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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AQUINO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 160/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - V.le Le Corbusier Ang. Via Vespucci 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TKT2024ORA00032 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1175/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta al ricorso
Resistente: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La società Società_1 SRLS ha proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta TKT-2024-ORA-00032 Sogg. 002, notificatole a mezzo pec in data 29.11.2024 con il quale l'Agenzia delle
Entrate, D.P. di Latina ha accertato, nei suoi confronti, la cessione di un ramo di azienda da parte della Sig. ra Nominativo_1 con richiesta di pagamento dell'imposta di registro pari al 3% ossia € 3.999,00 unitamente alla sanzione pari al 120% dell'imposta, così come previsto dall'art. 69 del DPR 131/86. La ricorrente ha concluso per sentire dichiarare la nullità o l'annullabilità e comunque l'illegittimità dell'atto impugnato con vittoria delle spese. A tal fine ha lamentato: - la carenza di presupposto per la qualificazione giuridica della contestata cessione d'azienda; - la violazione dell'art.
6-bis l. 212/2000.
2. L'AGENZIA DELLE ENTRATE (DP DI LATINA) si è costituita contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, contestando i motiv svolti.
Il presente ricorso è stato trattato all'udienza del 24/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato dovendosi ritenere, sulla base degli atti, che l'operazione di cessione sia avvenuta in violazione dell'art. 10 bis legge n. 212/2000.
Nel caso in esame, non si è in presenza soltanto di una documentata generica cessione di beni strumentali, bensì di una operazione commerciale e finanziaria complessa che trova la sua logica operativa sia negli stretti rapporti familiari esistenti tra le parti atteso che la Sig.ra Nominativo_1, titolare della ditta venditrice, è la madre della Sig.ra Rappresentante_1 rappresentante legale della società ricorrente, sia negli ingenti debiti fiscali in capo alla cedente e dalla medesima non onorati. In particolare, dagli accertamenti riferiti e non contestati della GdF è emerso che la ditta individuale Nominativo_1, cessata il 29/12/2023, è debitrice dell'Erario per un ingente importo relativo a diverse imposte, molte delle quali già iscritte a ruolo e che, a fronte dell'ingente debito tributario accumulato nel corso degli anni, aveva trasferito beni aziendali e personali in favore di due neo-società di capitali, riconducibili al suo contesto familiare, con il fine di sottrarsi al dovere di concorrere alle spese pubbliche e rendere inefficace la procedura di riscossione da parte dell'Amministrazione finanziaria. Delle due società beneficiarie delle già menzionate cessioni una è, infatti, la Logistica Mattei Srls, il cui rappresentante legale e socio unico è il sig. Nominativo_2, figlio di Nominativo_1
e l'altra è l'attuale Società ricorrente.
2. In detto contesto, la circostanza documentata della importante attività di adeguamento di quella parte di mezzi ceduti per renderli operativi non è idonea a mutare i termini della questione. In effetti si trattava comunque di mezzi che, seppure datati, con una adeguata opera di manutenzione sono stati resi operativi, segno evidente che non si era in presenza di rottami senza valore alcuno ovvero pagati molto più del loro valore. Non può dunque nemmeno dubitarsi che, nel caso di specie, si sia in presenza di una utile cessione d'azienda tant'è che ha consentito comunque lo svolgimento dell'attività commerciale con l'utilizzo diretto dei beni ex art. 810 cod. civ.. Infatti, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33814 del 16 novembre 2022, ha chiarito che la cessione di ramo d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi (Cass. n. 17919 del 2002;
Cass. n. 13068 del 2005; Cass. n. 22125 del 2006). Detta nozione di trasferimento di ramo d'azienda è coerente con la disciplina in materia dell'Unione Europea (direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo cui "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23); posto che criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della Direttiva n. 2001/23/
CE, è l'individuazione della circostanza che l'entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare, conservi la propria identità, il che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (Cass. 25 novembre 2019, n. 30663, in motivazione, sub p.to 5.4.).
3. Per quanto concerne le sanzioni, il Collegio osserva che per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 472/1997, è necessaria una condotta del contribuente contrassegnata da dolo o colpa ed è dunque sufficiente la coscienza e la volontà del comportamento, senza necessità di dimostrare l'intento fraudolento. La norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato, lasciando al contribuente l'onere di provare di aver agito senza colpa, elemento questo che tuttavia non traspare inequivocabilmente da quanto più sopra evidenziato soprattutto in considerazione dell'anomala tempistica che ha caratterizzato l'inizio dell'attività della Società ricorrente.
4. Il ricorso non è pertanto fondato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 800.
Cosi deciso in LATINA il 16/12/2025
Il Giudice
ZO QU
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AQUINO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 160/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - V.le Le Corbusier Ang. Via Vespucci 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TKT2024ORA00032 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1175/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta al ricorso
Resistente: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La società Società_1 SRLS ha proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta TKT-2024-ORA-00032 Sogg. 002, notificatole a mezzo pec in data 29.11.2024 con il quale l'Agenzia delle
Entrate, D.P. di Latina ha accertato, nei suoi confronti, la cessione di un ramo di azienda da parte della Sig. ra Nominativo_1 con richiesta di pagamento dell'imposta di registro pari al 3% ossia € 3.999,00 unitamente alla sanzione pari al 120% dell'imposta, così come previsto dall'art. 69 del DPR 131/86. La ricorrente ha concluso per sentire dichiarare la nullità o l'annullabilità e comunque l'illegittimità dell'atto impugnato con vittoria delle spese. A tal fine ha lamentato: - la carenza di presupposto per la qualificazione giuridica della contestata cessione d'azienda; - la violazione dell'art.
6-bis l. 212/2000.
2. L'AGENZIA DELLE ENTRATE (DP DI LATINA) si è costituita contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, contestando i motiv svolti.
Il presente ricorso è stato trattato all'udienza del 24/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato dovendosi ritenere, sulla base degli atti, che l'operazione di cessione sia avvenuta in violazione dell'art. 10 bis legge n. 212/2000.
Nel caso in esame, non si è in presenza soltanto di una documentata generica cessione di beni strumentali, bensì di una operazione commerciale e finanziaria complessa che trova la sua logica operativa sia negli stretti rapporti familiari esistenti tra le parti atteso che la Sig.ra Nominativo_1, titolare della ditta venditrice, è la madre della Sig.ra Rappresentante_1 rappresentante legale della società ricorrente, sia negli ingenti debiti fiscali in capo alla cedente e dalla medesima non onorati. In particolare, dagli accertamenti riferiti e non contestati della GdF è emerso che la ditta individuale Nominativo_1, cessata il 29/12/2023, è debitrice dell'Erario per un ingente importo relativo a diverse imposte, molte delle quali già iscritte a ruolo e che, a fronte dell'ingente debito tributario accumulato nel corso degli anni, aveva trasferito beni aziendali e personali in favore di due neo-società di capitali, riconducibili al suo contesto familiare, con il fine di sottrarsi al dovere di concorrere alle spese pubbliche e rendere inefficace la procedura di riscossione da parte dell'Amministrazione finanziaria. Delle due società beneficiarie delle già menzionate cessioni una è, infatti, la Logistica Mattei Srls, il cui rappresentante legale e socio unico è il sig. Nominativo_2, figlio di Nominativo_1
e l'altra è l'attuale Società ricorrente.
2. In detto contesto, la circostanza documentata della importante attività di adeguamento di quella parte di mezzi ceduti per renderli operativi non è idonea a mutare i termini della questione. In effetti si trattava comunque di mezzi che, seppure datati, con una adeguata opera di manutenzione sono stati resi operativi, segno evidente che non si era in presenza di rottami senza valore alcuno ovvero pagati molto più del loro valore. Non può dunque nemmeno dubitarsi che, nel caso di specie, si sia in presenza di una utile cessione d'azienda tant'è che ha consentito comunque lo svolgimento dell'attività commerciale con l'utilizzo diretto dei beni ex art. 810 cod. civ.. Infatti, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33814 del 16 novembre 2022, ha chiarito che la cessione di ramo d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi (Cass. n. 17919 del 2002;
Cass. n. 13068 del 2005; Cass. n. 22125 del 2006). Detta nozione di trasferimento di ramo d'azienda è coerente con la disciplina in materia dell'Unione Europea (direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo cui "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23); posto che criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della Direttiva n. 2001/23/
CE, è l'individuazione della circostanza che l'entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare, conservi la propria identità, il che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (Cass. 25 novembre 2019, n. 30663, in motivazione, sub p.to 5.4.).
3. Per quanto concerne le sanzioni, il Collegio osserva che per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 472/1997, è necessaria una condotta del contribuente contrassegnata da dolo o colpa ed è dunque sufficiente la coscienza e la volontà del comportamento, senza necessità di dimostrare l'intento fraudolento. La norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato, lasciando al contribuente l'onere di provare di aver agito senza colpa, elemento questo che tuttavia non traspare inequivocabilmente da quanto più sopra evidenziato soprattutto in considerazione dell'anomala tempistica che ha caratterizzato l'inizio dell'attività della Società ricorrente.
4. Il ricorso non è pertanto fondato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 800.
Cosi deciso in LATINA il 16/12/2025
Il Giudice
ZO QU