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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/07/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1409 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(c.f. ), in persona del Presidente, legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferraro della
Avvocatura Regionale, Sezione decentrata di Reggio Calabria, ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), alla Piazza G. Mazzini n. 28, presso lo studio dell'avv. Alessandro Natale Missineo, giusta procura generale alle liti per NO
di ZA (rep. n. 161.460, racc. n. 35.989), in atti;
Persona_1
- parte appellante - contro
AVV. (c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 da se medesimo ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Maida (CZ), al Vico VIII Garibaldi n. 2;
- parte appellata –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 733/2020, emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 8.9.2020 e depositata il successivo 10.9.2020.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 3.3.2025 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'avv. evocava in Controparte_1 giudizio, dinanzi il Giudice di Pace di Lamezia Terme, la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere la condanna di
1 quest'ultima al pagamento della somma di € 217,50, a titolo di rimborso di quanto pagato per la registrazione dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di
ZA - Sez. Esecuzioni Mobiliari nell'ambito della procedura esecutiva n.
4373/2018 R.g., oltre interessi e rivalutazione e spese di lite.
Nel libello introduttivo della lite, l'attore esponeva: che, per recuperare gli onorari della Sentenza n. 22/18 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, aveva instaurato la procedura esecutiva n. 4378/2018 R.g.e. nei confronti della T_
e del terzo pignorato UBI Banca dinnanzi il Tribunale di ZA - Sez.
[...]
Esecuzioni Mobiliari, poi definita con ordinanza di assegnazione;
che, non avendo la provveduto alla registrazione di detta ordinanza, l'attore aveva ricevuto T_ un avviso di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate per la somma di €
217,50; che, con pec del 28.2.2020, la veniva invitata ad effettuare Parte_1 il pagamento dell'imposta di registrazione;
che, non avendo ottenuto riscontro,
l'attore provvedeva al relativo pagamento, avendo, di conseguenza, diritto alla restituzione della somma.
Dichiarata la contumacia della , con sentenza n. 733/2020, emessa Parte_1 in data 8.9.2019 e depositata il successivo 10.9.2019, il Giudice di Pace di Lamezia
Terme accoglieva la domanda proposta dall'avv. , condannando la Controparte_1 al pagamento in favore dell'attore della somma di € 217,50, oltre spese di T_ lite liquidate in complessivi € 293,00, oltre accessori di legge.
1.1 Avverso la sentenza proponeva appello la in persona del Parte_1
Presidente pro tempore, eccependo la nullità della citazione introduttiva del giudizio di prime cure, stante la violazione dell'art. 164, comma 1, c.p.c. in relazione all'art. 163, comma 3, n.
7. c.p.c. e, dunque, il mancato rispetto del termine a comparire, con conseguente illegittimità ed erroneità della declaratoria di contumacia, nonché
l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda attorea, infondata anche nel merito;
eccepiva, in particolare, il difetto di interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro l'originario debitore per le spese di registrazione, posto che il Giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, aveva emesso ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. contenente l'espresso addebito al debitore esecutato - oltre che dei crediti posti in esecuzione – anche delle spese di precetto ed esecuzione, oltre che le spese di registrazione dell'ordinanza stessa;
che, dunque, l'importo relativo alle spese di registrazione doveva ritenersi ricompreso
2 nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'art. 95
c.p.c., con la conseguenza che poteva essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato.
L'appellante, chiedeva, dunque, la riforma della sentenza di primo grado, con declaratoria di nullità della citazione introduttiva, nonché dell'intero giudizio di primo grado e della sentenza appellata e dichiarazione di inammissibilità o, comunque, rigetto della domanda attorea, infondata in fatto e in diritto.
Resisteva al gravame, con comparsa di costituzione e risposta, l'avv.
[...]
, eccependo: preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 CP_1
c.p.c, oltre che per essere stato spiegato avverso una sentenza decisa secondo equità; nel merito, l'infondatezza in fatto e diritto del gravame, con richiesta di integrale rigetto, e conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure e sospesa la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, con note di trattazione scritta depositate in data 28.2.2025, parte appellata dichiarava di aderire al gravame proposto dall'appellante.
La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 3.3.2025, tenuta con le modalità di cui agli artt. 127, co. 3,
e 127 ter c.p.c. e svoltasi, dunque, mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Nella comparsa conclusionale, parte appellata rinnovava la dichiarazione di adesione al gravame proposto dall'appellante.
Orbene, ritiene il Tribunale che, sulla base di detta dichiarazioni debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento al merito della domanda giudiziale considerato che l'adesione all'appello deve essere qualificata come rinuncia all'azione proposta in primo grado, che - in quanto tale - determina la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e contraddire e della conseguente necessità della pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Va, difatti, evidenziato, che la rinuncia all'azione o alla pretesa – diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, il cui esito è la pronuncia di estinzione – porta alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, costituendo il riflesso
3 processuale del mutamento della situazione sostanziale, quando questa dà luogo al venir meno della ragion d'essere del giudizio per ragioni oggettive o soggettive.
Diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, la rinuncia all'azione non esige l'accettazione della controparte, non essendo configurabile alcun interesse dell'appellante ad una pronuncia sulla fondatezza della spiegata impugnativa e determina l'estinzione dell'azione (Cass. civ. n. 23749/11; Cass. civ. n. 8387/99;
Cass. civ. n. 19946/04).
In conseguenza della rinuncia all'azione, discende l'obbligo per la parte vittoriosa in primo grado e rinunciante all'azione, di restituire alla appellante - che ne ha fatto esplicita richiesta - quanto da quest'ultima eventualmente versato, in esecuzione della sentenza, essendo venuto meno il titolo del pagamento (Cass. civ. SS.UU. 28 settembre 2000 n. 1048), oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo (Cass. civ. n. 21699/2011).
2.1 Quanto alle spese di lite, va detto che persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, posto che parte appellata ha chiesto la compensazione delle spese, mentre parte appellante ha insistito per la condanna della controparte alla loro rifusione.; il giudice del merito deve, dunque, decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (così Cass.
n.46 dell'11.01.1990).
Va, tuttavia, precisato che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale bensì anche ad una compensazione
(cfr. Cass. n. 7094 del 1.12.86).
2.2 Occorre, dunque, procedere all'esame dell'ammissibilità e fondatezza dell'appello.
Anzitutto, vanno rigettate le eccezioni dell'avv. in ordine alla Controparte_1 inammissibilità dell'appello per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., oltre che spiegato avverso sentenza decisa secondo equità e, dunque, inappellabile.
Quanto all'eccezione ex art. 342 c.p.c., la norma (introdotta dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
4 Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alle parti appellate la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
2.3 Quanto all'eccepita inappellabilità del gravame, a mente dell'art. 339 comma 3
c.p.c. “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Secondo l'insegnamento giurisprudenziale in materia, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339 comma 3 c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli articoli 10 e ss. c.p.c., senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata, poichè emessa a definizione di una causa di valore inferiore a € 1.100,00, è senz'altro pronunciata secondo equità e, come tale, appellabile solo nei limiti di cui alla richiamata disposizione normativa.
Tuttavia, tra i motivi di gravame parte appellante ha eccepito la violazione di specifici principi regolatori della materia processuale e segnatamente in materia di regolazione delle spese processuali relative alle procedure esecutive (Cass. Civ. n.
7231/2022).
Conseguentemente, l'appello deve ritenersi ammissibile.
2.4 Passando ai motivi di appello, la ha, anzitutto, denunciato la Parte_1 nullità dell'atto di citazione in primo grado e dell'intero procedimento, con conseguente nullità della sentenza impugnata, evidenziando di essere stata
5 convenuta in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme con atto di citazione notificato a mezzo pec il 10.3.2020 per l'udienza del 27.4.2020.
Tuttavia, stante la sospensione straordinaria dei termini processuali e delle udienze dal 9.3.2020 all'11.5.2020 originariamente disposta e poi prorogata dall'art. 1 d.l. n.
11/2020, dall'art. 83 d.l. n. 18/2020 e dall'art. 36 d.l. n. 23/2020, la causa veniva iscritta a ruolo il 12.5.2020 e poi assegnata al G.d.P. dott.ssa Emanuela Marinaro, che, fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 3.9.2020, dichiarava la contumacia della e tratteneva in decisione, pronunciando poi la sentenza T_ appellata.
Ebbene, secondo il rilievo dell'appellante, il Giudice di Pace, iscritta la causa dopo la fine del periodo di sospensione e constatata la mancata costituzione della convenuta, avrebbe dovuto rilevare la nullità dell'atto di citazione per sostanziale mancata indicazione del termine a comparire e, quindi, per vizio della vocatio in ius, ex art. 164, comma 1, c.p.c., e ordinare la rinnovazione della citazione.
La doglianza (cui ha aderito anche parte appellata) è fondata e avrebbe dovuto essere accolta.
Ed invero, poiché la causa è stata iscritta a ruolo in data successiva all'udienza indicata per la comparizione dell'atto di citazione – in ragione della sospensione straordinaria dei termini processuali e delle udienze – il Giudice di Pace, preso atto della mancata costituzione di parte convenuta, avrebbe in effetti dovuto rilevare che l'atto di citazione ad essa notificato non conteneva – sia pure per ragioni di emergenza sopravvenute e non imputabili a parte attrice – la (corretta) data dell'udienza di prima comparizione e, quindi, ordinare la rinnovazione della citazione, onde supplire al vizio della originaria vocatio in ius e consentire alla convenuta di essere formalmente notiziata della nuova udienza di comparizione, da fissare nel rispetto dei termini a comparire.
Il mancato rilievo della nullità della citazione da parte del giudice a quo determina quella dell'intero procedimento di primo grado, svoltosi nella contumacia dell'odierna appellante, nonché della sentenza impugnata con la conseguenza che il
Tribunale doveva decidere, in questa sede, la causa nel merito (infatti, nel caso di specie, alla declaratoria di nullità non doveva seguire alcuna rimessione della causa al primo giudice, non rientrando la fattispecie in esame in nessuna delle ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c. - SS.UU. 26.01.2022, n. 2258).
6 2.5 Quanto, infine, alla domanda spiegata in primo grado dall'avv. , Controparte_1
a parere di questo Tribunale, la stessa non risultava meritevole di accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Secondo l'orientamento più recente, ma ormai prevalente, della Suprema Corte di
Cassazione “ove il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione contenente” – come nel caso di specie – “l'espresso addebito al debitore esecutato, oltre che dei crediti posti in esecuzione nonché delle spese di precetto ed esecuzione,
e in aggiunta a queste ultime, delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'art. 95 c.p.c., per cui esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo nei limiti della capienza del credito assegnato. Di conseguenza, sussiste difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest'ultimo direttamente in sede esecutiva” (da ultimo, a titolo esemplificativo, Cass. civ. n. 329 del 10/01/2023; Cass. ord. n. 1004 del 17/01/2020).
Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, all'esito della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi promossa dall'odierno appellato a danno dell'appellante e nei confronti di ha pronunciato l'ordinanza di assegnazione del Controparte_2 credito pignorato prevedendo l'addebito all'esecutato delle spese di esecuzione, tra le quali erano espressamente menzionate le spese di registrazione del provvedimento emesso e l'inclusione di esse nelle somme oggetto di assegnazione in favore del creditore.
Ne discende, pertanto, che l'importo delle spese di registrazione avrebbe potuto essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo e non in un successivo e autonomo giudizio.
Difatti, la liquidazione delle spese registrazione dell'ordinanza di assegnazione, in quanto rientranti a pieno titolo nell'ambito delle spese dell'esecuzione, non avrebbe potuto che essere compiuta nel relativo procedimento esecutivo, dal momento in cui esse sono state espressamente indicate come dovute nei confronti del creditore nel provvedimento definitorio della procedura di espropriazione presso terzi.
7 In tale prospettiva, difetta quindi un interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore, avendo egli già conseguito in sede esecutiva, con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, la piena soddisfazione nei confronti di quest'ultimo anche del proprio credito in ordine alle spese di registrazione del provvedimento.
Inoltre, non può neppure assumere rilievo la circostanza che la registrazione dell'ordinanza sia avvenuta in epoca successiva a quella di intervenuto pagamento delle somme oggetto di assegnazione da parte del terzo e che l'imposta fosse stata anticipata dal creditore, essendo comunque l'importo di essa compreso in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., cosicché la pretesa di pagamento avrebbe potuto essere avanzata anche successivamente ed in via esecutiva direttamente nei confronti del terzo (in tal senso, Cass. n. 329 del 10/01/2023).
Infine, non rileva neppure l'eventuale incapienza della somma pignorata per le spese di registrazione, in quanto applicabile il principio di diritto secondo il quale le spese del processo esecutivo, in caso di incapienza, restano a carico del creditore (cfr. Cass.
n. 24571 del 05.10.2018).
Invero il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili (Cass. ord. n. 26922/2020; Cass. n.24571/2018, richiamata anche da
Cass. n. 4243/2020 Cass. n. 3720/2020, Cass. n. 1004/2020, Cass. n. 4964/2019).
Conseguentemente, alla luce di quanto sopra esposto, la domanda proposta dall'odierno appellato in primo grado avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.
3. Nonostante la virtuale soccombenza dell'appellato, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, stante la peculiarità delle questioni giuridiche sottese alla vertenza, oggetto di numerosi e non uniformi pronunciamenti nella giurisprudenza di legittimità e di merito, ed avuto anche riguardo alla data di iscrizione a ruolo della causa in primo grado.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teodora Godini, definitivamente pronunciando sulla impugnazione in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la parte appellata alla restituzione, in favore della T_
, in persona del Presidente pro tempore, di quanto da
[...] quest'ultima versato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Lamezia Terme, 08.07.2025
IL GIUDICE dott.ssa Teodora Godini
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