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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere Dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 1050/2024 R.G, proposta
DA
, quale rappresentante della [...] Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di Parte_2
mandato in atti, dall'avv. Stefania Iannicelli, presso il cui studio, in Salerno,
alla Via Giacinto Vicinanza n. 11, elettivamente domicilia
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI وrappresentata e difesa, in virtù del mandato Controparte_1
in atti, dall'avv. Carlo Spinelli, presso il cui studio in Castel San Giorgio,
alla via Luigi Guerrasio n.97, elettivamente domicilia;
APPELLATA
Oggetto: appello all'ordinanza di estinzione resa in data 12.06.2024 dal
Tribunale civile di Nocera Inferiore, in tema di azione revocatoria.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, notificato il 12/10/2016 e depositato il 19/10/2016, la Parte_3 incardinava dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
al fine di ottenere la declaratoria di inefficacianei confronti di Controparte_1
dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale a rogito del Notaio Persona_1 del
28.04.2014 (rep. 996 - racc. 552) e trascritto il 30.04.2014 presso la Conservatoria dei
RR.II. di Salerno.
Si costituiva in giudizio, in data 08.02.2017, Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda.
In data 16.03.2018, Controparte_2 a tutela del proprio credito, interveniva volontariamente nel giudizio, chiedendo che l'inefficacia dell'atto dispositivo fosse dichiarata anche nei propri confronti. Successivamente, a seguito della scissione societaria, la titolarità del credito veniva per la trasferita ad Parte_2 la quale conferiva mandato ad Parte_1
gestione del contenzioso.
Con comparsa ex art. 111 cpc del 15/03/2021 interveniva nel presente giudizio la
[...]
sul presupposto che il credito CP 3 quale procuratrice di CP_4
originariamente vantato da Banco di Credito Popolare era stato oggetto di cessione ex art. 58 TUB in favore della società veicolo Controparte_5 come da Avviso di
Cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 146 del 15/12/2020, ivi chiedendo l'estromissione della cedente;
Con atto depositato in data 06.06.2024, CP_3 procuratrice di CP_5
,[...] cessionaria del credito originario della Parte_3 dichiarava di rinunciare al giudizio per intervenuta transazione.
Controparte_6 nel riportarsi aCon nota scritta, depositata in data 11.06.2024, la tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria conclusionale, insisteva per l'accoglimento della domanda revocatoria e per l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale, nei confronti onché della conseguente scissionariadi Controparte_6 Parte_2
All'esito dell'udienza del 12.06.2024, il Tribunale, con ordinanza depositata il
13.06.2024, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, rilevando che: "Visto il decreto con cui è stata disposta la trattazione scritta della presente controversia;
lette le note ritualmente depositate dalla sola attrice/inteventrice ex art. 111 c.p.c. vista la rinunzia.
Dichiara estinto il giudizio".
Avverso la predetta ordinanza, Parte_1 ha proposto appello, deducendo la violazione degli artt. 112 e 306 cpc, in quanto il giudice di prime cure ha dichiarato estinto il giudizio, sul presupposto dell'atto di rinuncia della sola parte attrice,
omettendo di considerare la posizione della parte interveniente, titolare di autonomo interesse a stare in giudizio.
Si è costituita in giudizio Controparte_1 che ha contestato il gravame,
chiedendone il rigetto, in quanto inammissibile, oltre che infondato in fatto e in diritto.
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, all'udienza del
25.09.2025 e, con ordinanza del 07.10.2025, la causa è stata rimessa alla decisione del
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza,
ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile,
12 febbraio 2016 n.904, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass.
civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile, sez. I, 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I, 1418; Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in
Giust. civ. Mass. 2002, 1829);
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell' Parte_1
L'appellata eccepisce, in primo luogo, che l'appellante non ha partecipato al giudizio conclusosi con l'ordinanza oggetto di gravame e, in secondo luogo, che non risulta
"non avendolo mai titolare del credito azionato dalla Controparte_2
acquistato.
Deduce, al riguardo, che la società Parte_2 non ha fornito prova della propria legittimazione attiva, risultando a tal fine inidonea la documentazione prodotta, e,
segnatamente l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2020.
Prosegue l'appellante, affermando che tale pubblicazione vale unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori nei confronti del cedente, ma non costituisce prova dell'effettiva stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito.
Il motivo è infondato.
Questa Corte osserva, anzitutto, che l'appellante, in quanto cessionaria della [...]
è successore a titolo particolare della medesima.Controparte_2
Ne consegue che, pur non partecipando al giudizio di primo grado, è legittimata a proporre impugnazione ai sensi dell'art. 111 comma 4 cpc, purché “alleghi e provi la propria legitimatio ad causam, dimostrando di essere subentrata nella medesima posizione del proprio dante causa" (cfr Cass. civ. n. 34373/2023).
A tal proposito, l'operazione avvenuta tra Controparte_2 e la società Parte_2 a qualificata come cessione di crediti in blocco, ex art. 58 d.lgs. 385/93.
Tale disposizione normativa ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti del debitore ceduto, la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale,
dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti ceduti.
Ai fini della prova della cessione stessa, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito vantato tra quelli oggetto di cessione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, ad eccezione dell'ipotesi in cui la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n.
4116/2016; Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 5857/2022).
In particolare, la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata sia mediante la produzione del contratto, sia con il deposito dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco,
senza che occorra la specifica enumerazione di ciascuno di essi, quando gli elementi comuni considerati per la formazione delle singole classi consentono di individuare senza margini di incertezza i rapporti giuridici oggetto di cessione (Cass. n.
31188/2017; Cass. n. 15884/2019; Cass. 26127/2024).
Solo nell'ipotesi in cui il debitore ceduto contesti, prima ancora che l'inclusione del credito nella cessione in blocco, l'esistenza stessa del contratto di cessione, non è
sufficiente la sola dimostrazione della pubblicazione del suo avviso sulla Gazzetta
Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, peraltro, la pubblicazione può rivestire un valore indiziario, specialmente quando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass.
n. 17944/2023).
Nel caso di specie, la società Parte_2 ha dedotto espressamente che, in forza di un atto di scissione parziale concluso in data 25 novembre 2020, è divenuta titolare esclusiva di un compendio, composto, all'attivo, da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite;
e, al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto.
La società cessionaria ha, altresì, allegato e provato di aver dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti mediante pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n. 151 del 29
dicembre 2020, evidenziando che tra le posizioni cedute rientrava anche quella facente capo alla "nei confronti dell'impresa
[...]Controparte_2 Controparte_7 e, pertanto, anche nei confronti della garante Controparte_1 Alla luce della documentazione depositata e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, va osservato che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è sufficiente al fine di provare la legittimazione sostanziale della società cessionaria, in quanto gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti ceduti consentono di identificare i rapporti (crediti classificati come
"sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i
"Crediti NPL"); crediti classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti UTP" e, unitamente ai Crediti NPL, i "Crediti Deteriorati"); rapporti giuridici relativi ai Crediti UTP;
strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai
Crediti Deteriorati;
attività fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione;
e passività inerenti a rapporti con istituzioni creditizie, quali, ad esempio, debito finanziario e contratti derivati."
Accanto a tali criteri forniti per la individuazione dei crediti ceduti, va considerato che non è stata contestata l'esistenza dell'operazione di cessione in blocco, né vi è stata una contestazione specifica della titolarità del credito in capo alla cessionaria e della sua inclusione fra quelli ceduti, elementi che consentono di ritenere che il credito azionato dalla Parte_2 rientri proprio tra i rapporti ceduti dalla Controparte_2
[...] a detta società.
A ciò si aggiunge la condotta processuale della Banca cedente, la quale, nella nota del
12 giugno 2024, ha concluso per l'accoglimento dell'azione revocatoria anche nei e ha successivamente omesso ogni attività difensiva in sedeconfronti di Parte_2 di appello, in tal modo avvalorando il subentro della cessionaria nella posizione processuale del diritto in contesa.
Ciò posto, la questione sottoposta al Collegio, come desumibile dai motivi di appello,
concerne la legittimità del provvedimento con cui il giudice di prime cure ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti da parte dell'appellante, omettendo di pronunciarsi sulla posizione della CP_6 intervenuta nel processo.
,
Occorre innanzitutto qualificare l'intervento proposto in primo grado dalla suddetta
Banca.
Prendendo le mosse dall'art. 105 c.p.c., si osserva che tale disposizione disciplina tre diverse tipologie di intervento volontario: 1) quello principale, che si verifica quando nel giudizio pendente interviene un soggetto che fa valere nei confronti di entrambe le parti in causa un diritto relativo a quello controverso dedotto in giudizio e ad esso connesso per oggetto e titolo, con una domanda diretta contro le suddette parti originarie ed incompatibile con le posizioni e le conclusioni di entrambe;
2) quello c.d.
litisconsortile o "adesivo autonomo", che si verifica quando un soggetto fa valere un proprio diritto connesso per oggetto e/o per titolo a quello dedotto in giudizio - nei confronti di una soltanto delle parti originarie, assumendo perciò una posizione autonoma soltanto nei confronti di tale parte;
3) infine quello c.d. "adesivo dipendente",
che si verifica quando il terzo non fa valere un proprio diritto nei confronti di alcuno ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti in giudizio perché titolare di un rapporto strutturalmente dipendente da quello oggetto del giudizio. Tale ultimo tipo di intervento è dunque caratterizzato dal fatto che l'interveniente non rivendica un proprio diritto come negli altri due tipi di intervento - ma assume una posizione subordinata alla parte della quale auspica e cerca di propiziare la vittoria.
Alla luce di tali premesse, ad avviso di questa Corte, non vi è dubbio che l'intervento spiegato dalla CP_6 nel giudizio di revocatoria promosso dalla Parte_3
nei confronti della garante
[...] successivamente sostituita dalla CP_3 و
debba essere qualificato come “intervento adesivo autonomo", Controparte_1
in quanto l'istituto di credito interventore ha proposto una autonoma domanda ex art. 2901 c.c. fondata sul medesimo titolo fatto valere dall'attore. Il titolo in questione,
ossia il fatto giuridico costitutivo di entrambi i rapporti, era rappresentato dal medesimo atto di disposizione patrimoniale che aveva originato il c.d. eventus damni e che, quindi, era venuto a concretizzare la diminuzione di garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.) in capo allo stesso debitore rispetto a tutte le ragioni creditorie verso le quali costui è esposto e nei cui confronti, sia l'attore che l'interventore,
chiedono tutela dei rispettivi distinti crediti (petita mediati) in base ad identico petitum immediato (revoca dell'atto pregiudizievole ai sensi dell'art. 2901
c.c.).
In tal senso, si è espressa anche la Suprema Corte che ha qualificato come adesivo autonomo l'intervento del terzo creditore nel giudizio promosso da altro creditore per ottenere la revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c., del medesimo atto dispositivo patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie di entrambi (attore ed interventore) compiuto in epoca successiva al sorgere dei rispettivi crediti (Cass. civ.
n.5621/2017).
Tale qualificazione comporta che l'interveniente, titolare di una domanda autonoma,
conserva la possibilità di proseguire il giudizio anche in caso di rinuncia agli atti da parte dell'attore principale, nonché di proporre impugnazione avverso il
provvedimento che definisce il giudizio;
diversamente, l'interveniente adesivo dipendente, non avendo poteri dispositivi sulla lite, non potrebbe proseguire il processo in caso di intervenuta cessazione del rapporto processuale per rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attore, così come non potrebbe proporre in modo autonomo l'impugnazione.
Applicando i principi suesposti al caso di specie, si evince come la rinuncia agli atti,
depositata in data 06.06.2024 dalla parte attrice, non ha effetto estintivo nei confronti della domanda formulata dall'interventore autonomo, il quale, in data 11.06.2024, ha insistito per l'accoglimento della revocatoria. Ciò nonostante, il Tribunale ha dichiarato estinto il giudizio.
Ne consegue che il provvedimento impugnato risulta affetto da omessa pronuncia, in quanto il giudice di prime cure, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, si è limitato a rilevare la rinuncia dell'attore, omettendo di valutare la domanda autonoma dell'interventore. Questa Corte osserva come l'omessa pronuncia non integra nessuna delle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice di cui all'art. 354 cpc, sicché la causa va trattata e decisa nel merito nel presente grado di giudizio.
Venendo al merito della causa, alla stregua della documentazione acquisita in atti,
ritiene il Collegio che la domanda revocatoria ex art. 2901 è fondata.
In via generale, va ricordato che i presupposti per l'esercizio vittorioso dell'azione revocatoria ex art. 2901 cc sono l'esistenza del credito, la sussistenza di un atto di disposizione patrimoniale che crei il cd. "eventus damni" in combinato con la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (scientia o consilium fraudis).
Quanto al primo requisito, si osserva che, in tema di azione revocatoria, la giurisprudenza ha accolto una nozione lata di credito, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, senza alcuna necessità che questo sia certo, liquido ed esigibile o comunque accertato preliminarmente in sede giudiziaria.
Con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (cfr. Cass. Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020). Inoltre, giova ricordare che poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare -sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non
è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da
-
escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9440 del
18/05/2004; n. 5246 del 10/03/2006; Sentenza n. 16722 del 17/07/2009; n. 11573 del
14/05/2013; n. 2673 del 10/02/2016; Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019).
Orbene, calando le coordinate ermeneutiche al caso di specie, può ritenersi soddisfatto e adeguatamente provato il primo requisito.
Ed, invero, la produzione in primo grado dei contratti di finanziamento stipulati negli anni 2010 e 2011 dimostra l'esistenza di un credito vantato dalla
[...]
cedente dell'odierna appellante, nei confronti dell'impresa Controparte_2
individuale "Nuova logica di BE AR, della quale l'appellata è fideiussore. Tale circostanza è ulteriormente confermata dal fatto, pacificamente riconosciuto tra le parti, che il credito in questione è oggetto di un accertamento in un separato giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo pendente dinanzi al Tribunale di Nocera (RG
n.4002/2018), del quale non è necessario attenderne la definizione per pronunciarsi sulla domanda di revocatoria.
Con riguardo al secondo requisito, gli atti di disposizione del proprio patrimonio che possono essere dichiarati inefficaci nei confronti del creditore che agisca in revocatoria sono quelli che importano attuazione o modificazioni sulla situazione patrimoniale del debitore, tali da pregiudicare o rendere più difficoltosa la realizzazione coattiva del credito, cioè tutti gli atti dispositivi a contenuto patrimoniale che incidano negativamente sull'entità o sulla consistenza del patrimonio del debitore, in modo da annullare o ridurre la garanzia derivante ai creditori dalla norma dell'art. 2740 cc.
Pregiudizio che integra, quindi, gli estremi del cd. eventus damni, il quale ricorre non solo nel caso di insolvibilità assoluta del debitore, ma anche quando l'atto abbia prodotto una maggiore difficoltà, un'incertezza o dispendio nell'esazione del credito,
potendo consistere in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni) ovvero in una variazione qualitativa
(ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili) [Cass. 5\11\2002 n. 15487; Cass. 6\5\98 n. 4578; Cass. 15\6\95 n. 6777;
Cass. 22\5\90 n. 2400; Cass. 1\12\87 n. 8930; Cass 6\6\87 n. 4945; Cass 17\1\84 n.
402; Cass. 16382 n. 1700; ed altre]. Ebbene, ritiene la Corte che ricorra nel caso di specie il dedotto eventus damni, atteso che la costituzione del fondo patrimoniale da parte di Controparte_1
pacificamente atto a titolo gratuito, rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 cc), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti.
D'altra parte, l'appellata, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha in alcun modo dimostrato di essere titolari di un patrimonio ulteriore, sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie.
Con riferimento all'ultimo requisito, ossia al consilium fraudis, il creditore è onerato da un diverso onere probatorio a seconda che l'atto dispositivo sia stato compiuto prima o dopo l'insorgenza del credito.
Nel caso in cui l'atto dispositivo sia stato compiuto prima dell'insorgenza del credito,
non è sufficiente la mera consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario provare la dolosa preordinazione dell'atto a ledere la garanzia patrimoniale del creditore, ossia che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito ( c.d. dolo specifico) (cfr. Cass. civ. n. 1898/2025).
Diversamente, qualora l'atto dispositivo sia stato compiuto dopo l'insorgenza del credito, per integrare l'elemento soggettivo delle parti dell'atto revocando, è sufficiente che il debitore abbia la mera consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle regioni del creditore, a prescindere da ogni elemento fraudolento.
Quando l'atto dispositivo è a titolo gratuito, come nel caso di costituzione di un fondo patrimoniale, addirittura il requisito della "scientia damni", richiesto dall'art. 2901,
comma 1, n. 1), c.c., si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (cfr. Cass. Ordinanza n. 9192 del
02/04/2021).
In altri termini, la scientia damni, che la norma dell'art. 2901 comma 1 n. 1 cod. civ.
pone in capo al debitore, si atteggia propriamente come semplice, mera conoscenza delle conseguenze negative che - in punto di concreto soddisfacimento del diritto del credito l'atto medesimo è in grado di produrre (cfr. Cass., n. 17418/2007; Cass.,
-
7\3\2005, n. 4933; Cass., 3\3\2009, n. 5072; Cass., 17\5\2010, n. 12045).
Si atteggia, dunque, come la semplice «previsione del danno», che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere (cfr.
Cass., n. 15310/2007).
Nel caso di specie, l'atto revocando, trascritto in data 30.04.2014, risulta essere successivo al sorgere del credito azionato, sorto in forza del contratto di finanziamento del 12.05.2010, con contestuale rilascio della fideiussione, e del contratto di finanziamento del 30.11.2011, anch'esso accompagnato dal rilascio della fideiussione. Ragion per cui, deve ritenersi sufficiente la cd. scientia damni da parte del fideiussore delle conseguenze negative che l'atto a titolo gratuito era in grado di produrre peril
creditore.
Ebbene, tale consapevolezza deve ritenersi sussistente, atteso che l'appellata era perfettamente a conoscenza della situazione debitoria della società “Nuova Logica di
BE AR, non solo in quanto parente di BE IO, amministratore unico della medesima società, ma anche in qualità di fideiussore solidale dell'obbligazione poi sfociata nell'emissione del decreto ingiuntivo n. 848/2018.
Alla luce delle considerazioni che precedono, devono ritenersi sussistenti e adeguamenti provati i presupposti ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria,
con conseguente riforma della sentenza impugnata.
La condanna della appellata alle spese dei due gradi di giudizio consegue alla soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della minore attività svolta in primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando
,quale rappresentante della [...] sull'appello proposto dalla Parte_1
Parte_2 avverso l'ordinanza resa in data
12.06.2024 dal Tribunale civile di Nocera Inferiore, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In riforma dell'impugnata ordinanza, 2) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'azione promossa da [...]
CP 3 procuratrice di cessionaria del credito originario della Controparte_5
وper intervenuta transazione. Parte_3
3) Dichiara inefficace nei confronti della Parte_1 nella qualità, dell'atto Persona_1 delcostitutivo di fondo patrimoniale a rogito del Notaio
28.04.2014 (rep. 996 - racc. 552) e trascritto il 30.04.2014 presso la Conservatoria dei
RR.II. di Salerno ai nn.13231/12852, con ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione, con esonero da responsabilità.
4) Condanna Controparte_1 a rifondere all'appellante le spese dei due gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado, in complessivi €. 4217,00 e, per il secondo grado, in €. 1138,50 per spese e €. 7160,00 per onorario, il tutto oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno il 20.11.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere Dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 1050/2024 R.G, proposta
DA
, quale rappresentante della [...] Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di Parte_2
mandato in atti, dall'avv. Stefania Iannicelli, presso il cui studio, in Salerno,
alla Via Giacinto Vicinanza n. 11, elettivamente domicilia
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI وrappresentata e difesa, in virtù del mandato Controparte_1
in atti, dall'avv. Carlo Spinelli, presso il cui studio in Castel San Giorgio,
alla via Luigi Guerrasio n.97, elettivamente domicilia;
APPELLATA
Oggetto: appello all'ordinanza di estinzione resa in data 12.06.2024 dal
Tribunale civile di Nocera Inferiore, in tema di azione revocatoria.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, notificato il 12/10/2016 e depositato il 19/10/2016, la Parte_3 incardinava dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
al fine di ottenere la declaratoria di inefficacianei confronti di Controparte_1
dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale a rogito del Notaio Persona_1 del
28.04.2014 (rep. 996 - racc. 552) e trascritto il 30.04.2014 presso la Conservatoria dei
RR.II. di Salerno.
Si costituiva in giudizio, in data 08.02.2017, Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda.
In data 16.03.2018, Controparte_2 a tutela del proprio credito, interveniva volontariamente nel giudizio, chiedendo che l'inefficacia dell'atto dispositivo fosse dichiarata anche nei propri confronti. Successivamente, a seguito della scissione societaria, la titolarità del credito veniva per la trasferita ad Parte_2 la quale conferiva mandato ad Parte_1
gestione del contenzioso.
Con comparsa ex art. 111 cpc del 15/03/2021 interveniva nel presente giudizio la
[...]
sul presupposto che il credito CP 3 quale procuratrice di CP_4
originariamente vantato da Banco di Credito Popolare era stato oggetto di cessione ex art. 58 TUB in favore della società veicolo Controparte_5 come da Avviso di
Cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 146 del 15/12/2020, ivi chiedendo l'estromissione della cedente;
Con atto depositato in data 06.06.2024, CP_3 procuratrice di CP_5
,[...] cessionaria del credito originario della Parte_3 dichiarava di rinunciare al giudizio per intervenuta transazione.
Controparte_6 nel riportarsi aCon nota scritta, depositata in data 11.06.2024, la tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria conclusionale, insisteva per l'accoglimento della domanda revocatoria e per l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale, nei confronti onché della conseguente scissionariadi Controparte_6 Parte_2
All'esito dell'udienza del 12.06.2024, il Tribunale, con ordinanza depositata il
13.06.2024, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, rilevando che: "Visto il decreto con cui è stata disposta la trattazione scritta della presente controversia;
lette le note ritualmente depositate dalla sola attrice/inteventrice ex art. 111 c.p.c. vista la rinunzia.
Dichiara estinto il giudizio".
Avverso la predetta ordinanza, Parte_1 ha proposto appello, deducendo la violazione degli artt. 112 e 306 cpc, in quanto il giudice di prime cure ha dichiarato estinto il giudizio, sul presupposto dell'atto di rinuncia della sola parte attrice,
omettendo di considerare la posizione della parte interveniente, titolare di autonomo interesse a stare in giudizio.
Si è costituita in giudizio Controparte_1 che ha contestato il gravame,
chiedendone il rigetto, in quanto inammissibile, oltre che infondato in fatto e in diritto.
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, all'udienza del
25.09.2025 e, con ordinanza del 07.10.2025, la causa è stata rimessa alla decisione del
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza,
ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile,
12 febbraio 2016 n.904, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass.
civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile, sez. I, 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I, 1418; Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in
Giust. civ. Mass. 2002, 1829);
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell' Parte_1
L'appellata eccepisce, in primo luogo, che l'appellante non ha partecipato al giudizio conclusosi con l'ordinanza oggetto di gravame e, in secondo luogo, che non risulta
"non avendolo mai titolare del credito azionato dalla Controparte_2
acquistato.
Deduce, al riguardo, che la società Parte_2 non ha fornito prova della propria legittimazione attiva, risultando a tal fine inidonea la documentazione prodotta, e,
segnatamente l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2020.
Prosegue l'appellante, affermando che tale pubblicazione vale unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori nei confronti del cedente, ma non costituisce prova dell'effettiva stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito.
Il motivo è infondato.
Questa Corte osserva, anzitutto, che l'appellante, in quanto cessionaria della [...]
è successore a titolo particolare della medesima.Controparte_2
Ne consegue che, pur non partecipando al giudizio di primo grado, è legittimata a proporre impugnazione ai sensi dell'art. 111 comma 4 cpc, purché “alleghi e provi la propria legitimatio ad causam, dimostrando di essere subentrata nella medesima posizione del proprio dante causa" (cfr Cass. civ. n. 34373/2023).
A tal proposito, l'operazione avvenuta tra Controparte_2 e la società Parte_2 a qualificata come cessione di crediti in blocco, ex art. 58 d.lgs. 385/93.
Tale disposizione normativa ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti del debitore ceduto, la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale,
dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti ceduti.
Ai fini della prova della cessione stessa, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito vantato tra quelli oggetto di cessione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, ad eccezione dell'ipotesi in cui la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n.
4116/2016; Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 5857/2022).
In particolare, la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata sia mediante la produzione del contratto, sia con il deposito dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco,
senza che occorra la specifica enumerazione di ciascuno di essi, quando gli elementi comuni considerati per la formazione delle singole classi consentono di individuare senza margini di incertezza i rapporti giuridici oggetto di cessione (Cass. n.
31188/2017; Cass. n. 15884/2019; Cass. 26127/2024).
Solo nell'ipotesi in cui il debitore ceduto contesti, prima ancora che l'inclusione del credito nella cessione in blocco, l'esistenza stessa del contratto di cessione, non è
sufficiente la sola dimostrazione della pubblicazione del suo avviso sulla Gazzetta
Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, peraltro, la pubblicazione può rivestire un valore indiziario, specialmente quando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass.
n. 17944/2023).
Nel caso di specie, la società Parte_2 ha dedotto espressamente che, in forza di un atto di scissione parziale concluso in data 25 novembre 2020, è divenuta titolare esclusiva di un compendio, composto, all'attivo, da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite;
e, al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto.
La società cessionaria ha, altresì, allegato e provato di aver dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti mediante pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n. 151 del 29
dicembre 2020, evidenziando che tra le posizioni cedute rientrava anche quella facente capo alla "nei confronti dell'impresa
[...]Controparte_2 Controparte_7 e, pertanto, anche nei confronti della garante Controparte_1 Alla luce della documentazione depositata e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, va osservato che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è sufficiente al fine di provare la legittimazione sostanziale della società cessionaria, in quanto gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti ceduti consentono di identificare i rapporti (crediti classificati come
"sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i
"Crediti NPL"); crediti classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti UTP" e, unitamente ai Crediti NPL, i "Crediti Deteriorati"); rapporti giuridici relativi ai Crediti UTP;
strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai
Crediti Deteriorati;
attività fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione;
e passività inerenti a rapporti con istituzioni creditizie, quali, ad esempio, debito finanziario e contratti derivati."
Accanto a tali criteri forniti per la individuazione dei crediti ceduti, va considerato che non è stata contestata l'esistenza dell'operazione di cessione in blocco, né vi è stata una contestazione specifica della titolarità del credito in capo alla cessionaria e della sua inclusione fra quelli ceduti, elementi che consentono di ritenere che il credito azionato dalla Parte_2 rientri proprio tra i rapporti ceduti dalla Controparte_2
[...] a detta società.
A ciò si aggiunge la condotta processuale della Banca cedente, la quale, nella nota del
12 giugno 2024, ha concluso per l'accoglimento dell'azione revocatoria anche nei e ha successivamente omesso ogni attività difensiva in sedeconfronti di Parte_2 di appello, in tal modo avvalorando il subentro della cessionaria nella posizione processuale del diritto in contesa.
Ciò posto, la questione sottoposta al Collegio, come desumibile dai motivi di appello,
concerne la legittimità del provvedimento con cui il giudice di prime cure ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti da parte dell'appellante, omettendo di pronunciarsi sulla posizione della CP_6 intervenuta nel processo.
,
Occorre innanzitutto qualificare l'intervento proposto in primo grado dalla suddetta
Banca.
Prendendo le mosse dall'art. 105 c.p.c., si osserva che tale disposizione disciplina tre diverse tipologie di intervento volontario: 1) quello principale, che si verifica quando nel giudizio pendente interviene un soggetto che fa valere nei confronti di entrambe le parti in causa un diritto relativo a quello controverso dedotto in giudizio e ad esso connesso per oggetto e titolo, con una domanda diretta contro le suddette parti originarie ed incompatibile con le posizioni e le conclusioni di entrambe;
2) quello c.d.
litisconsortile o "adesivo autonomo", che si verifica quando un soggetto fa valere un proprio diritto connesso per oggetto e/o per titolo a quello dedotto in giudizio - nei confronti di una soltanto delle parti originarie, assumendo perciò una posizione autonoma soltanto nei confronti di tale parte;
3) infine quello c.d. "adesivo dipendente",
che si verifica quando il terzo non fa valere un proprio diritto nei confronti di alcuno ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti in giudizio perché titolare di un rapporto strutturalmente dipendente da quello oggetto del giudizio. Tale ultimo tipo di intervento è dunque caratterizzato dal fatto che l'interveniente non rivendica un proprio diritto come negli altri due tipi di intervento - ma assume una posizione subordinata alla parte della quale auspica e cerca di propiziare la vittoria.
Alla luce di tali premesse, ad avviso di questa Corte, non vi è dubbio che l'intervento spiegato dalla CP_6 nel giudizio di revocatoria promosso dalla Parte_3
nei confronti della garante
[...] successivamente sostituita dalla CP_3 و
debba essere qualificato come “intervento adesivo autonomo", Controparte_1
in quanto l'istituto di credito interventore ha proposto una autonoma domanda ex art. 2901 c.c. fondata sul medesimo titolo fatto valere dall'attore. Il titolo in questione,
ossia il fatto giuridico costitutivo di entrambi i rapporti, era rappresentato dal medesimo atto di disposizione patrimoniale che aveva originato il c.d. eventus damni e che, quindi, era venuto a concretizzare la diminuzione di garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.) in capo allo stesso debitore rispetto a tutte le ragioni creditorie verso le quali costui è esposto e nei cui confronti, sia l'attore che l'interventore,
chiedono tutela dei rispettivi distinti crediti (petita mediati) in base ad identico petitum immediato (revoca dell'atto pregiudizievole ai sensi dell'art. 2901
c.c.).
In tal senso, si è espressa anche la Suprema Corte che ha qualificato come adesivo autonomo l'intervento del terzo creditore nel giudizio promosso da altro creditore per ottenere la revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c., del medesimo atto dispositivo patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie di entrambi (attore ed interventore) compiuto in epoca successiva al sorgere dei rispettivi crediti (Cass. civ.
n.5621/2017).
Tale qualificazione comporta che l'interveniente, titolare di una domanda autonoma,
conserva la possibilità di proseguire il giudizio anche in caso di rinuncia agli atti da parte dell'attore principale, nonché di proporre impugnazione avverso il
provvedimento che definisce il giudizio;
diversamente, l'interveniente adesivo dipendente, non avendo poteri dispositivi sulla lite, non potrebbe proseguire il processo in caso di intervenuta cessazione del rapporto processuale per rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attore, così come non potrebbe proporre in modo autonomo l'impugnazione.
Applicando i principi suesposti al caso di specie, si evince come la rinuncia agli atti,
depositata in data 06.06.2024 dalla parte attrice, non ha effetto estintivo nei confronti della domanda formulata dall'interventore autonomo, il quale, in data 11.06.2024, ha insistito per l'accoglimento della revocatoria. Ciò nonostante, il Tribunale ha dichiarato estinto il giudizio.
Ne consegue che il provvedimento impugnato risulta affetto da omessa pronuncia, in quanto il giudice di prime cure, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, si è limitato a rilevare la rinuncia dell'attore, omettendo di valutare la domanda autonoma dell'interventore. Questa Corte osserva come l'omessa pronuncia non integra nessuna delle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice di cui all'art. 354 cpc, sicché la causa va trattata e decisa nel merito nel presente grado di giudizio.
Venendo al merito della causa, alla stregua della documentazione acquisita in atti,
ritiene il Collegio che la domanda revocatoria ex art. 2901 è fondata.
In via generale, va ricordato che i presupposti per l'esercizio vittorioso dell'azione revocatoria ex art. 2901 cc sono l'esistenza del credito, la sussistenza di un atto di disposizione patrimoniale che crei il cd. "eventus damni" in combinato con la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (scientia o consilium fraudis).
Quanto al primo requisito, si osserva che, in tema di azione revocatoria, la giurisprudenza ha accolto una nozione lata di credito, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, senza alcuna necessità che questo sia certo, liquido ed esigibile o comunque accertato preliminarmente in sede giudiziaria.
Con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (cfr. Cass. Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020). Inoltre, giova ricordare che poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare -sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non
è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da
-
escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9440 del
18/05/2004; n. 5246 del 10/03/2006; Sentenza n. 16722 del 17/07/2009; n. 11573 del
14/05/2013; n. 2673 del 10/02/2016; Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019).
Orbene, calando le coordinate ermeneutiche al caso di specie, può ritenersi soddisfatto e adeguatamente provato il primo requisito.
Ed, invero, la produzione in primo grado dei contratti di finanziamento stipulati negli anni 2010 e 2011 dimostra l'esistenza di un credito vantato dalla
[...]
cedente dell'odierna appellante, nei confronti dell'impresa Controparte_2
individuale "Nuova logica di BE AR, della quale l'appellata è fideiussore. Tale circostanza è ulteriormente confermata dal fatto, pacificamente riconosciuto tra le parti, che il credito in questione è oggetto di un accertamento in un separato giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo pendente dinanzi al Tribunale di Nocera (RG
n.4002/2018), del quale non è necessario attenderne la definizione per pronunciarsi sulla domanda di revocatoria.
Con riguardo al secondo requisito, gli atti di disposizione del proprio patrimonio che possono essere dichiarati inefficaci nei confronti del creditore che agisca in revocatoria sono quelli che importano attuazione o modificazioni sulla situazione patrimoniale del debitore, tali da pregiudicare o rendere più difficoltosa la realizzazione coattiva del credito, cioè tutti gli atti dispositivi a contenuto patrimoniale che incidano negativamente sull'entità o sulla consistenza del patrimonio del debitore, in modo da annullare o ridurre la garanzia derivante ai creditori dalla norma dell'art. 2740 cc.
Pregiudizio che integra, quindi, gli estremi del cd. eventus damni, il quale ricorre non solo nel caso di insolvibilità assoluta del debitore, ma anche quando l'atto abbia prodotto una maggiore difficoltà, un'incertezza o dispendio nell'esazione del credito,
potendo consistere in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni) ovvero in una variazione qualitativa
(ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili) [Cass. 5\11\2002 n. 15487; Cass. 6\5\98 n. 4578; Cass. 15\6\95 n. 6777;
Cass. 22\5\90 n. 2400; Cass. 1\12\87 n. 8930; Cass 6\6\87 n. 4945; Cass 17\1\84 n.
402; Cass. 16382 n. 1700; ed altre]. Ebbene, ritiene la Corte che ricorra nel caso di specie il dedotto eventus damni, atteso che la costituzione del fondo patrimoniale da parte di Controparte_1
pacificamente atto a titolo gratuito, rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 cc), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti.
D'altra parte, l'appellata, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha in alcun modo dimostrato di essere titolari di un patrimonio ulteriore, sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie.
Con riferimento all'ultimo requisito, ossia al consilium fraudis, il creditore è onerato da un diverso onere probatorio a seconda che l'atto dispositivo sia stato compiuto prima o dopo l'insorgenza del credito.
Nel caso in cui l'atto dispositivo sia stato compiuto prima dell'insorgenza del credito,
non è sufficiente la mera consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario provare la dolosa preordinazione dell'atto a ledere la garanzia patrimoniale del creditore, ossia che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito ( c.d. dolo specifico) (cfr. Cass. civ. n. 1898/2025).
Diversamente, qualora l'atto dispositivo sia stato compiuto dopo l'insorgenza del credito, per integrare l'elemento soggettivo delle parti dell'atto revocando, è sufficiente che il debitore abbia la mera consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle regioni del creditore, a prescindere da ogni elemento fraudolento.
Quando l'atto dispositivo è a titolo gratuito, come nel caso di costituzione di un fondo patrimoniale, addirittura il requisito della "scientia damni", richiesto dall'art. 2901,
comma 1, n. 1), c.c., si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (cfr. Cass. Ordinanza n. 9192 del
02/04/2021).
In altri termini, la scientia damni, che la norma dell'art. 2901 comma 1 n. 1 cod. civ.
pone in capo al debitore, si atteggia propriamente come semplice, mera conoscenza delle conseguenze negative che - in punto di concreto soddisfacimento del diritto del credito l'atto medesimo è in grado di produrre (cfr. Cass., n. 17418/2007; Cass.,
-
7\3\2005, n. 4933; Cass., 3\3\2009, n. 5072; Cass., 17\5\2010, n. 12045).
Si atteggia, dunque, come la semplice «previsione del danno», che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere (cfr.
Cass., n. 15310/2007).
Nel caso di specie, l'atto revocando, trascritto in data 30.04.2014, risulta essere successivo al sorgere del credito azionato, sorto in forza del contratto di finanziamento del 12.05.2010, con contestuale rilascio della fideiussione, e del contratto di finanziamento del 30.11.2011, anch'esso accompagnato dal rilascio della fideiussione. Ragion per cui, deve ritenersi sufficiente la cd. scientia damni da parte del fideiussore delle conseguenze negative che l'atto a titolo gratuito era in grado di produrre peril
creditore.
Ebbene, tale consapevolezza deve ritenersi sussistente, atteso che l'appellata era perfettamente a conoscenza della situazione debitoria della società “Nuova Logica di
BE AR, non solo in quanto parente di BE IO, amministratore unico della medesima società, ma anche in qualità di fideiussore solidale dell'obbligazione poi sfociata nell'emissione del decreto ingiuntivo n. 848/2018.
Alla luce delle considerazioni che precedono, devono ritenersi sussistenti e adeguamenti provati i presupposti ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria,
con conseguente riforma della sentenza impugnata.
La condanna della appellata alle spese dei due gradi di giudizio consegue alla soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della minore attività svolta in primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando
,quale rappresentante della [...] sull'appello proposto dalla Parte_1
Parte_2 avverso l'ordinanza resa in data
12.06.2024 dal Tribunale civile di Nocera Inferiore, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In riforma dell'impugnata ordinanza, 2) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'azione promossa da [...]
CP 3 procuratrice di cessionaria del credito originario della Controparte_5
وper intervenuta transazione. Parte_3
3) Dichiara inefficace nei confronti della Parte_1 nella qualità, dell'atto Persona_1 delcostitutivo di fondo patrimoniale a rogito del Notaio
28.04.2014 (rep. 996 - racc. 552) e trascritto il 30.04.2014 presso la Conservatoria dei
RR.II. di Salerno ai nn.13231/12852, con ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione, con esonero da responsabilità.
4) Condanna Controparte_1 a rifondere all'appellante le spese dei due gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado, in complessivi €. 4217,00 e, per il secondo grado, in €. 1138,50 per spese e €. 7160,00 per onorario, il tutto oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno il 20.11.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio