Art. 39.
Per essere inscritto nell'albo dei procuratori presso una Corte o tribunale e' necessario:
1° Essere cittadino dello Stato;
2° Giustificare con certificato desunto dai registri penali di non esser incorso in alcuna delle condanne che, a' termini della presente legge, danno o possono dar luogo alla cancellazione dall'albo dei procuratori;
3° Aver raggiunta l'eta' maggiore;
4° Provare di avere compiuti i corsi e sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale;
5° Avere atteso per due anni almeno alla pratica forense presso un procuratore esercente. La pratica potra' farsi contemporaneamente agli ultimi due anni di studio. Sono dispensati dalla pratica i cancellieri e i vicecancellieri delle Corti e dei tribunali. Lo sono pure anche i cancellieri delle preture dopo due anni di esercizio della loro carica;(3)
6° Sostenere inoltre un esame teorico e pratico davanti ad una Commissione composta come e' detto nell'articolo 8, n. 4.
L'esame e' verbale e per iscritto.
L'esame verbale si aggira principalmente sulla competenza dei vari tribunali e sulle regole per determinarla, sulle norme per l'istituzione dei giudizi e sulla loro istruttoria, sulla esecuzione dei giudicati e sulle procedure speciali.
L'esame scritto consiste nello svolgimento di tre temi dati dal presidente della Commissione sui principali atti prescritti per l'istituzione e per l'istruttoria dei giudizi.
Si osservano inoltre le norme generali stabilite per gli esami universitari. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno, il periodo di pratica forense richiesto dagli articoli 8, n. 3 e 39 , n. 5 della legge 8 giugno 1874, n. 1938 agli effetti della iscrizione nell'albo degli avvocati esercenti o in quello dei procuratori, e' ridotto a mesi tre". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio Decreto 15 gennaio 1925, n. 27 , ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "Gli esami professionali disciplinati dagli articoli 8, n. 4; 39, n. 6, della legge 8 giugno 1874, n. 1938 ; 5, n. 6, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , si intendono sostituiti, a tutti gli effetti, dagli esami regolati nel presente decreto".
Per essere inscritto nell'albo dei procuratori presso una Corte o tribunale e' necessario:
1° Essere cittadino dello Stato;
2° Giustificare con certificato desunto dai registri penali di non esser incorso in alcuna delle condanne che, a' termini della presente legge, danno o possono dar luogo alla cancellazione dall'albo dei procuratori;
3° Aver raggiunta l'eta' maggiore;
4° Provare di avere compiuti i corsi e sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale;
5° Avere atteso per due anni almeno alla pratica forense presso un procuratore esercente. La pratica potra' farsi contemporaneamente agli ultimi due anni di studio. Sono dispensati dalla pratica i cancellieri e i vicecancellieri delle Corti e dei tribunali. Lo sono pure anche i cancellieri delle preture dopo due anni di esercizio della loro carica;(3)
6° Sostenere inoltre un esame teorico e pratico davanti ad una Commissione composta come e' detto nell'articolo 8, n. 4.
L'esame e' verbale e per iscritto.
L'esame verbale si aggira principalmente sulla competenza dei vari tribunali e sulle regole per determinarla, sulle norme per l'istituzione dei giudizi e sulla loro istruttoria, sulla esecuzione dei giudicati e sulle procedure speciali.
L'esame scritto consiste nello svolgimento di tre temi dati dal presidente della Commissione sui principali atti prescritti per l'istituzione e per l'istruttoria dei giudizi.
Si osservano inoltre le norme generali stabilite per gli esami universitari. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno, il periodo di pratica forense richiesto dagli articoli 8, n. 3 e 39 , n. 5 della legge 8 giugno 1874, n. 1938 agli effetti della iscrizione nell'albo degli avvocati esercenti o in quello dei procuratori, e' ridotto a mesi tre". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio Decreto 15 gennaio 1925, n. 27 , ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "Gli esami professionali disciplinati dagli articoli 8, n. 4; 39, n. 6, della legge 8 giugno 1874, n. 1938 ; 5, n. 6, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , si intendono sostituiti, a tutti gli effetti, dagli esami regolati nel presente decreto".