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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/10/2025, n. 3632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3632 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2417/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. LICCARDO ANTONIO come da Parte_1 procura estesa a margine del ricorso
- ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
avv.ti BRANCACCIO ANTONIO e MARZOCCHELLA AMODIO (come da procura notarile in atti in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZO POLISI come da procura notarile in atti
- resistenti
Oggetto: opposizione avverso estratto di ruolo
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione viene resa all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza del 2.10.2025.
Con ricorso depositato in data 24.2.2023 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo agli avvisi di addebito nn. 371 2018 00180929 51 000; 371 2019
00041400 05 000; 371 2021 00048154 29 000 di cui ha avuto conoscenza attraverso autonoma richiesta presso gli uffici dell' in data 17.10.2022, Controparte_2 eccependo l'omessa notifica e la prescrizione del credito indicato nei suddetti avvisi.
Si sono costituiti in giudizio l' anche per conto della e l' CP_1 CP_3 Controparte_2
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione, anche in
[...] ragione della regolare notifica degli avvisi di addebito.
2. Il ricorrente qualifica il proprio ricorso quale opposizione ex art. 618 bis c.p.c. allegando di essere venuto a conoscenza del ruolo impugnato a seguito di autonoma richiesta effettuata presso gli uffici del concessionario.
Così prospettata la tesi difensiva, è necessario innanzitutto esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle parti resistenti e stabilire, in ogni caso, se un'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo, richiesto su propria iniziativa dal ricorrente, rispetto ad una cartella di pagamento in relazione alla quale alcuna procedura di recupero coattivo risulta avviata, possa trovare ingresso nel processo civile ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione
n. 19704 del 02.10.2015, richiamata nelle precedenti pronunce di questo Tribunale, è stata affermata l'ammissibilità della impugnazione dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art.100
c.p.c., intesa come rimedio più affidabile del c.d. recupero della tutela, nel caso in cui le notifiche delle cartelle esattoriali siano nulle o per qualsiasi altro motivo per il quale esso contribuente dimostri in giudizio di avere avuto effettiva e legale conoscenza della pretesa tributaria nella data del rilascio del c.d. estratto di ruolo. In tale evenienza, non è più necessario aspettare la notifica del successivo atto della procedura di riscossione esattoriale, che può essere rappresentato da una notifica di un avviso bonario, dalla notifica di un preavviso di fermo, dalla notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria etc.
I rimedi, che esso contribuente non ha potuto esercitare per la nullità di una precedente notifica, possono essere esercitati non più aspettando il successivo atto della procedura di 2 riscossione esattoriale, bensì con il rilascio di estratto di ruolo;
le Sezioni Unite hanno quindi individuato una c.d. soglia anticipata di tutela. Quindi, nelle ipotesi di opposizione a cartelle esattoriali per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato sia utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto alla quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (cfr. Cass. Sez. 6 Ord.
N.24506 del 30.11.2016; Cass. Sez. 6 Ord. N.15116 del 17.07.2015 ; Cass. Sez. lav. 24.04.2014
n.9310; Cass. Sez. 5 sent. n.18972 del 10.09.2007), sia impugnando l'estratto di ruolo per gli stessi motivi per i quali si è deciso di non aspettare il successivo atto della sequenza procedimentale.
Il momento di tutela da recuperare è quello dell'opposizione alla cartella esattoriale al fine di far valere la prescrizione estintiva quinquennale del credito contributivo dell'ente di previdenza. E tale momento di tutela è regolato dall'art.24 del D.lgs. n.46 del 26.02.1999, ai sensi della quale disposizione è indispensabile ai fini della ritualità dell'opposizione depositare l'atto di opposizione entro 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale ovvero dalla data della conoscenza della pretesa contributiva che coincide con la data di rilascio degli estratti contributivi. In tale evenienza, quindi, si fa valere l'opposizione ad estratto di ruolo la eventuale prescrizione che sia maturata alla data della presunta, bensì nulla, notifica della cartella esattoriale.
Occorre altresì considerare che di recente la Corte di Cassazione ha affermato che
“l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all'amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l'onere di impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge.
Tale principio non si pone in contrasto con quello secondo cui il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, trattandosi - in quest'ultimo caso - di tutela anticipatoria giustificata dall'esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica” (cfr. Cass. n. 5443 del 25/02/2019).
La fattispecie in esame, tuttavia, non rientra nelle ipotesi di recupero di tutela suindicate. 3 Sotto un primo profilo va rilevato che il motivo con cui la parte eccepisce la nullità della notifica è inammissibile, posto che, costituendo un'opposizione agli atti esecutivi, andava proposta nel termine di 20 giorni dalla conoscenza degli estratti (in ricorso indicata nel
17.10.2022); nella fattispecie, invece, il ricorso risulta depositato soltanto in data 24.2.2023.
3. Sotto altro profilo va chiarito se sia o meno possibile per la parte ricorrente far valere la prescrizione successiva in presenza di regolare notifica della cartella con l'azione proposta e se essa configuri o meno un'azione di accertamento negativo del credito ammissibile.
E' bene rilevare in generale che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte,
“L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire.
(cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2011; cfr. altresì, Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011). Sulla base di tale consolidato orientamento, deve ritenersi, in linea astratta, ammissibile un'azione di accertamento negativo nel processo civile, che non risponde ad una logica meramente oppositiva, soltanto qualora sia sostenuta da interesse rilevante ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Tuttavia, nella fattispecie, tale interesse non è stato in alcun modo allegato dal ricorrente, neppure genericamente, avendo unicamente eccepito l'intervenuta prescrizione del credito anche successivamente alla notifica degli avvisi.
Trattasi di un interesse, per come prospettato, privo dei caratteri dell'attualità e della concretezza e, quindi, non idoneo, in assenza della prova di azioni esecutive avviate contro il ricorrente, a sorreggere l'azione di accertamento negativo intrapresa;
in sostanza, in assenza di ogni attuale pretesa da parte del creditore, non è ipotizzabile un'azione volta anticipatamente ad eccepire la prescrizione di un dato credito per evitare un possibile pericolo futuro.
Sul punto, va richiamato l'orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Napoli secondo cui, nel caso in cui la parte voglia far valere fatti estintivi successivi alla formazione dei titoli, la prescrizione, senza che nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione nei suoi confronti dopo la rituale notifica della cartella, “l'azione non può essere qualificata come opposizione all'esecuzione, ma come azione di accertamento 4 negativo del credito ventato dall' e come tale inammissibile per difetto di interesse ad CP_1
agire, non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva” (cfr. sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 18.1.2019
r.g.2107/16).
Inoltre, e sotto un diverso ed ulteriore profilo, questo Tribunale deve prendere atto che, anche laddove venisse qualificata l'azione proposta quale opposizione ex art 615 c.p.c., sulla specifica questione si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, affermando il seguente principio di diritto: “difetta nel ricorrente l'interesse ad agire, considerato che l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c. si contesti il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva” (cfr. Cass. n. 5443/2019).
Tale orientamento ha trovato ulteriori e successive conferme nelle pronunce della Corte di
Cassazione, nelle quali è stato confermato che: “In materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva” (cfr. Cass. n. 6166/19 del 1.3.2019;
Cass. 6722/19 del 7.3.2019, Cass. n. 6723 del 7.3.2019).
Inoltre, anche qualora volesse qualificarsi l'azione proposta quale azione di accertamento negativo del credito, la Corte di Cassazione con ulteriori e recenti pronunce ha escluso che la parte possa “in via di azione di far valere un fatto estintivo del credito successivo alla data di presunta notifica delle cartelle senza aver tempestivamente dedotto alcun vizio delle notifiche medesime”, non rilevando la previsione dell'art. 615 c.p.c., “dal momento che, in assenza di alcuna concreta iniziativa in executipis, la domanda proposta in giudizio deve qualificarsi non già in termini di opposizione all'esecuzione, bensì in termini di domanda di accertamento negativo del credito (così Cass. nn. 20618 e 22946 del 2016, cit.), che in quanto tale può ritenersi ammissibile soltanto qualora, all'esistenza attuale 5 dell'iscrizione a ruolo, si accompagni un vanto espresso della pretesa coattiva da parte dell'ente creditore” (cfr. Cass. n.16512/19 del 20.6.2019).
Tali coordinate sono state confermate dalla Suprema Corte anche con la sentenza n.18590/19 del 10.7.2019, in cui è stato altresì ribadito che la prescrizione non può essere eccepita in via di azione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., “in quanto non è ammessa l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella quando il ricorrente ha già ricevuto la notifica della cartella e sostenga di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un atto successivo come l'estratto di ruolo. Ciò in quanto, con riferimento alla prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica della cartella, una diversa tesi implicherebbe rimettere in termini il ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. Mentre, in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, deve appunto ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore difetti di interesse ad agire non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio. Solo nell'ipotesi in cui la cartella esattoriale non sia stata mai notificata e la prescrizione non interrotta, questa può essere sempre fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto come affermato dalle
Sezioni Unite n.19704/2015”.
Né è stato allegato e documentato un interesse ad agire nel corso del giudizio sulla base quanto statuito con la pronuncia della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 26283/22) ed alla luce della disposizione normativa intervenuta nelle more del giudizio: con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del 6 regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008,
n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Alla luce delle suesposte argomentazioni e dall'applicazione dei suesposti principi espressi dalla richiamata giurisprudenza di legittimità discende l'inammissibilità della presente opposizione per difetto dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in favore di ciascuna parte resistente
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna parte resistente che liquida in € 750,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legg.
Aversa, 3.10.2025
IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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