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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/12/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 30/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 16/12/2025 nella causa n. 30/2025 RGL, promossa da:
, ass. dagli Avv.ti SECHI PAOLO e PIREDDA Parte_1 C.F._1
MAVI,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.ta CABIDDU DANIELA;
CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente , con ricorso depositato in data 09/01/2025 ha Parte_1 convenuto in giudizio l' ha dedotto che, in seguito ad infortunio occorso CP_1 nello svolgimento della prestazione lavorativa di autotrasportatore (caso n. 517072036 del 18/9/2019), l'Istituto ha accertato un danno biologico (mano predominante ad artiglio con atrofia muscolare e severo deficit motorio) nella misura del 25%, grado di invalidità confermato anche in sede di revisione il 1/6/2022; di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento adducendo l'aggravamento dei postumi valutabili nella misura del 38%; che l'opposizione è rimasta senza esito;
ha poi precisato che il 17/06/2024, in sede di ulteriore revisione, parte convenuta ha riconosciuto un danno biologico del 32%; ha così concluso:
“1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) dichiararsi tenuto l' a CP_1 corrispondere in favore del ricorrente una rendita per il danno biologico nella misura del 38% salvo veriore, da accertarsi in corso di giudizio con decorrenza dal 1.6.2022; 3) condannarsi l' al pagamento delle somme dovute con gli CP_1 accessori di legge, detratto quanto già corrisposto. 4) con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito onorari.” − parte convenuta ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto CP_1
l'integrale rigetto;
− incontestato il fatto, la causa è stata istruita con espletamento di CTU medico legale.
Rilevato che:
− il nominato c.t.u. dott. all'esito di analisi approfondita e condotta alla Per_1 stregua dei migliori criteri della scienza medica, ha affermato che:
“Il Signor autotrasportatore per 23 anni, dal 1997 al 2020, il Parte_1
18/09/2019, mentre si trovava al lavoro, inciampava su dei gradini, cadendo e sbattendo violentemente la mano destra a terra. Il giorno successivo un esame radiografico evidenziava la frattura completa della base del 3° e del 4° osso metacarpale della mano destra. Veniva pertanto prescritto un apparecchio gessato per 30 gg. Il 21/10/2019, dopo la sua rimozione, si evidenziava la contrattura della mano e del polso con deformità ad artiglio: Sindrome compartimentale di VO a carico dell'avambraccio dx. L'08/01/2020 nel corso di una Visita Ortopedica eseguita presso il centro di chirurgia della mano dell'Ospedale Marino di Cagliari, veniva confermata la Sindrome di VO con interessamento dei muscoli dell'avambraccio e della mano dx. Veniva evidenziato il deficit e l'atrofia dei muscoli intrinseci della mano, i più interessati e, seppur meno dei flessori ed estensori delle dita lunghe e del pollice, conseguente al trauma da schiacciamento della mano e frattura del 3° e del 4° osso metacarpale della mano destra. Veniva consigliato trattamento fisioterapico per tre mesi che non dette alcun risultato. Il 04/06/2020 il Dottor medico competente Per_2 lo dichiarava inidoneo permanentemente alla mansione di autista.
La Sindrome Compartimentale, detta anche Sindrome di VO, o contrattura ischemica di VO, è una grave complicanza che può portare alla perdita dell'arto, conseguente alla compressione della muscolatura causata dalla tumefazione del muscolo all'interno di un apparecchio gessato o di una fasciatura troppo stretta. Ciò causa una riduzione del flusso sanguigno con conseguente ischemizzazione dell'arto e sofferenza dei tessuti. Il 06/04/2023, l'EMG, evidenziava un'accentuata ridotta ampiezza dei cmap (potenziale d'azione muscolare composto) del Nervo Ulnare e sopratutto del Nervo Mediano. In conseguenza di tale complicanza si è giunti ad un grave danno: Mano Predominante ad Artiglio con Atrofia Muscolare e Severo Deficit Motorio. Per tale danno l' riconosceva un danno biologico pari al 25 %. Il 21/12/22, l CP_1 CP_1 confermava tale percentuale ritenendo che i postumi fossero immodificati e il grado di menomazione invariato. Tale decisione non veniva condivisa dal Ricorrente che, in data 10/05/2023, presentava ricorso allegando documentazione medica dalla quale risultava l'aggravamento del danno biologico valutabile nella misura del 38%. Il 17/06/2024, con nuovo procedimento di revisione, l' riconosceva un danno biologico pari al 32%. Orbene, nel caso CP_1 che stiamo valutando, gli esami praticati: l'EMG eseguita in data 10/12/2019, a poco meno di 3 mesi dall'incidente e a 2 mesi dalla rimozione del gesso, evidenziavano un'accentuata riduzione d'ampiezza dei cmap (potenziali d'azione muscolare) del Nervo Ulnare e soprattutto Mediano.
Il Nervo Mediano è uno dei nervi periferici più importanti. Si estende dalla spalla, al braccio fino alla mano;
è l'unico nervo ad attraversare il tunnel carpale. Controlla le funzioni motorie e sensitive della maggior parte delle dita e parte del palmo della mano. Il mignolo e parte dell'anulare vengono invece controllati dal nervo ulnare. Il Nervo Ulnare è un nervo non protetto, il più grande nervo non protetto del corpo umano, scorre al di fuori del tessuto osseo. Anch'esso controlla sia le funzioni motorie (cioè il controllo dei muscoli), che le funzioni sensitive.
Il danno irreversibile subito da tali nervi veniva confermato dall'EMG eseguita in data 06/04/2023. A ciò conseguiva l'atrofia dei muscoli intrinseci della mano, dei flessori ed estensori delle dita lunghe e del pollice, conseguente alla compressione esercitata dall'apparecchio gessato eccessivamente stretto, con conseguente Sindrome compartimentale di VO a carico dell'avambraccio dx: menomazione che lo stesso nel corso dei suoi Accertamenti MedicoLegali CP_1 diagnosticava come: Mano Predominante ad Artiglio con Atrofia Muscolare e Severo Deficit Motorio riconoscendo un grado di menomazione pari al 032%, valutazione non accettata dal Ricorrente.
Il grave danno ischemico che ha colpito l'intero arto superiore dx, con conseguente ipotrofia dell'avambraccio e del polso, l'ipotrofia dei muscoli della mano, la conseguente mano ad artiglio, con le dita in costante flessione, lo spianamento delle eminenze palmari, l'ipostenia e la totale impossibilità di prensione della mano, rendendola totalmente inutilizzabile, come in precedenza specificato, nelle più banali attività quotidiane, può essere configurato come perdita della mano, essendo la stessa quasi totalmente inutilizzabile, ritenendo che abbia perso almeno l'80% della sua funzionalità.
Nella Tabella danno biologico con il cod. 240 viene valutata la perdita della CP_1 mano, assegnando ad essa un danno del 55% per quanto riguarda l'arto dominante per cui, ritenendo una perdita di circa l'80% della funzionalità, può essere riconosciuto un Danno Biologico pari al 44%.
Quanto esposto consente di rispondere al quesito posto dall'Ill.mo Signor Giudice:
ritengo che alla data della revisione del 01/06/22, le condizioni fisiche del Signor fossero peggiorate rispetto a quelle accertate precedentemente, Parte_1 conseguenti al danno subito in seguito all'Infortunio sul Lavoro verificatosi in data 18/09/2019. Il grado di Incapacità Lavorativa può essere valutato in misura del 44%”. Ritenuto che:
− le conclusioni del medico sono scevre da vizi logico argomentativi e supportate da una ragionata ed argomentata motivazione e sono del tutto condivisibili da parte del giudicante e, pertanto, possono essere poste a fondamento della decisione. Non risultano peraltro pervenute al CTU osservazioni da parte dei consulenti di parte;
− l'istituto resistente deve essere condannato a riconoscere al ricorrente una rendita commisurata all'invalidità accertata del 44% con decorrenza dal 01/06/22;
− le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
− le spese di CTU, liquidate in separato decreto, devono essere poste a carico dell' CP_1
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il ricorrente affetto da postumi inabilitanti permanenti nella misura del 44% con decorrenza dal 01/06/22;
- condanna l' a costituire in favore del ricorrente una rendita nella misura CP_1 commisurata alla percentuale di menomazione di cui sopra, oltre interessi di legge.
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, CP_1 che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre spese forfettarie al 15%, contributo unificato se versato, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sassari, 16/12/2025
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 16/12/2025 nella causa n. 30/2025 RGL, promossa da:
, ass. dagli Avv.ti SECHI PAOLO e PIREDDA Parte_1 C.F._1
MAVI,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.ta CABIDDU DANIELA;
CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente , con ricorso depositato in data 09/01/2025 ha Parte_1 convenuto in giudizio l' ha dedotto che, in seguito ad infortunio occorso CP_1 nello svolgimento della prestazione lavorativa di autotrasportatore (caso n. 517072036 del 18/9/2019), l'Istituto ha accertato un danno biologico (mano predominante ad artiglio con atrofia muscolare e severo deficit motorio) nella misura del 25%, grado di invalidità confermato anche in sede di revisione il 1/6/2022; di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento adducendo l'aggravamento dei postumi valutabili nella misura del 38%; che l'opposizione è rimasta senza esito;
ha poi precisato che il 17/06/2024, in sede di ulteriore revisione, parte convenuta ha riconosciuto un danno biologico del 32%; ha così concluso:
“1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) dichiararsi tenuto l' a CP_1 corrispondere in favore del ricorrente una rendita per il danno biologico nella misura del 38% salvo veriore, da accertarsi in corso di giudizio con decorrenza dal 1.6.2022; 3) condannarsi l' al pagamento delle somme dovute con gli CP_1 accessori di legge, detratto quanto già corrisposto. 4) con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito onorari.” − parte convenuta ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto CP_1
l'integrale rigetto;
− incontestato il fatto, la causa è stata istruita con espletamento di CTU medico legale.
Rilevato che:
− il nominato c.t.u. dott. all'esito di analisi approfondita e condotta alla Per_1 stregua dei migliori criteri della scienza medica, ha affermato che:
“Il Signor autotrasportatore per 23 anni, dal 1997 al 2020, il Parte_1
18/09/2019, mentre si trovava al lavoro, inciampava su dei gradini, cadendo e sbattendo violentemente la mano destra a terra. Il giorno successivo un esame radiografico evidenziava la frattura completa della base del 3° e del 4° osso metacarpale della mano destra. Veniva pertanto prescritto un apparecchio gessato per 30 gg. Il 21/10/2019, dopo la sua rimozione, si evidenziava la contrattura della mano e del polso con deformità ad artiglio: Sindrome compartimentale di VO a carico dell'avambraccio dx. L'08/01/2020 nel corso di una Visita Ortopedica eseguita presso il centro di chirurgia della mano dell'Ospedale Marino di Cagliari, veniva confermata la Sindrome di VO con interessamento dei muscoli dell'avambraccio e della mano dx. Veniva evidenziato il deficit e l'atrofia dei muscoli intrinseci della mano, i più interessati e, seppur meno dei flessori ed estensori delle dita lunghe e del pollice, conseguente al trauma da schiacciamento della mano e frattura del 3° e del 4° osso metacarpale della mano destra. Veniva consigliato trattamento fisioterapico per tre mesi che non dette alcun risultato. Il 04/06/2020 il Dottor medico competente Per_2 lo dichiarava inidoneo permanentemente alla mansione di autista.
La Sindrome Compartimentale, detta anche Sindrome di VO, o contrattura ischemica di VO, è una grave complicanza che può portare alla perdita dell'arto, conseguente alla compressione della muscolatura causata dalla tumefazione del muscolo all'interno di un apparecchio gessato o di una fasciatura troppo stretta. Ciò causa una riduzione del flusso sanguigno con conseguente ischemizzazione dell'arto e sofferenza dei tessuti. Il 06/04/2023, l'EMG, evidenziava un'accentuata ridotta ampiezza dei cmap (potenziale d'azione muscolare composto) del Nervo Ulnare e sopratutto del Nervo Mediano. In conseguenza di tale complicanza si è giunti ad un grave danno: Mano Predominante ad Artiglio con Atrofia Muscolare e Severo Deficit Motorio. Per tale danno l' riconosceva un danno biologico pari al 25 %. Il 21/12/22, l CP_1 CP_1 confermava tale percentuale ritenendo che i postumi fossero immodificati e il grado di menomazione invariato. Tale decisione non veniva condivisa dal Ricorrente che, in data 10/05/2023, presentava ricorso allegando documentazione medica dalla quale risultava l'aggravamento del danno biologico valutabile nella misura del 38%. Il 17/06/2024, con nuovo procedimento di revisione, l' riconosceva un danno biologico pari al 32%. Orbene, nel caso CP_1 che stiamo valutando, gli esami praticati: l'EMG eseguita in data 10/12/2019, a poco meno di 3 mesi dall'incidente e a 2 mesi dalla rimozione del gesso, evidenziavano un'accentuata riduzione d'ampiezza dei cmap (potenziali d'azione muscolare) del Nervo Ulnare e soprattutto Mediano.
Il Nervo Mediano è uno dei nervi periferici più importanti. Si estende dalla spalla, al braccio fino alla mano;
è l'unico nervo ad attraversare il tunnel carpale. Controlla le funzioni motorie e sensitive della maggior parte delle dita e parte del palmo della mano. Il mignolo e parte dell'anulare vengono invece controllati dal nervo ulnare. Il Nervo Ulnare è un nervo non protetto, il più grande nervo non protetto del corpo umano, scorre al di fuori del tessuto osseo. Anch'esso controlla sia le funzioni motorie (cioè il controllo dei muscoli), che le funzioni sensitive.
Il danno irreversibile subito da tali nervi veniva confermato dall'EMG eseguita in data 06/04/2023. A ciò conseguiva l'atrofia dei muscoli intrinseci della mano, dei flessori ed estensori delle dita lunghe e del pollice, conseguente alla compressione esercitata dall'apparecchio gessato eccessivamente stretto, con conseguente Sindrome compartimentale di VO a carico dell'avambraccio dx: menomazione che lo stesso nel corso dei suoi Accertamenti MedicoLegali CP_1 diagnosticava come: Mano Predominante ad Artiglio con Atrofia Muscolare e Severo Deficit Motorio riconoscendo un grado di menomazione pari al 032%, valutazione non accettata dal Ricorrente.
Il grave danno ischemico che ha colpito l'intero arto superiore dx, con conseguente ipotrofia dell'avambraccio e del polso, l'ipotrofia dei muscoli della mano, la conseguente mano ad artiglio, con le dita in costante flessione, lo spianamento delle eminenze palmari, l'ipostenia e la totale impossibilità di prensione della mano, rendendola totalmente inutilizzabile, come in precedenza specificato, nelle più banali attività quotidiane, può essere configurato come perdita della mano, essendo la stessa quasi totalmente inutilizzabile, ritenendo che abbia perso almeno l'80% della sua funzionalità.
Nella Tabella danno biologico con il cod. 240 viene valutata la perdita della CP_1 mano, assegnando ad essa un danno del 55% per quanto riguarda l'arto dominante per cui, ritenendo una perdita di circa l'80% della funzionalità, può essere riconosciuto un Danno Biologico pari al 44%.
Quanto esposto consente di rispondere al quesito posto dall'Ill.mo Signor Giudice:
ritengo che alla data della revisione del 01/06/22, le condizioni fisiche del Signor fossero peggiorate rispetto a quelle accertate precedentemente, Parte_1 conseguenti al danno subito in seguito all'Infortunio sul Lavoro verificatosi in data 18/09/2019. Il grado di Incapacità Lavorativa può essere valutato in misura del 44%”. Ritenuto che:
− le conclusioni del medico sono scevre da vizi logico argomentativi e supportate da una ragionata ed argomentata motivazione e sono del tutto condivisibili da parte del giudicante e, pertanto, possono essere poste a fondamento della decisione. Non risultano peraltro pervenute al CTU osservazioni da parte dei consulenti di parte;
− l'istituto resistente deve essere condannato a riconoscere al ricorrente una rendita commisurata all'invalidità accertata del 44% con decorrenza dal 01/06/22;
− le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
− le spese di CTU, liquidate in separato decreto, devono essere poste a carico dell' CP_1
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il ricorrente affetto da postumi inabilitanti permanenti nella misura del 44% con decorrenza dal 01/06/22;
- condanna l' a costituire in favore del ricorrente una rendita nella misura CP_1 commisurata alla percentuale di menomazione di cui sopra, oltre interessi di legge.
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, CP_1 che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre spese forfettarie al 15%, contributo unificato se versato, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sassari, 16/12/2025
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso