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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 17/09/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 395/2025 promossa da:
c.f. , con il patrocinio dell'avv. Tiziana Benedetto, Parte_1 C.F._1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
parte attrice
nei confronti di:
c.f. , con il patrocinio dell'avv. Gianna Manferto;
Controparte_1 C.F._2
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al minore nato a [...] il [...] Persona_1
Conclusioni:
- finché la madre non guadagnerà un importo di almeno € 900,00 netti mensili su dodici mensilità, il padre le verserà, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento di , un importo pari alla propria quota di assegno unico e l'ulteriore Per_1 importo di € 50,00 mensili rivalutabili annualmente;
- in occasione delle vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore due settimane Per_1 anche non consecutive, periodo da comunicarsi reciprocamente entro il 30 giugno di ogni anno;
- trascorrerà in modo alternato e paritario con ciascun genitore le festività della Vigilia Per_1 di Natale, del Natale, del Capodanno, dell'Epifania, di Pasqua e Pasquetta, nonché le altre festività di calendario;
- in caso di disaccordo dei genitori sui periodi, la scelta prioritaria spetterà alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari;
- restano ferme le ulteriori condizioni di cui alla scrittura privata del 25 ottobre 2024;
- spese legali compensate.
per i seguenti
MOTIVI
FATTO E DIRITTO
Al termine di una relazione di convivenza, in data 25 ottobre 2024 le parti regolavano le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio con una scrittura privata, prevedendo, Per_1 inter alia, che il minore affidato a entrambi i genitori e fosse collocato in modo alternato e paritario presso gli stessi. Resasi conto di non riuscire a mantenere adeguatamente il minore, in data 23 aprile
2025 la madre chiedeva al Tribunale la modifica degli accordi e in data 3 luglio 2025 il padre si costituiva nel procedimento. All'udienza dell'11 settembre 2025 le parti raggiungevano un accordo, la giudice lo adottava provvisoriamente e si riservava di riferire al collegio. Tanto premesso, ai sensi degli artt. 337bis s.s. c.c. l'accordo rispetta il principio di bigenitorialità e tiene conto delle condizioni personali ed economiche delle parti, non contrasta con l'ordine pubblico e le norme imperative e risulta conforme con l'interesse del minore: esso merita pertanto di essere recepito. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c. in considerazione dell'accordo raggiunto e della richiesta delle parti, le spese di lite debbono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 395
2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: omologa e prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe e compensa integralmente le spese di lite.
Biella, 16/09/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 395/2025 promossa da:
c.f. , con il patrocinio dell'avv. Tiziana Benedetto, Parte_1 C.F._1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
parte attrice
nei confronti di:
c.f. , con il patrocinio dell'avv. Gianna Manferto;
Controparte_1 C.F._2
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al minore nato a [...] il [...] Persona_1
Conclusioni:
- finché la madre non guadagnerà un importo di almeno € 900,00 netti mensili su dodici mensilità, il padre le verserà, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento di , un importo pari alla propria quota di assegno unico e l'ulteriore Per_1 importo di € 50,00 mensili rivalutabili annualmente;
- in occasione delle vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore due settimane Per_1 anche non consecutive, periodo da comunicarsi reciprocamente entro il 30 giugno di ogni anno;
- trascorrerà in modo alternato e paritario con ciascun genitore le festività della Vigilia Per_1 di Natale, del Natale, del Capodanno, dell'Epifania, di Pasqua e Pasquetta, nonché le altre festività di calendario;
- in caso di disaccordo dei genitori sui periodi, la scelta prioritaria spetterà alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari;
- restano ferme le ulteriori condizioni di cui alla scrittura privata del 25 ottobre 2024;
- spese legali compensate.
per i seguenti
MOTIVI
FATTO E DIRITTO
Al termine di una relazione di convivenza, in data 25 ottobre 2024 le parti regolavano le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio con una scrittura privata, prevedendo, Per_1 inter alia, che il minore affidato a entrambi i genitori e fosse collocato in modo alternato e paritario presso gli stessi. Resasi conto di non riuscire a mantenere adeguatamente il minore, in data 23 aprile
2025 la madre chiedeva al Tribunale la modifica degli accordi e in data 3 luglio 2025 il padre si costituiva nel procedimento. All'udienza dell'11 settembre 2025 le parti raggiungevano un accordo, la giudice lo adottava provvisoriamente e si riservava di riferire al collegio. Tanto premesso, ai sensi degli artt. 337bis s.s. c.c. l'accordo rispetta il principio di bigenitorialità e tiene conto delle condizioni personali ed economiche delle parti, non contrasta con l'ordine pubblico e le norme imperative e risulta conforme con l'interesse del minore: esso merita pertanto di essere recepito. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c. in considerazione dell'accordo raggiunto e della richiesta delle parti, le spese di lite debbono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 395
2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: omologa e prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe e compensa integralmente le spese di lite.
Biella, 16/09/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore