Articolo 2 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1262
Articolo 1Articolo 3
Versione
5 febbraio 1955
Art. 2.
Per il corrente anno accademico, il termine fissato per la proposta di concorsi a cattedre di Universita' o di Istituti di istruzione superiore da parte della Facolta' e' prorogato al 31 gennaio 1955 e il termine per il bando dei concorsi e' prorogato di un mese.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1955