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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/02/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 10537 /2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Antonio Norscia e Carlo Di Leo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonio Norscia sito a Trani in Via Aldo Moro n. 10, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti
[...] P.IVA_1
Roberto Pessi e Francesco Giammaria elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Milano in Corso Monforte n.15, come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 7.11.2023, la ricorrente
[...]
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano, Parte_1
sezione lavoro, il personale delle Aziende Controparte_1 [...]
[...] Controp
[...]
[...]
[...] al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“- Accerti e dichiari il diritto di , per i fatti e per una o Parte_1
più motivazioni dedotti in narrativa, alla rideterminazione del maggior capitale, rispetto a quello già liquidato, spettantegli in sostituzione del trattamento pensionistico da parte del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del
Gruppo Unicredit, con sede a Milano in Viale Liguria n. 26;
- Conseguentemente condanni il Controparte_1
in persona del legale rappresentante, (P.IVA
[...]
), come detto corrente a Milano in Viale Liguria n. 26, a liquidare in P.IVA_1 favore di l'importo – lordo – di € 93.755,21, o di Parte_1 quell'altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata a far data dal
30/9/2021” con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
La ricorrente ha dedotto:
- di essere ex dipendente della banca e come tale di essere stata Controparte_2 iscritta al relativo “Fondo Pensione per il personale delle Aziende del
[...]
; CP_1
- che con missiva del maggio 2021, il aveva prospettato loro la facoltà di CP_1
optare per la liquidazione di un capitale in sostituzione del trattamento pensionistico spettante e sino ad allora corrisposto;
- che, al contempo, era stato fissato il termine decadenziale del 15/7/2021 per aderire alla suddetta opzione;
- che la missiva in questione indicava un importo lordo, con consequenziale indicazione di un capitale netto, così “quantificato e certificato dall'Attuario incaricato dalla data del 31/12/2020”;
- di avere, quindi, aderito a tale proposta nel suddetto termine del 15/7/2021, senza però essere stati preventivamente informati dell'effettiva portata della suddetta opzione;
- che l'importo in questione era stato successivamente liquidato nell'importo lordo di euro 127.427,92 per un capitale netto pari ad euro 101.459,84;
2 - di essersi, tuttavia, avveduta che l'ammontare proposto e liquidato dal era CP_1 notevolmente inferiore a quanto sarebbe spettato, sulla base dell'ammontare del trattamento pensionistico e della ragionevole aspettativa di vita della ricorrente e del suo nucleo familiare avente diritto alla reversibilità;
- che il Fondo, per mezzo del proprio attuario, aveva, infatti, sviluppato il proprio calcolo facendo ricorso: a) all'utilizzo di dati individuali non completi (soprattutto in merito alla composizione nucleo familiare); b) all'impiego di ipotesi demografiche non adeguatamente in linea con la popolazione oggetto di riferimento;
c) alla definizione di ipotesi finanziarie non allineate a valori di mercato alla data di valutazione;
- di avere, quindi, diritto di ottenere la liquidazione del differenziale lordo indicato dall'attuario nominato da parte ricorrente.
Il convenuto, regolarmente citato in giudizio, si è costituito CP_1
tempestivamente contestando in fatto ed in diritto le pretese attoree e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice, rigettata la preliminare eccezione di incompetenza territoriale con ordinanza del 13.3.2024, ritenuta la causa di natura documentale, ha fissato per la discussione l'udienza del 27.2.2025, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo, indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
*
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, deve osservarsi che la ricorrente, dopo aver descritto le vicende che l'hanno portata a sottoscrivere l'accordo per la liquidazione di un capitale in sostituzione del trattamento pensionistico spettante, ha fondato la propria azione giudiziale e la domanda di pagamento del preteso importo differenziale sul capitale sulle seguenti argomentazioni:
“21) l'omessa informazione sulle effettive conseguenze previdenziali, tanto più sotto il profilo economico/finanziario, rappresenta una censurabile condotta, giacché ha indotto in rilevante errore il ricorrente, che, complice l'esiguo termine di accettazione, palesata come decadenziale, è stato evidentemente indotto
3 all'adesione. Fermo restando che la dedotta fattispecie è anche affetta da nullità ex art. 2965 c.c. (Cass. n. 8834/2020).
22) A ciò si aggiunga, per quanto concerne la missiva di Maggio 2021 predisposta dal la suggestiva prospettazione dell'oscillazione negativa CP_1
delle prestazioni a fornirsi sotto forma di rendita, senza alcuna corroborazione.
23) Orbene, tali condotte sono state decettive ed esclusivamente mirate agli interessi del piuttosto che ad una valutazione dei reciproci interessi, in CP_1
spregio pertanto a quelli che erano i reali standard ed elementi di valutazione dei termini economici, sotto il profilo matematico, statistico ed attuariale. Pertanto, il consenso e la relativa formalizzazione in ordine alla capitalizzazione appaiono palesemente viziati.
24) Peraltro, il procedimento negoziale è stato certamente connotato da profili di vessatorietà come tali implicanti la necessità di una doppia sottoscrizione dell'accordo adesivo in difetto della quale lo stesso è da ritenersi invalido, poiché in violazione degli artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c., in particolare in riferimento alle condizioni di cui alla proposta di Maggio 2021: a) al termine decadenziale di accettazione ex adverso prospettato;
b) all'ammontare dell'importo lordo offerto;
c) al differimento, revoca o riformulazione dell'offerta in via unilaterale da parte del Fondo;
d) alle rinunce dei diritti dell'iscritto al Fondo.
25) Per mero tuziorismo difensivo, in ultima istanza, le suddette avverse condotte possono esser qualificate come indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.”
La ricorrente pretende la corresponsione di un capitale superiore rispetto a quello riconosciutole dal Fondo, in virtù, in primo luogo, di un ipotetico vizio della volontà, vizio prospettato come errore indotto dal comportamento asseritamente
“decettivo” della parte convenuta.
La doglianza appare destituita di fondamento.
La ricorrente, infatti, si limita a prospettazioni in fatto del tutto generiche, non viene in alcun modo specificato quali sarebbero state le asserite condotte decettive adottate dal che parte attrice indica, solo genericamente, come “omessa CP_1 informazione sulle effettive conseguenze previdenziali”, unitamente all'assegnazione di un termine di accettazione ritenuto troppo breve.
4 E poi ancora riferisce di una “censurabile condotta” del di una “suggestiva CP_1 prospettazione dell'oscillazione negativa delle prestazioni a fornirsi sotto forma di rendita”, di “profili di vessatorietà”, prospettando, in via residuale, pure l'ipotesi di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Di contro, sotto il profilo informativo, si rileva come la lettera datata “maggio
2021” (doc. 10, fasc. ricorrente) contenga una chiara indicazione della somma lorda e di quella netta spettante e le altre informazioni necessarie per la valutazione della proposta.
Vi si legge, inoltre, che l'adesione all'opzione “comporta come effetto prioritario, oltre a quanto ulteriormente previsto in chiusura di questa comunicazione, la cessazione del Suo trattamento pensionistico” (secondo periodo del doc. 10 fasc. parte ricorrente).
Si specifica pure che “In assenza di adesione da parte Sua alla presente offerta entro la data sopra indicata, Lei mantiene i diritti rivenienti dalla Sua iscrizione al Fondo e quindi anche a percepire la pensione mensile, riguardo alla quale ci corre l'obbligo di evidenziare, in ottica di trasparente informativa, che l'entità della stessa è soggetta alle oscillazioni negative, ad oggi previste dal Piano di
Convergenza sino al 2022, e che non possiamo escludere si verifichino ulteriormente, stante anche le modeste aspettative sull'andamento dei mercati finanziari” (terzo periodo del doc. 10 fasc. ricorrente).
Il termine di adesione non appare, poi, esiguo, considerato che l'offerta è datata maggio 2021 ed il termine per aderire è fissato al 15 luglio 2021.
Inoltre, e soprattutto, come osservato da questo Tribunale in causa analoga (cfr.
Tribunale di Milano, sentenza n. 2108/2024 del 22.4.2024, di recente confermata anche dalla Corte di appello di Milano con il dispositivo n. 89/2025 del 5.2.2025), non è stata formulata una domanda di annullamento del contratto, l'unico rimedio che l'ordinamento ricollega alla conclusione di un accordo in presenza di volontà viziata da errore, violenza o dolo (cfr. artt. 1427 e ss. c.c.).
Allo stesso modo la prospettazione della “invalidità” dell'accordo per effetto della presenza di clausole vessatorie prive di doppia sottoscrizione è priva di deduzioni per quanto riguarda il rimedio invocato, considerato che anche sotto tale profilo si
5 chiede unicamente il pagamento del differenziale asseritamente dovuto secondo i propri conteggi.
Come è noto, il Codice civile (art. 1341 c. 2 c.c.) considera inefficaci le clausole vessatorie non dotate di doppia sottoscrizione. La giurisprudenza ritiene, con orientamento costante, che la mancata specifica approvazione sia causa di nullità.
Si tratta di una nullità parziale, che non travolge il resto del contratto.
Nel caso di specie la vessatorietà è stata, del tutto genericamente, lamentata con riferimento: “a) al termine decadenziale di accettazione ex adverso prospettato;
b) all'ammontare dell'importo lordo offerto;
c) al differimento, revoca o riformulazione dell'offerta in via unilaterale da parte del Fondo;
d) alle rinunce dei diritti dell'iscritto al Fondo”.
L'eccezione non è corredata da deduzioni specifiche in ordine ai profili di vessatorietà che, secondo la ricorrente, sarebbe rilevabile in relazione alle singole clausole citate.
L'ammontare dell'importo lordo offerto, in particolare, attiene alla quantificazione dell'offerta che la ricorrente era libera di accettare o meno, conservando in caso negativo il proprio trattamento pensionistico: non si vede, pertanto, quale possa essere il profilo di vessatorietà, stante la piena libertà dell'iscritto al Fondo a non concludere l'accordo sulla base delle condizioni prospettate.
Inoltre, non è stato chiarito in quale modo l'eventuale inefficacia delle singole clausole sopra indicate potrebbe condurre al ricalcolo del capitale.
Va, infine, osservato che la difesa di parte ricorrente, in sede di discussione, ha dedotto che quella esercitata sarebbe un'azione di adempimento.
Si tratta di prospettazione tardiva e, in ogni caso, infondata, considerato che quanto offerto ed accettato in termini di capitale è stato pacificamente ed integralmente erogato a ciascuno ricorrente.
*
Come già condivisibilmente osservato da questo Tribunale con la sentenza sopra citata (Tribunale di Milano, sentenza n. 2108/2024 del 22.4.2024), deve infine rilevarsi che l'eccezione di decadenza ex art. 2113 c.c. appare fondata.
6 Il 12 settembre 2019 le Aziende del Gruppo e i Sindacati hanno CP_1 sottoscritto l'“Accordo sulla capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche e trasformazione del regime previdenziale degli iscritti attivi del Fondo Pensione di
Gruppo a seguito dell'introduzione delle modifiche statutarie correlate agli
Accordi del 1° marzo 2018 e 29 gennaio 2019” (doc. 2 fasc. parte resistente).
Come risulta dalle premesse dell'Accordo, i due Accordi precedenti (del 1° marzo
2018 e del 29 gennaio 2019) avevano conferito mandato alla Commissione
Tecnica Centrale di approfondire la percorribilità di intese finalizzate alla capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche tempo per tempo in corso di erogazione.
La Commissione Tecnica Centrale aveva raggiunto proprie conclusioni recepite nell'Accordo.
Oltre a riportare (a p. 2 doc. 2 fasc. parte convenuta) una Tabella, predisposta dall'Attuario, sulla base di “profili tipo”, l'Accordo del 12 settembre 2019 prevede che “al fine dell'esercizio dell'opzione, si procederà mediante
l'effettuazione di conciliazioni individuali da rendersi avanti la Commissione
Paritetica di Conciliazione delle Controversie individuali di lavoro” (art. 2, ultimo comma, doc. 2 fasc. convenuta).
Con il successivo “Verbale integrativo degli Accordi sottoscritti in data 12.9.2019 sulla capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche e sulla trasformazione del regime previdenziale degli iscritti ai fondi pensione interessati dal processo di concentrazione nel Fondo Pensione di Gruppo” del 20 aprile 2021 (doc. 3 fasc. convenuta), in considerazione del contesto emergenziale sanitario venutosi a creare, che non consente lo svolgimento di conciliazioni individuali, si pattuisce, all'art. 2, che “in sostituzione del processo di conciliazione di cui agli Accordi sottoscritti in data 12.9.2019 in ordine all'esercizio dell'opzione sulla capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche e sulla trasformazione del regime previdenziale da parte degli iscritti interessati, le Parti concordato di adottare lo scambio formale di proposta e relativa accettazione tramite lettera raccomandata
A/R”.
Il Fondo ha poi trasmesso ai ricorrenti, con missiva del maggio 2021, la proposta
7 di opzione per la capitalizzazione in sostituzione del trattamento pensionistico in godimento da parte dei ricorrenti.
La comunicazione, come si è detto, contiene l'indicazione della somma netta spettante come di quella lorda e le altre informazioni necessarie per la valutazione della proposta. Vi si legge che l'adesione all'opzione “comporta come effetto prioritario, oltre a quanto ulteriormente previsto in chiusura di questa comunicazione, la cessazione del Suo trattamento pensionistico” (secondo periodo del doc. 4 fasc. conv.).
Inoltre si specifica che “In assenza di adesione da parte Sua alla presente offerta entro la data sopra indicata, Lei mantiene i diritti rivenienti dalla Sua iscrizione al Fondo e quindi anche a percepire la pensione mensile, riguardo alla quale ci corre l'obbligo di evidenziare, in ottica di trasparente informativa, che l'entità della stessa è soggetta alle oscillazioni negative, ad oggi previste dal Piano di
Convergenza sino al 2022, e che non possiamo escludere si verifichino ulteriormente, stante anche le modeste aspettative sull'andamento dei mercati finanziari” (terzo periodo del doc. 4 fasc. conv.).
Si legge inoltre (pag. 2, quart'ultimo capoverso): “Quanto agli ulteriori effetti della Sua adesione, di cui in apertura, richiamiamo la Sua attenzione sulla circostanza che detta adesione comporta la Sua espressa rinuncia, oltre che al trattamento pensionistico, anche ad ogni ulteriore pretesa che Lei possa a qualunque titolo vantare nei confronti dello scrivente e l'estinzione del Suo CP_1 rapporto di partecipazione al stesso.”; (pag. 2, terzultimo capoverso): “La CP_1
sopramenzionata rinuncia si estende a tutti i diritti direttamente ed indirettamente riconnessi alla Sua posizione di Iscritto al Fondo, così come individuati dallo
Statuto e dalla disciplina normativa vigente in materia di previdenza complementare, nonché al ricalcolo della capitalizzazione pensionistica”.
Con il modulo di adesione sottoscritto, come detto, in sostituzione del processo di conciliazione di cui agli Accordi sottoscritti in data 12 settembre 2019 (doc. 5 fasc. convenuta), ciascun ricorrente ha dichiarato di essere “pienamente consapevole del significato, del contenuto e degli effetti conseguenti della Vs. proposta n. relativa a quanto in oggetto, qui integralmente richiamata, con la
8 sottoscrizione del presente “modulo adesione””, di “volere esercitare la facoltà di optare per la liquidazione di un capitale in luogo ed in sostituzione del trattamento pensionistico a me spettante ed attualmente corrispostomi
(“capitalizzazione”), nella misura ed alle condizioni indicate nella Vs. proposta sopra indicata”; di “prendere atto e di accettare che, con l'adesione alla proposta di capitalizzazione della prestazione integrativa residua spettantemi e la sua liquidazione, viene a cessare il mio rapporto pensionistico complementare con il
Fondo di Gruppo” e poi di “rinunciare a tutti i diritti direttamente ed indirettamente riconnessi alla mia posizione di Iscritto al Fondo di Gruppo, così come individuati dallo Statuto e dalla disciplina normativa vigente in materia di previdenza complementare, nonché al ricalcolo della capitalizzazione pensionistica, accettando espressamente ed irrevocabilmente, l'importo offertomi”.
Tra il giugno e il luglio del 2021, ciascun ricorrente ha trasmesso al Fondo
l'accettazione alla proposta di capitalizzazione, ex art. 1326 c.c. ed è pacifico che il Fondo abbia liquidato a ciascun ricorrente l'importo pattuito.
Lo strumento di impugnativa degli atti di disposizione (come la rinunzia, di cui si discute) che possono apparire determinati dalla soggezione e debolezza del lavoratore nei confronti dell'altra parte è l'art. 2113 c.c.
Tuttavia, l'impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza, entro sei mesi dalla stipulazione o dalla cessazione del rapporto, decorsi i quali, gli effetti prodotti non possono più essere vanificati.
L'accordo impugnato si è perfezionato per i ricorrenti tra il giugno e il luglio
2021; la diffida stragiudiziale risale al 26.5.2022 (doc. 2, fascicolo parte ricorrente); ciascuna azione giudiziale è stata avviata con ricorsi depositati nel novembre 2023, ben oltre il termine stabilito dall'art. 2113, secondo comma, c.c.
Non è stato, infine, allegato alcun profilo di nullità di tale accordo sotto il profilo delle modalità di conclusione dello stesso o dell'abuso di posizione da parte del se non nei limiti delle prospettazioni esaminate al paragrafo 2. CP_1
*
Per le argomentazioni esposte, il ricorso va quindi rigettato.
9 Le spese devono essere compensate tra le parti in considerazione della particolarità delle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite;
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 27 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Julie Martini
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Antonio Norscia e Carlo Di Leo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonio Norscia sito a Trani in Via Aldo Moro n. 10, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti
[...] P.IVA_1
Roberto Pessi e Francesco Giammaria elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Milano in Corso Monforte n.15, come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 7.11.2023, la ricorrente
[...]
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano, Parte_1
sezione lavoro, il personale delle Aziende Controparte_1 [...]
[...] Controp
[...]
[...]
[...] al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“- Accerti e dichiari il diritto di , per i fatti e per una o Parte_1
più motivazioni dedotti in narrativa, alla rideterminazione del maggior capitale, rispetto a quello già liquidato, spettantegli in sostituzione del trattamento pensionistico da parte del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del
Gruppo Unicredit, con sede a Milano in Viale Liguria n. 26;
- Conseguentemente condanni il Controparte_1
in persona del legale rappresentante, (P.IVA
[...]
), come detto corrente a Milano in Viale Liguria n. 26, a liquidare in P.IVA_1 favore di l'importo – lordo – di € 93.755,21, o di Parte_1 quell'altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata a far data dal
30/9/2021” con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
La ricorrente ha dedotto:
- di essere ex dipendente della banca e come tale di essere stata Controparte_2 iscritta al relativo “Fondo Pensione per il personale delle Aziende del
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; CP_1
- che con missiva del maggio 2021, il aveva prospettato loro la facoltà di CP_1
optare per la liquidazione di un capitale in sostituzione del trattamento pensionistico spettante e sino ad allora corrisposto;
- che, al contempo, era stato fissato il termine decadenziale del 15/7/2021 per aderire alla suddetta opzione;
- che la missiva in questione indicava un importo lordo, con consequenziale indicazione di un capitale netto, così “quantificato e certificato dall'Attuario incaricato dalla data del 31/12/2020”;
- di avere, quindi, aderito a tale proposta nel suddetto termine del 15/7/2021, senza però essere stati preventivamente informati dell'effettiva portata della suddetta opzione;
- che l'importo in questione era stato successivamente liquidato nell'importo lordo di euro 127.427,92 per un capitale netto pari ad euro 101.459,84;
2 - di essersi, tuttavia, avveduta che l'ammontare proposto e liquidato dal era CP_1 notevolmente inferiore a quanto sarebbe spettato, sulla base dell'ammontare del trattamento pensionistico e della ragionevole aspettativa di vita della ricorrente e del suo nucleo familiare avente diritto alla reversibilità;
- che il Fondo, per mezzo del proprio attuario, aveva, infatti, sviluppato il proprio calcolo facendo ricorso: a) all'utilizzo di dati individuali non completi (soprattutto in merito alla composizione nucleo familiare); b) all'impiego di ipotesi demografiche non adeguatamente in linea con la popolazione oggetto di riferimento;
c) alla definizione di ipotesi finanziarie non allineate a valori di mercato alla data di valutazione;
- di avere, quindi, diritto di ottenere la liquidazione del differenziale lordo indicato dall'attuario nominato da parte ricorrente.
Il convenuto, regolarmente citato in giudizio, si è costituito CP_1
tempestivamente contestando in fatto ed in diritto le pretese attoree e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice, rigettata la preliminare eccezione di incompetenza territoriale con ordinanza del 13.3.2024, ritenuta la causa di natura documentale, ha fissato per la discussione l'udienza del 27.2.2025, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo, indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
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Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, deve osservarsi che la ricorrente, dopo aver descritto le vicende che l'hanno portata a sottoscrivere l'accordo per la liquidazione di un capitale in sostituzione del trattamento pensionistico spettante, ha fondato la propria azione giudiziale e la domanda di pagamento del preteso importo differenziale sul capitale sulle seguenti argomentazioni:
“21) l'omessa informazione sulle effettive conseguenze previdenziali, tanto più sotto il profilo economico/finanziario, rappresenta una censurabile condotta, giacché ha indotto in rilevante errore il ricorrente, che, complice l'esiguo termine di accettazione, palesata come decadenziale, è stato evidentemente indotto
3 all'adesione. Fermo restando che la dedotta fattispecie è anche affetta da nullità ex art. 2965 c.c. (Cass. n. 8834/2020).
22) A ciò si aggiunga, per quanto concerne la missiva di Maggio 2021 predisposta dal la suggestiva prospettazione dell'oscillazione negativa CP_1
delle prestazioni a fornirsi sotto forma di rendita, senza alcuna corroborazione.
23) Orbene, tali condotte sono state decettive ed esclusivamente mirate agli interessi del piuttosto che ad una valutazione dei reciproci interessi, in CP_1
spregio pertanto a quelli che erano i reali standard ed elementi di valutazione dei termini economici, sotto il profilo matematico, statistico ed attuariale. Pertanto, il consenso e la relativa formalizzazione in ordine alla capitalizzazione appaiono palesemente viziati.
24) Peraltro, il procedimento negoziale è stato certamente connotato da profili di vessatorietà come tali implicanti la necessità di una doppia sottoscrizione dell'accordo adesivo in difetto della quale lo stesso è da ritenersi invalido, poiché in violazione degli artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c., in particolare in riferimento alle condizioni di cui alla proposta di Maggio 2021: a) al termine decadenziale di accettazione ex adverso prospettato;
b) all'ammontare dell'importo lordo offerto;
c) al differimento, revoca o riformulazione dell'offerta in via unilaterale da parte del Fondo;
d) alle rinunce dei diritti dell'iscritto al Fondo.
25) Per mero tuziorismo difensivo, in ultima istanza, le suddette avverse condotte possono esser qualificate come indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.”
La ricorrente pretende la corresponsione di un capitale superiore rispetto a quello riconosciutole dal Fondo, in virtù, in primo luogo, di un ipotetico vizio della volontà, vizio prospettato come errore indotto dal comportamento asseritamente
“decettivo” della parte convenuta.
La doglianza appare destituita di fondamento.
La ricorrente, infatti, si limita a prospettazioni in fatto del tutto generiche, non viene in alcun modo specificato quali sarebbero state le asserite condotte decettive adottate dal che parte attrice indica, solo genericamente, come “omessa CP_1 informazione sulle effettive conseguenze previdenziali”, unitamente all'assegnazione di un termine di accettazione ritenuto troppo breve.
4 E poi ancora riferisce di una “censurabile condotta” del di una “suggestiva CP_1 prospettazione dell'oscillazione negativa delle prestazioni a fornirsi sotto forma di rendita”, di “profili di vessatorietà”, prospettando, in via residuale, pure l'ipotesi di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Di contro, sotto il profilo informativo, si rileva come la lettera datata “maggio
2021” (doc. 10, fasc. ricorrente) contenga una chiara indicazione della somma lorda e di quella netta spettante e le altre informazioni necessarie per la valutazione della proposta.
Vi si legge, inoltre, che l'adesione all'opzione “comporta come effetto prioritario, oltre a quanto ulteriormente previsto in chiusura di questa comunicazione, la cessazione del Suo trattamento pensionistico” (secondo periodo del doc. 10 fasc. parte ricorrente).
Si specifica pure che “In assenza di adesione da parte Sua alla presente offerta entro la data sopra indicata, Lei mantiene i diritti rivenienti dalla Sua iscrizione al Fondo e quindi anche a percepire la pensione mensile, riguardo alla quale ci corre l'obbligo di evidenziare, in ottica di trasparente informativa, che l'entità della stessa è soggetta alle oscillazioni negative, ad oggi previste dal Piano di
Convergenza sino al 2022, e che non possiamo escludere si verifichino ulteriormente, stante anche le modeste aspettative sull'andamento dei mercati finanziari” (terzo periodo del doc. 10 fasc. ricorrente).
Il termine di adesione non appare, poi, esiguo, considerato che l'offerta è datata maggio 2021 ed il termine per aderire è fissato al 15 luglio 2021.
Inoltre, e soprattutto, come osservato da questo Tribunale in causa analoga (cfr.
Tribunale di Milano, sentenza n. 2108/2024 del 22.4.2024, di recente confermata anche dalla Corte di appello di Milano con il dispositivo n. 89/2025 del 5.2.2025), non è stata formulata una domanda di annullamento del contratto, l'unico rimedio che l'ordinamento ricollega alla conclusione di un accordo in presenza di volontà viziata da errore, violenza o dolo (cfr. artt. 1427 e ss. c.c.).
Allo stesso modo la prospettazione della “invalidità” dell'accordo per effetto della presenza di clausole vessatorie prive di doppia sottoscrizione è priva di deduzioni per quanto riguarda il rimedio invocato, considerato che anche sotto tale profilo si
5 chiede unicamente il pagamento del differenziale asseritamente dovuto secondo i propri conteggi.
Come è noto, il Codice civile (art. 1341 c. 2 c.c.) considera inefficaci le clausole vessatorie non dotate di doppia sottoscrizione. La giurisprudenza ritiene, con orientamento costante, che la mancata specifica approvazione sia causa di nullità.
Si tratta di una nullità parziale, che non travolge il resto del contratto.
Nel caso di specie la vessatorietà è stata, del tutto genericamente, lamentata con riferimento: “a) al termine decadenziale di accettazione ex adverso prospettato;
b) all'ammontare dell'importo lordo offerto;
c) al differimento, revoca o riformulazione dell'offerta in via unilaterale da parte del Fondo;
d) alle rinunce dei diritti dell'iscritto al Fondo”.
L'eccezione non è corredata da deduzioni specifiche in ordine ai profili di vessatorietà che, secondo la ricorrente, sarebbe rilevabile in relazione alle singole clausole citate.
L'ammontare dell'importo lordo offerto, in particolare, attiene alla quantificazione dell'offerta che la ricorrente era libera di accettare o meno, conservando in caso negativo il proprio trattamento pensionistico: non si vede, pertanto, quale possa essere il profilo di vessatorietà, stante la piena libertà dell'iscritto al Fondo a non concludere l'accordo sulla base delle condizioni prospettate.
Inoltre, non è stato chiarito in quale modo l'eventuale inefficacia delle singole clausole sopra indicate potrebbe condurre al ricalcolo del capitale.
Va, infine, osservato che la difesa di parte ricorrente, in sede di discussione, ha dedotto che quella esercitata sarebbe un'azione di adempimento.
Si tratta di prospettazione tardiva e, in ogni caso, infondata, considerato che quanto offerto ed accettato in termini di capitale è stato pacificamente ed integralmente erogato a ciascuno ricorrente.
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Come già condivisibilmente osservato da questo Tribunale con la sentenza sopra citata (Tribunale di Milano, sentenza n. 2108/2024 del 22.4.2024), deve infine rilevarsi che l'eccezione di decadenza ex art. 2113 c.c. appare fondata.
6 Il 12 settembre 2019 le Aziende del Gruppo e i Sindacati hanno CP_1 sottoscritto l'“Accordo sulla capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche e trasformazione del regime previdenziale degli iscritti attivi del Fondo Pensione di
Gruppo a seguito dell'introduzione delle modifiche statutarie correlate agli
Accordi del 1° marzo 2018 e 29 gennaio 2019” (doc. 2 fasc. parte resistente).
Come risulta dalle premesse dell'Accordo, i due Accordi precedenti (del 1° marzo
2018 e del 29 gennaio 2019) avevano conferito mandato alla Commissione
Tecnica Centrale di approfondire la percorribilità di intese finalizzate alla capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche tempo per tempo in corso di erogazione.
La Commissione Tecnica Centrale aveva raggiunto proprie conclusioni recepite nell'Accordo.
Oltre a riportare (a p. 2 doc. 2 fasc. parte convenuta) una Tabella, predisposta dall'Attuario, sulla base di “profili tipo”, l'Accordo del 12 settembre 2019 prevede che “al fine dell'esercizio dell'opzione, si procederà mediante
l'effettuazione di conciliazioni individuali da rendersi avanti la Commissione
Paritetica di Conciliazione delle Controversie individuali di lavoro” (art. 2, ultimo comma, doc. 2 fasc. convenuta).
Con il successivo “Verbale integrativo degli Accordi sottoscritti in data 12.9.2019 sulla capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche e sulla trasformazione del regime previdenziale degli iscritti ai fondi pensione interessati dal processo di concentrazione nel Fondo Pensione di Gruppo” del 20 aprile 2021 (doc. 3 fasc. convenuta), in considerazione del contesto emergenziale sanitario venutosi a creare, che non consente lo svolgimento di conciliazioni individuali, si pattuisce, all'art. 2, che “in sostituzione del processo di conciliazione di cui agli Accordi sottoscritti in data 12.9.2019 in ordine all'esercizio dell'opzione sulla capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche e sulla trasformazione del regime previdenziale da parte degli iscritti interessati, le Parti concordato di adottare lo scambio formale di proposta e relativa accettazione tramite lettera raccomandata
A/R”.
Il Fondo ha poi trasmesso ai ricorrenti, con missiva del maggio 2021, la proposta
7 di opzione per la capitalizzazione in sostituzione del trattamento pensionistico in godimento da parte dei ricorrenti.
La comunicazione, come si è detto, contiene l'indicazione della somma netta spettante come di quella lorda e le altre informazioni necessarie per la valutazione della proposta. Vi si legge che l'adesione all'opzione “comporta come effetto prioritario, oltre a quanto ulteriormente previsto in chiusura di questa comunicazione, la cessazione del Suo trattamento pensionistico” (secondo periodo del doc. 4 fasc. conv.).
Inoltre si specifica che “In assenza di adesione da parte Sua alla presente offerta entro la data sopra indicata, Lei mantiene i diritti rivenienti dalla Sua iscrizione al Fondo e quindi anche a percepire la pensione mensile, riguardo alla quale ci corre l'obbligo di evidenziare, in ottica di trasparente informativa, che l'entità della stessa è soggetta alle oscillazioni negative, ad oggi previste dal Piano di
Convergenza sino al 2022, e che non possiamo escludere si verifichino ulteriormente, stante anche le modeste aspettative sull'andamento dei mercati finanziari” (terzo periodo del doc. 4 fasc. conv.).
Si legge inoltre (pag. 2, quart'ultimo capoverso): “Quanto agli ulteriori effetti della Sua adesione, di cui in apertura, richiamiamo la Sua attenzione sulla circostanza che detta adesione comporta la Sua espressa rinuncia, oltre che al trattamento pensionistico, anche ad ogni ulteriore pretesa che Lei possa a qualunque titolo vantare nei confronti dello scrivente e l'estinzione del Suo CP_1 rapporto di partecipazione al stesso.”; (pag. 2, terzultimo capoverso): “La CP_1
sopramenzionata rinuncia si estende a tutti i diritti direttamente ed indirettamente riconnessi alla Sua posizione di Iscritto al Fondo, così come individuati dallo
Statuto e dalla disciplina normativa vigente in materia di previdenza complementare, nonché al ricalcolo della capitalizzazione pensionistica”.
Con il modulo di adesione sottoscritto, come detto, in sostituzione del processo di conciliazione di cui agli Accordi sottoscritti in data 12 settembre 2019 (doc. 5 fasc. convenuta), ciascun ricorrente ha dichiarato di essere “pienamente consapevole del significato, del contenuto e degli effetti conseguenti della Vs. proposta n. relativa a quanto in oggetto, qui integralmente richiamata, con la
8 sottoscrizione del presente “modulo adesione””, di “volere esercitare la facoltà di optare per la liquidazione di un capitale in luogo ed in sostituzione del trattamento pensionistico a me spettante ed attualmente corrispostomi
(“capitalizzazione”), nella misura ed alle condizioni indicate nella Vs. proposta sopra indicata”; di “prendere atto e di accettare che, con l'adesione alla proposta di capitalizzazione della prestazione integrativa residua spettantemi e la sua liquidazione, viene a cessare il mio rapporto pensionistico complementare con il
Fondo di Gruppo” e poi di “rinunciare a tutti i diritti direttamente ed indirettamente riconnessi alla mia posizione di Iscritto al Fondo di Gruppo, così come individuati dallo Statuto e dalla disciplina normativa vigente in materia di previdenza complementare, nonché al ricalcolo della capitalizzazione pensionistica, accettando espressamente ed irrevocabilmente, l'importo offertomi”.
Tra il giugno e il luglio del 2021, ciascun ricorrente ha trasmesso al Fondo
l'accettazione alla proposta di capitalizzazione, ex art. 1326 c.c. ed è pacifico che il Fondo abbia liquidato a ciascun ricorrente l'importo pattuito.
Lo strumento di impugnativa degli atti di disposizione (come la rinunzia, di cui si discute) che possono apparire determinati dalla soggezione e debolezza del lavoratore nei confronti dell'altra parte è l'art. 2113 c.c.
Tuttavia, l'impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza, entro sei mesi dalla stipulazione o dalla cessazione del rapporto, decorsi i quali, gli effetti prodotti non possono più essere vanificati.
L'accordo impugnato si è perfezionato per i ricorrenti tra il giugno e il luglio
2021; la diffida stragiudiziale risale al 26.5.2022 (doc. 2, fascicolo parte ricorrente); ciascuna azione giudiziale è stata avviata con ricorsi depositati nel novembre 2023, ben oltre il termine stabilito dall'art. 2113, secondo comma, c.c.
Non è stato, infine, allegato alcun profilo di nullità di tale accordo sotto il profilo delle modalità di conclusione dello stesso o dell'abuso di posizione da parte del se non nei limiti delle prospettazioni esaminate al paragrafo 2. CP_1
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Per le argomentazioni esposte, il ricorso va quindi rigettato.
9 Le spese devono essere compensate tra le parti in considerazione della particolarità delle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite;
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 27 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Julie Martini
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