Non rileva che la non sia l'autrice Pt_1 dell'abbandono dei rifiuti rinvenuti dagli agenti, poiché ella aveva la materiale disponibilità del bene e, anzi, risulta aver colposamente contribuito al verificarsi dell'illecito. Del resto, la “condotta colposa” può consistere nella negligenza del proprietario che omette l'adozione di cautele finalizzate alla sorveglianza e vigilanza del fondo ovvero nella messa in sicurezza dello stesso da eventuali ingerenze di terzi. Sul tema è utile richiamare una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Cons. St. n. 6778 del 31.7.2025) secondo cui “incombono sul proprietario quantomeno gli obblighi di vigilanza, di controllo sul proprio bene affinché non si determini […] una situazione di inquinamento da rifiuti dannosa per l'interesse pubblico alla tutela della salute e dell'ambiente. Infatti, anche in recepimento dei principi di diritto elaborati dal diritto europeo in materia ambientale e di gestione dei rifiuti, il proprietario che volontariamente tiene una condotta incompatibile con i doveri di vigilanza, controllo e verifica dello stato in cui versano i propri beni, non può esimersi da responsabilità. In altre parole, il requisito della colpa postulato dall'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, consiste, oltre che nella commissione di condotte positivamente orientate all'abbandono dei rifiuti, anche nell'omissione di quei doverosi controlli che – soli - potrebbero distogliere o impedire terzi soggetti dal compiere le condotte sanzionate dalla norma”. Nel caso di specie, va dato certamente atto che l'opponente non aveva la propria residenza presso il terreno ove sono stati rinvenuti i rifiuti, ma a Roma. Tuttavia, il terreno versava in stato di serio abbandono, circostanza che lascia desumere la mancanza di qualsiasi controllo da parte della proprietaria per un arco temporale molto prolungato. Difatti, i rifiuti oggetto del verbale del 28.6.2022 erano stati precedentemente rinvenuti in occasione dell'annotazione e segnalazione del 22.6.2022. Inoltre, in occasione del sopralluogo del 28 giungo 2022, gli agenti accertatori avevano constatato, oltre alla presenza dei rifiuti abbandonati, “lo stato di abbandono dell'intero terreno dovuto alla prolungata mancanza di manutenzione tale da rappresentare sia inconveniente igienico sanitario poiché occasione di dimora per animali selvatici, ratti ecc..”; stato di abbandono per cui era già stato elevato un verbale di sanzione amministrativa per violazione all'ordinanza sindacale n. 59/2022. Da ultimo va osservato che la richiesta di intervento era pervenuta alla Polizia locale di Amelia da parte dei residenti vicini che avevano tentato di interloquire con la senza successo Pt_1
(cfr. all. 2 fascicolo PROVINCIA). Anche tali attestazioni sono coperte da fede privilegiata ex art. 2700 c.c.. E allora, da tutte le risultanze probatorie emerse ben può affermarsi la colpa della Pt_1 nell'aver colpevolmente concorso al verificarsi dell'illecito di cui all'art. 192, co. 1, d.lgs. n. 152/2006 per totale e prolungata omissione nell'attività di manutenzione del terreno di cui è proprietaria esclusiva. La serietà della colpa discende, anzitutto, dal fatto che i vicini avevano avuto la necessità di ricorrere alle forze dell'ordine per ottenere un intervento di bonifica sul terreno, stante l'impossibilità di ottenere il medesimo risultato attraverso la collaborazione con la proprietaria;
4 non è dato sapere se ciò sia dovuto ad un suo espresso rifiuto o al fatto di non essersi resa reperibile per i vicini;
circostanze che, comunque, denotano una condotta negligente. In secondo luogo, va notato che il terreno non era ubicato in luogo particolarmente distante da quello di lavoro e di residenza della;
si trovava, invece, ad una distanza che le Pt_1 consentiva un'attività di manutenzione e controllo, se non giornaliera, quantomeno mensile. Del resto, il fatto che i vicini lamentino alle forze dell'ordine l'incuria di un terreno e le omissioni del proprietario - che non adotta nemmeno accorgimenti per vigilare sul suo bene – quest'ultimo non può poi andare esente da responsabilità a titolo di concorrente ex art.
6. Per tutti i motivi suesposti anche l'ammontare della sanzione comminata alla appare Pt_1 congruo, con conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione così come emessa.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 5, inferiore ad € 1.100,00, in base ai parametri medi per tutte le fasi processuali, ad eccezione della fase istruttoria da liquidare in base ai parametri minimi stante la mancata assunzione di prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- condanna alla rifusione in favore della PROVINCIA DI TERNI delle Parte_1 spese processuali, che liquida in € 562,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge. Terni, 17/12/2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1435 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ASSENI LIDIA, presso il cui domicilio Parte_1 digitale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ricorrente E PROVINCIA DI TERNI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MORETTI GIOVANNA dell'Avvocatura provinciale, presso il cui ufficio in Terni, Viale della Stazione n. 1, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
resistente OGGETTO: opposizione ordinanza-ingiunzione CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 17/12/2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte. nell'udienza del 17/12/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 6 d.lgs. n. 150/2011 e 429 c.p.c. la seguente sentenza, dando lettura, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 22 della L. 689/1981 depositato in data 16.9.2025 ha Parte_1 proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Terni avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 163/2025 emessa dalla PROVINCIA DI TERNI in data 16.9.2025 (prot. n. 15148/2025) e notificatale in pari data, con cui, in qualità di obbligato in solido ex art. 6 L. 689/1981, le era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 600,00 per la violazione dell'art. 192, co. 1, del d.lgs. n. 152/2006 consistente nell'abbandono di rifiuti, come da verbale redatto dal Corpo di Polizia Locale di Amelia n. 2672/2022 del 28.6.2022. A sostegno dell'opposizione la ricorrente esponeva che: - i rifiuti erano stati abbandonati da ignoti sul terreno di sua proprietà, per cui non ne era responsabile, vivendo da anni all'estero (Londra) e non avendo un controllo diretto sul terreno, oltre al fatto che non aveva eseguito lavori edilizi sul luogo di ritrovamento;
- l'ordinanza era priva di data, sottoscrizione digitale e attestazione di conformità e le era stata inoltrata alla PEC del difensore incaricato di redigere
1 gli scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981 in difetto di un'elezione di domicilio, per cui l'atto e la notifica erano inesistenti e/o nulli;
- l'ordinanza era illegittima per carenza di motivazione, eccesso di potere e violazione di legge, stante carenza di legittimazione passiva della ricorrente. Con decreto del 22.9.2025 veniva fissata l'udienza di discussione per il 17.12.2025. Con memoria depositata in data 4.12.2025 si costituiva in giudizio la PROVINCIA DI TERNI, chiedendo al Tribunale il rigetto dell'opposizione per infondatezza e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, con vittoria delle spese di lite. A tal fine, la PROVINCIA deduceva che: - la notifica dell'ordinanza-ingiunzione era valida in quanto eseguita alla pec dello studio legale presso cui la ricorrente aveva eletto domicilio negli scritti difensivi proposti ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/1981, avendo ivi delegato l'avv. OL.MM. “a rappresentarla nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado” e, in epigrafe, individuato il suo indirizzo pec come domicilio digitale ai sensi di Email_1 legge;
- l'eventuale vizio era comunque sanato per raggiungimento dello scopo ex artt. 156 e 160 c.p.c. alla luce dell'opposizione spiegata dalla ricorrente;
- l'ordinanza n. 163/2025 era sottoscritta digitalmente, completa di attestazione di conformità, di relata di notifica e di ricevuta di consegna;
- il verbale n. 2672/2022 della Polizia di Amelia, munito di fede privilegiata ex art. 2700 c.c., dava atto del rinvenimento il 28.6.2022 in Amelia, località Montecampano, alla via G. Sinopoli n. 113, su terreno di proprietà della ricorrente, di rifiuti urbani “costituiti da teli in plastica verosimilmente in polietilene, materiale laterizio, calcinacci per circa metri cubi 10”; - il 7.8.2022 il Comandante della Polizia locale aveva redatto un rapporto corredato di verbale di ispezione in cui dava atto dello stato di abbandono del terreno di proprietà della , “dovuto alla prolungata mancanza di manutenzione tale da Pt_1 rappresentare inconveniente igienico sanitario poiché occasione di dimora di animali selvatici” sia dell'abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul predetto terreno;
- la PROVINCIA aveva assolto l'onere probatorio di cui all'art. 23 L. n. 689/1981; - la residenza della ricorrente all'estero e la mancanza di controllo del proprio terreno comprovavano la corresponsabilità solidale ex art. 6 L. n. 689/1981 nell'abbandono di rifiuti e di incuria del terreno ai sensi dell'art. 192, co. 1, d.lgs. n. 152/2006; - le norme che compendiano il codice dell'ambiente definiscono un assetto normativo in tema di gestione dei rifiuti, che pone a carico del proprietario-detentore del bene una particolare responsabilità, che richiede una diligenza qualificata;
- l'art. 6 L. n 689/1981 dispone che il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione è obbligato in solido con l'autore della violazione stessa se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà; - la ricorrente non aveva fornito la prova contraria prevista da tale norma (non risultava denuncia-querela contro ignoti); - non rilevava che la ricorrente non fosse l'autore materiale della trasgressione, avendo ella concorso alla presenza di rifiuti abbandonati nel suo terreno. La causa veniva istruita documentalmente e discussa all'udienza odierna.
2. L'opposizione risulta infondata sulla scorta delle seguenti motivazioni. 2.1. Anzitutto, va affermata la nullità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione, essendo stata eseguita presso il domicilio digitale dell'avv. OL.MM. che era stato incaricato dalla ricorrente di redigere gli scritti difensivi di cui all'art. 18 L. n. 689/1981, relativi al procedimento amministrativo sanzionatorio incardinato proprio per la violazione accertata nel verbale n. 2672/2022 del 28.6.2022 (all. 3 fascicolo opponente). Nella procura
2 allegata agli scritti difensivi non si rinviene però alcuna elezione di domicilio, ma soltanto una delega della ad essere rappresentata da tale difensore nel procedimento amministrativo. Pt_1
Trattasi, ad ogni modo, di nullità – e non, si badi, di inesistenza – della notificazione dell'ordinanza-ingiunzione in quanto eseguita presso un indirizzo non completamente avulso dalla ricorrente. Pertanto, considerato l'atto di opposizione tempestivamente promosso dalla , in Pt_1 applicazione del principio di sanatoria delle nullità per raggiungimento dello scopo di cui al combinato disposto degli artt. 156 e 160 c.p.c., il vizio di notifica deve considerarsi sanato. Parimenti, deve esser disattesa l'eccezione relativa all'irregolarità formale dell'ordinanza- ingiunzione, risultando ritualmente corredata di data, sottoscrizione digitale e di attestazione di conformità (cfr. all. 1 fascicolo PROVINCIA). 2.2. Passando al merito, va osservato che l'ordinanza-ingiunzione si fonda sulla violazione dell'art. 192, co. 1, del d.lgs. 152/2006 che viene addebitata alla ricorrente in qualità di corresponsabile solidale ai sensi dell'art. 6 L. n. 689/1981 per aver contribuito causalmente all'abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sui propri terreni. L'art. 6 L. n. 689/1981 introduce una presunzione di corresponsabilità del proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione con l'autore dell'illecito, salvo che sia dimostrato l'utilizzo della cosa contro la sua volontà, salvo il diritto di regresso di chi ha pagato di regresso nei confronti del trasgressore. Va, poi, ricordato che nei procedimenti di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria grava sull'Amministrazione l'onere probatorio di dimostrare la fondatezza della pretesa, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, dando prova degli elementi integranti la violazione contestata e la loro riferibilità al trasgressore. Ne deriva che, se l'Amministrazione non assolve l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito, l'opposizione deve esser accolta (cfr. Cass. n. 5277/2007 e conf. Cass. n. 5095/1999). Il provvedimento impugnato si basa sui fatti accertati nel verbale n. 2672/2022 della Polizia locale di Amelia, che non è stato impugnato dalla ricorrente con querela di falso. Tanto consente di ritenere che i fatti oggetto di accertamento siano assistiti da fede pubblica ex art. 2700 c.c., con precipuo riferimento alle operazioni compiute dal pubblico ufficiale e di sua diretta percezione (cfr. Cass. n. 25860/2008 e conf. Cass. S.U. n. 17355/2009). Risulta, quindi, provato il rinvenimento alle ore 12,30 del 28.6.2022 in Amelia, loc. Montecampano, alla via G. Sinopoli n. 113, su terreno di proprietà della ricorrente di rifiuti urbani “costituiti da teli in plastica verosimilmente in polietilene, materiale laterizio, calcinacci per circa metri cubi 10”. Di tale rinvenimento era stato realizzato un fascicolo fotografico ed eseguita, precedentemente, un'annotazione in data 22.6.2022 (all. 2 fascicolo PROVINCIA). Ebbene, non è qui in dubbio, né oggetto di contestazione, che il terreno su cui sono stati rinvenuti i suddetti rifiuti sia di proprietà della . Pt_1
L'opponente non risulta aver fornito la prova contraria richiesta dall'art. 6 e, quindi, di aver superato la presunzione di colpa. Non può valorizzarsi l'affermazione - peraltro non veritiera - che la ricorrente all'epoca risiedeva a Londra e che non poteva controllare il terreno de quo. Si noti, infatti, che in base a quanto accertato dagli agenti della Polizia locale di Amelia e cristallizzato nel verbale n. 2672/2022 all'epoca la era residente in [...]
3 Parioli n. 54 e domiciliata, a livello lavorativo, sempre in Roma, ove le era stata eseguita la notifica del verbale (cfr. all. 2 fascicolo PROVINCIA). L'addebito mosso nei confronti della proprietaria del terreno sito in Amelia, loc. Montecampano, via G. Sinopoli n. 113 per corresponsabilità nell'abbandono di rifiuti e che è stato posto a fondamento dell'ingiunzione prot. n. 15148/2025 del 16.9.2025, trova legittimo fondamento nell'art. 6 L. n. 689/1981. Non rileva che la non sia l'autrice Pt_1 dell'abbandono dei rifiuti rinvenuti dagli agenti, poiché ella aveva la materiale disponibilità del bene e, anzi, risulta aver colposamente contribuito al verificarsi dell'illecito. Del resto, la “condotta colposa” può consistere nella negligenza del proprietario che omette l'adozione di cautele finalizzate alla sorveglianza e vigilanza del fondo ovvero nella messa in sicurezza dello stesso da eventuali ingerenze di terzi. Sul tema è utile richiamare una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Cons. St. n. 6778 del 31.7.2025) secondo cui “incombono sul proprietario quantomeno gli obblighi di vigilanza, di controllo sul proprio bene affinché non si determini […] una situazione di inquinamento da rifiuti dannosa per l'interesse pubblico alla tutela della salute e dell'ambiente. Infatti, anche in recepimento dei principi di diritto elaborati dal diritto europeo in materia ambientale e di gestione dei rifiuti, il proprietario che volontariamente tiene una condotta incompatibile con i doveri di vigilanza, controllo e verifica dello stato in cui versano i propri beni, non può esimersi da responsabilità. In altre parole, il requisito della colpa postulato dall'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, consiste, oltre che nella commissione di condotte positivamente orientate all'abbandono dei rifiuti, anche nell'omissione di quei doverosi controlli che – soli - potrebbero distogliere o impedire terzi soggetti dal compiere le condotte sanzionate dalla norma”. Nel caso di specie, va dato certamente atto che l'opponente non aveva la propria residenza presso il terreno ove sono stati rinvenuti i rifiuti, ma a Roma. Tuttavia, il terreno versava in stato di serio abbandono, circostanza che lascia desumere la mancanza di qualsiasi controllo da parte della proprietaria per un arco temporale molto prolungato. Difatti, i rifiuti oggetto del verbale del 28.6.2022 erano stati precedentemente rinvenuti in occasione dell'annotazione e segnalazione del 22.6.2022. Inoltre, in occasione del sopralluogo del 28 giungo 2022, gli agenti accertatori avevano constatato, oltre alla presenza dei rifiuti abbandonati, “lo stato di abbandono dell'intero terreno dovuto alla prolungata mancanza di manutenzione tale da rappresentare sia inconveniente igienico sanitario poiché occasione di dimora per animali selvatici, ratti ecc..”; stato di abbandono per cui era già stato elevato un verbale di sanzione amministrativa per violazione all'ordinanza sindacale n. 59/2022. Da ultimo va osservato che la richiesta di intervento era pervenuta alla Polizia locale di Amelia da parte dei residenti vicini che avevano tentato di interloquire con la senza successo Pt_1
(cfr. all. 2 fascicolo PROVINCIA). Anche tali attestazioni sono coperte da fede privilegiata ex art. 2700 c.c.. E allora, da tutte le risultanze probatorie emerse ben può affermarsi la colpa della Pt_1 nell'aver colpevolmente concorso al verificarsi dell'illecito di cui all'art. 192, co. 1, d.lgs. n. 152/2006 per totale e prolungata omissione nell'attività di manutenzione del terreno di cui è proprietaria esclusiva. La serietà della colpa discende, anzitutto, dal fatto che i vicini avevano avuto la necessità di ricorrere alle forze dell'ordine per ottenere un intervento di bonifica sul terreno, stante l'impossibilità di ottenere il medesimo risultato attraverso la collaborazione con la proprietaria;
4 non è dato sapere se ciò sia dovuto ad un suo espresso rifiuto o al fatto di non essersi resa reperibile per i vicini;
circostanze che, comunque, denotano una condotta negligente. In secondo luogo, va notato che il terreno non era ubicato in luogo particolarmente distante da quello di lavoro e di residenza della;
si trovava, invece, ad una distanza che le Pt_1 consentiva un'attività di manutenzione e controllo, se non giornaliera, quantomeno mensile. Del resto, il fatto che i vicini lamentino alle forze dell'ordine l'incuria di un terreno e le omissioni del proprietario - che non adotta nemmeno accorgimenti per vigilare sul suo bene – quest'ultimo non può poi andare esente da responsabilità a titolo di concorrente ex art.
6. Per tutti i motivi suesposti anche l'ammontare della sanzione comminata alla appare Pt_1 congruo, con conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione così come emessa.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 5, inferiore ad € 1.100,00, in base ai parametri medi per tutte le fasi processuali, ad eccezione della fase istruttoria da liquidare in base ai parametri minimi stante la mancata assunzione di prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- condanna alla rifusione in favore della PROVINCIA DI TERNI delle Parte_1 spese processuali, che liquida in € 562,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge. Terni, 17/12/2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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