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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Sezione I Civile
Il Giudice dott.ssa Filomena De Sanzo dato atto della rituale comunicazione del decreto di trattazione scritta;
lette le note scritte con cui le parti hanno discusso la causa ex artt. 22 L. 689/1981, 6 D. lgs 150/2011, formulando le rispettive conclusioni
P.Q.M.
all'esito dell'esame degli atti, pronuncia la sentenza che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 22 L. 689/1981, 6 D. lgs 150/2011
nella causa civile iscritta al n. 3476 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del l.r.p.t. con il patrocinio dell'avvocato Parte_1
CAGLIANONE GIOVANNI
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., con il patrocinio dell'avvocato FALDUTO Controparte_1
PAOLO
RESISTENTE
Oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzioni
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha proposto opposizione avverso le ordinanze – ingiunzione n. 436492 del Parte_1
06.10.2023 (prot. n.1488/23), n. 436497 del 06.10.2023 (prot. n.1489/23), n.436503 del 06.10.2023
(prot. n.1490/23), n. 436506 del 06.10.2023 (prot. n.1491/23), n. 436514 del 06.10.2023 (prot.
n.1494/23) (doc.5), n. 436518 del 06.10.2023 (prot. n.1493/23) e n. 436522 del 06.10.2023 (prot.
n.1492/23) con le quali la ha ad esso intimato, nella sua qualità di coobbligato in Controparte_1 solido con il trasgressore KO spa, il pagamento della complessiva somma di euro 10.500,00 (euro
1.500,00 per ciascuna ordinanza) a titolo di sanzione amministrativa comminata per la contestata violazione dell'art. 133, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006 in ragione della ritenuta inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico n. 17002582 del
28.12.2017.
La ricorrente - ente pubblico, costituito ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n.267/2000 - ha, in particolare rappresentato di essere titolare dell'autorizzazione allo scarico n.17002582 del 28.12.2017, rilasciata dalla Provincia di Cosenza e valida per 4 anni, delle acque reflue urbane dell'impianto di depurazione consortile del bacino “Cosenza-Rende”, ubicato nel Comune di Rende alla Contrada Coda di Volpe, la cui gestione è stata affidata, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, alla KO S.p.A.
(società con sede legale in Roma) precisano che, una volta assunto il controllo dell'impianto, il soggetto gestore (KO S.p.A.) aveva effettuato periodicamente diversi controlli sui campioni di acque reflue immesse nei collettori consortili, onde verificare l'eventuale presenza nel liquame prelevato di parametri anomali, e quindi difformi ai limiti previsti dalla normativa vigente.
Ha quindi esposto il che in data 02.02.2018 la i carabinieri forestale della legione Parte_1
”, in esecuzione del decreto di sequestro n. 192/18 emesso dal GIP di Cosenza nell'ambito CP_1 del procedimento penale R.G.N.R. n.1975/17, aveva sottoposto a vincolo l'impianto di depurazione di contrada Coda di Volpe, e che successivamente, a seguito delle osservazioni presentate dal Pubblico
Ministero in ordine “alla necessaria collaborazione tra l'ente proprietario dell'impianto e il soggetto investito della custodia e amministrazione dello stesso”, il Tribunale di Cosenza, con provvedimento del 16.03.2018, aveva ha nominato come nuovo custode - in sostituzione del dott. - l'avv. Per_1
Granata, Presidente p.t. del con “l'incarico di gestire, senza causare alcuna Parte_1 interruzione del servizio, il detto impianto…” on autorizzazione “ad istituire rapporti di lavoro subordinato e ad avvalersi di ausiliari, nonché a compiere tutti gli atti resi necessari dall'esecuzione del predetto incarico”.
Ha ancora rappresentato il ricorrente che in data 30.03.2018 era stato sottoscritto con KO spa l'“Atto aggiuntivo al Contratto d'Appalto Rep. n.95 del 14/05/2014” “per l'esecuzione del servizio di affidamento della gestione tecnica, operativa ed amministrativa e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto di Depurazione sito in C/da Coda di Volpe del Comune di Rende, nonché della rete di collettamento consortile e opere annesse” e che, permanendo “la necessità e
l'irrinunciabilità di assicurare il servizio pubblico essenziale e non interrompibile di trattamento e di depurazione dei reflui nelle more del completamento dell'iter in parola…”, con missiva del
28.03.2018 (prot. 330) aveva esso informato “la società KO s.p.a. circa la necessità” di garantire
“la prosecuzione delle attività di trattamento dei reflui ad essa affidate senza alcuna interruzione ed in vista del definitivo affidamento conseguente all'appalto finanziato con Delibera CIPE n.60/2012” con conseguente proroga del rapporto di appalto già in essere tra le parti veniva prorogato sino al
30.06.2018.
Ha infine dedotto il che il mese successivo, e precisamente il 29.04.2018, l' Parte_1 [...]
aveva effettuato un campionamento delle acque lungo le reti comunali, al fine Parte_2 di accertare la presenza di un eventuale scarico anomali di liquami, senza che gli esiti degli esami di laboratorio venissero mai ad esso inoltrati, e che il successivo 09.10.2018 la Provincia di Cosenza -
Settore Ambiente e Demanio, aveva notificato ai l.r. di KO spa e a di esso “Verbale di Parte_1
Accertamento di sanzione amministrativa” (Prot. n.45273 del 9.10.2018) contestando la violazione dell'Art.133, co.1 del D. Lgs. n.152/06 ss. mm., a causa del superamento - in uscita all'impianto di depurazione - dei parametri “BOD5, Solidi Sospesi e Azoto Ammoniacale, di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 45 alla parte III del D. Lgs. n.152/06, nonché il superamento dei “BOD5 Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale e COD”, di cui alla Tabella 1, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. n.152/06 proponendo alla l'irrogazione della relativa sanzione pecuniaria a cui l'ente aveva Controparte_1 provveduto emanando le ingiunzioni nn.4364292, 436497, 436503, 436506, 436514, 436158 e
436522 (qui opposte).
Il , fatte queste premesse, ha impugnato le ordinanze anzidette, di cui ha chiesto la Parte_1 sospensione inaudita altera parte, eccependone la nullità omessa comunicazione del risultato delle analisi e conseguente violazione dell'Art.15 della L. n.689/81 e del suo diritto di difesa essendosi trovata nell'impossibilità di chiedere la revisione delle analisi, ai sensi del comma 2 dell'Art.15.
Costituitasi in giudizio, la ha resistito all'opposizione eccependo l'inconferenza Controparte_1 della contestazione mossa dal al suo operato atteso che, diversamente da quanto ex adverso Parte_1 opinato, le sanzioni amministrative comminate all'opponente nella sua qualità di coobbligato in solido con KO spa non sono scaturite da controlli effettuati dalla Provincia ma dagli esiti delle analisi effettuate direttamente dal gestore dell'impianto in ossequio al disposto del punto 2 del provvedimento di autorizzazione allo scarico che imponeva al titolare dello scarico stesso (
[...]
“di eseguire 24 campionamenti in autocontrollo” a mezzo “di cui sei per Parte_1 Pt_2 ogni anno, al fine di consentire il controllo del rispetto dei limiti indicati nelle Tabelle 1-3 del DLGS
152/2006” con obbligo di trasmissione dei campionamenti dovranno essere trasmesse al Settore
Ambiente e Demanio della . Ha quindi precisato l'opposta che il soggetto gestore Parte_2 dell'impianto di depurazione , ovverosia la società KO spa, ha trasmesso le analisi in autocontrollo effettuate nel periodo Aprile – Luglio 2018, dalle quali è emerso il mancato rispetto dei limiti tabellari;
conseguentemente la avendo verificato l'inosservanza delle prescrizioni, Parte_2 ovvero, il mancato rispetto dei limiti delle acque reflue, ha elevato i verbali di accertamento per la violazione dell'art.133 comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 (e non ai sensi dell'art. 133, comma 1, come sostenuto dall'opponente) che stabilisce che: “Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 29 quattuordecies, comma 2, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro”.
Non essendo, dunque, prevista alcuna comunicazione dei risultati delle analisi al titolare dell'impianto – atteso che si tratta di analisi trasmesse dal gestore e da questi eseguite – la CP_1 ha chiesto al Tribunale, previo rigetto dell'istanza di sospensiva, di disattendere l'opposizione, afferendo la procedura di cui all'art. 15 della legge 689/1981 citato dal ad altra fattispecie Parte_1 sanzionatoria (art. 133, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006). L'opposizione non è fondata.
Come si evince dal contenuto delle sette ordinanze qui gravate, l'accertamento del superamento dei limiti di sostanze tabellari – peraltro, non contestato nel suo contenuto –è scaturito dagli esiti delle analisi chimiche effettuate dal gestore dell'impianto (KO spa) e trasmesse, nel periodo da aprile a luglio 2018, alla in ossequio all'obbligo imposto dal punto 2 dell'autorizzazione allo Parte_2 scarico n. 17002582 del 28.12.2017 al fine di consentire all'ente di monitorare l'andamento dell'impianto e controllarne il regolare funzionamento (Il provvedimento autorizzatorio dello scarico non è stato versato in atti dalle parti ma la sua esistenza ed il suo contenuto - peraltro, emergente da tutta la documentazione prodotta - non è stata oggetto di contestazione ed è anzi assunta da entrambe le parti alla base delle rispettive difese).
Il contenuto delle ordinanze è chiaro sul punto.
In ciascuna di esse si dà, infatti, atto che la KO spa, quale gestore dell'impianto de quo, ha trasmesso alla di Cosenza “le risultanze analitiche sui campioni prelevati” e che da esse era emerso, Parte_2 nel periodo in considerazione, il superamento dei limiti tabellari stabiliti nel provvedimento di autorizzazione allo scarico n. 17002582 del 28.12.2017 in relazione alle sostanze in ogni ordinanza indicate. Nelle stesse ordinanze si dà anche atto che il gestore aveva rappresentato, a giustificare gli esiti delle analisi, che “l'impianto è caratterizzato da una criticità depurativa generale dovuta all'obsolescenza di alcune fondamentali sezioni di trattamento e in particolar modo quella deputata alla fase di ossidazione biologica, dove, una perdurante carenza di ossigeno disciolto dovuta all'inefficienza del sistema di produzione e di diffusione in vasca, sfavorisce l'attivazione dei processi biochimici necessari all'abbattimento del carico organico inquinante”. Le medesime ordinanze danno ancora atto che la KO, nella relazione di accompagnamento ai risultati delle analisi, ha fornito ulteriori spiegazioni riguardo alle cause delle problematiche, analiticamente riportate nei provvedimenti qui impugnati da cui emerge, invero, anche l'interlocuzione del Parte_1 che risulta avere presentato memorie difensive i cui contenuti sono stati analizzati e disattesi, nel merito, dalla P.A. con motivazione che in questa sede non è stata contestata.
Nessuna violazione del diritto di difesa del è dato, quindi, rinvenire nel procedimento che Parte_1 ha condotto la all'adozione delle ingiunzioni gravate, apparendo, in particolare, inconferente CP_1 il richiamo del alla procedura di cui all'art. 15 della legge 689/1981 il quale trova piuttosto Parte_1 applicazione per il caso, non ricorrente nella specie, in cui il prelievo è effettuato dall'Autorità amministrativa di iniziativa e nell'ambito della sua ordinaria attività di controllo.
Recita, infatti, detta noma: “Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi. L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima. Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.
I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi”.
Come ben si vede quindi la normativa attiene al diverso caso in cui, come detto, è l'Autorità procedente che, di iniziativa, effettua analisi e impone il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.
Nel nostro caso è lo stesso gestore dell'impianto che ha eseguito, in ossequio alla disciplina dell'autorizzazione allo scarico, i prelievi e gli esami periodici prescritti dalla predetta autorizzazione e il – si ripete – è stato parte del procedimento che ha condotto all'applicazione della Parte_1 sanzione, presentando memorie di cui le ordinanze danno atto.
L'opposizione deve essere, per i suddetti motivi, rigettata e l'opponente condannato al pagamento delle spese legali sostenute dalla , liquidate come da dispositivo avuto riguardo al Controparte_1 valore della causa (compreso tra euro 5.210,00 ed euro 26.000,00) a tariffa minima in ragione della ordinarietà delle questioni trattate (fase di studio: euro 460,00, fase introduttiva: euro 389,00, fase decisoria: euro 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese legali sostenute da parte opposta che liquida in euro 1.700,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge.
Cosenza, 04/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo