Sentenza breve 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 22/04/2026, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00768/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00463/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 463 del 2026, proposto da:
OL RE, rappresentato e difeso dagli avvocati Niccolò De Luca, Giuseppe Vallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Morigerati, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione opere abusive resa dal Comune di Morigerati in data 15.12.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa AN MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
Con ordinanza del 5 dicembre 2025, il Comune intimava la demolizione delle seguenti opere edilizie: la pavimentazione della strada carrabile di accesso al fabbricato che dalla strada provinciale n.210 porta ad un fabbricato di proprietà del ricorrente, realizzato sin dall’anno 1984 con regolare concessione edilizia prt. n.2957 del 02.10.1984 e successiva variante n.2332 del 25.06.1985; la pavimentazione del piazzale antistante il fabbricato, con realizzazione di un muretto di contenimento, di altezza variabile tra mt. 70 e mt. 1 dello spessore di 16 cm; una tettoia metallica tra il lato del fabbricato ed il muro di contenimento, realizzata con struttura in ferro… , coperta con lamiera grecata coibentata, con una superficie di mt. 50,70 ed un’altezza dal piano del piazzale di mt. 4,30, ricadente sulla particella 816, foglio 13.
Non resiste in giudizio il Comune intimato.
Nell’udienza camerale del 22 aprile 2026, la causa è introitata per la decisione.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art.60 cpa.
Il gravame è rigettato.
Si controverte della legittimità o meno del gravato ordine demolitorio.
NI disattese tutte le censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.
La giurisprudenza è chiara sul punto.
Ritiene, infatti che la pavimentazione esterna ad un immobile non è soggetta al permesso di costruire se non comporta una trasformazione del terreno mediante opere murarie o eliminazione del verde; diversamente, deve essere provvista del permesso di costruire l'opera di pavimentazione che, in ragione delle dimensioni e dei materiali impiegati, implica una significativa alterazione e trasformazione dello stato dei luoghi (T.A.R. Salerno, sez. II, 3/02/2025, n. 229).
Ed invero, traslando le coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, è incontestabile l’avvenuta realizzazione del muro di contenimento, che, come assume la giurisprudenza, è una struttura che, differenziandosi dalla semplice recinzione - la quale ha caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà -, non ha natura pertinenziale, sì che qualora, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio e rientra tra gli interventi di nuova costruzione subordinati a permesso di costruire (T.A.R. Napoli Campania sez. IX, 24/06/2025, n. 4708).
L'intervento edilizio può essere, infatti, qualificato come nuova costruzione tutte le volte che abbia l'effettiva idoneità di determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie: sulla base di tale approccio, la realizzazione di muri di cinta di modesti corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività; diversamente, il muro di contenimento che crei un nuovo dislivello o aumenti quello esistente costituisce una nuova costruzione, soggetta al rilascio del permesso di costruire, allorquando, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio. Il concetto di nuova costruzione è infatti comprensivo di qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quello preesistente, ma che sia comunque capace di trasformare in modo durevole l'area coperta, ovvero ancora le opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi (T.A.R. Napoli Campania sez. V, 22/12/2025, n. 8370).
Per ciò che concerne la tettoia, le ricostruzioni giurisprudenziali assumono che la realizzazione di una tettoia integra un intervento di nuova costruzione ed è, pertanto, subordinata a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, ogniqualvolta il manufatto presenti caratteri di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o collegamento fisso a un corpo di fabbrica preesistente, a prescindere dal livello di posa o dalle modalità costruttive adottate; fuoriescono da tale regime le sole 'tettoie leggere', strutture prive di autonomia strutturale e funzionale, poste a servizio dell'edificio principale e atte a valorizzarne la fruizione mediante un riparo meramente temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall'umidità; all'opposto, una tettoia di dimensioni non trascurabili che modifichi l'assetto del territorio e occupi aree e volumi diversi rispetto alla res principalis, indipendentemente dall'eventuale vincolo di servizio o di ornamento nei suoi confronti, non può considerarsi, dal punto di vista urbanistico, una pertinenza e richiede il permesso di costruire (Consiglio di Stato sez. II, 5/01/2026, n. 80).
Ed invero, la consistente dimensione del manufatto in contestazione conduce il Collegio a ritenete legittimo l’esercizio del potere sanzionatorio, perfettamente coerente con la tipologia dell’illecito sanzionato.
E tanto basta al Collegio.
Il gravame è rigettato.
In ragione della mancata costituzione del Comune intimato, nulla è dovuto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL TE, Presidente
AN MA, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Primo Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AN MA | OL TE |
IL SEGRETARIO