Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 4366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4366 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04366/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00161/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2023, proposto da
Servizi Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli, 60;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso in Roma, via Alberico II, 33;
nei confronti
Sapio Life S.r.l., Azienda Zero, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del D.M. 06 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 15/09/2022, adottato dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha certificato il superamento del tetto della spesa per dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascun anno come risultanti dal modello CE consolidato regionale alla voce BA0210 – Dispositivi medici del modello di rilevazione del conto economico;
- del DM del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. il 26/10/2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” con il quale sono definite le modalità procedurali per la definizione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, in applicazione dell'articolo 18, comma l del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;
- del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto n. 172 del 13/12/2022 con il quale vengono previsti gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018;
nonché
- per quanto possa occorrere, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano richiamate nel corpo del ricorso;
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento, fra cui l'Allegato A al Decreto del Direttore Generale dell' Area Sanità e Sociale n. 172 del 13/12/2022 contenente per ciascuna annualità, gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici soggetta a ripiano ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Regione Veneto, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa NN OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Atteso che il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione, da parte della società ricorrente, dei provvedimenti adottati, a livello ministeriale e regionale, in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché dell’art. 18 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, con i quali è stato accertato il superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativamente alle annualità 2015-2018, e sono stati conseguentemente determinati e ripartiti, a carico delle aziende fornitrici, gli oneri di ripiano, nella misura indicata nei provvedimenti impugnati. In particolare, la società ricorrente contesta l’illegittimità dei provvedimenti ministeriali generali e, per quanto la riguarda specificamente, del provvedimento della Regione Veneto che le ha imputato una quota di payback per gli anni di riferimento.
Preso atto che la società ricorrente, con memoria depositata in data 24 novembre 2025, ha rappresentato e documentato di avere provveduto al versamento, in favore della Regione Veneto, degli oneri di ripiano (c.d. payback) per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2025, n. 119, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
Considerato che la norma sopra richiamata prevede che l’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa;
Considerato che la Regione intimata e costituita in giudizio ha confermato la predetta circostanza depositando in atti il Decreto con All. A del Direttore Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto n. 154 del 16.10.2025 da cui risulta l’avvenuto pagamento da parte della società ricorrente dell’importo dovuto;
Rilevato che l’art. 7, comma 1, del D.L. 95/2025 (convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118) ha previsto quanto segue:
“1 . Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015” ;
Ritenuto che, in considerazione del disposto dell’art. 7 del D.L. 95/2025 e tenuto conto delle deduzioni della ricorrente e della documentazione depositata in atti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, altresì, che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti, avuto riguardo alla peculiarità delle sopravvenienze che hanno caratterizzato la controversia e alle modalità di definizione della stessa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AR LO, Presidente FF
NN OT, Primo Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN OT | MA AR LO |
IL SEGRETARIO