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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17952 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI UO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 71669/2021 R.G. e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t.,
[...] P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliato in alla Via Ennio Quirino Visconti n. 103, presso Pt_1 lo studio dell'Avv. Massimo Dellago, che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione.
Opponente
E
(P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in alla Via Controparte_2 Pt_1
G.A. Sartorio n. 40, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Di Palma, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Opposta
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 12493/2021, reso dal Tribunale di Roma il 5 luglio 2021.
CONCLUSIONI.
1 per l'opponente: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e domanda, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare illegittimo il Decreto Ingiuntivo n. 12493/2021, dichiarando infondata, in fatto ed in diritto, la pretesa azionata con il ricorso monitorio nei confronti del
[...]
in via meramente subordinata, Controparte_3 ridurre l'importo oggetto di ingiunzione nella minore misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese di lite”; per l'opposta: “Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la totale infondatezza dell'opposizione proposta dal Controparte_3
e, per l'effetto, rigettarla. Accertare e dichiarare
[...] la fondatezza del credito azionato con il ricorso monitorio e, conseguentemente, condannare il opponente al pagamento, in favore della CP_3 CP_1
della somma di euro 17.640,00 ovvero del diverso importo ritenuto di
[...] giustizia, oltre interessi di mora, al tasso di cui all'art. 1284, I co., c.c. con decorrenza dalle “rispettive scadenze di pagamento” e fino alla data della domanda giudiziale, ed al tasso di cui all'art. 1284, IV co., c.c. a far data dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore del Procuratore di parte opposta, Avv. Eleonora Di Palma, in quanto antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., la deduceva che Controparte_1
➢ a decorrere dall'anno 2010 Essa aveva svolto attività di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle aree verdi di pertinenza del
; Controparte_3
➢ le attività di manutenzione erano state svolte in esecuzione, dapprima, di un contratto stipulato l'8 luglio 2009 e, poi, di altro contratto sottoscritto l'1 aprile 2010;
➢ nonostante la regolare esecuzione delle attività di manutenzione previste nei citati contratti, il Controparte_4
[... [...]
non le aveva versato i corrispettivi
[...] Controparte_3 dovuti;
➢ in particolare, il predetto , nonostante i reiterati solleciti, si CP_3 era reso moroso nel pagamento della complessiva somma di euro
17.640,00, portata dalle fatture allegate.
Ciò premesso, la chiedeva ingiungersi, al Controparte_1 [...]
, il pagamento della complessiva Controparte_3 somma di euro 17.640,00, oltre interessi di mora - al tasso di cui all'art. 1284, I co., c.c. con decorrenza dalle “rispettive scadenze di pagamento” e fino alla data della domanda giudiziale, ed al tasso di cui all'art. 1284, IV co., c.c. a far data dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo – e spese del procedimento monitorio.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Roma emetteva il Decreto
Ingiuntivo n. 12493/2021, depositato il 5 luglio 2021 e notificato all'ingiunto con plico spedito il 23 settembre 2021 – ed indirizzato all'amministratore presso lo stabile condominiale - non consegnato per temporanea assenza del destinatario, depositato presso l'Ufficio postale e restituito al mittente, per compiuta giacenza al 10 ottobre 2021.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio, proponeva opposizione il con atto Controparte_3 notificato il 12 novembre 2021.
L'opponente eccepiva l'illegittimità del Decreto Ingiuntivo n. 12493/2021 dacché emesso in difetto di adeguata prova scritta del credito;
sempre, in via preliminare, eccepiva, poi, la prescrizione con riferimento al credito di euro
3.480,00 fondato sul contratto concluso il 08.07.2009.
Con riferimento, poi, alle restanti pretese, aventi ad oggetto il corrispettivo per le attività di manutenzione ordinaria relative alle annualità 2016 e 2017, il sollevava Controparte_3 eccezione di inadempimento, lamentando che la società opposta, per gli anni indicati, non aveva affatto eseguito le attività di manutenzione ordinaria del verde;
3 indi, illustrate partitamente le ragioni a fondamento delle eccezioni e contestazioni svolte, rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
All'esito della notifica dell'atto di citazione, si costituiva la Controparte_1 la quale contestava integralmente le avverse ragioni di opposizione, rassegnando le conclusioni richiamate in premessa.
Acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'esito della precisazione delle conclusioni con note scritte ex art. 127
c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****************************
Ritiene questo Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba pervenirsi alla revoca del Decreto Ingiuntivo n. 12493/2021 ed all'integrale rigetto della domanda proposta dalla con il ricorso monitorio. Controparte_1
Prima di procedere all'esame delle emergenze in atti, par d'uopo rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt.
645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale
4 principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Resta naturalmente fermo che il principio enunciato dall'art. 2697 c.c. non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato – come degli eventi modificativi o estintivi dello stesso - debba ricavarsi, esclusivamente, dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza che possano essere utilizzati altri elementi probatori acquisiti al processo. Al contrario, nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state offerte, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.
Deve, inoltre, rammentarsi che anche nell'ordinario giudizio di cognizione è dato porre, a fondamento e base della decisione, le circostanze pacifiche e/o incontestate.
Ed a tale ultimo proposito va osservato che la L. n. 69/2009, modificando il primo comma dell'art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema il principio della non contestazione, per modo che i fatti allegati da una parte e non contestati specificamente dalla controparte costituita, possono – ed anzi devono – ritenersi acclarati, senza necessità di relativa prova.
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, con riferimento all'importo di euro 3.480,00, portato dalla
5 fattura n. 105/2011 e richiesto a saldo sul corrispettivo per le attività di potatura di alberi di alto fusto, va osservato che il odierno opposto, con l'atto di CP_3 citazione in opposizione, aveva eccepito l'estinzione del credito in questione, per prescrizione decennale. Eccezione di prescrizione che, invero, non poteva e non può ritenersi adeguatamente contrastata dall'assunto di parte opposta secondo cui il credito in questione – pur agevolmente determinabile sulla base delle indicazioni contenute in contratto e certamente già determinato (rappresentando,
l'importo in contestazione, solo il saldo di un maggior credito) - sarebbe divenuto liquido e, conseguentemente, esigibile solo alla data di emissione della fattura.
Ad ogni buon conto, allo stato neppure si pone l'esigenza di soffermarsi sulla fondatezza della cennata eccezione di prescrizione, posto che nel corso del giudizio il Condominio opponente ha invocato e provato un diverso atto estintivo del credito di euro 3.480,00, portato dalla fattura n. 15/2011 del 23 giugno 2011.
Invero, il , nel Controparte_3 prosieguo del giudizio ha eccepito di aver già saldato il debito di cui alla richiamata fattura n. 15/2011 e, a conforto dell'attività solutoria invocata, ha prodotto copia di un assegno dell'importo di euro 3.480,00 emesso, in data 24 giugno 2011, in favore della ed ha, altresì, documentato Controparte_1
l'avvenuto, regolare incasso del titolo in questione da parte della società opposta.
Quanto, poi, al credito residuo di euro 14.160,00, portato dalle fatture n.
136/2018 e 137/2018 - emesse entrambe il 9 marzo 2018, ciascuna per l'importo di euro 7.080,00 al netto della ritenuta d'acconto, richiesto per la manutenzione delle aree verdi rispettivamente per l'anno 2016 e per l'anno 2017 – va osservato che il , fin dall'atto Controparte_3 introduttivo del giudizio di opposizione, ha sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. lamentando che la per gli anni in questione, Controparte_1 non aveva effettuato le attività di manutenzione ordinaria del verde dovute per contratto e precisando che, proprio in ragione dell'avverso inadempimento, si erano interrotti i rapporti contrattuali tra le parti.
6 Ebbene, a fronte dell'avversa eccezione di inadempimento, era onere della dimostrare di aver, invece, eseguito regolarmente le prestazioni Controparte_1 dovute.
A tale ultimo proposito va rammentato, infatti, che ove il debitore, convenuto per l'adempimento, eccepisca l'avverso inadempimento, risultano invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Senonché, la società odierna opposta non ha adeguatamente dimostrato di aver regolarmente eseguito, per gli anni 2016 e 2017, le attività di manutenzione ordinaria del verde dovute per contratto, ché, invece, si è limitata ad articolare in proposito una prova testimoniale del tutto generica (volta ad ottenere dai testi indicati la mera conferma delle scarne indicazioni contenute nella fattura) e, quindi, all'evidenza inammissibile.
Né va taciuto che svariati elementi di giudizio valgono a confortare l'eccezione sollevata dal opponente. CP_3
Invero, è certo significativa la circostanza che con la lettera di messa in mora del 14 novembre 2020, indirizzata all'amministratore del odierno CP_3 opponente, la a mezzo del proprio Legale di fiducia, indicava Controparte_1 quale credito maturato a titolo di corrispettivo, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del verde, solo l'importo di euro 3.480,00 (ovvero quello di cui alla fattura n. 105/2011) senza alcun riferimento a corrispettivi per attività di manutenzione ordinaria per gli anni 2016 e 2017 (corrispettivi, peraltro, singolarmente fatturati nello stesso giorno ed a distanza di tempo dall'epoca in cui dovevano essere eseguite le prestazioni fatturate).
Né va taciuto che il opponente ha documentato che già nel 2016 si CP_3 era attivato nella ricerca di altra impresa cui affidare la manutenzione dell'area verde di pertinenza;
in particolare, in atti vi è un preventivo emesso da
[...]
nel quale la misura del corrispettivo richiesto risulta così Parte_3 motivata: “Stante lo stato di assoluto abbandono, dove l'erba e le siepi hanno raggiunto dimensioni inmportanti […]”.
7 In definitiva, dunque, l'opposizione proposta dal
[...]
va integralmente accolta;
conseguentemente, il Controparte_3
Decreto Ingiuntivo n. 12493/2021 va revocato e la domanda di pagamento avanzata dalla con il ricorso monitorio integralmente rigettata. Controparte_1
Alla soccombenza consegue la condanna della alla rifusione, Controparte_1 in favore del delle Controparte_3 spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali in concerto espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come adeguati con D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI
UO, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 71669/2021
R.G., così provvede:
- In accoglimento dell'opposizione proposta dal
[...]
revoca il Decreto Ingiuntivo n. Controparte_3
12493/2021 e rigetta integralmente la domanda di pagamento proposta dalla con il ricorso monitorio. Controparte_1
- Condanna la alla rifusione, in favore del Controparte_1 [...]
, delle spese del presente Controparte_3 giudizio, che liquida in complessivi euro 5.222,50 – di cui euro 145,50 per spese vive ed euro 5.077,00 per compensi professionali – oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 22 dicembre 2025.
Il Giudice
LI UO
8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI UO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 71669/2021 R.G. e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t.,
[...] P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliato in alla Via Ennio Quirino Visconti n. 103, presso Pt_1 lo studio dell'Avv. Massimo Dellago, che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione.
Opponente
E
(P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in alla Via Controparte_2 Pt_1
G.A. Sartorio n. 40, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Di Palma, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Opposta
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 12493/2021, reso dal Tribunale di Roma il 5 luglio 2021.
CONCLUSIONI. per l'opponente: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e domanda, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare illegittimo il Decreto Ingiuntivo n. 12493/2021, dichiarando infondata, in fatto ed in diritto, la pretesa azionata con il ricorso monitorio nei confronti del
[...]
[... [...]
in via meramente subordinata, Controparte_5 ridurre l'importo oggetto di ingiunzione nella minore misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese di lite”; per l'opposta: “Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la totale infondatezza dell'opposizione proposta dal Controparte_3
e, per l'effetto, rigettarla. Accertare e dichiarare
[...] la fondatezza del credito azionato con il ricorso monitorio e, conseguentemente, condannare il opponente al pagamento, in favore della CP_3 CP_1
della somma di euro 17.640,00 ovvero del diverso importo ritenuto di
[...] giustizia, oltre interessi di mora, al tasso di cui all'art. 1284, I co., c.c. con decorrenza dalle “rispettive scadenze di pagamento” e fino alla data della domanda giudiziale, ed al tasso di cui all'art. 1284, IV co., c.c. a far data dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore del Procuratore di parte opposta, Avv. Eleonora Di Palma, in quanto antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., la deduceva che Controparte_1
➢ a decorrere dall'anno 2010 Essa aveva svolto attività di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle aree verdi di pertinenza del
; Controparte_3
➢ le attività di manutenzione erano state svolte in esecuzione, dapprima, di un contratto stipulato l'8 luglio 2009 e, poi, di altro contratto sottoscritto l'1 aprile 2010;
➢ nonostante la regolare esecuzione delle attività di manutenzione previste nei citati contratti, il Controparte_3
non le aveva versato i corrispettivi
[...] Controparte_3 dovuti;
10 ➢ in particolare, il predetto Condominio, nonostante i reiterati solleciti, si era reso moroso nel pagamento della complessiva somma di euro
17.640,00, portata dalle fatture allegate.
Ciò premesso, la chiedeva ingiungersi, al Controparte_1 [...]
, il pagamento della complessiva Controparte_3 somma di euro 17.640,00, oltre interessi di mora - al tasso di cui all'art. 1284, I co., c.c. con decorrenza dalle “rispettive scadenze di pagamento” e fino alla data della domanda giudiziale, ed al tasso di cui all'art. 1284, IV co., c.c. a far data dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo – e spese del procedimento monitorio.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Roma emetteva il Decreto
Ingiuntivo n. 12493/2021, depositato il 5 luglio 2021 e notificato all'ingiunto con plico spedito il 23 settembre 2021 – ed indirizzato all'amministratore presso lo stabile condominiale - non consegnato per temporanea assenza del destinatario, depositato presso l'Ufficio postale e restituito al mittente, per compiuta giacenza al 10 ottobre 2021.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio, proponeva opposizione il con atto Controparte_3 notificato il 12 novembre 2021.
L'opponente eccepiva l'illegittimità del Decreto Ingiuntivo n. 12493/2021 dacché emesso in difetto di adeguata prova scritta del credito;
sempre, in via preliminare, eccepiva, poi, la prescrizione con riferimento al credito di euro
3.480,00 fondato sul contratto concluso il 08.07.2009.
Con riferimento, poi, alle restanti pretese, aventi ad oggetto il corrispettivo per le attività di manutenzione ordinaria relative alle annualità 2016 e 2017, il sollevava Controparte_3 eccezione di inadempimento, lamentando che la società opposta, per gli anni indicati, non aveva affatto eseguito le attività di manutenzione ordinaria del verde;
indi, illustrate partitamente le ragioni a fondamento delle eccezioni e contestazioni svolte, rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
11 All'esito della notifica dell'atto di citazione, si costituiva la Controparte_1 la quale contestava integralmente le avverse ragioni di opposizione, rassegnando le conclusioni richiamate in premessa.
Acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'esito della precisazione delle conclusioni con note scritte ex art. 127
c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Ritiene questo Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba pervenirsi alla revoca del Decreto Ingiuntivo n. 12493/2021 ed all'integrale rigetto della domanda proposta dalla con il ricorso monitorio. Controparte_1
Prima di procedere all'esame delle emergenze in atti, par d'uopo rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt.
645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la
12 persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Resta naturalmente fermo che il principio enunciato dall'art. 2697 c.c. non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato – come degli eventi modificativi o estintivi dello stesso - debba ricavarsi, esclusivamente, dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza che possano essere utilizzati altri elementi probatori acquisiti al processo. Al contrario, nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state offerte, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.
Deve, inoltre, rammentarsi che anche nell'ordinario giudizio di cognizione è dato porre, a fondamento e base della decisione, le circostanze pacifiche e/o incontestate.
Ed a tale ultimo proposito va osservato che la L. n. 69/2009, modificando il primo comma dell'art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema il principio della non contestazione, per modo che i fatti allegati da una parte e non contestati specificamente dalla controparte costituita, possono – ed anzi devono – ritenersi acclarati, senza necessità di relativa prova.
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, con riferimento all'importo di euro 3.480,00, portato dalla fattura n. 105/2011 e richiesto a saldo sul corrispettivo per le attività di potatura di alberi di alto fusto, va osservato che il Condominio odierno opposto, con l'atto di
13 citazione in opposizione, aveva eccepito l'estinzione del credito in questione, per prescrizione decennale. Eccezione di prescrizione che, invero, non poteva e non può ritenersi adeguatamente contrastata dall'assunto di parte opposta secondo cui il credito in questione – pur agevolmente determinabile sulla base delle indicazioni contenute in contratto e certamente già determinato (rappresentando,
l'importo in contestazione, solo il saldo di un maggior credito) - sarebbe divenuto liquido e, conseguentemente, esigibile solo alla data di emissione della fattura.
Ad ogni buon conto, allo stato neppure si pone l'esigenza di soffermarsi sulla fondatezza della cennata eccezione di prescrizione, posto che nel corso del giudizio il Condominio opponente ha invocato e provato un diverso atto estintivo del credito di euro 3.480,00, portato dalla fattura n. 15/2011 del 23 giugno 2011.
Invero, il , nel Controparte_3 prosieguo del giudizio ha eccepito di aver già saldato il debito di cui alla richiamata fattura n. 15/2011 e, a conforto dell'attività solutoria invocata, ha prodotto copia di un assegno dell'importo di euro 3.480,00 emesso, in data 24 giugno 2011, in favore della ed ha, altresì, documentato Controparte_1
l'avvenuto, regolare incasso del titolo in questione da parte della società opposta.
Quanto, poi, al credito residuo di euro 14.160,00, portato dalle fatture n.
136/2018 e 137/2018 - emesse entrambe il 9 marzo 2018, ciascuna per l'importo di euro 7.080,00 al netto della ritenuta d'acconto, richiesto per la manutenzione delle aree verdi rispettivamente per l'anno 2016 e per l'anno 2017 – va osservato che il , fin dall'atto Controparte_3 introduttivo del giudizio di opposizione, ha sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. lamentando che la per gli anni in questione, Controparte_1 non aveva effettuato le attività di manutenzione ordinaria del verde dovute per contratto e precisando che, proprio in ragione dell'avverso inadempimento, si erano interrotti i rapporti contrattuali tra le parti.
Ebbene, a fronte dell'avversa eccezione di inadempimento, era onere della dimostrare di aver, invece, eseguito regolarmente le prestazioni Controparte_1 dovute.
14 A tale ultimo proposito va rammentato, infatti, che ove il debitore, convenuto per l'adempimento, eccepisca l'avverso inadempimento, risultano invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Senonché, la società odierna opposta non ha adeguatamente dimostrato di aver regolarmente eseguito, per gli anni 2016 e 2017, le attività di manutenzione ordinaria del verde dovute per contratto, ché, invece, si è limitata ad articolare in proposito una prova testimoniale del tutto generica (volta ad ottenere dai testi indicati la mera conferma delle scarne indicazioni contenute nella fattura) e, quindi, all'evidenza inammissibile.
Né va taciuto che svariati elementi di giudizio valgono a confortare l'eccezione sollevata dal opponente. CP_3
Invero, è certo significativa la circostanza che con la lettera di messa in mora del 14 novembre 2020, indirizzata all'amministratore del odierno CP_3 opponente, la a mezzo del proprio Legale di fiducia, indicava Controparte_1 quale credito maturato a titolo di corrispettivo, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del verde, solo l'importo di euro 3.480,00 (ovvero quello di cui alla fattura n. 105/2011) senza alcun riferimento a corrispettivi per attività di manutenzione ordinaria per gli anni 2016 e 2017 (corrispettivi, peraltro, singolarmente fatturati nello stesso giorno ed a distanza di tempo dall'epoca in cui dovevano essere eseguite le prestazioni fatturate).
Né va taciuto che il opponente ha documentato che già nel 2016 si CP_3 era attivato nella ricerca di altra impresa cui affidare la manutenzione dell'area verde di pertinenza;
in particolare, in atti vi è un preventivo emesso da
[...]
nel quale la misura del corrispettivo richiesto risulta così Parte_3 motivata: “Stante lo stato di assoluto abbandono, dove l'erba e le siepi hanno raggiunto dimensioni inmportanti […]”.
In definitiva, dunque, l'opposizione proposta dal
[...]
va integralmente accolta;
conseguentemente, il Controparte_3
15 Decreto Ingiuntivo n. 12493/2021 va revocato e la domanda di pagamento avanzata dalla con il ricorso monitorio integralmente rigettata. Controparte_1
Alla soccombenza consegue la condanna della alla rifusione, Controparte_1 in favore del delle Controparte_3 spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali in concerto espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come adeguati con D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI
UO, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 71669/2021
R.G., così provvede:
- In accoglimento dell'opposizione proposta dal
[...]
revoca il Decreto Ingiuntivo n. Controparte_3
12493/2021 e rigetta integralmente la domanda di pagamento proposta dalla con il ricorso monitorio. Controparte_1
- Condanna la alla rifusione, in favore del Controparte_1 [...]
, delle spese del presente Controparte_3 giudizio, che liquida in complessivi euro 5.222,50 – di cui euro 145,50 per spese vive ed euro 5.077,00 per compensi professionali – oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 22 dicembre 2025.
Il Giudice
LI UO
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI UO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 71669/2021 R.G. e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t.,
[...] P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliato in alla Via Ennio Quirino Visconti n. 103, presso Pt_1 lo studio dell'Avv. Massimo Dellago, che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione.
Opponente
E
(P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in alla Via Controparte_2 Pt_1
G.A. Sartorio n. 40, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Di Palma, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Opposta
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 12493/2021, reso dal Tribunale di Roma il 5 luglio 2021.
CONCLUSIONI.
1 per l'opponente: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e domanda, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare illegittimo il Decreto Ingiuntivo n. 12493/2021, dichiarando infondata, in fatto ed in diritto, la pretesa azionata con il ricorso monitorio nei confronti del
[...]
in via meramente subordinata, Controparte_3 ridurre l'importo oggetto di ingiunzione nella minore misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese di lite”; per l'opposta: “Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la totale infondatezza dell'opposizione proposta dal Controparte_3
e, per l'effetto, rigettarla. Accertare e dichiarare
[...] la fondatezza del credito azionato con il ricorso monitorio e, conseguentemente, condannare il opponente al pagamento, in favore della CP_3 CP_1
della somma di euro 17.640,00 ovvero del diverso importo ritenuto di
[...] giustizia, oltre interessi di mora, al tasso di cui all'art. 1284, I co., c.c. con decorrenza dalle “rispettive scadenze di pagamento” e fino alla data della domanda giudiziale, ed al tasso di cui all'art. 1284, IV co., c.c. a far data dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore del Procuratore di parte opposta, Avv. Eleonora Di Palma, in quanto antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., la deduceva che Controparte_1
➢ a decorrere dall'anno 2010 Essa aveva svolto attività di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle aree verdi di pertinenza del
; Controparte_3
➢ le attività di manutenzione erano state svolte in esecuzione, dapprima, di un contratto stipulato l'8 luglio 2009 e, poi, di altro contratto sottoscritto l'1 aprile 2010;
➢ nonostante la regolare esecuzione delle attività di manutenzione previste nei citati contratti, il Controparte_4
[... [...]
non le aveva versato i corrispettivi
[...] Controparte_3 dovuti;
➢ in particolare, il predetto , nonostante i reiterati solleciti, si CP_3 era reso moroso nel pagamento della complessiva somma di euro
17.640,00, portata dalle fatture allegate.
Ciò premesso, la chiedeva ingiungersi, al Controparte_1 [...]
, il pagamento della complessiva Controparte_3 somma di euro 17.640,00, oltre interessi di mora - al tasso di cui all'art. 1284, I co., c.c. con decorrenza dalle “rispettive scadenze di pagamento” e fino alla data della domanda giudiziale, ed al tasso di cui all'art. 1284, IV co., c.c. a far data dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo – e spese del procedimento monitorio.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Roma emetteva il Decreto
Ingiuntivo n. 12493/2021, depositato il 5 luglio 2021 e notificato all'ingiunto con plico spedito il 23 settembre 2021 – ed indirizzato all'amministratore presso lo stabile condominiale - non consegnato per temporanea assenza del destinatario, depositato presso l'Ufficio postale e restituito al mittente, per compiuta giacenza al 10 ottobre 2021.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio, proponeva opposizione il con atto Controparte_3 notificato il 12 novembre 2021.
L'opponente eccepiva l'illegittimità del Decreto Ingiuntivo n. 12493/2021 dacché emesso in difetto di adeguata prova scritta del credito;
sempre, in via preliminare, eccepiva, poi, la prescrizione con riferimento al credito di euro
3.480,00 fondato sul contratto concluso il 08.07.2009.
Con riferimento, poi, alle restanti pretese, aventi ad oggetto il corrispettivo per le attività di manutenzione ordinaria relative alle annualità 2016 e 2017, il sollevava Controparte_3 eccezione di inadempimento, lamentando che la società opposta, per gli anni indicati, non aveva affatto eseguito le attività di manutenzione ordinaria del verde;
3 indi, illustrate partitamente le ragioni a fondamento delle eccezioni e contestazioni svolte, rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
All'esito della notifica dell'atto di citazione, si costituiva la Controparte_1 la quale contestava integralmente le avverse ragioni di opposizione, rassegnando le conclusioni richiamate in premessa.
Acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'esito della precisazione delle conclusioni con note scritte ex art. 127
c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****************************
Ritiene questo Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba pervenirsi alla revoca del Decreto Ingiuntivo n. 12493/2021 ed all'integrale rigetto della domanda proposta dalla con il ricorso monitorio. Controparte_1
Prima di procedere all'esame delle emergenze in atti, par d'uopo rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt.
645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale
4 principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Resta naturalmente fermo che il principio enunciato dall'art. 2697 c.c. non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato – come degli eventi modificativi o estintivi dello stesso - debba ricavarsi, esclusivamente, dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza che possano essere utilizzati altri elementi probatori acquisiti al processo. Al contrario, nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state offerte, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.
Deve, inoltre, rammentarsi che anche nell'ordinario giudizio di cognizione è dato porre, a fondamento e base della decisione, le circostanze pacifiche e/o incontestate.
Ed a tale ultimo proposito va osservato che la L. n. 69/2009, modificando il primo comma dell'art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema il principio della non contestazione, per modo che i fatti allegati da una parte e non contestati specificamente dalla controparte costituita, possono – ed anzi devono – ritenersi acclarati, senza necessità di relativa prova.
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, con riferimento all'importo di euro 3.480,00, portato dalla
5 fattura n. 105/2011 e richiesto a saldo sul corrispettivo per le attività di potatura di alberi di alto fusto, va osservato che il odierno opposto, con l'atto di CP_3 citazione in opposizione, aveva eccepito l'estinzione del credito in questione, per prescrizione decennale. Eccezione di prescrizione che, invero, non poteva e non può ritenersi adeguatamente contrastata dall'assunto di parte opposta secondo cui il credito in questione – pur agevolmente determinabile sulla base delle indicazioni contenute in contratto e certamente già determinato (rappresentando,
l'importo in contestazione, solo il saldo di un maggior credito) - sarebbe divenuto liquido e, conseguentemente, esigibile solo alla data di emissione della fattura.
Ad ogni buon conto, allo stato neppure si pone l'esigenza di soffermarsi sulla fondatezza della cennata eccezione di prescrizione, posto che nel corso del giudizio il Condominio opponente ha invocato e provato un diverso atto estintivo del credito di euro 3.480,00, portato dalla fattura n. 15/2011 del 23 giugno 2011.
Invero, il , nel Controparte_3 prosieguo del giudizio ha eccepito di aver già saldato il debito di cui alla richiamata fattura n. 15/2011 e, a conforto dell'attività solutoria invocata, ha prodotto copia di un assegno dell'importo di euro 3.480,00 emesso, in data 24 giugno 2011, in favore della ed ha, altresì, documentato Controparte_1
l'avvenuto, regolare incasso del titolo in questione da parte della società opposta.
Quanto, poi, al credito residuo di euro 14.160,00, portato dalle fatture n.
136/2018 e 137/2018 - emesse entrambe il 9 marzo 2018, ciascuna per l'importo di euro 7.080,00 al netto della ritenuta d'acconto, richiesto per la manutenzione delle aree verdi rispettivamente per l'anno 2016 e per l'anno 2017 – va osservato che il , fin dall'atto Controparte_3 introduttivo del giudizio di opposizione, ha sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. lamentando che la per gli anni in questione, Controparte_1 non aveva effettuato le attività di manutenzione ordinaria del verde dovute per contratto e precisando che, proprio in ragione dell'avverso inadempimento, si erano interrotti i rapporti contrattuali tra le parti.
6 Ebbene, a fronte dell'avversa eccezione di inadempimento, era onere della dimostrare di aver, invece, eseguito regolarmente le prestazioni Controparte_1 dovute.
A tale ultimo proposito va rammentato, infatti, che ove il debitore, convenuto per l'adempimento, eccepisca l'avverso inadempimento, risultano invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Senonché, la società odierna opposta non ha adeguatamente dimostrato di aver regolarmente eseguito, per gli anni 2016 e 2017, le attività di manutenzione ordinaria del verde dovute per contratto, ché, invece, si è limitata ad articolare in proposito una prova testimoniale del tutto generica (volta ad ottenere dai testi indicati la mera conferma delle scarne indicazioni contenute nella fattura) e, quindi, all'evidenza inammissibile.
Né va taciuto che svariati elementi di giudizio valgono a confortare l'eccezione sollevata dal opponente. CP_3
Invero, è certo significativa la circostanza che con la lettera di messa in mora del 14 novembre 2020, indirizzata all'amministratore del odierno CP_3 opponente, la a mezzo del proprio Legale di fiducia, indicava Controparte_1 quale credito maturato a titolo di corrispettivo, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del verde, solo l'importo di euro 3.480,00 (ovvero quello di cui alla fattura n. 105/2011) senza alcun riferimento a corrispettivi per attività di manutenzione ordinaria per gli anni 2016 e 2017 (corrispettivi, peraltro, singolarmente fatturati nello stesso giorno ed a distanza di tempo dall'epoca in cui dovevano essere eseguite le prestazioni fatturate).
Né va taciuto che il opponente ha documentato che già nel 2016 si CP_3 era attivato nella ricerca di altra impresa cui affidare la manutenzione dell'area verde di pertinenza;
in particolare, in atti vi è un preventivo emesso da
[...]
nel quale la misura del corrispettivo richiesto risulta così Parte_3 motivata: “Stante lo stato di assoluto abbandono, dove l'erba e le siepi hanno raggiunto dimensioni inmportanti […]”.
7 In definitiva, dunque, l'opposizione proposta dal
[...]
va integralmente accolta;
conseguentemente, il Controparte_3
Decreto Ingiuntivo n. 12493/2021 va revocato e la domanda di pagamento avanzata dalla con il ricorso monitorio integralmente rigettata. Controparte_1
Alla soccombenza consegue la condanna della alla rifusione, Controparte_1 in favore del delle Controparte_3 spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali in concerto espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come adeguati con D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI
UO, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 71669/2021
R.G., così provvede:
- In accoglimento dell'opposizione proposta dal
[...]
revoca il Decreto Ingiuntivo n. Controparte_3
12493/2021 e rigetta integralmente la domanda di pagamento proposta dalla con il ricorso monitorio. Controparte_1
- Condanna la alla rifusione, in favore del Controparte_1 [...]
, delle spese del presente Controparte_3 giudizio, che liquida in complessivi euro 5.222,50 – di cui euro 145,50 per spese vive ed euro 5.077,00 per compensi professionali – oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 22 dicembre 2025.
Il Giudice
LI UO
8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI UO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 71669/2021 R.G. e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t.,
[...] P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliato in alla Via Ennio Quirino Visconti n. 103, presso Pt_1 lo studio dell'Avv. Massimo Dellago, che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione.
Opponente
E
(P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in alla Via Controparte_2 Pt_1
G.A. Sartorio n. 40, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Di Palma, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Opposta
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 12493/2021, reso dal Tribunale di Roma il 5 luglio 2021.
CONCLUSIONI. per l'opponente: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e domanda, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare illegittimo il Decreto Ingiuntivo n. 12493/2021, dichiarando infondata, in fatto ed in diritto, la pretesa azionata con il ricorso monitorio nei confronti del
[...]
[... [...]
in via meramente subordinata, Controparte_5 ridurre l'importo oggetto di ingiunzione nella minore misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese di lite”; per l'opposta: “Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la totale infondatezza dell'opposizione proposta dal Controparte_3
e, per l'effetto, rigettarla. Accertare e dichiarare
[...] la fondatezza del credito azionato con il ricorso monitorio e, conseguentemente, condannare il opponente al pagamento, in favore della CP_3 CP_1
della somma di euro 17.640,00 ovvero del diverso importo ritenuto di
[...] giustizia, oltre interessi di mora, al tasso di cui all'art. 1284, I co., c.c. con decorrenza dalle “rispettive scadenze di pagamento” e fino alla data della domanda giudiziale, ed al tasso di cui all'art. 1284, IV co., c.c. a far data dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore del Procuratore di parte opposta, Avv. Eleonora Di Palma, in quanto antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., la deduceva che Controparte_1
➢ a decorrere dall'anno 2010 Essa aveva svolto attività di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle aree verdi di pertinenza del
; Controparte_3
➢ le attività di manutenzione erano state svolte in esecuzione, dapprima, di un contratto stipulato l'8 luglio 2009 e, poi, di altro contratto sottoscritto l'1 aprile 2010;
➢ nonostante la regolare esecuzione delle attività di manutenzione previste nei citati contratti, il Controparte_3
non le aveva versato i corrispettivi
[...] Controparte_3 dovuti;
10 ➢ in particolare, il predetto Condominio, nonostante i reiterati solleciti, si era reso moroso nel pagamento della complessiva somma di euro
17.640,00, portata dalle fatture allegate.
Ciò premesso, la chiedeva ingiungersi, al Controparte_1 [...]
, il pagamento della complessiva Controparte_3 somma di euro 17.640,00, oltre interessi di mora - al tasso di cui all'art. 1284, I co., c.c. con decorrenza dalle “rispettive scadenze di pagamento” e fino alla data della domanda giudiziale, ed al tasso di cui all'art. 1284, IV co., c.c. a far data dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo – e spese del procedimento monitorio.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Roma emetteva il Decreto
Ingiuntivo n. 12493/2021, depositato il 5 luglio 2021 e notificato all'ingiunto con plico spedito il 23 settembre 2021 – ed indirizzato all'amministratore presso lo stabile condominiale - non consegnato per temporanea assenza del destinatario, depositato presso l'Ufficio postale e restituito al mittente, per compiuta giacenza al 10 ottobre 2021.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio, proponeva opposizione il con atto Controparte_3 notificato il 12 novembre 2021.
L'opponente eccepiva l'illegittimità del Decreto Ingiuntivo n. 12493/2021 dacché emesso in difetto di adeguata prova scritta del credito;
sempre, in via preliminare, eccepiva, poi, la prescrizione con riferimento al credito di euro
3.480,00 fondato sul contratto concluso il 08.07.2009.
Con riferimento, poi, alle restanti pretese, aventi ad oggetto il corrispettivo per le attività di manutenzione ordinaria relative alle annualità 2016 e 2017, il sollevava Controparte_3 eccezione di inadempimento, lamentando che la società opposta, per gli anni indicati, non aveva affatto eseguito le attività di manutenzione ordinaria del verde;
indi, illustrate partitamente le ragioni a fondamento delle eccezioni e contestazioni svolte, rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
11 All'esito della notifica dell'atto di citazione, si costituiva la Controparte_1 la quale contestava integralmente le avverse ragioni di opposizione, rassegnando le conclusioni richiamate in premessa.
Acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'esito della precisazione delle conclusioni con note scritte ex art. 127
c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****************************
Ritiene questo Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba pervenirsi alla revoca del Decreto Ingiuntivo n. 12493/2021 ed all'integrale rigetto della domanda proposta dalla con il ricorso monitorio. Controparte_1
Prima di procedere all'esame delle emergenze in atti, par d'uopo rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt.
645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la
12 persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Resta naturalmente fermo che il principio enunciato dall'art. 2697 c.c. non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato – come degli eventi modificativi o estintivi dello stesso - debba ricavarsi, esclusivamente, dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza che possano essere utilizzati altri elementi probatori acquisiti al processo. Al contrario, nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state offerte, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.
Deve, inoltre, rammentarsi che anche nell'ordinario giudizio di cognizione è dato porre, a fondamento e base della decisione, le circostanze pacifiche e/o incontestate.
Ed a tale ultimo proposito va osservato che la L. n. 69/2009, modificando il primo comma dell'art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema il principio della non contestazione, per modo che i fatti allegati da una parte e non contestati specificamente dalla controparte costituita, possono – ed anzi devono – ritenersi acclarati, senza necessità di relativa prova.
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, con riferimento all'importo di euro 3.480,00, portato dalla fattura n. 105/2011 e richiesto a saldo sul corrispettivo per le attività di potatura di alberi di alto fusto, va osservato che il Condominio odierno opposto, con l'atto di
13 citazione in opposizione, aveva eccepito l'estinzione del credito in questione, per prescrizione decennale. Eccezione di prescrizione che, invero, non poteva e non può ritenersi adeguatamente contrastata dall'assunto di parte opposta secondo cui il credito in questione – pur agevolmente determinabile sulla base delle indicazioni contenute in contratto e certamente già determinato (rappresentando,
l'importo in contestazione, solo il saldo di un maggior credito) - sarebbe divenuto liquido e, conseguentemente, esigibile solo alla data di emissione della fattura.
Ad ogni buon conto, allo stato neppure si pone l'esigenza di soffermarsi sulla fondatezza della cennata eccezione di prescrizione, posto che nel corso del giudizio il Condominio opponente ha invocato e provato un diverso atto estintivo del credito di euro 3.480,00, portato dalla fattura n. 15/2011 del 23 giugno 2011.
Invero, il , nel Controparte_3 prosieguo del giudizio ha eccepito di aver già saldato il debito di cui alla richiamata fattura n. 15/2011 e, a conforto dell'attività solutoria invocata, ha prodotto copia di un assegno dell'importo di euro 3.480,00 emesso, in data 24 giugno 2011, in favore della ed ha, altresì, documentato Controparte_1
l'avvenuto, regolare incasso del titolo in questione da parte della società opposta.
Quanto, poi, al credito residuo di euro 14.160,00, portato dalle fatture n.
136/2018 e 137/2018 - emesse entrambe il 9 marzo 2018, ciascuna per l'importo di euro 7.080,00 al netto della ritenuta d'acconto, richiesto per la manutenzione delle aree verdi rispettivamente per l'anno 2016 e per l'anno 2017 – va osservato che il , fin dall'atto Controparte_3 introduttivo del giudizio di opposizione, ha sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. lamentando che la per gli anni in questione, Controparte_1 non aveva effettuato le attività di manutenzione ordinaria del verde dovute per contratto e precisando che, proprio in ragione dell'avverso inadempimento, si erano interrotti i rapporti contrattuali tra le parti.
Ebbene, a fronte dell'avversa eccezione di inadempimento, era onere della dimostrare di aver, invece, eseguito regolarmente le prestazioni Controparte_1 dovute.
14 A tale ultimo proposito va rammentato, infatti, che ove il debitore, convenuto per l'adempimento, eccepisca l'avverso inadempimento, risultano invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Senonché, la società odierna opposta non ha adeguatamente dimostrato di aver regolarmente eseguito, per gli anni 2016 e 2017, le attività di manutenzione ordinaria del verde dovute per contratto, ché, invece, si è limitata ad articolare in proposito una prova testimoniale del tutto generica (volta ad ottenere dai testi indicati la mera conferma delle scarne indicazioni contenute nella fattura) e, quindi, all'evidenza inammissibile.
Né va taciuto che svariati elementi di giudizio valgono a confortare l'eccezione sollevata dal opponente. CP_3
Invero, è certo significativa la circostanza che con la lettera di messa in mora del 14 novembre 2020, indirizzata all'amministratore del odierno CP_3 opponente, la a mezzo del proprio Legale di fiducia, indicava Controparte_1 quale credito maturato a titolo di corrispettivo, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del verde, solo l'importo di euro 3.480,00 (ovvero quello di cui alla fattura n. 105/2011) senza alcun riferimento a corrispettivi per attività di manutenzione ordinaria per gli anni 2016 e 2017 (corrispettivi, peraltro, singolarmente fatturati nello stesso giorno ed a distanza di tempo dall'epoca in cui dovevano essere eseguite le prestazioni fatturate).
Né va taciuto che il opponente ha documentato che già nel 2016 si CP_3 era attivato nella ricerca di altra impresa cui affidare la manutenzione dell'area verde di pertinenza;
in particolare, in atti vi è un preventivo emesso da
[...]
nel quale la misura del corrispettivo richiesto risulta così Parte_3 motivata: “Stante lo stato di assoluto abbandono, dove l'erba e le siepi hanno raggiunto dimensioni inmportanti […]”.
In definitiva, dunque, l'opposizione proposta dal
[...]
va integralmente accolta;
conseguentemente, il Controparte_3
15 Decreto Ingiuntivo n. 12493/2021 va revocato e la domanda di pagamento avanzata dalla con il ricorso monitorio integralmente rigettata. Controparte_1
Alla soccombenza consegue la condanna della alla rifusione, Controparte_1 in favore del delle Controparte_3 spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali in concerto espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come adeguati con D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI
UO, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 71669/2021
R.G., così provvede:
- In accoglimento dell'opposizione proposta dal
[...]
revoca il Decreto Ingiuntivo n. Controparte_3
12493/2021 e rigetta integralmente la domanda di pagamento proposta dalla con il ricorso monitorio. Controparte_1
- Condanna la alla rifusione, in favore del Controparte_1 [...]
, delle spese del presente Controparte_3 giudizio, che liquida in complessivi euro 5.222,50 – di cui euro 145,50 per spese vive ed euro 5.077,00 per compensi professionali – oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 22 dicembre 2025.
Il Giudice
LI UO
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