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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16035 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
RG 58251/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Simone Antonio
Castelnuovo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 58251 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
TUMBARELLO GIULIO, giusta delega in atti
- RICORRENTE-
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. ABBATE ANGELO, giusta delega in atti
- RESISTENTE –
(CF ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3 dall'avv. FRANCESCO RUDILOSSO CONSOLO, giusta delega in atti
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA- Oggetto: SI .
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione rif.100885/4293 N. 100663 ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 e 15 delle condizioni contrattuali, condannare, Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., p. iva/c.f. corrente in Via
[...] P.IVA_2
Ripuaria 143, Giugliano in Campania – 80014 – NA, nonché in ragione della fideiussione prestata, il sig. , c.f. Controparte_3 C.F._1 domiciliato in Mugnano di Napoli, Via Madonna delle Grazie 67 – 80018 – NA: al pagamento della somma di € 7.635,75 per le causali di cui in premessa, oltre gli interessi convenzionali di mora previsti in contratto, dalle singole scadenze dei canoni fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese, competenze ed onorari della procedura monitoria oltre IVA e CPA.”
Deduce la ricorrente di aver concluso con la resistente una locazione per un periodo di tempo determinato dei seguenti beni N.1 EXPLOR 950 LED OLIVETTI
+ N.2 STAMPANTE TERMICA PRT100 OLIVETTI + SOFTWARE GERI
LASERSOFT + ACC.; N.1 MULTIFUNZIONE OLIVETTI DCOLOR 223 + ACC., a garanzia delle obbligazioni contratte da nei confronti della CP_1 [...]
e derivanti dal contratto, il sig. rilasciava idonea Parte_1 Controparte_3
fideiussione personale, sino alla concorrenza della somma di euro 15.663,34, la conduttrice , in data 20.11.2018 subiva il furto dei beni locati CP_1 all'interno dei locali del ristorante “Chiurra” unitamente ad altri generi alimentari, giusta denunzia sporta alle autorità competenti in data 20.11.2018, cosicchè il contratto di locazione di beni mobili si risolveva di diritto ai sensi degli artt.11 e 15 delle condizioni generali di contratto, quindi la emetteva la fattura Parte_1
n.365223/2019/01 in data 22.8.2019 per il recupero della franchigia assicurativa, pari all'importo di euro 7.396,68 a tale somma venivano aggiunti € 383,01 per interessi di mora e coì per un totale di € 7.635,75. Si costituivano in giudizio ed il Controparte_1 fidejussore rassegnando le seguenti conclusioni: “in via Controparte_3 preliminare a) dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato avvio della procedura di mediazione obbligatoria, ovvero della negoziazione assistita;
a) Autorizzare la chiamata in causa della P. Iva con CP_2 P.IVA_4
sede in Segrate (MI) alla Via Cassanese 224, previo differimento della prima udienza di comparizione ex art.269 cpc;
all'esito verificata la necessità di approfondimento istruttorio:
b) Disporre il mutamento del rito fissando all'uopo l'udienza ex art.183 cpc per la trattazione nelle forme del rito ordinario;
nel merito
c) Accertare e dichiarare che il furto subito dalla comparente Controparte_1
rientra tra gli eventi previsti dalla copertura assicurativa di cui alla polizza
n.915.036.00.00100005; per l'effetto; CP_2
d) dichiarare tenuta e quindi condannare ad indennizzare CP_2 [...]
e/o , per la perdita dei beni oggetto di locazione, nella Parte_1 Controparte_1
misura indicata in domanda;
e) condannare chi di dovere al pagamento delle spese di lite.” Eccependo la l'improcedibilità della domanda per il mancato avvio della procedura di mediazione obbligatoria, ovvero della negoziazione assistita, chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della . CP_2
Autorizzata la chiamata del terzo successivamente si costituiva in giudizio la
con deposito della comparsa di costituzione Controparte_2
depositata in cancelleria eccependo la prescrizione ex art. 2952 c.c., deducendo la non operatività della garanzia prestata con la polizza assicurativa sottoscritta con , avendo riscontrato, nel corso del sopralluogo effettuato dal Parte_1
proprio incaricato incongruità, irregolarità nella tenuta delle tracce di effrazione ai fini dell'operatività della garanzia assicurativa (art.16 delle condizioni generali di polizza) e concludendo per la non risarcibilità del danno a termini di polizza e reiezione della domanda nei suoi confronti.
Istruita la causa, mutato il rito, respinta la richiesta di introduzione di domanda di mediazione, concessi i termini ex art. 183 comma VI cpc, escussi i testi, assegnato questo procedimento in via definitiva a questo giudice con provvedimento del 4 giugno 2025, la causa all'udienza del 26 giugno 2025 era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 cpc per deposito di memorie conclusionali e repliche al 15 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudice intende far proprie le ordinanze ed i provvedimenti emessi in corso di causa, da intendersi, ove necessario riportati e trascritti, tanto per la richiesta di introduzione di domanda di mediazione, quanto per la ammissione delle prove costituende(testi e capitoli).
Preliminarmente va disattesa l'eccezione formulata dalla
[...]
in merito alla efficacia interruttiva della 7.635,75 del diniego Controparte_2
al risarcimento del danno perché il diniego non contiene alcun riconoscimento di debito (art. 2944 c.c.) ma anzi, di contro, esprime la negazione dell'esistenza del diritto dell'assicurato, con la conseguenza che il termine di prescrizione continua a decorrere e per la sua interruzione l'assicurato deve inviare un nuovo atto formale che, nel caso di specie, è stato compiuto con la notifica della richiesta di pagamento del 15 dicembre 2020 a fronte del sinistro verificatosi in data 20 novembre 2020.
Nel merito la domanda non è fondata e non può essere accolta per le seguenti ragioni.
La a giustificato il suo diniego all'indennizzo per il Controparte_2
furto dei beni concessi in locazione dalla , nonché di altri generi Parte_1
alimentari, argomentando il mancato rispetto degli obblighi, in caso di sinistro, previsti dall'art. 16 del contratto di assicurazione sottoscritto dalla Parte_1
Parte
Infatti nel documento depositato in atti sub 6 dalla si legge “ non sono
[...] state conservate le tracce dell'effrazione, per le contraddizioni tra la prima denuncia e l'integrazione, per le foto mostrate solo dopo il sopralluogo e che non convincono riguardo i tempi di esecuzione. La fioriera presente sulla foto impediva
a qualsiasi furgone l'ingresso, quindi probabilmente è stata fatta dopo il sopralluogo del perito”.
Orbene dal documento 4, del 9 maggio 2019, depositato dalla CP_2
(relazione di perizia redatta dall'incaricato geom ) si evince che Persona_1 nessuna traccia di rottura o forzatura era presente sulle parti visionate e nessun lucchetto era posto a protezione dei cancelli (che davano acceso al locale ristorante “La Chiurra”), né risultavano conservati i relativi reperti ovvero il lucchetto rotto e la serratura della porta divelta, la catena tagliata, nulla era stato conservato e nessuna foto era stata eseguita. La relazione conferma la presenza di fioriere per evitare l'ingresso di autoveicoli nello spazio antistante il locale.
Orbene la domanda di parte resistente va respinta, al di là delle prove costituende raccolte, con i testi di parte resistente, che non hanno fornito argomentazioni di rilievo rispetto al documento redatto dall'ispettore delle assicurazioni, né hanno fornito argomentazioni convincenti e contrarie rispetto alle notazioni della relazione peritale dell'incaricato dell'assicurazione, né hanno superato le disposizioni contrattuali di polizza richiamate nell'art. 16 delle condizioni generali di contratto, né, infine, hanno superato la carenza di adeguata custodia per mancata attenzione ad usare adeguati mezzi di prevenzione del sinistro che, si è, poi, verificato.
Era precipuo onere della resistente, in quanto custode, dei beni concessi in uso custodire (art.1766c.c.) i beni mobili ricevuti in uso ed usare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 c.c.) per adempiere al proprio obbligo di custodia.
Nel caso di specie non è stata adottata la necessaria diligenza nella custodia dei beni ricevuti in uso.
Conclusivamente la domanda deve essere accolta con condanna della parte resistente al pagamento della somma complessiva di € 7.252,74 oltre interessi codicistici dalla domanda al soddisfo.
Gli interessi richiesti dalla non posso essere concessi nella Parte_1
misura richiesta in quanto trattasi di somme derivanti dal recupero di importi dovuti per contratto di assicurazione e non per canoni non versati dalla resistente e pertanto gli interessi di mora non possono essere richiesti.
Le spese di lite seguono attesa la reciproca parziale soccombenza e visto la particolarità della vicenda processuale vanno compensate in parte tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita, così provvede:
1) Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione rif.100885/4293 N. 100663 ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 e 15 delle condizioni contrattuali,
2) Condanna parte resistente Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente della somma Parte_1 complessiva pari ad € € 7.252,74 oltre interessi codicistici dalla domanda al soddisfo.
3) Condanna parte resistente a rifondere le spese di giudizio nei confronti di
[...]
che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali oltre IVA e CAP Parte_1
e spese generali.
4) Condanna parte resistente a rifondere le spese di giudizio nei confronti di che liquida in € 2.500,00 per compensi Controparte_2
professionali oltre IVA e CAP e spese generali.
Così deciso in Roma, 12 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Simone Antonio Castelnuovo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Simone Antonio
Castelnuovo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 58251 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
TUMBARELLO GIULIO, giusta delega in atti
- RICORRENTE-
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. ABBATE ANGELO, giusta delega in atti
- RESISTENTE –
(CF ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3 dall'avv. FRANCESCO RUDILOSSO CONSOLO, giusta delega in atti
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA- Oggetto: SI .
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione rif.100885/4293 N. 100663 ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 e 15 delle condizioni contrattuali, condannare, Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., p. iva/c.f. corrente in Via
[...] P.IVA_2
Ripuaria 143, Giugliano in Campania – 80014 – NA, nonché in ragione della fideiussione prestata, il sig. , c.f. Controparte_3 C.F._1 domiciliato in Mugnano di Napoli, Via Madonna delle Grazie 67 – 80018 – NA: al pagamento della somma di € 7.635,75 per le causali di cui in premessa, oltre gli interessi convenzionali di mora previsti in contratto, dalle singole scadenze dei canoni fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese, competenze ed onorari della procedura monitoria oltre IVA e CPA.”
Deduce la ricorrente di aver concluso con la resistente una locazione per un periodo di tempo determinato dei seguenti beni N.1 EXPLOR 950 LED OLIVETTI
+ N.2 STAMPANTE TERMICA PRT100 OLIVETTI + SOFTWARE GERI
LASERSOFT + ACC.; N.1 MULTIFUNZIONE OLIVETTI DCOLOR 223 + ACC., a garanzia delle obbligazioni contratte da nei confronti della CP_1 [...]
e derivanti dal contratto, il sig. rilasciava idonea Parte_1 Controparte_3
fideiussione personale, sino alla concorrenza della somma di euro 15.663,34, la conduttrice , in data 20.11.2018 subiva il furto dei beni locati CP_1 all'interno dei locali del ristorante “Chiurra” unitamente ad altri generi alimentari, giusta denunzia sporta alle autorità competenti in data 20.11.2018, cosicchè il contratto di locazione di beni mobili si risolveva di diritto ai sensi degli artt.11 e 15 delle condizioni generali di contratto, quindi la emetteva la fattura Parte_1
n.365223/2019/01 in data 22.8.2019 per il recupero della franchigia assicurativa, pari all'importo di euro 7.396,68 a tale somma venivano aggiunti € 383,01 per interessi di mora e coì per un totale di € 7.635,75. Si costituivano in giudizio ed il Controparte_1 fidejussore rassegnando le seguenti conclusioni: “in via Controparte_3 preliminare a) dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato avvio della procedura di mediazione obbligatoria, ovvero della negoziazione assistita;
a) Autorizzare la chiamata in causa della P. Iva con CP_2 P.IVA_4
sede in Segrate (MI) alla Via Cassanese 224, previo differimento della prima udienza di comparizione ex art.269 cpc;
all'esito verificata la necessità di approfondimento istruttorio:
b) Disporre il mutamento del rito fissando all'uopo l'udienza ex art.183 cpc per la trattazione nelle forme del rito ordinario;
nel merito
c) Accertare e dichiarare che il furto subito dalla comparente Controparte_1
rientra tra gli eventi previsti dalla copertura assicurativa di cui alla polizza
n.915.036.00.00100005; per l'effetto; CP_2
d) dichiarare tenuta e quindi condannare ad indennizzare CP_2 [...]
e/o , per la perdita dei beni oggetto di locazione, nella Parte_1 Controparte_1
misura indicata in domanda;
e) condannare chi di dovere al pagamento delle spese di lite.” Eccependo la l'improcedibilità della domanda per il mancato avvio della procedura di mediazione obbligatoria, ovvero della negoziazione assistita, chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della . CP_2
Autorizzata la chiamata del terzo successivamente si costituiva in giudizio la
con deposito della comparsa di costituzione Controparte_2
depositata in cancelleria eccependo la prescrizione ex art. 2952 c.c., deducendo la non operatività della garanzia prestata con la polizza assicurativa sottoscritta con , avendo riscontrato, nel corso del sopralluogo effettuato dal Parte_1
proprio incaricato incongruità, irregolarità nella tenuta delle tracce di effrazione ai fini dell'operatività della garanzia assicurativa (art.16 delle condizioni generali di polizza) e concludendo per la non risarcibilità del danno a termini di polizza e reiezione della domanda nei suoi confronti.
Istruita la causa, mutato il rito, respinta la richiesta di introduzione di domanda di mediazione, concessi i termini ex art. 183 comma VI cpc, escussi i testi, assegnato questo procedimento in via definitiva a questo giudice con provvedimento del 4 giugno 2025, la causa all'udienza del 26 giugno 2025 era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 cpc per deposito di memorie conclusionali e repliche al 15 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudice intende far proprie le ordinanze ed i provvedimenti emessi in corso di causa, da intendersi, ove necessario riportati e trascritti, tanto per la richiesta di introduzione di domanda di mediazione, quanto per la ammissione delle prove costituende(testi e capitoli).
Preliminarmente va disattesa l'eccezione formulata dalla
[...]
in merito alla efficacia interruttiva della 7.635,75 del diniego Controparte_2
al risarcimento del danno perché il diniego non contiene alcun riconoscimento di debito (art. 2944 c.c.) ma anzi, di contro, esprime la negazione dell'esistenza del diritto dell'assicurato, con la conseguenza che il termine di prescrizione continua a decorrere e per la sua interruzione l'assicurato deve inviare un nuovo atto formale che, nel caso di specie, è stato compiuto con la notifica della richiesta di pagamento del 15 dicembre 2020 a fronte del sinistro verificatosi in data 20 novembre 2020.
Nel merito la domanda non è fondata e non può essere accolta per le seguenti ragioni.
La a giustificato il suo diniego all'indennizzo per il Controparte_2
furto dei beni concessi in locazione dalla , nonché di altri generi Parte_1
alimentari, argomentando il mancato rispetto degli obblighi, in caso di sinistro, previsti dall'art. 16 del contratto di assicurazione sottoscritto dalla Parte_1
Parte
Infatti nel documento depositato in atti sub 6 dalla si legge “ non sono
[...] state conservate le tracce dell'effrazione, per le contraddizioni tra la prima denuncia e l'integrazione, per le foto mostrate solo dopo il sopralluogo e che non convincono riguardo i tempi di esecuzione. La fioriera presente sulla foto impediva
a qualsiasi furgone l'ingresso, quindi probabilmente è stata fatta dopo il sopralluogo del perito”.
Orbene dal documento 4, del 9 maggio 2019, depositato dalla CP_2
(relazione di perizia redatta dall'incaricato geom ) si evince che Persona_1 nessuna traccia di rottura o forzatura era presente sulle parti visionate e nessun lucchetto era posto a protezione dei cancelli (che davano acceso al locale ristorante “La Chiurra”), né risultavano conservati i relativi reperti ovvero il lucchetto rotto e la serratura della porta divelta, la catena tagliata, nulla era stato conservato e nessuna foto era stata eseguita. La relazione conferma la presenza di fioriere per evitare l'ingresso di autoveicoli nello spazio antistante il locale.
Orbene la domanda di parte resistente va respinta, al di là delle prove costituende raccolte, con i testi di parte resistente, che non hanno fornito argomentazioni di rilievo rispetto al documento redatto dall'ispettore delle assicurazioni, né hanno fornito argomentazioni convincenti e contrarie rispetto alle notazioni della relazione peritale dell'incaricato dell'assicurazione, né hanno superato le disposizioni contrattuali di polizza richiamate nell'art. 16 delle condizioni generali di contratto, né, infine, hanno superato la carenza di adeguata custodia per mancata attenzione ad usare adeguati mezzi di prevenzione del sinistro che, si è, poi, verificato.
Era precipuo onere della resistente, in quanto custode, dei beni concessi in uso custodire (art.1766c.c.) i beni mobili ricevuti in uso ed usare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 c.c.) per adempiere al proprio obbligo di custodia.
Nel caso di specie non è stata adottata la necessaria diligenza nella custodia dei beni ricevuti in uso.
Conclusivamente la domanda deve essere accolta con condanna della parte resistente al pagamento della somma complessiva di € 7.252,74 oltre interessi codicistici dalla domanda al soddisfo.
Gli interessi richiesti dalla non posso essere concessi nella Parte_1
misura richiesta in quanto trattasi di somme derivanti dal recupero di importi dovuti per contratto di assicurazione e non per canoni non versati dalla resistente e pertanto gli interessi di mora non possono essere richiesti.
Le spese di lite seguono attesa la reciproca parziale soccombenza e visto la particolarità della vicenda processuale vanno compensate in parte tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita, così provvede:
1) Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione rif.100885/4293 N. 100663 ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 e 15 delle condizioni contrattuali,
2) Condanna parte resistente Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente della somma Parte_1 complessiva pari ad € € 7.252,74 oltre interessi codicistici dalla domanda al soddisfo.
3) Condanna parte resistente a rifondere le spese di giudizio nei confronti di
[...]
che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali oltre IVA e CAP Parte_1
e spese generali.
4) Condanna parte resistente a rifondere le spese di giudizio nei confronti di che liquida in € 2.500,00 per compensi Controparte_2
professionali oltre IVA e CAP e spese generali.
Così deciso in Roma, 12 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Simone Antonio Castelnuovo