Articolo 22 della Legge 25 luglio 1941, n. 934
Articolo 21Articolo 23
Versione
27 settembre 1941
Art. 22.

Il contributo annuale a carico dei salariati iscritti alla Cassa e' fissato nella misura dell'otto per cento delle retribuzioni.

Si considerano retribuzioni, agli effetti del presente Ordinamento, i salari effettivi, il valore degli assegni in natura e gli emolumenti dati in sostituzione di detti assegni, tranne i locali esclusivamente occorrenti per l'espletamento del servizio. La valutazione degli assegni in natura, quando non risulti stabilita da norme speciali, e' fatta dal Prefetto, sentiti gli Enti interessati.

Quando nell'ammontare complessivo della retribuzione annua su cui va calcolato il contributo vi siano frazioni di 200 lire, la somma che eccede le 100 lire e' calcolata per 200 lire intere; quella che non eccede non e' calcolata. Tale disposizione avra' effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione del presente Ordinamento.

Le variazioni di retribuzione che il salariato consegua nel corso dell'anno si considerano, ai fini del contributo, aventi decorrenza dal 1° gennaio successivo, salvo che esse dipendano da passaggio ad altro Ente.


Entrata in vigore il 27 settembre 1941
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