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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/11/2024, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI VITERBO SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di
- dott. Eugenio Maria Turco - PRESIDENTE
- dott.ssa Francesca Capuzzi - GIUDICE
- dott. Paolo Bonofiglio – GIUDICE REL.EST. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 674/2024 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio civile;
promossa da:
- ( , Parte_1 C.F._1 rappresenta e difesa dall'avv. Alberto Ballato
( ) come da Email_1 procura in atti;
RICORRENTE contro
- ( , residente Controparte_1 C.F._2 nella Strada Tobia n.3/e in Viterbo;
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PM;
1 rimessa al Collegio all'udienza del 21/11/2024, senza assegnazione di termini, sulle seguenti conclusioni della ricorrente: “1) accertato e dichiarato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente venuta meno e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori
( nata il Parte_1 CodiceFiscale_3
19.07.1976 a Sibiu (Romania) e Controparte_1
( , nato a [...] il CodiceFiscale_4
14.12.1977, a ON (PU) il 17.04.2004 e trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del
Comune al n. Parte I Serie Ufficio 1 Anno 2004; 2) darsi atto che non si fa luogo ad alcun assegno di divorzio in quanto i coniugi, economicamente autosufficienti, hanno già regolato ogni questione economica e non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra; 3) disporsi la trasmissione della sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di
ON (PU), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi della legge 898/1970; 4) in caso di opposizione del resistente, condannarlo alla rifusione delle spese e compensi di lite”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/4/2024,
[...] ha chiesto lo scioglimento del Parte_1 matrimonio civile, contratto con Controparte_1 in data 17/7/2004; dall'unione non sono nati figli.
Secondo quanto documentato in atti, con decreto del
Tribunale di Pesaro n. 5778 depositato il 23/10/2006
2 è stata omologata la separazione consensuale, che riguardava esclusivamente la divisione degli arredi della casa coniugale e l'impegno all'estinzione del finanziamento stipulato dal marito per il quale ella aveva prestato fideiussione;
essendo i coniugi economicamente autosufficienti, la ricorrente ha pertanto chiesto lo scioglimento del matrimonio senza alcuna statuizione economica.
Previa comunicazione degli atti al PM, la notifica è stata eseguita ex art. 143 cpc, essendo risultata vana quella tentata presso la residenza anagrafica.
Nessuno si è costituito in giudizio per il convenuto, di talché la ricorrente ha insistito nella domanda;
risultando superfluo ogni altro adempimento, la causa
è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) della legge 898/70, essendo decorso il termine di sei mesi dalla comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nel procedimento di separazione;
deve escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare in quanto la protratta ed ininterrotta separazione induce a ritenere ormai dissolta la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, come d'altro canto pare confermato dal comportamento processuale del convenuto.
3 Proprio la mancata estrinsecazione di volontà contraria alla domanda divorzile induce a ravvisare il presupposto per la compensazione delle spese: il presente giudizio è infatti limitato alla pronuncia sullo status, in assenza di domanda attributiva dell'assegno divorzile (che, in conformità alla separazione consensuale, nessuno dei coniugi ha nella presente sede richiesto).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 17/7/2004 a ON (PU)
(atto n. 1, p. 1, anno 2004) tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e
[...]
nato a [...] il Controparte_1
14/12/1977, ordinando la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione;
- compensa integralmente le spese del procedimento.
VITERBO, 26/11/2024
Il GIUDICE EST. Il PRESIDENTE
4
Il TRIBUNALE DI VITERBO SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di
- dott. Eugenio Maria Turco - PRESIDENTE
- dott.ssa Francesca Capuzzi - GIUDICE
- dott. Paolo Bonofiglio – GIUDICE REL.EST. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 674/2024 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio civile;
promossa da:
- ( , Parte_1 C.F._1 rappresenta e difesa dall'avv. Alberto Ballato
( ) come da Email_1 procura in atti;
RICORRENTE contro
- ( , residente Controparte_1 C.F._2 nella Strada Tobia n.3/e in Viterbo;
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PM;
1 rimessa al Collegio all'udienza del 21/11/2024, senza assegnazione di termini, sulle seguenti conclusioni della ricorrente: “1) accertato e dichiarato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente venuta meno e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori
( nata il Parte_1 CodiceFiscale_3
19.07.1976 a Sibiu (Romania) e Controparte_1
( , nato a [...] il CodiceFiscale_4
14.12.1977, a ON (PU) il 17.04.2004 e trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del
Comune al n. Parte I Serie Ufficio 1 Anno 2004; 2) darsi atto che non si fa luogo ad alcun assegno di divorzio in quanto i coniugi, economicamente autosufficienti, hanno già regolato ogni questione economica e non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra; 3) disporsi la trasmissione della sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di
ON (PU), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi della legge 898/1970; 4) in caso di opposizione del resistente, condannarlo alla rifusione delle spese e compensi di lite”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/4/2024,
[...] ha chiesto lo scioglimento del Parte_1 matrimonio civile, contratto con Controparte_1 in data 17/7/2004; dall'unione non sono nati figli.
Secondo quanto documentato in atti, con decreto del
Tribunale di Pesaro n. 5778 depositato il 23/10/2006
2 è stata omologata la separazione consensuale, che riguardava esclusivamente la divisione degli arredi della casa coniugale e l'impegno all'estinzione del finanziamento stipulato dal marito per il quale ella aveva prestato fideiussione;
essendo i coniugi economicamente autosufficienti, la ricorrente ha pertanto chiesto lo scioglimento del matrimonio senza alcuna statuizione economica.
Previa comunicazione degli atti al PM, la notifica è stata eseguita ex art. 143 cpc, essendo risultata vana quella tentata presso la residenza anagrafica.
Nessuno si è costituito in giudizio per il convenuto, di talché la ricorrente ha insistito nella domanda;
risultando superfluo ogni altro adempimento, la causa
è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) della legge 898/70, essendo decorso il termine di sei mesi dalla comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nel procedimento di separazione;
deve escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare in quanto la protratta ed ininterrotta separazione induce a ritenere ormai dissolta la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, come d'altro canto pare confermato dal comportamento processuale del convenuto.
3 Proprio la mancata estrinsecazione di volontà contraria alla domanda divorzile induce a ravvisare il presupposto per la compensazione delle spese: il presente giudizio è infatti limitato alla pronuncia sullo status, in assenza di domanda attributiva dell'assegno divorzile (che, in conformità alla separazione consensuale, nessuno dei coniugi ha nella presente sede richiesto).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 17/7/2004 a ON (PU)
(atto n. 1, p. 1, anno 2004) tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e
[...]
nato a [...] il Controparte_1
14/12/1977, ordinando la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione;
- compensa integralmente le spese del procedimento.
VITERBO, 26/11/2024
Il GIUDICE EST. Il PRESIDENTE
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