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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/11/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1901/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, quale Giudice di appello, la dott.ssa RI VE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1901 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ALAIMO ANTONIO, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- appellante -
contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
- parte appellata contumace -
oggetto: appello avverso la sentenza n. 965/2022 resa dal Giudice di Pace di CP_1 nell'ambito del procedimento n. 1817/2022 R.G. avente ad oggetto una opposizione a verble di contestazione in materia di violazioni del Codice della Strada;
conclusioni delle parti: come rassegnate dalle parti con le note depositate per l'udienza del
1.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso tempestivamente depositato in data 10.7.2023, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 965/2022 emessa dal Giudice di Pace di in data CP_1
6.12.2022 premettendo che:
- in data 04.05.2022 il minore alla guida del motociclo piaggio Liberty tg Per_1
CK61110 percorreva la via A. Di Giovanni con direzione di marcia dalla scuola V. Reale verso il v.le Sicilia. Improvvisamente dalla sua destra si immetteva sulla via A. Di Giovanni,
1 all'altezza dei civici 15 e 17, il veicolo Renault Megane tg. EM549LJ, di proprietà di
[...]
, ed i mezzi entravano in collisione. All'esito delle indagini effettuate Controparte_2
l'appellante è stato contravvenzionato per la violazione dell'art. 145 comma 2 e 10, ossia:
mancata precedenza a destra;
- il Giudice di Pace ha errato nel ritenere che la strada di immissione laterale da cui proveniva l'autovettura fosse di uso pubblico;
“IL RICORRENTE NON HA MAI SOSTENUTO
CHE LA STRADA FOSSE PRIVATA, ma bensì che fosse “non aperta a pubblico passaggio.” Il Giudice
con una valutazione del tutto arbitraria ha ritenuto che la strada in parola fosse di pubblico passaggio
senza che ciò fosse emerso dalle prove acquisiste. Giungendo ad una decisione fondata solo ed
esclusivamente su valutazioni del tutto soggettive”.
Ha quindi chiesto riformarsi la sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Il , pur correttamente citato, ha omesso di costituirsi e ne è stata Controparte_1
dichiarata la contumacia all'udienza del 7.2.2024.
Ciò detto in punto di fatto, l'appello è da rigettare per aver il giudice di prime cure
correttamente individuato nella strada di immissione laterale di cui si tratta una “strada soggetta a pubblico passaggio”.
Come affermato dalla giurisprudenza in materia, citata dalla stessa parte appellante, si definisce tale una strada in cui “vi è un transito abituale di un numero indeterminato di persone
esplicanti una facoltà corrispondente all'uso della via pubblica”.
Tale circostanza emerge già dalle fotografie in atti allegate da . Invero, i Parte_1
cancelli di accesso alle abitazioni private sono soltanto alla fine della strada, in essa vi sono macchine parcheggiate e vi sono i mastelli della raccolta differenziata per il ritiro da parte degli operatori. Conseguentemente, chiunque vi può accedere per parcheggiare e per fare inversione di marcia e quotidianamente vi si recano i mezzi per la raccolta dei rifiuti,
circostanze che esprimono facoltà certamente proprie dell'uso della via pubblica.
Ad accordare la diversa ricostruzione proposta dall'appellante si giungerebbe alla conseguenza di non poter mai considerare strade soggette al pubblico passaggio le strade senza uscita.
Nulla sulle spese data la contumacia della parte appellata vittoriosa.
2 Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
RIGETTA l'appello proposto da e per l'effetto, CONFERMA integralmente Parte_1
la sentenza n. 965/2022 emessa dal Giudice di Pace di in data 6.12.2022 nell'ambito CP_1
del procedimento R.G. 1817/2022;
NULLA SULLE SPESE;
DICHIARA che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115), sussistono i presupposti per l'insorgenza dell'obbligo della parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'odierna impugnazione;
Agrigento, 12 novembre 2025
il Giudice
RI VE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, quale Giudice di appello, la dott.ssa RI VE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1901 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ALAIMO ANTONIO, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- appellante -
contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
- parte appellata contumace -
oggetto: appello avverso la sentenza n. 965/2022 resa dal Giudice di Pace di CP_1 nell'ambito del procedimento n. 1817/2022 R.G. avente ad oggetto una opposizione a verble di contestazione in materia di violazioni del Codice della Strada;
conclusioni delle parti: come rassegnate dalle parti con le note depositate per l'udienza del
1.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso tempestivamente depositato in data 10.7.2023, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 965/2022 emessa dal Giudice di Pace di in data CP_1
6.12.2022 premettendo che:
- in data 04.05.2022 il minore alla guida del motociclo piaggio Liberty tg Per_1
CK61110 percorreva la via A. Di Giovanni con direzione di marcia dalla scuola V. Reale verso il v.le Sicilia. Improvvisamente dalla sua destra si immetteva sulla via A. Di Giovanni,
1 all'altezza dei civici 15 e 17, il veicolo Renault Megane tg. EM549LJ, di proprietà di
[...]
, ed i mezzi entravano in collisione. All'esito delle indagini effettuate Controparte_2
l'appellante è stato contravvenzionato per la violazione dell'art. 145 comma 2 e 10, ossia:
mancata precedenza a destra;
- il Giudice di Pace ha errato nel ritenere che la strada di immissione laterale da cui proveniva l'autovettura fosse di uso pubblico;
“IL RICORRENTE NON HA MAI SOSTENUTO
CHE LA STRADA FOSSE PRIVATA, ma bensì che fosse “non aperta a pubblico passaggio.” Il Giudice
con una valutazione del tutto arbitraria ha ritenuto che la strada in parola fosse di pubblico passaggio
senza che ciò fosse emerso dalle prove acquisiste. Giungendo ad una decisione fondata solo ed
esclusivamente su valutazioni del tutto soggettive”.
Ha quindi chiesto riformarsi la sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Il , pur correttamente citato, ha omesso di costituirsi e ne è stata Controparte_1
dichiarata la contumacia all'udienza del 7.2.2024.
Ciò detto in punto di fatto, l'appello è da rigettare per aver il giudice di prime cure
correttamente individuato nella strada di immissione laterale di cui si tratta una “strada soggetta a pubblico passaggio”.
Come affermato dalla giurisprudenza in materia, citata dalla stessa parte appellante, si definisce tale una strada in cui “vi è un transito abituale di un numero indeterminato di persone
esplicanti una facoltà corrispondente all'uso della via pubblica”.
Tale circostanza emerge già dalle fotografie in atti allegate da . Invero, i Parte_1
cancelli di accesso alle abitazioni private sono soltanto alla fine della strada, in essa vi sono macchine parcheggiate e vi sono i mastelli della raccolta differenziata per il ritiro da parte degli operatori. Conseguentemente, chiunque vi può accedere per parcheggiare e per fare inversione di marcia e quotidianamente vi si recano i mezzi per la raccolta dei rifiuti,
circostanze che esprimono facoltà certamente proprie dell'uso della via pubblica.
Ad accordare la diversa ricostruzione proposta dall'appellante si giungerebbe alla conseguenza di non poter mai considerare strade soggette al pubblico passaggio le strade senza uscita.
Nulla sulle spese data la contumacia della parte appellata vittoriosa.
2 Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
RIGETTA l'appello proposto da e per l'effetto, CONFERMA integralmente Parte_1
la sentenza n. 965/2022 emessa dal Giudice di Pace di in data 6.12.2022 nell'ambito CP_1
del procedimento R.G. 1817/2022;
NULLA SULLE SPESE;
DICHIARA che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115), sussistono i presupposti per l'insorgenza dell'obbligo della parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'odierna impugnazione;
Agrigento, 12 novembre 2025
il Giudice
RI VE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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