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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 26/11/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1806/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
SE IL, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1806 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019;
promossa da:
(C.F.: , nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente, in C.da Macchie n. 82/A, elettivamente domiciliato in Campobasso, viale Elena n. 20, presso lo studio dell'avv. Giulia Rita Michelina Di Paolo, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(attore)
nei confronti di:
DI CO (C.F.: ), nato a [...] CP_1 C.F._2
l'11/07/1960 ed ivi residente, in C.da Fonte Nuova n. 9, elettivamente domiciliato in Campobasso, via Gorizia n. 1, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Fiorella e Rodolfo Fiorella, che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio;
(convenuto)
e con:
(C.F.: , nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
21/02/1966, residente in [...], C/da Fontananuova n. 9, elettivamente domiciliata in Campobasso, via Gorizia n. 1, presso lo studio dell'avv. Diego Fiorella, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(litisconsorte necessario)
Oggetto: costituzione di servitù di passaggio;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore – premesso di aver acquistato, quale aggiudicatario, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E.I. n. 106/2014 celebratasi a carico di , la proprietà di due terreni ubicati nel Comune di RA IC, Controparte_3 censiti in catasto al foglio 104, rispettivamente particella 341 e particella 503, tuttavia entrambi interclusi, essendo precluso l'accesso diretto ai suddetti terreni dalla pubblica via, stante la presenza, nell'area circostante, di altri fondi di proprietà del , di cui uno interessato da una costruzione CP_3 immobiliare in parte ricadente sulla stessa particella 503 – ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, chiedendo, previo accertamento dello stato di Controparte_3 interclusione dei fondi distinti al foglio 104, particelle 341 e 503:
- di accertare e dichiarare l'esistenza, in favore di detti fondi, di una servitù di passaggio della larghezza di 6/7 metri, coincidente con il piazzale antistante l'abitazione del convenuto
(distinta in catasto al foglio 104, particella 571), senza il pagamento di alcun indennizzo o, in subordine, disponendo il pagamento di un importo minimo;
- di condannare al pagamento della somma pari ad € 43.006,20 a titolo Controparte_3 di indennizzo per la porzione di suolo occupata dall'immobile di sua proprietà, nonché dell'ulteriore somma pari a € 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dall'impossibilità di accedere liberamente al proprio fondo.
Si è costituito in giudizio , contestando le avverse deduzioni, in quanto Controparte_3 infondate, e chiedendo, quindi, l'integrale rigetto:
- sia della domanda volta al riconoscimento di una servitù di passaggio o, in subordine,
l'individuazione di una servitù tale da comportare il minor peso possibile per il proprio fondo, con riconoscimento, in ogni caso, di un equo indennizzo;
- sia delle restanti domande attoree. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti, mediante escussione di due testi di parte attrice e due testi di parte convenuta, nonché mediante espletamento di una C.T.U. e, pronunciata sentenza non definitiva, con cui è stata dichiarata l'interclusione dei fondi oggetto di causa e sono state, altresì, rigettate le domande attoree di condanna dell'odierno convenuto al pagamento della somma pari ad € 43.006,20 a titolo di indennizzo per la porzione di suolo occupata e ad € 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno per l'impossibilità di accedere liberamente al proprio fondo, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario, , quale comproprietaria Controparte_2 della particella a carico della quale l'attore ha chiesto dichiararsi la servitù di passaggio.
Si è, quindi, costituita in giudizio quest'ultima, contestando, nel merito, la domanda attorea, in quanto infondata, e chiedendone il rigetto.
Fatte precisare le conclusioni mediante scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata, quindi, nuovamente trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
(ridotti ai sensi del comma 2 della citata disposizione) per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati.
Deve, in primo luogo, ritenersi del tutto pacifico lo stato di interclusione dei fondi oggetto di causa e di proprietà dell'odierno attore (distinti al foglio 104, particelle 341 e 503), in quanto accertato con sentenza non definitiva emessa in corso di causa, sulla scorta della C.T.U. espletata nel presente giudizio, la quale ha, effettivamente, consentito di accertare come il fondo dell'odierno attore non sia in alcun modo “dotato di un proprio accesso diretto dalla strada pubblica” (cfr. pag. 5 dell'elaborato peritale, in atti).
A norma dell'art. 1051 c.c., dunque, l'odierno attore ha diritto ad ottenere un passaggio, pedonale e carrabile, sul fondo di proprietà delle controparti.
Dalla C.T.U. espletata in corso di causa, infatti, è emerso che “il tracciato più idoneo alla formazione di una servitù di passaggio”, e tale da garantire il minor pregiudizio possibile per i proprietari del fondo servente, “possa essere individuato nel terreno ricadente sulla particella n. 251 del foglio di mappa n. 104 del Comune di RA IC”, dovendosi, in particolare, “individuare il percorso di accesso al fondo intercluso in prossimità del corso d'acqua (vallone), ed opportunamente distanziato dallo stesso, anche per garantire la sicurezza e la conservazione delle piantumazioni arboree esistenti” (cfr. pag. 6 dell'elaborato peritale, in atti). Ritiene, infatti, questo giudice che la soluzione prospettata dal C.T.U. sia quella in grado di garantire il più breve accesso alla via pubblica e, quindi, il minor danno possibile per il fondo servente, atteso che:
• da un lato, l'accesso dalla particella 343, prospettata come soluzione alternativa dal convenuto e dalla litisconsorte, appare, invero, di difficile e dispendiosa realizzazione, “essendo detto terreno ricoperto da arbusti di varie dimensioni e grandezze”, al punto da richiedere “notevoli lavori di taglio ed estirpamento per consentirvi l'accesso con veicoli e/o mezzi agricoli” (cfr. pagg.
7-8 della risposta del C.T.U. alle osservazioni dei CC.TT.PP.);
• dall'altro lato, l'individuazione di una diversa modalità di accesso, sempre dalla particella n.
251, ma lungo la sua linea di confine, si sarebbe tradotta in “un tragitto eccessivamente lungo”
(cfr. pag.
7-8 della risposta del C.T.U. alle osservazioni dei CC.TT.PP., in atti) e, pertanto, del tutto condivisibilmente, non è stata considerata dal C.T.U.
Alla luce di quanto sin qui osservato, deriva, quindi, l'accoglimento della domanda principale promossa dall'attore, con costituzione, in favore dei fondi di sua proprietà, di una servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà delle controparti censito al foglio 104, particella 251, secondo le modalità prescritte dal C.T.U. nel proprio elaborato.
Deve, quindi, essere costituita in favore dei fondi di proprietà dell'attore una servitù di passaggio sul fondo di proprietà delle controparti ricadente sulla particella n. 251 del foglio di mappa n. 104 del
Comune di RA IC (CB), secondo un percorso (tracciato) in prossimità del corso d'acqua
(vallone) ed opportunamente distanziato dallo stesso, di lunghezza pari a m. 77,30 e di larghezza pari a m. 3,00, per una superficie totale pari a mq 220,00.
Per un più agevole esercizio del passaggio, il percorso dovrà, infine, essere tracciato in terra battuta e/o in misto stabilizzato, a spese dell'odierno attore, quale titolare del fondo dominante.
Per la costituzione della servitù non può, invece, essere previsto l'obbligo di indennizzo a carico del proprietario del fondo dominante.
Trova infatti applicazione diretta il disposto di cui all'art. 1054 c.c. anche nel caso, come quello di specie, in cui l'interclusione assoluta è l'effetto di un frazionamento immobiliare di fatto, prodottosi nell'ambito di una esecuzione forzata per effetto della vendita di alcune soltanto delle particelle tutte, originariamente, di proprietà dello stesso soggetto, atteso che – come ormai chiarito dalla Suprema corte – la vendita giudiziale rientra tra le ipotesi di alienazione a titolo oneroso (v., in tal senso: Cass. civ. n. 14481/2018, secondo cui “qualora, in seguito alla suddivisione di un terreno in sede di vendita forzata, alcuni dei lotti così formati risultino interclusi, gli acquirenti degli stessi hanno diritto di ottenere dagli altri proprietari il passaggio ai sensi dell'art. 1054 c.c.”. E, invero, lo stato di interclusione dei fondi di proprietà dell'attore rinviene direttamente dalla divisione, di fatto, del più grande complesso immobiliare di proprietà del convenuto e della litisconsorte necessaria realizzatasi in sede esecutiva in virtù della vendita di alcune particelle soltanto.
Sicché non vi è dubbio che l'attore ha diritto di ottenere il passaggio, senza la corresponsione di alcuna indennità in favore dei titolari dei fondi serventi.
Spese e compensi di giudizio restano interamente compensati tra le parti, stante la soccombenza reciproca (tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del rigetto di parte delle domande attoree in virtù della sentenza non definitiva emessa in corso di causa).
Le spese di C.T.U., liquidate come in corso di causa e già poste a carico di tutte le parti, in solido tra loro, devono, infine, nel rapporto interno tra le parti, essere definitivamente poste per metà a carico dell'attore e, per l'altra metà, a carico delle restanti parti, in parti uguali tra loro, e ciò in proporzione ai rispettivi interessi nella causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1806 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
• Accoglie, per quanto di ragione, la domanda promossa da e, Parte_1 per l'effetto:
• Dispone la costituzione della servitù di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, in favore e a vantaggio dei fondi di proprietà dell'attore, siti nel Comune di RA IC,
CB, e identificati al foglio 104, particella 341 e particella 503, a carico del fondo di proprietà del convenuto e della litisconsorte necessaria, sito nel Comune di RA IC, CB, e identificato al foglio 104, particella 251;
• Dispone che l'esercizio del passaggio debba avvenire secondo un percorso (tracciato) in prossimità del corso d'acqua (vallone) ed opportunamente distanziato dallo stesso, di lunghezza pari a m. 77,30 e di larghezza pari a m. 3,00, per una superficie totale pari a mq
220,00, secondo quanto più analiticamente indicato dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti e relativi allegati;
• Dispone che il percorso del passaggio dovrà essere tracciato in terra battuta e/o in misto stabilizzato, a spese dell'odierno attore, quale titolare del fondo dominante;
• Rigetta ogni altra domanda;
• Dispone la compensazione integrale delle spese di lite dell'odierno giudizio tra le parti;
• Dispone che, nel rapporto interno tra le parti, le spese di C.T.U. restino definitivamente, per metà, a carico dell'odierno attore e, per l'altra metà, a carico delle restanti parti, in parti uguali tra loro.
Così deciso in Campobasso, 25 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa SE IL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
SE IL, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1806 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019;
promossa da:
(C.F.: , nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente, in C.da Macchie n. 82/A, elettivamente domiciliato in Campobasso, viale Elena n. 20, presso lo studio dell'avv. Giulia Rita Michelina Di Paolo, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(attore)
nei confronti di:
DI CO (C.F.: ), nato a [...] CP_1 C.F._2
l'11/07/1960 ed ivi residente, in C.da Fonte Nuova n. 9, elettivamente domiciliato in Campobasso, via Gorizia n. 1, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Fiorella e Rodolfo Fiorella, che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio;
(convenuto)
e con:
(C.F.: , nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
21/02/1966, residente in [...], C/da Fontananuova n. 9, elettivamente domiciliata in Campobasso, via Gorizia n. 1, presso lo studio dell'avv. Diego Fiorella, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(litisconsorte necessario)
Oggetto: costituzione di servitù di passaggio;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore – premesso di aver acquistato, quale aggiudicatario, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E.I. n. 106/2014 celebratasi a carico di , la proprietà di due terreni ubicati nel Comune di RA IC, Controparte_3 censiti in catasto al foglio 104, rispettivamente particella 341 e particella 503, tuttavia entrambi interclusi, essendo precluso l'accesso diretto ai suddetti terreni dalla pubblica via, stante la presenza, nell'area circostante, di altri fondi di proprietà del , di cui uno interessato da una costruzione CP_3 immobiliare in parte ricadente sulla stessa particella 503 – ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, chiedendo, previo accertamento dello stato di Controparte_3 interclusione dei fondi distinti al foglio 104, particelle 341 e 503:
- di accertare e dichiarare l'esistenza, in favore di detti fondi, di una servitù di passaggio della larghezza di 6/7 metri, coincidente con il piazzale antistante l'abitazione del convenuto
(distinta in catasto al foglio 104, particella 571), senza il pagamento di alcun indennizzo o, in subordine, disponendo il pagamento di un importo minimo;
- di condannare al pagamento della somma pari ad € 43.006,20 a titolo Controparte_3 di indennizzo per la porzione di suolo occupata dall'immobile di sua proprietà, nonché dell'ulteriore somma pari a € 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dall'impossibilità di accedere liberamente al proprio fondo.
Si è costituito in giudizio , contestando le avverse deduzioni, in quanto Controparte_3 infondate, e chiedendo, quindi, l'integrale rigetto:
- sia della domanda volta al riconoscimento di una servitù di passaggio o, in subordine,
l'individuazione di una servitù tale da comportare il minor peso possibile per il proprio fondo, con riconoscimento, in ogni caso, di un equo indennizzo;
- sia delle restanti domande attoree. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti, mediante escussione di due testi di parte attrice e due testi di parte convenuta, nonché mediante espletamento di una C.T.U. e, pronunciata sentenza non definitiva, con cui è stata dichiarata l'interclusione dei fondi oggetto di causa e sono state, altresì, rigettate le domande attoree di condanna dell'odierno convenuto al pagamento della somma pari ad € 43.006,20 a titolo di indennizzo per la porzione di suolo occupata e ad € 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno per l'impossibilità di accedere liberamente al proprio fondo, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario, , quale comproprietaria Controparte_2 della particella a carico della quale l'attore ha chiesto dichiararsi la servitù di passaggio.
Si è, quindi, costituita in giudizio quest'ultima, contestando, nel merito, la domanda attorea, in quanto infondata, e chiedendone il rigetto.
Fatte precisare le conclusioni mediante scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata, quindi, nuovamente trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
(ridotti ai sensi del comma 2 della citata disposizione) per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati.
Deve, in primo luogo, ritenersi del tutto pacifico lo stato di interclusione dei fondi oggetto di causa e di proprietà dell'odierno attore (distinti al foglio 104, particelle 341 e 503), in quanto accertato con sentenza non definitiva emessa in corso di causa, sulla scorta della C.T.U. espletata nel presente giudizio, la quale ha, effettivamente, consentito di accertare come il fondo dell'odierno attore non sia in alcun modo “dotato di un proprio accesso diretto dalla strada pubblica” (cfr. pag. 5 dell'elaborato peritale, in atti).
A norma dell'art. 1051 c.c., dunque, l'odierno attore ha diritto ad ottenere un passaggio, pedonale e carrabile, sul fondo di proprietà delle controparti.
Dalla C.T.U. espletata in corso di causa, infatti, è emerso che “il tracciato più idoneo alla formazione di una servitù di passaggio”, e tale da garantire il minor pregiudizio possibile per i proprietari del fondo servente, “possa essere individuato nel terreno ricadente sulla particella n. 251 del foglio di mappa n. 104 del Comune di RA IC”, dovendosi, in particolare, “individuare il percorso di accesso al fondo intercluso in prossimità del corso d'acqua (vallone), ed opportunamente distanziato dallo stesso, anche per garantire la sicurezza e la conservazione delle piantumazioni arboree esistenti” (cfr. pag. 6 dell'elaborato peritale, in atti). Ritiene, infatti, questo giudice che la soluzione prospettata dal C.T.U. sia quella in grado di garantire il più breve accesso alla via pubblica e, quindi, il minor danno possibile per il fondo servente, atteso che:
• da un lato, l'accesso dalla particella 343, prospettata come soluzione alternativa dal convenuto e dalla litisconsorte, appare, invero, di difficile e dispendiosa realizzazione, “essendo detto terreno ricoperto da arbusti di varie dimensioni e grandezze”, al punto da richiedere “notevoli lavori di taglio ed estirpamento per consentirvi l'accesso con veicoli e/o mezzi agricoli” (cfr. pagg.
7-8 della risposta del C.T.U. alle osservazioni dei CC.TT.PP.);
• dall'altro lato, l'individuazione di una diversa modalità di accesso, sempre dalla particella n.
251, ma lungo la sua linea di confine, si sarebbe tradotta in “un tragitto eccessivamente lungo”
(cfr. pag.
7-8 della risposta del C.T.U. alle osservazioni dei CC.TT.PP., in atti) e, pertanto, del tutto condivisibilmente, non è stata considerata dal C.T.U.
Alla luce di quanto sin qui osservato, deriva, quindi, l'accoglimento della domanda principale promossa dall'attore, con costituzione, in favore dei fondi di sua proprietà, di una servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà delle controparti censito al foglio 104, particella 251, secondo le modalità prescritte dal C.T.U. nel proprio elaborato.
Deve, quindi, essere costituita in favore dei fondi di proprietà dell'attore una servitù di passaggio sul fondo di proprietà delle controparti ricadente sulla particella n. 251 del foglio di mappa n. 104 del
Comune di RA IC (CB), secondo un percorso (tracciato) in prossimità del corso d'acqua
(vallone) ed opportunamente distanziato dallo stesso, di lunghezza pari a m. 77,30 e di larghezza pari a m. 3,00, per una superficie totale pari a mq 220,00.
Per un più agevole esercizio del passaggio, il percorso dovrà, infine, essere tracciato in terra battuta e/o in misto stabilizzato, a spese dell'odierno attore, quale titolare del fondo dominante.
Per la costituzione della servitù non può, invece, essere previsto l'obbligo di indennizzo a carico del proprietario del fondo dominante.
Trova infatti applicazione diretta il disposto di cui all'art. 1054 c.c. anche nel caso, come quello di specie, in cui l'interclusione assoluta è l'effetto di un frazionamento immobiliare di fatto, prodottosi nell'ambito di una esecuzione forzata per effetto della vendita di alcune soltanto delle particelle tutte, originariamente, di proprietà dello stesso soggetto, atteso che – come ormai chiarito dalla Suprema corte – la vendita giudiziale rientra tra le ipotesi di alienazione a titolo oneroso (v., in tal senso: Cass. civ. n. 14481/2018, secondo cui “qualora, in seguito alla suddivisione di un terreno in sede di vendita forzata, alcuni dei lotti così formati risultino interclusi, gli acquirenti degli stessi hanno diritto di ottenere dagli altri proprietari il passaggio ai sensi dell'art. 1054 c.c.”. E, invero, lo stato di interclusione dei fondi di proprietà dell'attore rinviene direttamente dalla divisione, di fatto, del più grande complesso immobiliare di proprietà del convenuto e della litisconsorte necessaria realizzatasi in sede esecutiva in virtù della vendita di alcune particelle soltanto.
Sicché non vi è dubbio che l'attore ha diritto di ottenere il passaggio, senza la corresponsione di alcuna indennità in favore dei titolari dei fondi serventi.
Spese e compensi di giudizio restano interamente compensati tra le parti, stante la soccombenza reciproca (tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del rigetto di parte delle domande attoree in virtù della sentenza non definitiva emessa in corso di causa).
Le spese di C.T.U., liquidate come in corso di causa e già poste a carico di tutte le parti, in solido tra loro, devono, infine, nel rapporto interno tra le parti, essere definitivamente poste per metà a carico dell'attore e, per l'altra metà, a carico delle restanti parti, in parti uguali tra loro, e ciò in proporzione ai rispettivi interessi nella causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1806 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
• Accoglie, per quanto di ragione, la domanda promossa da e, Parte_1 per l'effetto:
• Dispone la costituzione della servitù di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, in favore e a vantaggio dei fondi di proprietà dell'attore, siti nel Comune di RA IC,
CB, e identificati al foglio 104, particella 341 e particella 503, a carico del fondo di proprietà del convenuto e della litisconsorte necessaria, sito nel Comune di RA IC, CB, e identificato al foglio 104, particella 251;
• Dispone che l'esercizio del passaggio debba avvenire secondo un percorso (tracciato) in prossimità del corso d'acqua (vallone) ed opportunamente distanziato dallo stesso, di lunghezza pari a m. 77,30 e di larghezza pari a m. 3,00, per una superficie totale pari a mq
220,00, secondo quanto più analiticamente indicato dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti e relativi allegati;
• Dispone che il percorso del passaggio dovrà essere tracciato in terra battuta e/o in misto stabilizzato, a spese dell'odierno attore, quale titolare del fondo dominante;
• Rigetta ogni altra domanda;
• Dispone la compensazione integrale delle spese di lite dell'odierno giudizio tra le parti;
• Dispone che, nel rapporto interno tra le parti, le spese di C.T.U. restino definitivamente, per metà, a carico dell'odierno attore e, per l'altra metà, a carico delle restanti parti, in parti uguali tra loro.
Così deciso in Campobasso, 25 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa SE IL