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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/05/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 250/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del giorno
8/04/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 250/2022 R.G., promossa da
C.F. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice
Magno ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Marasco-Mascaro sito in Lamezia Terme (CZ) via Sele, n. 33, giusta procura in atti.
Opponente contro
, (C.F. e P.IV.A. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Marilena Raimo (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Reggio C.F._2
Calabria, via Del Gelsomino n. 37, giusta procura in atti.
Opposta
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa - qui da intendersi integralmente riprodotte -, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 7.03.2022, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 030 2021 90006302 52/000, notificata il giorno 8 febbraio 2022 dall' , nonché, avverso la presupposta cartella di pagamento n. 030 Controparte_2
2011 00115488 46000 pari ad €370 e relativa a sanzione amministrativa irrogata dall'Ispettorato del
Lavoro nell'anno 2010. Eccepiva al riguardo, la nullità/inesistenza della notifica della intimazione di pagamento e della cartella ad essa sottesa, nonché, l'omessa notifica della ordinanza-ingiunzione che aveva dato origine alla sanzione amministrativa;
nel merito, contestava la fondatezza della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione quinquennale.
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva preliminarmente il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso per la mancata chiamata in giudizio dell'ente impositore Ispettorato del Lavoro;
contestava, inoltre, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la esistenza di validi atti interruttivi.
3. A seguito dell'udienza del 8.4.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note depositate dalla sola parte ricorrente, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito specificate.
Quanto all'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici alla iscrizione a ruolo e di intervenuta prescrizione del credito, si deve dare atto della recente pronuncia della Suprema Corte, a Sezioni
Unite, n. 7514 del giorno 8.03.2022, nella quale, in caso sovrapponibile al presente, è stato enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
Nella motivazione della sentenza si afferma, inoltre, che “in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, (..) la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina,
è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222,
Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.”.
Nel caso di specie, oggetto dell'atto di opposizione è l'omessa notifica degli atti prodromici alla emissione della cartella impugnata e, in particolare, della ordinanza ingiunzione della Direzione
Provinciale del Lavoro di Catanzaro di cui si chiede la declaratoria di nullità, oltre alla prescrizione del credito portato dalla cartella medesima e, pertanto, l'impugnazione si riferisce, all'attività dell'Ente Impositore che ha emesso la sanzione amministrativa e non rientra, in alcun modo, nella sfera di competenza di , a cui spetta solo l'attività successiva di Controparte_1 riscossione delle somme comunicate dall'Ente competente per materia.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione è da rigettare per difetto di legittimazione passiva in capo all'agente della riscossione, unico soggetto convenuto in giudizio.
5.Tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale sopravvenuto in corso di causa, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 5.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del giorno
8/04/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 250/2022 R.G., promossa da
C.F. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice
Magno ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Marasco-Mascaro sito in Lamezia Terme (CZ) via Sele, n. 33, giusta procura in atti.
Opponente contro
, (C.F. e P.IV.A. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Marilena Raimo (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Reggio C.F._2
Calabria, via Del Gelsomino n. 37, giusta procura in atti.
Opposta
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa - qui da intendersi integralmente riprodotte -, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 7.03.2022, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 030 2021 90006302 52/000, notificata il giorno 8 febbraio 2022 dall' , nonché, avverso la presupposta cartella di pagamento n. 030 Controparte_2
2011 00115488 46000 pari ad €370 e relativa a sanzione amministrativa irrogata dall'Ispettorato del
Lavoro nell'anno 2010. Eccepiva al riguardo, la nullità/inesistenza della notifica della intimazione di pagamento e della cartella ad essa sottesa, nonché, l'omessa notifica della ordinanza-ingiunzione che aveva dato origine alla sanzione amministrativa;
nel merito, contestava la fondatezza della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione quinquennale.
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva preliminarmente il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso per la mancata chiamata in giudizio dell'ente impositore Ispettorato del Lavoro;
contestava, inoltre, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la esistenza di validi atti interruttivi.
3. A seguito dell'udienza del 8.4.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note depositate dalla sola parte ricorrente, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito specificate.
Quanto all'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici alla iscrizione a ruolo e di intervenuta prescrizione del credito, si deve dare atto della recente pronuncia della Suprema Corte, a Sezioni
Unite, n. 7514 del giorno 8.03.2022, nella quale, in caso sovrapponibile al presente, è stato enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
Nella motivazione della sentenza si afferma, inoltre, che “in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, (..) la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina,
è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222,
Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.”.
Nel caso di specie, oggetto dell'atto di opposizione è l'omessa notifica degli atti prodromici alla emissione della cartella impugnata e, in particolare, della ordinanza ingiunzione della Direzione
Provinciale del Lavoro di Catanzaro di cui si chiede la declaratoria di nullità, oltre alla prescrizione del credito portato dalla cartella medesima e, pertanto, l'impugnazione si riferisce, all'attività dell'Ente Impositore che ha emesso la sanzione amministrativa e non rientra, in alcun modo, nella sfera di competenza di , a cui spetta solo l'attività successiva di Controparte_1 riscossione delle somme comunicate dall'Ente competente per materia.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione è da rigettare per difetto di legittimazione passiva in capo all'agente della riscossione, unico soggetto convenuto in giudizio.
5.Tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale sopravvenuto in corso di causa, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 5.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara