Decreto cautelare 3 ottobre 2018
Ordinanza cautelare 2 novembre 2018
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2019
Sentenza 3 maggio 2022
Decreto presidenziale 16 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2023
Rigetto
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/04/2025, n. 3463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3463 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03463/2025REG.PROV.COLL.
N. 09624/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9624 del 2022, proposto da Automobile Club Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Comunale e AN Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN Prezioso, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), n. 01160/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso di primo grado (n. 748 del 2017), l’Automobile Club Salerno ha impugnato la nota n. 41545 del 9 marzo 2017 con la quale il Comune di Salerno ha ordinato la chiusura dell’impianto di distribuzione di carburante sito in p.zza M. Luciani, nella titolarità della ricorrente, in esecuzione di pregressi provvedimenti amministrativi, nonché della sentenza del T.a.r. Campania, sezione staccata di Salerno, sez. I, n. 220/2017, dichiarando al contempo prive di efficacia le concessioni e/o autorizzazioni afferenti l’insediamento e le modifiche dell’impianto.
2. – Con successivo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato il verbale n. 34205A, nella parte in cui veniva accertata la violazione di quanto disposto dall’ordinanza di chiusura n. 5749/95, dal provvedimento di conferma n. 107769/1999 e dall’ordinanza n. 106652/2006 e, sulla scorta delle sentenze del T.a.r. n. 220/2017 e del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4096/2018, veniva assegnato un termine per procedere alla rimozione dell’impianto, oltre ad impugnare il precedente invito alla chiusura del 16 agosto 2018 (prot. n. 147995), emesso in ottemperanza alla suddetta sentenza del Consiglio di Stato.
3. – Con distinto ricorso (n. 1 del 2019), ha poi impugnato il provvedimento n. 204543 del 15 novembre 2018, con il quale il SUAP del Comune di Salerno ha dichiarato irricevibile la richiesta di permesso di costruire per adeguamento funzionale concernente il medesimo impianto di distribuzione di carburanti sito alla piazza M. Luciani.
4. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r., previa riunione dei ricorsi, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di chiusura dell’impianto di distribuzione carburanti (n.r.g. 748 del 2017 e dei relativi motivi aggiunti) mentre ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento con cui il Comune di Salerno ha dichiarato irricevibile la richiesta di adeguamento del medesimo chiosco di distribuzione carburanti (n.r.g. 1 del 2019).
4.1. – In particolare, il primo giudice ha ritenuto che la contestabilità degli impugnati atti (l’ordine di chiusura del 9 marzo 2017, gravato con ricorso introduttivo, l’invito ad ottemperare del 16 agosto 2018 e il verbale notificato il 26 settembre 2018, questi ultimi successivamente impugnati con motivi aggiunti) sia esclusa in radice dall’impossibilità di rimettere in discussione l’efficacia dell’atto presupposto, ormai inoppugnabile (l’ordinanza di chiusura n. 106652/2006), del quale essi costituiscono mera esecuzione e rispetto ai quali non vengono fatti valere vizi propri ma solo censure in via derivata dall’atto presupposto ormai definitivo.
4.2. – Invece, ha ritenuto infondata per genericità la doglianza incentrata su una non meglio specificata e asseritamente pendente istanza di “ammodernamento”, volta a contestare la sola dichiarazione dell’intervenuta decadenza dalle “autorizzazioni e/o concessioni” afferenti l’impianto, logicamente travolte dalla disposta chiusura di quest’ultimo.
4.3. – Inoltre, ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento con cui il Comune di Salerno ha dichiarato irricevibile la richiesta di adeguamento del medesimo chiosco di distribuzione carburanti (n.r.g. 1 del 2019).
Sul punto, il primo giudice ha condiviso le motivazioni del diniego fondate sulla presenza di gravi carenze documentali puntualmente indicate, evidenziando peraltro come tale parte del provvedimento non fosse stata oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente in primo grado, trattandosi di provvedimento plurimotivato.
Inoltre, ha ritenuto irrilevante la sopravvenienza normativa invocata da parte ricorrente avuto riguardo non solo al dato giuridico della definitiva chiusura e cessazione dell’attività dell’impianto, così come discendente dalle pronunce del T.A.R. e del Consiglio di Stato, ma anche a quello squisitamente fattuale dell’inoperatività del medesimo, proprio per effetto di tali pronunce, al momento dell’adozione del provvedimento dichiarativo dell’irricevibilità.
Pertanto, trattandosi di impianto chiuso e inattivo non poteva annoverarsi tra quelli “ esistenti ” sicché non poteva essere sottoposto alla nuova verifica di compatibilità sulla base delle nuove disposizioni intervenute.
5. – Con atto di appello, l’Automobile Club Salerno ha impugnato la sentenza.
5.1. – Con un primo motivo di appello (pag. 18-20), ha censurato il capo con cui è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso n. 748/2017, deducendo l’omessa pronuncia su un motivo di ricorso relativo alla declaratoria dell’inefficacia delle autorizzazioni e delle licenze, trattandosi di nuova determinazione amministrativa in quanto non legata da un nesso di consequenzialità logico-giuridica rispetto agli atti precedenti e comunque illegittima dovendo in ipotesi operare una decadenza o una revoca delle autorizzazioni.
5.2. – Con un secondo motivo di appello (pag. 20-22), ha impugnato il capo di sentenza con cui sono stati dichiarati inammissibili i motivi aggiunti al ricorso n. 748/2017, deducendo l’errata qualificazione degli atti impugnati in termini di atti esecutivi e vincolati rispetto alla precedente sentenza, trattandosi di censure dirette ad evidenziare la sussistenza di una residua discrezionalità in capo all’amministrazione di cui ne sarebbe stato fatto cattivo uso.
5.3. – Con un terzo motivo di appello (pag. 22-33), ha impugnato il capo di sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente un rapporto di consequenzialità e di vincolatività tra il provvedimento di chiusura ormai definitivo e i successivi provvedimenti impugnati, per cui il Comune di Salerno avrebbe dovuto svolgere la nuova verifica degli impianti esistenti alla luce delle incompatibilità ivi indicate specificatamente dal D.M. 31 ottobre 2001 così come ribadite dalla l.r. Campania n. 8 del 2013 e dal regolamento regionale n. 1 del 2012.
5.4. – Con un quarto motivo di appello (pag. 34-36), ha reiterato la censura di omessa pronuncia sul motivo di ricorso relativo alla declaratoria dell’inefficacia delle autorizzazioni e delle licenze, reiterando altresì l’illegittimità di un’eventuale qualificazione della declaratoria di inefficacia in termini di decadenza ex art. 31 l.r. Campania n. 27 del 1994, nonché per violazione degli artt. 3, 7 e 21 quater della legge n. 241 del 1990.
5.5. – Con un quinto motivo di appello (pag. 36-45), ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondato il ricorso n. 1/2019.
In particolare, ha dedotto l’erronea equiparazione tra impianti chiusi ed impianti inesistenti, dovendo essere valutata l’esistenza dell’impianto alla data della richiesta del 10 settembre 2018, con conseguente applicazione della disciplina riferita agli impianti esistenti ai fini dell’attivazione del Comune di Salerno per la verifica della compatibilità dell’impianto e contestuale irrilevanza del provvedimento di chiusura dell’attività.
5.6. – Con un sesto ed ultimo motivo di appello (pag. 45-46), ha riproposto la domanda di accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell’incompatibilità relativa dell’impianto, non esaminata in primo grado.
6. – L’amministrazione intimata si è costituita con apposita memoria, chiedendo il rigetto del ricorso. L’istanza cautelare è stata rigettata il 12 gennaio 2023.
7. – All’udienza pubblica del 12 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
8. – Preliminarmente, il Collegio ritiene di poter trattare congiuntamente i primi quattro motivi di appello, in quanto strettamente connessi.
Premesso che le varie censure articolate sono esposte in maniera sostanzialmente ripetitiva, non in perfetta osservanza dunque dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti, tali motivi sono comunque infondati nel merito.
8.1. – Innanzitutto, occorre precisare che l’ordinanza del Comune di Salerno n. 106652 del 17 ottobre 2006, disponente la chiusura dell’impianto di distribuzione del carburante sito in Piazza Luciani, di proprietà dell’appellante, è divenuta ormai definitiva a seguito del rigetto del ricorso proposto avverso la stessa, respinto con la sentenza 7 febbraio 2017, n. 220 del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, confermata in appello dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 4 luglio 2018, n. 4096.
Ne consegue, quindi, che la legittimità dell’ordinanza di chiusura, come evidenziato dai primi giudici, non può essere più messa in discussione, essendo coperta dal giudicato.
8.2. – Ciò posto, deve ritenersi infondato l’assunto di parte appellante, posto a base dei primi quattro motivi di appello, volto a contestare il nesso di consequenzialità sussistente tra l’ordinanza di chiusura dell’impianto del 2006, divenuta ormai definitiva, e i successivi atti impugnati in primo grado (l’ordine di chiusura del 9 marzo 2017, gravato con ricorso introduttivo, l’invito ad ottemperare del 16 agosto 2018 e il verbale notificato il 26 settembre 2018, questi ultimi successivamente impugnati con motivi aggiunti).
Invero, come emerge chiaramente dalla mera lettura del provvedimento impugnato (n. 41545 del 9 marzo 2017), con tale atto è stata ordinata la chiusura dell’impianto in questione, nonché lo smaltimento dello stesso con ripristino dello stato dei luoghi e la bonifica dei serbatoi interrati, in espressa “ esecuzione dei provvedimenti prot. 5749 del 18 gennaio 1995 e 106652 del 17 ottobre 2006 ”.
In particolare, come risulta chiaramente dalle premesse del medesimo atto impugnato:
- con il provvedimento prot. 5749 del 18 gennaio 1995 era stata disposta la rimozione dell’impianto di distribuzione carburanti perché incompatibile con il territorio ai sensi degli artt. 19 e 80 della l.r. Campania, n. 27 del 1994;
- con il provvedimento prot. 107769 del 28 ottobre 1999 era stata confermata la chiusura dell’impianto nel rispetto del precedente provvedimento;
- con il provvedimento prot. 106652 del 17 ottobre 2006 era stata ordinata nuovamente la chiusura dell’impianto, risultato in esercizio a seguito di controlli effettuati dal Comando di Polizia urbana (tale ultimo provvedimento è stato impugnato con ricorso respinto dal T.a.r. e dal Consiglio di Stato).
Orbene, da quanto esposto emerge chiaramente come gli atti impugnati siano meramente esecutivi di precedenti provvedimenti divenuti ormai definitivi.
8.3. – Inoltre, con riferimento alla doglianza relativa alla declaratoria dell’inefficacia delle autorizzazioni in capo all’Automobile Club Salerno, si deve osservare come si tratti di una dichiarazione specificamente riferita alle autorizzazioni “ afferenti l’insediamento e modifiche all’impianto oggetto del presente provvedimento ” (provv. prot. n. 41545 del 9 marzo 2017), la quale va quindi intesa come una mera conseguenza logica della disposta chiusura e rimozione dell’impianto.
I motivi di appello sul punto sono quindi infondati.
9. – Con il quinto motivo di appello, l’appellante ha dedotto l’erronea equiparazione tra impianti chiusi ed impianti inesistenti, dovendo essere valutata l’esistenza dell’impianto alla data della richiesta del 10 settembre 2018 con conseguente applicazione della disciplina riferita agli impianti esistenti (art. 18, co. 3, l.r. Campania n. 8 del 2013) ai fini dell’attivazione del Comune di Salerno per la verifica della compatibilità dell’impianto e contestuale irrilevanza del provvedimento di chiusura dell’attività.
9.1. – Il motivo è parimenti infondato.
Invero, laddove la normativa fa riferimento agli impianti “esistenti” tale locuzione va correttamente intesa come riferita agli impianti “legittimamente esistenti”, mentre nella specie l’impianto in questione “esisteva” fisicamente solo perché non erano mai stati ottemperati i reiterati provvedimenti di chiusura disposti negli anni (l’impianto avrebbe dovuto essere rimosso sin dal 1995).
Né, anche in questo caso, tale sopravvenienza normativa può valere a sanare una situazione di illegittimità discendente da un accertamento definitivo contenuto in una sentenza passata in giudicato.
10. – Per tale motivo è infondato anche il sesto motivo di appello, in quanto fondato sul medesimo errato presupposto.
11. – In conclusione, quindi, l’appello deve essere respinto.
12. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO