Articolo 1 della Legge 9 febbraio 1982, n. 32
Articolo 2
Versione
27 febbraio 1982
Art. 1.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade e' autorizzata, nel limite di venti miliardi di lire, a realizzare nella galleria del Gran Sasso dell'autostrada L'Aquila-Villa Vomano, un manufatto da adibire a sede di un laboratorio di fisica nucleare.
Per consentire in piu' rapida realizzazione dei lavori, l'ANAS puo' affidarne l'esecuzione alle stesse imprese esecutrici delle opere civili e degli impianti della galleria, in applicazione dell'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), ed ultimo comma della legge 8 agosto 1977, n. 584 .
Completata l'opera, l'ANAS consegnera' il manufatto in uso all'Istituto nazionale di fisica nucleare, di cui all' articolo 25 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240 , che provvedera' con propri fondi all'attrezzatura, alla gestione ed alla sperimentazione.
Alla spesa di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell' articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106 , cosi' come sostituito dall' articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 32 .
Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente legge, il direttore generale dell'ANAS si avvale del parere della commissione tecnico-finanziaria costituita in applicazione dell' articolo 7 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106 , e puo' utilizzare il personale assunto ai sensi dell'articolo 6 del decreto stesso.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1982
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