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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 283/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 19/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6237/2022 depositato il 22/11/2022
proposto da
Comune di AC
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1317/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 24/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900309 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900308 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900307 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di AC, (Cod. Fisc.: 80001010893), in persona del suo Sindaco pro tempore, proponeva appello parziale avverso la sentenza n. 1317/2022, pronunciata in data 20.11.2021 dalla Commissione
Tributaria Provinciale di AC, Sezione Sesta, depositata in Segreteria in data 24.03.2022 e mai notificata, emessa a seguito di ricorso proposto da Resistente_1 relativo all'impugnativa di avvisi di accertamento in rettifica per omessa dichiarazione n. 202900307, n. 201900308 e 201900309 con i quali il Comune di
AC contestava il mancato pagamento dell'IMU riferita agli anni d'imposta 2014/2015/2016 applicata alle aree edificabili di cui la contribuente è comproprietà.
Con successiva memoria il Comune di AC depositava istanza di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione tra le parti, rappresentando che, nelle more del giudizio di appello, il Comune di AC, a seguito di pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale, ha formulato una proposta di conciliazione ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 546/92 e successive modificazioni.
In data 19/09/2024, le parti hanno sottoscritto l'accordo conciliativo - allegato al fascicolo - con il quale:
a) per le particelle pARTICELLA, pARTICELLA, pARTICELLA, pARTICELLA e pARTICELLA del pARTICELLA, l'imposta è stata ricalcolata sulla base del reddito dominicale;
b) per le particelle pARTICELLA, pARTICELLA, pARTICELLA, pARTICELLA e pARTICELLA del pARTICELLA, è stato applicato il valore di € 35,00 al mq;
In data 25/09/2024 la Sig.ra Resistente_1 ha provveduto al pagamento delle somme dovute mediante modello F24, come previsto dall'accordo conciliativo.
La parte appellata non risulta costituta in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della intervenuta conciliazione tra le parti e il conseguente pagamento delle somme dovute, è venuto meno l'oggetto della controversia.
Pertanto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/92, il giudizio va dichiarato estinto per conciliazione, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per conciliazione e compensa le spese del doppio grado di giudizio
Palermo, 19.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 19/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6237/2022 depositato il 22/11/2022
proposto da
Comune di AC
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1317/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 24/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900309 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900308 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900307 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di AC, (Cod. Fisc.: 80001010893), in persona del suo Sindaco pro tempore, proponeva appello parziale avverso la sentenza n. 1317/2022, pronunciata in data 20.11.2021 dalla Commissione
Tributaria Provinciale di AC, Sezione Sesta, depositata in Segreteria in data 24.03.2022 e mai notificata, emessa a seguito di ricorso proposto da Resistente_1 relativo all'impugnativa di avvisi di accertamento in rettifica per omessa dichiarazione n. 202900307, n. 201900308 e 201900309 con i quali il Comune di
AC contestava il mancato pagamento dell'IMU riferita agli anni d'imposta 2014/2015/2016 applicata alle aree edificabili di cui la contribuente è comproprietà.
Con successiva memoria il Comune di AC depositava istanza di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione tra le parti, rappresentando che, nelle more del giudizio di appello, il Comune di AC, a seguito di pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale, ha formulato una proposta di conciliazione ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 546/92 e successive modificazioni.
In data 19/09/2024, le parti hanno sottoscritto l'accordo conciliativo - allegato al fascicolo - con il quale:
a) per le particelle pARTICELLA, pARTICELLA, pARTICELLA, pARTICELLA e pARTICELLA del pARTICELLA, l'imposta è stata ricalcolata sulla base del reddito dominicale;
b) per le particelle pARTICELLA, pARTICELLA, pARTICELLA, pARTICELLA e pARTICELLA del pARTICELLA, è stato applicato il valore di € 35,00 al mq;
In data 25/09/2024 la Sig.ra Resistente_1 ha provveduto al pagamento delle somme dovute mediante modello F24, come previsto dall'accordo conciliativo.
La parte appellata non risulta costituta in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della intervenuta conciliazione tra le parti e il conseguente pagamento delle somme dovute, è venuto meno l'oggetto della controversia.
Pertanto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/92, il giudizio va dichiarato estinto per conciliazione, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per conciliazione e compensa le spese del doppio grado di giudizio
Palermo, 19.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE