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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5108/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
composto dai Magistrati: dr. Bruno PERLA - Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI - Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI - Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...], nella qualità di curatrice Parte_1 della inabilitata , assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Sirte Parte_2
BESUTTI, presso il cui studio in Bologna, viale GOZZADINI n. 11/2, è elettivamente domiciliata, RICORRENTE C O N T R O PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, CONVENUTO
* * *
CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 15 novembre 2024. Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 5 aprile 2023 nella qualità di curatrice Parte_1 della figlia , ha chiesto che sia revocata l'inabilitazione di Parte_2 quest'ultima e contestualmente sia disposta la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno.
Nell'udienza del 4 aprile 2024 è stata sentita la ricorrente, la quale ha riferito che:
- da circa tre anni è ricoverata presso la struttura “Casa Dolce”, dove le Pt_2 sembra che si trovi bene;
- ella la va a prendere tutti i sabati, tenendola con sè fino alla domenica pomeriggio;
- ha una pensione di invalidità di circa 800,00 o 900,00 euro al mese e Pt_2 un'indennità di accompagnamento;
l'importo complessivo che percepisce è di circa 1.000,00 o 1.200,00 euro;
pagina 1 di 4 - è titolare di un buono dematerializzato di 500,00 euro;
- alla fine di gennaio 2024 è scaduto un altro buono di 3.000,00; verserà la somma che ha incassato sul conto della figlia, che attualmente è alla;
Parte_3
- la RA è inoltre intestataria di un libretto postale, su cui non ci Pt_2 sono provviste, ma che è stato tenuto per versarci il denaro liquidato alla scadenza dei buoni;
- è inoltre intestataria di un conto corrente presso , su cui c'è un Pt_2 Parte_3 saldo di circa 70.000,00 euro;
- la figlia paga 157,00 euro per la permanenza in struttura, ma deve fare anche fronte all'acquisto dei farmaci (per un costo ammontante in marzo 2024 a circa 200,00 euro); non è in grado di dire oggi quanto paga per i pasti;
- non rammenta se è è beneficiaria di una polizza assicurativa. Pt_2
Il 24 ottobre 2024 è stata ascoltata , la quale si è mostrata in Parte_2 grado di rispondere alle semplici domande che le sono state rivolte e in particolare ha dichiarato che:
- è ospite della struttura “Casa Dolce” in via Canale 11;
- non si trova molto bene perché non può decidere lei cosa fare, ma dopo avere mangiato e fatto la terapia deve andare in camera;
- è andata a volte a fare la spesa e in edicola, ma sempre con la madre e non sa quanto costano il latte, la pasta e il giornale;
- a casa ha denaro sua, ma attualmente non sta comprando nulla perché sta risparmiando per acquistare una casa in via del Fabbro n. 1; non sa di preciso quanto denaro ha, ma crede di avere 80,00 euro. Nell'udienza del 16 gennaio 2025 la Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione.
****
, nata il [...], è stata dichiarata inabilitata con Parte_2 sentenza del Tribunale per i Minorenni di Bologna n. 3/95, depositata il 7 febbraio 1995. Sua madre nominata curatrice provvisoria nel predetto Parte_1 provvedimento, è stata confermata nell'ufficio con decreto emesso l'8 maggio 1995 dal Giudice Tutelare della Pretura di Bologna. La RA è stata riconosciuta invalida dall' il 26 marzo 2002, Pt_2 CP_1 con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, poiché affetta da “ritardo mentale di grado medio-grave con disturbo immaturo della personalità”. Tale valutazione è stata confermata il 3 agosto 2010 dal suddetto istituto, che ha accertato una invalidità “con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”. Il 27 gennaio 2023 il medico curante della RA , dott.ssa Pt_2 [...] ha certificato che la stessa “è affetta da deficit psicointellettivo con disturbi Per_1 comportamentali, pertanto necessita di supervisione e assistenza negli atti quotidiani della vita”.
pagina 2 di 4 L'inabilitata ha vissuto con la madre fino al 30 gennaio 2021 e da allora è ospite della struttura residenziale socio-riabilitativa “Casa Dolce” sita a Casalecchio di Reno, via Canale n. 11.
Dalla documentazione prodotta emerge inoltre che la RA : Pt_2
- percepisce una pensione di invalidità dell'importo mensile lordo di € 1.186,06 che viene accreditata sul conto corrente n. 68116/1000/15814 alla stessa intestato a
[...]
presso Intesa San Paolo Spa - Filiale di Bologna via Emilia Levante n. Pt_2
17/19, il cui saldo contabile alla data del 31 dicembre 2022 ammontava a 70.720,36 euro;
- è inoltre titolare di:
• un libretto postale n. 000041532557 con saldo al 28 novembre 2022 pari ad € 0,62;
• un buono fruttifero postale emesso in data 27 gennaio 2012 con scadenza il 27 gennaio 2024 del valore nominale di euro 3.000,00;
• un buono dematerializzato emesso in data 21 gennaio 2015 con scadenza al 21 gennaio 2027 del valore nominale di € 500,00;
• la polizza vita n. 71001009441 presso Intesa San Paolo Vita s.p.a. stipulata il 31 agosto 2015 per euro 27.000,00, del controvalore al 31 dicembre 2022 di 29.816,11 euro;
- è comproprietaria, insieme alla madre e alla nonna paterna nella Persona_2 misura di ¼ dell'appartamento di via Ravenna 20 (già via Arno 34/16) in Bologna;
- non è intestataria di beni mobili registrati.
Le principali spese a carico della inabilitata sono 325,17 euro mensili circa per la retta della struttura assistenziale in cui vive e quelle per l'acquisto dei farmaci. In conclusione, si deve ritenere che le condizioni della RA (e in Pt_2 particolare il suo medio-grave deficit intellettivo) impongano una forma di protezione giuridica in suo favore, ma che l'inabilitazione sia divenuta inadeguata. Invero, tenuto conto delle attuali condizioni della convenuta e alla luce della riforma legislativa e dell'entrata in vigore della Legge n. 6/2004, non vi è dubbio che l'istituto dell'amministrazione di sostegno debitamente modulata possa dare più concreta e puntuale risposta alle necessità ed esigenze di tutela della beneficiata. In considerazione delle sopra riportate risultanze processuali l'inabilitazione già pronunciata deve essere revocata essendone venuti meno i presupposti, tuttavia con trasmissione, ai sensi dell'art. 429 c.c., degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura di un'amministrazione di sostegno. Deve essere confermata -fino a migliore determinazione del Giudice Tutelare- la nomina della RA come curatrice fino al momento del passaggio in Parte_1 cosa giudicata della presente sentenza e della definitiva chiusura della curatela, anche al fine di ogni migliore valutazione relativa alla individuazione dell'amministratore di sostegno. Nulla va stabilito in merito alle spese di lite, stante l'oggetto della causa.
P. Q. M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. revoca l'inabilitazione della RA , nata a [...] il 17 Parte_2 febbraio 1977, pronunziata con sentenza n. 3/95 emessa dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna il 7 febbraio 1995;
2. dispone la trasmissione degli atti con separata ordinanza al Giudice Tutelare in sede per l'apertura di una amministrazione di sostegno avente come beneficiaria la RA;
Parte_2
3. dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia annotata nell'apposito registro e sia comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita per l'annotazione a margine dell'atto di nascita;
4. conferma fino alla nomina dell'amministratore di sostegno quella della RA Pt_1 ome curatore.
[...]
Nulla sulle spese del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile il 21 gennaio 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
composto dai Magistrati: dr. Bruno PERLA - Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI - Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI - Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...], nella qualità di curatrice Parte_1 della inabilitata , assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Sirte Parte_2
BESUTTI, presso il cui studio in Bologna, viale GOZZADINI n. 11/2, è elettivamente domiciliata, RICORRENTE C O N T R O PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, CONVENUTO
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CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 15 novembre 2024. Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 5 aprile 2023 nella qualità di curatrice Parte_1 della figlia , ha chiesto che sia revocata l'inabilitazione di Parte_2 quest'ultima e contestualmente sia disposta la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno.
Nell'udienza del 4 aprile 2024 è stata sentita la ricorrente, la quale ha riferito che:
- da circa tre anni è ricoverata presso la struttura “Casa Dolce”, dove le Pt_2 sembra che si trovi bene;
- ella la va a prendere tutti i sabati, tenendola con sè fino alla domenica pomeriggio;
- ha una pensione di invalidità di circa 800,00 o 900,00 euro al mese e Pt_2 un'indennità di accompagnamento;
l'importo complessivo che percepisce è di circa 1.000,00 o 1.200,00 euro;
pagina 1 di 4 - è titolare di un buono dematerializzato di 500,00 euro;
- alla fine di gennaio 2024 è scaduto un altro buono di 3.000,00; verserà la somma che ha incassato sul conto della figlia, che attualmente è alla;
Parte_3
- la RA è inoltre intestataria di un libretto postale, su cui non ci Pt_2 sono provviste, ma che è stato tenuto per versarci il denaro liquidato alla scadenza dei buoni;
- è inoltre intestataria di un conto corrente presso , su cui c'è un Pt_2 Parte_3 saldo di circa 70.000,00 euro;
- la figlia paga 157,00 euro per la permanenza in struttura, ma deve fare anche fronte all'acquisto dei farmaci (per un costo ammontante in marzo 2024 a circa 200,00 euro); non è in grado di dire oggi quanto paga per i pasti;
- non rammenta se è è beneficiaria di una polizza assicurativa. Pt_2
Il 24 ottobre 2024 è stata ascoltata , la quale si è mostrata in Parte_2 grado di rispondere alle semplici domande che le sono state rivolte e in particolare ha dichiarato che:
- è ospite della struttura “Casa Dolce” in via Canale 11;
- non si trova molto bene perché non può decidere lei cosa fare, ma dopo avere mangiato e fatto la terapia deve andare in camera;
- è andata a volte a fare la spesa e in edicola, ma sempre con la madre e non sa quanto costano il latte, la pasta e il giornale;
- a casa ha denaro sua, ma attualmente non sta comprando nulla perché sta risparmiando per acquistare una casa in via del Fabbro n. 1; non sa di preciso quanto denaro ha, ma crede di avere 80,00 euro. Nell'udienza del 16 gennaio 2025 la Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione.
****
, nata il [...], è stata dichiarata inabilitata con Parte_2 sentenza del Tribunale per i Minorenni di Bologna n. 3/95, depositata il 7 febbraio 1995. Sua madre nominata curatrice provvisoria nel predetto Parte_1 provvedimento, è stata confermata nell'ufficio con decreto emesso l'8 maggio 1995 dal Giudice Tutelare della Pretura di Bologna. La RA è stata riconosciuta invalida dall' il 26 marzo 2002, Pt_2 CP_1 con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, poiché affetta da “ritardo mentale di grado medio-grave con disturbo immaturo della personalità”. Tale valutazione è stata confermata il 3 agosto 2010 dal suddetto istituto, che ha accertato una invalidità “con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”. Il 27 gennaio 2023 il medico curante della RA , dott.ssa Pt_2 [...] ha certificato che la stessa “è affetta da deficit psicointellettivo con disturbi Per_1 comportamentali, pertanto necessita di supervisione e assistenza negli atti quotidiani della vita”.
pagina 2 di 4 L'inabilitata ha vissuto con la madre fino al 30 gennaio 2021 e da allora è ospite della struttura residenziale socio-riabilitativa “Casa Dolce” sita a Casalecchio di Reno, via Canale n. 11.
Dalla documentazione prodotta emerge inoltre che la RA : Pt_2
- percepisce una pensione di invalidità dell'importo mensile lordo di € 1.186,06 che viene accreditata sul conto corrente n. 68116/1000/15814 alla stessa intestato a
[...]
presso Intesa San Paolo Spa - Filiale di Bologna via Emilia Levante n. Pt_2
17/19, il cui saldo contabile alla data del 31 dicembre 2022 ammontava a 70.720,36 euro;
- è inoltre titolare di:
• un libretto postale n. 000041532557 con saldo al 28 novembre 2022 pari ad € 0,62;
• un buono fruttifero postale emesso in data 27 gennaio 2012 con scadenza il 27 gennaio 2024 del valore nominale di euro 3.000,00;
• un buono dematerializzato emesso in data 21 gennaio 2015 con scadenza al 21 gennaio 2027 del valore nominale di € 500,00;
• la polizza vita n. 71001009441 presso Intesa San Paolo Vita s.p.a. stipulata il 31 agosto 2015 per euro 27.000,00, del controvalore al 31 dicembre 2022 di 29.816,11 euro;
- è comproprietaria, insieme alla madre e alla nonna paterna nella Persona_2 misura di ¼ dell'appartamento di via Ravenna 20 (già via Arno 34/16) in Bologna;
- non è intestataria di beni mobili registrati.
Le principali spese a carico della inabilitata sono 325,17 euro mensili circa per la retta della struttura assistenziale in cui vive e quelle per l'acquisto dei farmaci. In conclusione, si deve ritenere che le condizioni della RA (e in Pt_2 particolare il suo medio-grave deficit intellettivo) impongano una forma di protezione giuridica in suo favore, ma che l'inabilitazione sia divenuta inadeguata. Invero, tenuto conto delle attuali condizioni della convenuta e alla luce della riforma legislativa e dell'entrata in vigore della Legge n. 6/2004, non vi è dubbio che l'istituto dell'amministrazione di sostegno debitamente modulata possa dare più concreta e puntuale risposta alle necessità ed esigenze di tutela della beneficiata. In considerazione delle sopra riportate risultanze processuali l'inabilitazione già pronunciata deve essere revocata essendone venuti meno i presupposti, tuttavia con trasmissione, ai sensi dell'art. 429 c.c., degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura di un'amministrazione di sostegno. Deve essere confermata -fino a migliore determinazione del Giudice Tutelare- la nomina della RA come curatrice fino al momento del passaggio in Parte_1 cosa giudicata della presente sentenza e della definitiva chiusura della curatela, anche al fine di ogni migliore valutazione relativa alla individuazione dell'amministratore di sostegno. Nulla va stabilito in merito alle spese di lite, stante l'oggetto della causa.
P. Q. M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. revoca l'inabilitazione della RA , nata a [...] il 17 Parte_2 febbraio 1977, pronunziata con sentenza n. 3/95 emessa dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna il 7 febbraio 1995;
2. dispone la trasmissione degli atti con separata ordinanza al Giudice Tutelare in sede per l'apertura di una amministrazione di sostegno avente come beneficiaria la RA;
Parte_2
3. dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia annotata nell'apposito registro e sia comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita per l'annotazione a margine dell'atto di nascita;
4. conferma fino alla nomina dell'amministratore di sostegno quella della RA Pt_1 ome curatore.
[...]
Nulla sulle spese del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile il 21 gennaio 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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