Ordinanza collegiale 27 settembre 2022
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 3003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3003 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03003/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04660/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4660 del 2021, proposto da
AVV. GIAMPIERO CLEMENTINO, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio eletto in Napoli alla Via Scipione Rovito n. 9 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI NAPOLI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Andreottola, Barbara Accattatis Chalons d’Oranges, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza e Gabriele Romano, con domicilio eletto in Napoli alla Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo presso l’ufficio di segreteria dell’Avvocatura Comunale Amministrativa e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
al giudicato discendente dalla sentenza n. 34966/2004 del 17 giugno 2004, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, VIII Sezione Civile, nei confronti del Comune di Napoli in materia di rimborso ICI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Vista l’ordinanza collegiale n. 5949 del 27 settembre 2022, recante la sospensione del giudizio;
Vista la comunicazione di cessazione della causa di sospensione, depositata dalla difesa comunale in data 27 dicembre 2024;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. RL DEIO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. L’avvocato ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato discendente dalla sentenza individuata in epigrafe, nella parte in cui il Comune di Napoli è stato condannato al pagamento nei suoi confronti, in qualità di difensore antistatario, delle spese processuali, liquidate complessivamente in “Euro 504.16, di cui Euro 26.44, per spese, Euro 167.85, per diritti ed Euro 309.87, per onorari, oltre il 10% ex art. 15 L.P., IVA e CPA, come per legge”;
In dettaglio, il medesimo chiede che sia dichiarato l’obbligo del Comune di Napoli di provvedere al pagamento in suo favore della suddetta somma e dei relativi accessori indicati nella sentenza, maggiorati degli interessi legali decorrenti dalla data di passaggio in giudicato di quest’ultima, e con nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, di un commissario ad acta che si attivi in tal senso in sostituzione dell’amministrazione.
Parte ricorrente domanda, altresì, la fissazione della penalità di mora che l’amministrazione è tenuta a corrispondere in caso di ulteriore violazione del giudicato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, opponendosi all’accoglimento del ricorso e rappresentando in successivi scritti difensivi di essersi attivato per il pagamento del dovuto, chiedendo all’avvocato ricorrente, sin dal mese di ottobre 2022 a mezzo PEC, gli estremi identificativi e bancari per poter concludere il procedimento di liquidazione, ma di non aver ottenuto da questi alcun riscontro utile.
All’udienza camerale del 18 febbraio 2026 – nel corso della quale entrambe le contrapposte difese concordemente riferivano che gli estremi richiesti per il pagamento erano stati finalmente comunicati qualche mese prima dal diretto interessato, ma che l’amministrazione comunale non aveva, comunque, ancora provveduto ad estinguere la propria posizione debitoria – la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Tribunale, nelle forme sintetiche imposte dal c.p.a., rileva che:
- sussiste la legittimazione passiva del Comune di Napoli;
- sussistono altresì tutti i presupposti per l’accoglimento, atteso che: a) la sentenza del Giudice di Pace di Napoli azionata è passata in giudicato come da certificazione in atti; b) è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica della predetta sentenza ex art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997;
- parte resistente non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di avere adempiuto agli obblighi derivanti dalla sentenza su menzionata.
3. Si ritiene, pertanto, che:
- va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero dal perfezionamento della notifica di essa a cura di parte, se anteriore alla comunicazione; entro detto termine il Comune di Napoli dovrà provvedere al pagamento, in favore del ricorrente, della somma liquidata nella predetta sentenza a titolo di spese processuali, pari a complessivi € 504,16, maggiorata delle voci accessorie ivi specificamente indicate, il tutto con l’aggiunta degli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. decorrenti dalla data del passaggio in giudicato del titolo giudiziale in questione e sino al soddisfo, in conformità a quanto previsto dall’art. 112, comma 3, c.p.a. (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 15 aprile 2024 n. 2533);
- tuttavia, il Collegio non ritiene di accogliere la domanda inerente alla corresponsione della penalità di mora (o astreinte), prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., giacché risulta, quale ragione ostativa, che al mancato assolvimento della statuizione giudiziale oggetto di ottemperanza ha concorso il comportamento scarsamente collaborativo dell’avvocato ricorrente nella tempestiva comunicazione degli estremi, identificativi e bancari, necessari all’amministrazione comunale in vista del pagamento degli importi di spettanza;
- infine, va accolta la richiesta di nominare sin d’ora un commissario ad acta con il compito di provvedere al pagamento di quanto sopra riconosciuto in esecuzione della sentenza in epigrafe, una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione, e ciò entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione; si nomina, quindi, il commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale, entro il suddetto termine, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese per l’eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo addebitate al Comune di Napoli, e si liquidano come da dispositivo, in considerazione dell’importo e della linearità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Napoli di dare esecuzione alla sentenza individuata in epigrafe nei sensi e nei termini pure in motivazione indicati.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un dirigente/funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza.
Determina fin d’ora in € 1.000,00 (mille/00) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale commissario ad acta per l’espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria.
Condanna il Comune di Napoli al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE IA RI, Presidente
RL DEIO, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| RL DEIO | GE IA RI |
IL SEGRETARIO