Ordinanza collegiale 19 giugno 2024
Sentenza 30 settembre 2024
Ordinanza collegiale 11 dicembre 2025
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00727/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00464/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2024, proposto da
GU D'IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Liguori, Vincenzo Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l''ottemperanza al decreto n. 1922/2022 della Corte d’Appello di Salerno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. SA EZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con sentenza n. 1764 del 30 settembre 2024 questo Tribunale - nel rilevare che “sebbene il ricorrente azioni, in sostanza, il decreto collegiale reso dalla Corte d’Appello, tuttavia, la strutturazione dell’applicativo per la presentazione delle dichiarazioni e le specifiche informazioni dallo stesso richieste hanno indotto il medesimo ricorrente a includere le indicazioni relative all’originario decreto monocratico (depositato prima del 1° gennaio 2022) e alla relativa opposizione (anch’essa proposta prima di tale data) incorrendo nel blocco previsto nell’incipit di pag. 27 del predetto manuale, con conseguente necessità di trasmissione delle predette dichiarazioni tramite pec” - ha accolto la domanda di esecuzione del giudicato sul decreto in epigrafe indicato, ordinando al Ministero di provvedere al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma dovuta in base al titolo azionato e nominando, per il caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione soccombente, il Commissario ad acta nella persona del responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, o un suo delegato;
- con reclamo notificato e depositato il 2 settembre 2025 ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., parte ricorrente ha sollevato incidente di esecuzione lamentando l’inerzia del Ministero e del Commissario ad acta - del quale deduce il mancato insediamento - rispetto al giudicato di ottemperanza, chiedendone la sostituzione. Ha chiesto inoltre la condanna del Ministero alle spese di lite ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 91 c.p.c., con distrazione in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.;
- il Ministero della giustizia, in data 29 ottobre 2025, ha depositato due note della Corte di Appello di Salerno, con le quali dava atto: con la prima del 21 marzo 2025, che “questa Corte non ha effettuato il pagamento del decreto in oggetto lo scorso anno, in quanto non ha ricevuto riscontro alla richiesta di integrazione della documentazione”, rammentando che “a decorrere dall’1/01/2025, il pagamento dei decreti emessi ex L. 89/2001 depositati fino al 31/12/2022 non è di competenza di questa Corte, in quanto rientra nel progetto Siamm PintoPaga, si invitano i legali in indirizzo, qualora non abbiano già provveduto a seguito del rifiuto del 28/02/2025 dell’istanza pervenuta, all’inserimento della richiesta sulla piattaforma”; con la seconda del 21/10/2025, che “l’integrazione documentale (pag. 4 del reclamo) prodotta dalla controparte è stata inserita il 12/03/2025 su Siamm pinto digitale sull’istanza IP2024-9024 “non valida”, in quanto già rifiutata da questa Corte il 28/02/2025, con la seguente motivazione “PAGAMENTO DI COMPETENZA MG SPUNTA PINTOPAGA”, e ribadendo che con nota prot. 2884 del 21/03/2025 “è stato già precisato che il pagamento del decreto in questione non è di competenza di questa Corte, ma del Ministero della Giustizia, in quanto rientra nel progetto Siamm PintoPaga. La richiesta di pagamento, pertanto, va reinserita da parte dei beneficiari sulla piattaforma Pinto digitale, avendo cura di spuntare PINTOPAGA”;
- con memoria del 17 novembre 2025 parte ricorrente ha insistito con le proprie richieste rappresentando altresì il persistente mancato insediamento del Commissario ad acta;
- con ordinanza collegiale n. 2098 dell’11 dicembre 2025 è stato disposto incombente istruttorio a carico dell’Amministrazione, con l’ordine di esplicitare - con la massima urgenza e comunque non oltre 30 giorni - le ragioni del perdurante silenzio e della contestata inerzia, in adempimento del quale, in data 21 gennaio 2026, il Ministero ha depositato la nota della Corte d’Appello del 19.1.2026, limitandosi a richiamare e ribadire il contenuto della precedente nota del 24.10.2025 prot. 10209;
- all’udienza dell’11 febbraio 2026 la causa veniva rinviata, su richiesta della difesa erariale, alla camera di consiglio del 25 marzo 2026;
- all’udienza camerale del giorno 25 marzo 2026 la domanda è stata trattenuta per la decisione;
Rilevato in punto di diritto che l’art. 5-sexies della legge 24 marzo 2001 n. 89, come da ultimo modificata dall’art. 1, comma 817, lett. g), della legge n. 207 del 2024, individua il commissario ad acta nella persona di un funzionario dell’amministrazione centrale del citato Ministero, a cui è riconosciuto come compenso per l’attività svolta un importo pari ad € 150,00 lordi, il quale dovrà provvedere su istanza di parte, entro il successivo termine di trenta giorni, al pagamento di quanto dovuto, compiendo tutti gli atti necessari;
Considerato, peraltro, che ad oggi l’adempimento non risulta dagli atti effettuato;
Ritenuto, dunque, che il perdurante inadempimento del Ministero e del Commissario ad acta già nominato imponga la sostituzione di quest’ultimo con un funzionario da individuarsi, ai sensi della vigente normativa, a cura del Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria (DOG) presso il Ministero della Giustizia; quest’ultimo, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento a cura della parte ricorrente, dovrà dare corso al pagamento compiendo ogni atto necessario, incluse le occorrenti variazioni di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, con diritto al compenso determinato dall’art. 5-sexies, comma 8, ultimo alinea, come sostituito dall’art. 1, comma 817, lett. g), L. 30 dicembre 2024, n. 207;
Ritenuto, di contro, di non poter accogliere le residue istanze: per un verso, non ravvisandosi i presupposti della temerarietà nella condotta della difesa erariale; per l’altro, considerato che l’ingente e notorio volume di ordini di pagamento del Ministero per equo indennizzo, unitamente alla sopravvenuta riforma normativa in materia di nomina dei Commissari ad acta, valgono ad escludere, allo stato, la sussistenza di una colpevole negligenza;
Ritenuto, tuttavia, che il dato obiettivo della persistente inottemperanza giustifichi la condanna alle spese della presente fase, le quali seguono la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, stante il protrarsi dell’inadempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno - Sezione Prima, in accoglimento parziale del reclamo in esame, dispone la sostituzione del commissario ad acta nei sensi di cui in parte motiva.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite della presente fase, liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA EZ, Presidente, Estensore
Antonio Andolfi, Consigliere
OS Anna Capozzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SA EZ |
IL SEGRETARIO