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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/09/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 23.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1315/2023 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Raffele Bruno Parte_1
RICORRENTE
e
rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_1
Michele Stranieri
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.06.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dipendente della con la qualifica di operatore di servizio-autista, impugnava la sanzione CP_1 disciplinare consistente nel recupero dell'importo di € 1.032,00 mediante trattenute in busta paga, adottata nei suoi confronti dal datore di lavoro con provvedimento prot. n. 432 del 09.02.2022, al fine di ottenerne l'annullamento.
A sostegno della domanda, esponeva che in data 05.10.2021, durante lo svolgimento del turno lavorativo T56 (16:40/22:20), alla guida dell'autobus n. 147 targato EH820VR, giunto nei pressi della concessionaria “Bencivenni”, in , rimaneva coinvolto in un sinistro CP_1 stradale, in quanto impattava contro un cinghiale, comparso improvvisamente dalle banchine laterali completamente coperte da fitta vegetazione;
che, a causa di tale impatto, l'autobus riportava danni materiali nella parte anteriore;
che nell'immediatezza del fatto, contattava telefonicamente , addetto al deposito mezzi dell per comunicare Testimone_1 CP_1
l'accaduto e, rientrato in azienda, provvedeva a compilare il foglio di servizio c.d. “cedolino”, ove annotava quanto successo, e a notiziare il responsabile del reparto “movimento” del sinistro avuto con l'autobus; che con nota prot. n. 2808 del 12.10.2021, l le CP_1
1 trasmetteva una contestazione disciplinare, ai sensi dell'art 34 CCNL Autoferrotranvieri, per danneggiamento del bene aziendale, calcolata in € 1.032,00, da recuperarsi nella misura del
5% della retribuzione normale per ogni periodo di paga;
che in data 18.10.2021, dava riscontro alla contestazione disciplinare, in quanto ritenuta infondata e chiedeva di essere ascoltato, facendo rilevare, altresì, che eventuali richieste dei danni riportati sull'autobus di proprietà dell rano da avanzare alla Regione Calabria e che, in ogni caso, la stima CP_1 dei danni era stata compiuta in difetto di contraddittorio tra le parti;
che in data 14.01.2022 si svolgeva l'audizione del dipendente, che si definiva con un mancato accordo;
che in data
09.02.2022 l ritenendo non fondate le giustificazioni da lei addotte, applicava la CP_1 sanzione disciplinare.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'inefficacia della sanzione impugnata, con conseguente restituzione di quanto indebitamente trattenuto dalla soc. CP_1
ai danni del sig. .
[...] Parte_1
Regolarmente costituitasi in giudizio, l affermava che il comportamento del CP_1 ricorrente aveva violato l'obbligo di diligenza non solo nella condotta di guida dell'autobus, ma soprattutto nella esecuzione dei comportamenti accessori e successivi all'evento da lui denunciato e, per tali motivi, deduceva l'infondatezza della domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Lette le note sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127ter, la causa, istruita mediante escussione testimoniale ed esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Il ricorso è fondato e, per tale motivo, merita di essere accolto.
In punto di diritto, va premesso che, per giurisprudenza consolidata, “il principio posto dall'art.
5 della legge 15 luglio 1966 n. 604, secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, è senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, nel senso che, in caso di una loro impugnazione da parte del lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi. L'onere della prova gravante sul datore di lavoro riguarda altresì il profilo della proporzionalità della sanzione, anche nel caso in cui il lavoratore si difenda escludendo in radice la sussistenza degli addebiti e la sua sanzionabilità”.
Inoltre, la Suprema Corte ha, altresì, precisato che “il datore di lavoro ha l'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, con riferimento, in linea di principio, anche al profilo della proporzionalità della sanzione, pur quando questa non sia di particolare entità, poiché non esiste una correlazione necessaria ed immediata tra l'esistenza di inadempimenti del lavoratore e l'irrogabilità delle sanzioni disciplinari, data la natura e la funzione particolare di quest'ultime, che non trovano il loro
2 fondamento nelle regole generali dei rapporti contrattuali, non sono assimilabili alle penali di cui all'art. 1382
c.c., e non hanno una funzione risarcitoria, ma, grazie ad una portata afflittiva innanzitutto sul piano morale, hanno essenzialmente la funzione di diffidare dal compimento di ulteriori violazioni (salva la funzione di assicurare una diretta tutela degli interessi del datore di lavoro, nel solo caso delle sanzioni estintive del rapporto)”. In conclusione, nel caso in cui il lavoratore impugni un provvedimento disciplinare, anche di natura conservativa, escludendo la sussistenza di una sua responsabilità tale da giustificare il provvedimento stesso, è compito del giudice “procedere all'accertamento della complessa fattispecie che quella responsabilità determini, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, tenendo presente che, in linea di principio, grava sul datore di lavoro l'onere di provare gli elementi costitutivi di detta fattispecie, in quanto fondamento in concreto dell'esercitato potere disciplinare” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 17.08.2001, n. 11153; Cass. civ., Sez. Lav., 16.08.2004, n. 15950).
Nel caso di specie, con provvedimento prot. n. 2808 del 12.10.2021, la resistente contestava al lavoratore quanto segue:
Ritenute insufficienti le giustificazioni del lavoratore, la società resistente ha comminato al dipende la sanzione impugnata ai sensi dell'art. 34 CCNL Autoferrotranvieri, laddove dispone
“L'azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, esclusi comprovati casi fortuiti o di forza maggiore, praticando trattenute rateali sul loro stipendio nella misura del
5% della retribuzione normale per ogni periodo di paga”.
Orbene, applicando i principi di diritto sopra esposti, ritiene il giudicante che parte datoriale non abbia offerto prova dei fatti addebitati al lavoratore il quale, invece, all'esito dell'espletata prova testimoniale, ha pienamente dimostrato l'insussistenza di alcuna responsabilità colposa nella verificazione del sinistro stradale, avvenuta per caso fortuito.
3 Ed invero, escusso all'udienza del 16.10.2024, il teste ha confermato la Testimone_2 prospettazione attorea in merito alle concrete modalità di verificazione del sinistro, riferendo che “il giorno 05.10.2021 ero sull'autobus, dal lato destro, avanti. Era sera, circa le 21:30 e un cinghiale è spuntato improvvisamente dalla vegetazione attraversando la strada. Eravamo vicino Viale Europa, nei pressi della concessionaria Bencivenni, dove c'è fitta vegetazione. Dopo aver colpito il cinghiale, il ricorrente ha fermato
l'autobus e ha chiamato in Azienda. “Io sono sceso dall'autobus e ho visto il paraurti un pò danneggiato”.
La ricostruzione dei fatti fornita dal lavoratore in ordine ai momenti successivi al verificarsi del sinistro, invece, ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal teste Testimone_3 collega di lavoro del ricorrente, il quale ha dichiarato che: “nel pomeriggio del 05.10.2021, ma non ricordo esattamente l'orario, mi ha chiamato il ricorrente informandomi che era stato coinvolto in un sinistro con un cinghiale. Mi spiegò che il cinghiale è uscito di colpo dal ciglio della strada, era grosso, e non è riuscito ad evitarlo. Questa circostanza è documentata nel cedolino, ossia il foglio del deposito dell'azienda dove io lavoro. nel corso della conversazione telefonica chiesti allo se il pullman fosse marciante o se vi era Pt_1 necessità di sostituirlo e lui mi rispose che poteva continuare la corsa. Io gli dissi che se l'autobus era marciante poteva continuare a camminare fino a fine turno. Lo mi ha riferito che nell'autobus c'era gente”. Pt_1
Dalla prova testimoniale emerge, non solo, che il sinistro stradale è da ricondurre esclusivamente a caso fortuito, ossia alla comparsa improvvisa di un cinghiale sul manto stradale che non ha consentito al sig. di evitare l'impatto, ma anche che Pt_1 quest'ultimo, successivamente al verificarsi del sinistro, ha prontamente informato l'Azienda la quale, per il tramite del collega Nesticò, ha invitato il ricorrente a proseguire la corsa fino alla fine del turno laddove le condizioni dell'autobus l'avessero consentito (“Io gli dissi che se
l'autobus era marciante poteva continuare a camminare fino a fine turno”); sicché alcun profilo di responsabilità colposa può configurarsi in capo al lavoratore.
Tale quadro probatorio, comprovante la ricostruzione fattuale descritta dal ricorrente, non è in alcun modo scalfito dalle difese di parte datoriale.
Difatti, in primo luogo, non può riconoscersi alcun significato probatorio all'affermazione di in forza della quale l'autista avrebbe viaggiato ad una velocità superiore al limite CP_1 consentito - non consentendogli di compiere le necessarie manovre per evitare l'impatto - risultando tale supposizione priva di qualsivoglia elemento che consenta di apprezzarne la veridicità.
Allo stesso modo, non risulta meritevole di pregio la considerazione per cui nessuna traccia Contr di animale o sangue è stata riscontrata dai meccanici della sul veicolo, affermazione che trova smentita nelle dichiarazioni del teste , che ha confermato l'avvenuto Tes_2 impatto dell'autobus con il cinghiale.
Da ultimo, non può ritenersi rilevante, ai fini della prova della sussistenza del fatto oggetto della sanzione disciplinare, il comportamento assunto dal ricorrente nei momenti
4 immediatamente successivi all'incidente stradale.
Parte resistente, in particolare, ha affermato che il conducente, se fosse stato diligente,
“avrebbe dovuto fermarsi e chiedere l'intervento sul posto delle forze dell'ordine, non solo affinché le autorità stilassero una relazione di intervento a seguito dei fatti accaduti e/o narrati, ma soprattutto per accertare le condizioni dei passeggeri, i quali avrebbero potuto subire pregiudizi da questo incidente” (pag. 4 della memoria difensiva).
Orbene, un contegno di tal tipo, non può giustificare l'irrogazione della sanzione disciplinare di cui all'art. 34 CCNL Autoferrotranvieri, in quanto tale disposizione contrattuale riconosce rilevanza disciplinare al “prius”, ovvero alle condotte colpose del lavoratore che hanno dato luogo ad un sinistro/danneggiamento al bene aziendale, come tali fonti di danno, e non anche al “posterius”, ovvero alle condotte negligenti poste in essere da quest'ultimo nella fase immediatamente successiva al sinistro stesso.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente con nota prot. n. 432 del 09.02.2022, condannando parte resistente a restituire quanto trattenuto in esecuzione della stessa, oltre accessori di legge dalla data della presente pronuncia al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, liquidate in € 500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Bruno ex art. 93 c.p.c.
Catanzaro, li 23.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. M.O.T. nominato Persona_1 con D.M. 22/10/2024.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 23.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1315/2023 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Raffele Bruno Parte_1
RICORRENTE
e
rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_1
Michele Stranieri
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.06.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dipendente della con la qualifica di operatore di servizio-autista, impugnava la sanzione CP_1 disciplinare consistente nel recupero dell'importo di € 1.032,00 mediante trattenute in busta paga, adottata nei suoi confronti dal datore di lavoro con provvedimento prot. n. 432 del 09.02.2022, al fine di ottenerne l'annullamento.
A sostegno della domanda, esponeva che in data 05.10.2021, durante lo svolgimento del turno lavorativo T56 (16:40/22:20), alla guida dell'autobus n. 147 targato EH820VR, giunto nei pressi della concessionaria “Bencivenni”, in , rimaneva coinvolto in un sinistro CP_1 stradale, in quanto impattava contro un cinghiale, comparso improvvisamente dalle banchine laterali completamente coperte da fitta vegetazione;
che, a causa di tale impatto, l'autobus riportava danni materiali nella parte anteriore;
che nell'immediatezza del fatto, contattava telefonicamente , addetto al deposito mezzi dell per comunicare Testimone_1 CP_1
l'accaduto e, rientrato in azienda, provvedeva a compilare il foglio di servizio c.d. “cedolino”, ove annotava quanto successo, e a notiziare il responsabile del reparto “movimento” del sinistro avuto con l'autobus; che con nota prot. n. 2808 del 12.10.2021, l le CP_1
1 trasmetteva una contestazione disciplinare, ai sensi dell'art 34 CCNL Autoferrotranvieri, per danneggiamento del bene aziendale, calcolata in € 1.032,00, da recuperarsi nella misura del
5% della retribuzione normale per ogni periodo di paga;
che in data 18.10.2021, dava riscontro alla contestazione disciplinare, in quanto ritenuta infondata e chiedeva di essere ascoltato, facendo rilevare, altresì, che eventuali richieste dei danni riportati sull'autobus di proprietà dell rano da avanzare alla Regione Calabria e che, in ogni caso, la stima CP_1 dei danni era stata compiuta in difetto di contraddittorio tra le parti;
che in data 14.01.2022 si svolgeva l'audizione del dipendente, che si definiva con un mancato accordo;
che in data
09.02.2022 l ritenendo non fondate le giustificazioni da lei addotte, applicava la CP_1 sanzione disciplinare.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'inefficacia della sanzione impugnata, con conseguente restituzione di quanto indebitamente trattenuto dalla soc. CP_1
ai danni del sig. .
[...] Parte_1
Regolarmente costituitasi in giudizio, l affermava che il comportamento del CP_1 ricorrente aveva violato l'obbligo di diligenza non solo nella condotta di guida dell'autobus, ma soprattutto nella esecuzione dei comportamenti accessori e successivi all'evento da lui denunciato e, per tali motivi, deduceva l'infondatezza della domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Lette le note sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127ter, la causa, istruita mediante escussione testimoniale ed esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Il ricorso è fondato e, per tale motivo, merita di essere accolto.
In punto di diritto, va premesso che, per giurisprudenza consolidata, “il principio posto dall'art.
5 della legge 15 luglio 1966 n. 604, secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, è senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, nel senso che, in caso di una loro impugnazione da parte del lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi. L'onere della prova gravante sul datore di lavoro riguarda altresì il profilo della proporzionalità della sanzione, anche nel caso in cui il lavoratore si difenda escludendo in radice la sussistenza degli addebiti e la sua sanzionabilità”.
Inoltre, la Suprema Corte ha, altresì, precisato che “il datore di lavoro ha l'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, con riferimento, in linea di principio, anche al profilo della proporzionalità della sanzione, pur quando questa non sia di particolare entità, poiché non esiste una correlazione necessaria ed immediata tra l'esistenza di inadempimenti del lavoratore e l'irrogabilità delle sanzioni disciplinari, data la natura e la funzione particolare di quest'ultime, che non trovano il loro
2 fondamento nelle regole generali dei rapporti contrattuali, non sono assimilabili alle penali di cui all'art. 1382
c.c., e non hanno una funzione risarcitoria, ma, grazie ad una portata afflittiva innanzitutto sul piano morale, hanno essenzialmente la funzione di diffidare dal compimento di ulteriori violazioni (salva la funzione di assicurare una diretta tutela degli interessi del datore di lavoro, nel solo caso delle sanzioni estintive del rapporto)”. In conclusione, nel caso in cui il lavoratore impugni un provvedimento disciplinare, anche di natura conservativa, escludendo la sussistenza di una sua responsabilità tale da giustificare il provvedimento stesso, è compito del giudice “procedere all'accertamento della complessa fattispecie che quella responsabilità determini, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, tenendo presente che, in linea di principio, grava sul datore di lavoro l'onere di provare gli elementi costitutivi di detta fattispecie, in quanto fondamento in concreto dell'esercitato potere disciplinare” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 17.08.2001, n. 11153; Cass. civ., Sez. Lav., 16.08.2004, n. 15950).
Nel caso di specie, con provvedimento prot. n. 2808 del 12.10.2021, la resistente contestava al lavoratore quanto segue:
Ritenute insufficienti le giustificazioni del lavoratore, la società resistente ha comminato al dipende la sanzione impugnata ai sensi dell'art. 34 CCNL Autoferrotranvieri, laddove dispone
“L'azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, esclusi comprovati casi fortuiti o di forza maggiore, praticando trattenute rateali sul loro stipendio nella misura del
5% della retribuzione normale per ogni periodo di paga”.
Orbene, applicando i principi di diritto sopra esposti, ritiene il giudicante che parte datoriale non abbia offerto prova dei fatti addebitati al lavoratore il quale, invece, all'esito dell'espletata prova testimoniale, ha pienamente dimostrato l'insussistenza di alcuna responsabilità colposa nella verificazione del sinistro stradale, avvenuta per caso fortuito.
3 Ed invero, escusso all'udienza del 16.10.2024, il teste ha confermato la Testimone_2 prospettazione attorea in merito alle concrete modalità di verificazione del sinistro, riferendo che “il giorno 05.10.2021 ero sull'autobus, dal lato destro, avanti. Era sera, circa le 21:30 e un cinghiale è spuntato improvvisamente dalla vegetazione attraversando la strada. Eravamo vicino Viale Europa, nei pressi della concessionaria Bencivenni, dove c'è fitta vegetazione. Dopo aver colpito il cinghiale, il ricorrente ha fermato
l'autobus e ha chiamato in Azienda. “Io sono sceso dall'autobus e ho visto il paraurti un pò danneggiato”.
La ricostruzione dei fatti fornita dal lavoratore in ordine ai momenti successivi al verificarsi del sinistro, invece, ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal teste Testimone_3 collega di lavoro del ricorrente, il quale ha dichiarato che: “nel pomeriggio del 05.10.2021, ma non ricordo esattamente l'orario, mi ha chiamato il ricorrente informandomi che era stato coinvolto in un sinistro con un cinghiale. Mi spiegò che il cinghiale è uscito di colpo dal ciglio della strada, era grosso, e non è riuscito ad evitarlo. Questa circostanza è documentata nel cedolino, ossia il foglio del deposito dell'azienda dove io lavoro. nel corso della conversazione telefonica chiesti allo se il pullman fosse marciante o se vi era Pt_1 necessità di sostituirlo e lui mi rispose che poteva continuare la corsa. Io gli dissi che se l'autobus era marciante poteva continuare a camminare fino a fine turno. Lo mi ha riferito che nell'autobus c'era gente”. Pt_1
Dalla prova testimoniale emerge, non solo, che il sinistro stradale è da ricondurre esclusivamente a caso fortuito, ossia alla comparsa improvvisa di un cinghiale sul manto stradale che non ha consentito al sig. di evitare l'impatto, ma anche che Pt_1 quest'ultimo, successivamente al verificarsi del sinistro, ha prontamente informato l'Azienda la quale, per il tramite del collega Nesticò, ha invitato il ricorrente a proseguire la corsa fino alla fine del turno laddove le condizioni dell'autobus l'avessero consentito (“Io gli dissi che se
l'autobus era marciante poteva continuare a camminare fino a fine turno”); sicché alcun profilo di responsabilità colposa può configurarsi in capo al lavoratore.
Tale quadro probatorio, comprovante la ricostruzione fattuale descritta dal ricorrente, non è in alcun modo scalfito dalle difese di parte datoriale.
Difatti, in primo luogo, non può riconoscersi alcun significato probatorio all'affermazione di in forza della quale l'autista avrebbe viaggiato ad una velocità superiore al limite CP_1 consentito - non consentendogli di compiere le necessarie manovre per evitare l'impatto - risultando tale supposizione priva di qualsivoglia elemento che consenta di apprezzarne la veridicità.
Allo stesso modo, non risulta meritevole di pregio la considerazione per cui nessuna traccia Contr di animale o sangue è stata riscontrata dai meccanici della sul veicolo, affermazione che trova smentita nelle dichiarazioni del teste , che ha confermato l'avvenuto Tes_2 impatto dell'autobus con il cinghiale.
Da ultimo, non può ritenersi rilevante, ai fini della prova della sussistenza del fatto oggetto della sanzione disciplinare, il comportamento assunto dal ricorrente nei momenti
4 immediatamente successivi all'incidente stradale.
Parte resistente, in particolare, ha affermato che il conducente, se fosse stato diligente,
“avrebbe dovuto fermarsi e chiedere l'intervento sul posto delle forze dell'ordine, non solo affinché le autorità stilassero una relazione di intervento a seguito dei fatti accaduti e/o narrati, ma soprattutto per accertare le condizioni dei passeggeri, i quali avrebbero potuto subire pregiudizi da questo incidente” (pag. 4 della memoria difensiva).
Orbene, un contegno di tal tipo, non può giustificare l'irrogazione della sanzione disciplinare di cui all'art. 34 CCNL Autoferrotranvieri, in quanto tale disposizione contrattuale riconosce rilevanza disciplinare al “prius”, ovvero alle condotte colpose del lavoratore che hanno dato luogo ad un sinistro/danneggiamento al bene aziendale, come tali fonti di danno, e non anche al “posterius”, ovvero alle condotte negligenti poste in essere da quest'ultimo nella fase immediatamente successiva al sinistro stesso.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente con nota prot. n. 432 del 09.02.2022, condannando parte resistente a restituire quanto trattenuto in esecuzione della stessa, oltre accessori di legge dalla data della presente pronuncia al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, liquidate in € 500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Bruno ex art. 93 c.p.c.
Catanzaro, li 23.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. M.O.T. nominato Persona_1 con D.M. 22/10/2024.
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