Art. 22.
I ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del Governo nel corso dell'esercizio.
I ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del Governo nel corso dell'esercizio.