Rigetto
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/03/2026, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02111/2026REG.PROV.COLL.
N. 05009/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5009 del 2025, proposto da
Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe La Rosa, Giuseppe Rizzo e Alessandro Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazioni, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione prima, n. 05416/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. BE RA e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Greco e l'avv. dello Stato Maria Teresa Lubrano Lobianco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. (in prosieguo anche solo “Facile.it”) ha impugnato il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM n. 29688 del 25 maggio 2021, con cui è stata accertata l’inottemperanza della società agli impegni assunti dalla medesima a chiusura di un procedimento sanzionatorio precedentemente avviato, impegni formalizzati e resi obbligatori con provvedimento dell’AGCM n. 25420 dell’8 aprile 2015.
2. Tale ultimo provvedimento formalizzava, inter aliis , i seguenti impegni di Facile.it S.p.A. e di Facile.it Broker di Assicurazioni:
a) l’impegno di inserire, sulla home page del sito web facile.it, in prossimità del claim “risparmi fino a 500€”, un asterisco (*) che rimanda, all’interno della stessa pagina ed in posizione visibile, alla formulazione “ Grazie al confronto tra i preventivi. Scopri come calcoliamo il risparmio ”, dalla quale, tramite un link , si approda a una nuova pagina web, accessibile dalla Home Page del Sito, che, sotto la denominazione “ Come Funziona ”, fornisce una serie di informazioni necessarie a fare maggiore chiarezza sul funzionamento del Sito, sulle compagnie di assicurazione confrontate e sulla quantificazione del risparmio possibile. In particolare, sotto il titolo della stessa pagina viene inserita la scritta “ Quanto è possibile risparmiare ”, dalla quale si accede a una spiegazione del seguente tenore: “ Il risparmio "fino a 500€" è calcolato sulla base della media della differenza tra il premio RC Auto lordo più caro e quello più economico sui preventivi calcolati periodicamente sul Sito. A (MESE/ANNO), confrontando la polizza più cara con la polizza più economica delle compagnie partner, è stato riscontrato un differenziale di premio di almeno 500€ nel (NUMERO%) dei casi come da tabella che segue, redatta sulla base di tutti i preventivi richiesti sul presente sito nel precedente mese ”: il prototipo di tabella, inserito nella dichiarazione di impegni, è seguito dalla specificazione che “ La tabella sopra indicata sarà aggiornata periodicamente .”;
b) l’impegno di inserire all’interno della Home Page del sito l’elenco delle imprese di assicurazione con cui sussistono accordi di partnership per la distribuzione dei loro prodotti; ad aggiungere all’interno del sito, nella pagina “ Come Funziona ”, l’elenco di tutte le compagnie, anche non partners, i cui preventivi sono resi disponibili sul sito all’esito della richiesta di preventivo con la specificazione della quota di mercato coperta da ognuna di esse; a inserire nella pagina dei risultati, congiuntamente ai preventivi, l’indicazione della provvigione percepita dalla Compagnia partner in caso di finalizzazione del contratto, e, infine, a indicare nella pagina dei risultati, in caso di mancata ricezione dei risultati di compagnie partners nel tempo di trenta secondi, che per una o più delle compagnie partner non è stato possibile calcolare il premio RC Auto.
3. Con il provvedimento impugnato nel presente giudizio, l’Autorità ha contestato a Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. di non aver compiutamente adempiuto a tali impegni, essendo stato accertato che:
- alla data del 30 dicembre 2020 i criteri di calcolo del risparmio e la tabella, oggetto di aggiornamento periodico, in cui si doveva dare evidenza dell’entità del risparmio di 500 €, non risultavano essere stati aggiornati dal giugno 2017;
- la quota di mercato effettiva dei partner assicurativi confrontati risultava diversa da quella indicata nella pagina “Come Funziona”.
4. L’Autorità, pertanto, avviava il procedimento sanzionatorio per violazione dell’art. 27, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/2005, in relazione agli impegni sopra richiamati formalizzati con il provvedimento n. 25420 dell’8 aprile 2015.
5. In esito al procedimento l’Autorità, ritenuti sussistenti gli inadempimenti agli impegni, ha irrogato, a Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A., nella quale è stata incorporata Facile.it S.p.A., la sanzione di 500.000,00 €.
6. Avverso tale provvedimento la Società (in prosieguo anche “Facile.it”) ha proposto impugnazione avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che, con la sentenza oggetto d’appello, ha respinto il ricorso.
6.1. Sulla prima contestazione il TAR ha ricordato che gli illeciti consumeristici sono di mero pericolo, e quindi sanzionabili anche in mancanza della prova di un concreto pregiudizio ai consumatori. Inoltre ha osservato: che gli impegni assunti avrebbero dovuto essere interpretati ed eseguiti secondo buona fede, il che imponeva a Facile.it di aggiornare la tabella con una frequenza maggiore di quella in concreto riscontrata; che la asserita costante veridicità del claim “Risparmi 500 €” non costituiva circostanza esimente, in quanto il risparmio poteva dipendere da fattori diversi, variabili nel corso del tempo, sui quali il consumatore aveva diritto a ricevere una informativa precisa, non potendosi affermare che per un consumatore fosse indifferente non conoscere esattamente i fattori determinanti del risparmio; infine, che neppure rileva la minima percentuale di utenti che vanno a verificare il meccanismo di calcolo del risparmio.
6.2. Sulla seconda contestazione il TAR ha rilevato che la circostanza che l’impegno originario prevedesse di indicare la quota comparata nella pagine “Come Funziona”, anziché nella homepage, non lasciava alla società la libertà di pubblicizzare su questa ultima informazioni fuorvianti, anche perché per giurisprudenza consolidata ciò che conta è il contenuto percepito nella prima pagina accessibile, che funge da richiamo del consumatore, e che informazioni contraddittorie non possono che indurre confusione nel consumatore.
6.3. Sull’entità della sanzione il TAR ha rilevato che essa è espressione di discrezionalità, che nella specie non risulta viziata da manifesta irrazionalità, tenuto conto dell’entità dei ricavi del professionista e del fatto che la condotta integra inottemperanza a impegni precedentemente assunti. Sulla durata della condotta il TAR ha ritenuto corretto l’aver individuato il giorno dell’ultima modificazione quale dies a quo, e quale dies ad quem quello della definitiva rimozione della violazione dell’impegno n. 2. Sull’entità il TAR ha considerato che la sanzione in concreto corrisponde solo allo 0,7% del fatturato e quindi non può ritenersi manifestamente sproporzionata.
7. Facile.it ha proposto appello.
8. L’Autorità si è costituita in giudizio insistendo per la reiezione del gravame.
9. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 19 febbraio 2026, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione
DIRITTO
10. Va rilevata, innanzitutto, la tardività della memoria dell’appellata, come eccepito dall’appellante.
Il deposito, infatti, è avvenuto l’ultimo giorno utile (ex art. 73, comma 1, c.p.a. e considerati i termini dimidiati) ossia il 3 febbraio 2026, ma oltre le ore 12 (alle ore 12:10:04).
11. Con il primo motivo d’appello si deduce l’erroneità della sentenza impugnata per aver confermato le valutazioni dell’AGCM e la legittimità del provvedimento sulla base di una valutazione formalistica dei fatti posti a base del provvedimento impugnato.
11.1. Con riferimento alla prima delle condotte contestate l’appellante ritiene, appunto, formalistica l’interpretazione che è stata data dall’Autorità prima e dal TAR poi, degli impegni assunti dalla Società con riferimento alla tabella pubblicata nella pagina “Come Funziona”, recante l’indicazione dei criteri e parametri utilizzati per calcolare il risparmio di 500 €. Tale obbligo, che l’appellante definisce funzionale a “ garantire la trasparenza e l’attualità delle informazioni messe a disposizione del consumatore per valutarne consapevolmente la convenienza ”, costituiva un mero strumento, non un fine in sé; pertanto, non essendo stato messo in dubbio che il claim “ Risparmia 500 € ” è rimasto veritiero e attuale per tutto il periodo considerato, la Società non sarebbe incorsa in alcun inadempimento per il solo fatto di non aver aggiornato la tabella, non da ultimo per il fatto che non era prevista una tempistica specifica per procedere a tale aggiornamento e, comunque, in ragione del fatto che l’informazione fornita nel claim era trasparente e corretta.
L’appellata sentenza, avallando l’impostazione dell’Autorità, avrebbe indebitamente sovrapposto il piano dell’ an dell’obbligazione a quello relativo alle modalità della sua esecuzione.
L’appellante ribadisce che la pagina “ Come Funziona ”, e quindi la tabella in questione, è stata consultata da appena lo 0,07% degli utenti, il che conferma che le informazioni contenute in tale pagina e tabella non sono rilevanti per i consumatori. Del resto il consumatore ha sempre ricevuto, nel corso dell’intero processo di preventivazione, informazioni veritiere e ogni informazione utile a compiere una scelta commerciale consapevole. La Società, svolgendo tale attività, ha svolto un effettivo ruolo di comparatore, oggettivamente pro-concorrenziale.
11.2. Con riferimento alla seconda delle condotte contestate, come inadempimento agli impegni, l’appellante sostiene che la pubblicazione, sulla homepage del sito Facile.it, di una percentuale relativa alla quota di mercato coperta dalle compagnie partner differente da quella indicata nella sezione “ Come funziona ” non costituirebbe, diversamente da quanto affermato dal TAR, una inottemperanza agli impegni, i quali né in via espressa né in via implicita imponevano l’obbligo di riportare nella homepage un dato aggiornato e coerente con quanto indicato nella sezione “ Come funziona ”. L’appellante sostiene, infatti, che dagli impegni derivavano solo (i) l’obbligo di indicare nella homepage l’elenco delle imprese partner per la comparazione e (ii) l’obbligo di inserire, all’interno della sezione “ Come funziona ”, l’elenco completo delle compagnie partner e non partner oggetto di comparazione, unitamente alla quota di mercato coperta. Né il testo dell’impegno, né il provvedimento dell’AGCM, cui sono stati formalizzati gli impegni, prevedevano di riportare, nella homepage , informazioni relative alla quota di mercato complessiva delle compagnie confrontate.
Secondo l’appellante “ in tale contesto, l’indicazione contenuta nella homepage – ancorché in parziale difformità rispetto a quella presente nella sezione “Come funziona” – non può essere considerata né fuorviante né ingannevole, tanto più che il dato in questione era comunque contestualizzato e chiaramente riferito alle sole compagnie partner. Si trattava, dunque, di un’informazione sintetica, priva di qualsiasi portata decettiva, facilmente verificabile dall’utente mediante un semplice accesso alla pagina esplicativa, sempre disponibile e aggiornata. ”.
L’appellata sentenza avrebbe errato omettendo di effettuare qualsiasi accertamento sull’effettiva capacità della comunicazione contestata di incidere sul processo decisionale dell’utente, affermando laconicamente che la rilevata discrasia era “ sicuramente idonea a trarre in inganno il consumatore che risulta confuso e non in grado di assumere la decisione commerciale in termini pienamente informati ”. Se il TAR avesse approfondito tale aspetto, avrebbe rilevato che lo scostamento percentuale tra quanto riportato in homepage e quanto presente nella sezione “ Come funziona ” del sito non ha mai inciso sulla sostanza dell’informazione resa.
L’appellante rileva, inoltre, che: (i) l’inserimento del dato relativo alla quota di mercato coperta dalle compagnie assicurative comparate non è frutto di una scelta autonoma della Società, essendole stato espressamente richiesto dall’IVASS nel 2020; (ii) sia il dato pubblicato nella homepage , sia quello riportato nella sezione “ Come funziona ” erano entrambi corretti e corrispondenti al vero, con la sola differenza che il primo si riferiva alle sole compagnie partner , mentre il secondo includeva anche il dato relativo ai premi raccolti dalle stesse. L’apparente discrepanza tra le due percentuali è dunque riconducibile a un diverso perimetro di riferimento e non a un’informazione erronea o fuorviante, come del resto chiaramente deducibile dai testi pubblicati e dalla struttura informativa della piattaforma.
11.3. La censura è infondata.
11.4. Occorre preliminarmente rammentare che, secondo quanto prevede l’art. 27, comma 7, del D. L.vo n. 206/2005, “ Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L'Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione ”. Al successivo comma 12 la stessa norma stabilisce che, “.. in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro, anche tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista… ..”.
11.5. La sanzione oggetto del presente giudizio è stata irrogata in applicazione delle dianzi richiamate previsioni legislative, che hanno ad oggetto gli impegni assunti dal professionista e formalizzati con un provvedimento che li ha resi obbligatori.
11.6. Ciò che deve essere evidenziato è che gli impegni, che consentono al professionista di evitare una sanzione per pratica commerciale scorretta, non sono generici, ma implicano o la cessazione completa e totale della pratica commerciale originariamente contestata dall’Autorità, oppure la modifica della stessa con modalità particolari, che sono specificamente oggetto di valutazione da parte dell’Autorità, per verificarne l’idoneità a far venir meno la scorrettezza della condotta. Di conseguenza si deve ritenere che l’illecito sanzionato dall’art. 27, comma 12, del D. L.vo n. 206/2005 è integrato per il semplice fatto che l’impegno originariamente assunto dal professionista, e poi formalizzato, non sia rispettato in tutto e per tutto, indipendentemente dal fatto che l’inosservanza dell’impegno abbia integrato, in sé, una pratica commerciale scorretta e/o abbia cagionato un danno al consumatore.
11.7. A tale conclusione deve pervenirsi in considerazione del fatto che gli impegni sono idonei a determinare la chiusura di un precedente procedimento sanzionatorio solo se l’Autorità li valuti idonei a far venire meno i profili di illegittimità della condotta precedentemente contestata: l’Autorità, in particolare, si pronuncia su impegni che si articolano in determinati adempimenti, da eseguire secondo determinate modalità o tempistiche. Un impegno che sia eseguito in modo diverso da quello formalizzato, o con omissione di uno o più degli adempimenti previsti, non è quello su cui l’Autorità si è pronunciata, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del D. L.vo n. 206/2005, non dà garanzie circa la sua legittimità e richiede una ulteriore valutazione che, però, in sostanza implica il rimettere in discussione l’utilità degli impegni precedentemente valutati e formalizzati con provvedimento definitivo e vincolante per ambedue le parti. E’ dunque naturalmente insito nell’illecito in esame, sanzionato appunto all’art. 27, comma 12, del D. L.vo n. 206/2005, un aspetto formalistico tale per cui il mero riscontro della non coincidenza tra la condotta assunta negli impegni formalizzati e la condotta in concreto tenuta dal professionista, in esecuzione degli impegni, è necessario e sufficiente perché l’illecito possa essere sanzionato.
11.8. Di conseguenza, in sede di verifica dell’adempimento degli impegni, fatta salva la corretta interpretazione delle clausole che enunciano gli impegni, non è ammissibile che possa ritenersi satisfattiva una esecuzione degli stessi con modalità differenti da quelle formalizzate. Tanto che, come la Sezione ha avuto occasione di puntualizzare, gli illeciti consumeristici consistenti nella violazione degli impegni assunti ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e nell'attuazione di pratiche commerciali scorrette, anche laddove gli impegni non siano ottemperati, hanno natura autonoma; è quindi legittimo per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato riaprire il procedimento originario per la verifica complessiva delle infrazioni e contestualmente avviare un procedimento separato per l'inottemperanza agli impegni assunti (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3475 del 22 aprile 2025).
11.9. Venendo all’esame degli inadempimenti, l’Autorità ha contestato a Facile.it, in primo luogo, di non aver effettuato per oltre tre anni l’aggiornamento di una tabella che l’appellante si era impegnata a tenere aggiornata “ periodicamente ”. Ebbene: che la suddetta tabella alla data dell’accertamento non fosse stata aggiornata dal giugno 2017 costituisce un dato pacifico in giudizio. Si tratta quindi di stabilire quale significato attribuire all’avverbio “periodicamente”.
11.9.1 A tale proposito il Collegio rileva che nel significato comune esso fa riferimento a intervalli di tempo regolari, e quindi si utilizza con riferimento ad azioni che debbano essere compiute con una frequenza definita e ciclica. Tale ciclicità non è stata certamente osservata nel caso di specie: considerando infatti che gli impegni sono stati formalizzati nell’aprile 2015 e che l’ultimo aggiornamento risale al giugno 2017, è evidente che l’appellante non ha effettuato l’aggiornamento neppure sulla base di un periodo biennale.
11.9.2. Peraltro, considerando che la ratio dell’impegno in esame è quella di fornire al consumatore informazioni attuali sui criteri e parametri presi a riferimento per calcolare il risparmio di 500 euro, è evidente che l’impegno in questione comportasse, da parte del professionista, un aggiornamento più frequente, ovvero un aggiornamento con cadenza annuale o infra annuale, intendendosi per “aggiornamento” non solo la modificazione della tabella ma, prima di tutto, l’attività di mera verifica, deputata all’accertamento dell’eventuale modifica dei parametri e criteri utilizzati.
11.9.3. Per tale ragione non si può seguire l’appellante laddove sostiene che la corrispondenza a realtà del claim “Risparmia 500 €”, nel periodo 2017-2021, impedirebbe di contestare un inadempimento: ciò che l’impegno intendeva tutelare, e perciò è stato accettato dall’Autorità, è il diritto del consumatore ad avere informazioni precise su come quel risparmio viene calcolato e quali elementi e circostanze siano considerate a tal fine: e dal momento che tali circostanze possono mutare nel corso del tempo, si deve dare al consumatore la possibilità di conoscere, nel corso del tempo, quali siano determinanti per ottenere il risparmio di 500 euro.
11.9.4. Ne consegue che non si può mettere in dubbio la sussistenza del primo degli inadempimenti contestati: il che preclude qualsiasi ulteriore considerazione, che – per le ragioni già precisate – implicherebbe rimettere in discussione il provvedimento, non impugnato e consolidato da tempo, che ha formalizzato gli impegni nel modo esaminato.
11.10. Con riferimento al secondo degli inadempimenti contestati dall’Autorità, il Collegio rileva che è vero che gli impegni formalizzati, nel 2015, prevedevano che sulla homepage dovesse essere pubblicato solo l’elenco delle imprese di assicurazione con cui Facile.it ha stipulato accordi di partnership per la distribuzione dei loro prodotti, e che solo all’interno della pagina “ Come Funziona ” il professionista dovesse inserire l’elenco di tutte le compagnie, anche non partners, i cui preventivi sono resi disponibili sul sito all’esito della richiesta di preventivo con la specificazione della quota di mercato coperta da ognuna di esse; è dunque vero che gli impegni formalizzati non imponevano l’inserimento nella homepage delle indicazioni relative alla quota di mercato delle imprese con cui Facile.it aveva in corso una partnership.
11.10.1. Anche a voler ritenere che sia stato l’IVASS a imporre a Facile.it, nel 2020, di specificare nella homepage la quota di mercato delle imprese oggetto di comparazione – circostanza questa che non è provata, posto che l’appellante non ha prodotto alcun documento a dimostrazione della circostanza - è evidente che tale dato doveva essere inserito in modo da essere coerente con l’analogo dato pubblicato sulla pagina “ Come Funziona ” e da non vanificare l’impegno assunto.
11.10.2. In particolare è accaduto che la quota di mercato dei partner assicurativi riportata nella homepage , pari a 27,6%, è sempre stata diversa rispetto a quella indicata nella pagina “ Come funziona ” oggetto dell’impegno n. 2, all’inizio della tabella delle compagnie confrontate: ciò in quanto basata su criteri di calcolo diversi. La prima, secondo quanto affermato dalla Società nel corso del procedimento, era determinata in base al numero delle compagnie assicurative confrontate, la seconda in relazione alla loro raccolta premi; solo in calce alla tabella era riportata una quota di mercato fondata sul numero delle compagnie, ma incoerente con quella della homepage , pari al 27,6%, che non è mai stata mutata dal settembre 2018.
11.10.3. A fronte di tale constatazione non si può non condividere l’affermazione del TAR secondo cui la discrasia tra il dato della quota di mercato indicata sulla homepage e quello indicato nella tabella era sicuramente idonea a trarre in inganno il consumatore, compromettendone la capacità di effettuare una scelta consapevole, quest’ultima da considerarsi quale bene giuridico tutelato dagli impegni e messo in pericolo dalla violazione degli stessi.
11.10.4. Tale ragionamento va condiviso in particolare per la ragione che la ratio dell’impegno, che l’Autorità ha ritenuto violato con la seconda delle condotte contestate, era esattamente quella di consentire al consumatore di stabilire quante imprese, tra quelle presenti sul mercato attive nel settore assicurativo, praticavano prezzi che consentivano di pervenire a un dato risparmio, e, correlativamente, se un risparmio di una certa entità potesse ritenersi, o meno, “fuori mercato” perché troppo alto o troppo basso.
11.10.5. L’appellante, quindi, prima di procedere a pubblicare sulla homepage i dati delle quote di mercato, avrebbe dovuto interpellare l’Autorità, per concordare, eventualmente in accordo con l’IVASS, la pubblicazione sulle varie pagine del sito di un unico dato coerente. Non avendo agito in questo modo, il professionista ha vanificato l’utilità dell’impegno relativo alla indicazione delle quote di mercato nella tabella inserita nella pagina “ Come Funziona ”, in tal modo violando l’impegno stesso.
11.10.6. Quanto al fatto che si tratti di un dato non idoneo a influenzare le decisioni del consumatore, si tratta di circostanza non influente, per le ragioni spiegate nei paragrafi che precedono: ovvero per la ragione che l’utilità e la necessarietà dello specifico impegno di cui si discute è stata affermata in un provvedimento ormai definitivo dal 2015.
12. Con il secondo motivo d’appello l’appellante lamenta l’inadeguatezza della motivazione con cui il TAR ha respinto le censure che contestavano il quantum della sanzione.
12.1. Secondo l’appellante l’Autorità avrebbe errato nell’applicare i criteri di graduazione della sanzione indicati nell’art. 11 della L. n. 689/81: in particolare l’Autorità ha valutato la gravità della condotta alla luce delle condizioni economiche del professionista, non ha considerato l’assenza di circostanze indicative di colpa in capo a Facile.it e l’assenza di consumatori concretamente incisi dalla pratica, non ha neppure valutato le iniziative assunte da Facile.it per interrompere la condotta contestata prima dell’apertura dell’istruttoria.
Non da ultimo, l’Autorità avrebbe determinato la durata dell’illecito in modo arbitrario, contraddittorio e privo di riscontri oggettivi. In particolare l’Autorità non ha dimostrato che già nel giugno 2017 i dati relativi al claim “ Risparmia 500 € ” erano errati, ed ha fatto decorrere l’infrazione indistintamente dal giugno 2017, senza considerare che la violazione dell’impegno n. 2 è stata accertata solo nel settembre 2018 ed è venuta a cessare nel dicembre 2020.
L’appellante deduce anche l’omessa pronuncia del TAR Lazio in ordine all’erroneità del criterio adottato dall’Autorità per la valutazione delle condizioni economiche della Società ai fini della determinazione della sanzione, ovvero il criterio del fatturato complessivo in luogo del fatturato specifico relativo ai prodotti e servizi interessati dalla pratica contestata, fatturato globale che ha consentito all’Autorità di irrogare una sanzione sproporzionata, corrispondente al 5% degli utili realizzati nel 2020.
12.2. Anche questa censura è infondata.
12.3. Le condizioni economiche del professionista, quale criterio per la determinazione della sanzione, sono richiamate dall’art. 27, comma 12, del D. L.vo n. 206/2005, e per tale ragione legittimamente considerate dall’Autorità ai fini della quantificazione della sanzione.
12.4. Quanto al fatto che sia stato considerato il fatturato globale del professionista, e non solo quello afferente i servizi incisi dalla infrazione, è giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato quella per cui, al fine di assicurare l’effettività della sanzione, è corretto il riferimento, di base, al fatturato globale.
In argomento si è infatti affermato, con orientamento che qui si condivide (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 agosto 2017 n. 4011, richiamata da Cons. Stato, Sez. VI, n. 11175 del 27 dicembre 2023), che:
- indice dell'effettiva condizione economica del professionista è il fatturato complessivamente realizzato nell'ultimo anno, in quanto esso fornisce un indice della specifica dimensione economica;
- diversamente, il dato dei soli ricavi introitati per il settore o per la vendita del prodotto interessato dalla condotta ingannevole è indicativo della mera condizione economica strettamente connessa alla condotta illecita e dipendente dalla buona riuscita o meno della pratica commerciale scorretta;
- attribuire rilevanza al fatturato quale parametro di commisurazione del quantum sanzionatorio consente il dispiegarsi dell'effetto deterrente e dissuasivo della sanzione medesima che deve, infatti, essere adeguata ed efficace per disincentivare condotte qualificabili come pratiche commerciali scorrette;
- viceversa, ancorare l'ammontare della sanzione ai ricavi realizzati attraverso la vendita del prodotto oggetto della pratica commerciale scorretta potrebbe non dissuadere dal reiterare la condotta anti-consumeristica, laddove gli utili derivanti dal settore o prodotto rappresentino una minima parte di un fatturato complessivo ben più ampio ed esteso.
Nella fattispecie deve escludersi la mancanza di proporzionalità della sanzione, che a fronte di un fatturato globale di oltre 77 milioni di euro, con un margine operativo lordo di oltre 31 milioni di euro, è stata quantificata in ragione di € 500.000,00,
12.5. L’inesistenza, o la mancata dimostrazione dell’esistenza, di consumatori lesi dagli inadempimenti oggetto del provvedimento impugnato, non costituisce per sé un elemento che debba necessariamente condurre ad una riduzione della sanzione, già calcolata in misura ampiamente inferiore al massimo edittale (5% del massimo edittale).
12.6. Quanto alla durata dell’infrazione indicata nel provvedimento impugnato, il Collegio osserva, preliminarmente, che la frequenza periodica con cui il professionista avrebbe dovuto aggiornare la tabella inserita nella pagina “ Come Funziona ”, imponeva, secondo buona fede, di procedere all’aggiornamento con una frequenza di 3 o 4 volte l’anno, dandone conto nella tabella con una dicitura del tipo “dati aggiornati al…”. A tutto voler concedere, quindi, la decorrenza della condotta n. 1 potrebbe essere traslata in avanti solo di qualche mese. La condotta n. 2 potrebbe invece essere ridotta, facendola decorrere dal settembre 2018 al dicembre 2020.
12.7. Tuttavia nel ragionamento seguito dall’Autorità l’esatta durata di ciascuna delle due condotte non è stata considerata in maniera distinta e fatta oggetto di una ponderazione finalizzata a calcolare in modo matematico l’entità della sanzione per ciascuna delle due condotte: l’Autorità, invece, ha valutato la sanzione in maniera globale e “forfettaria”.
12.8. Il Collegio, quindi, tenuto conto che: (i) la sanzione corrisponde al 5% del massimo edittale, all’1,5% circa del margine lordo e ad una percentuale inferiore all’1% rispetto al fatturato globale; (ii) l’illecito di cui all’art. 27, comma 12, del D. L.vo n. 206/2005 è autonomo rispetto alle pratiche commerciali scorrette; (iii) la violazione degli impegni reca in sé un disvalore che prescinde dal numero degli impegni violati ed è collegata alla lesione della fiducia riposta dall’Autorità nell’adempimento degli impegni da parte del professionista, non ritiene sussistano gli estremi per ridurre la sanzione, pur considerando che sul punto il Giudice Amministrativo esercita giurisdizione di merito.
13. In conclusione, l’appello va respinto.
14. Considerata la tardività della memoria depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite. Nulla spese nei riguardi del Sindacato appellato che non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio tra le parti costituite.
Nulla spese nei riguardi del Sindacato appellato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MI VO, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
BE RA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE RA | MI VO |
IL SEGRETARIO