Articolo 19 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 18Articolo 20
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15 luglio 1964
Art. 19.
Per gli effetti di cui all' articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e di ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 15 luglio 1964