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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/11/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 7619/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 7619 del Ruolo Generale del Contenzioso Civile per l'anno
2023, promosso da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Andrea Foddai, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Luca Argiolas, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
1 Resistente
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
Intervenuto per legge
La Causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
“Nell'interesse delle parti: Voglia il Tribunale accogliere le seguenti conclusioni:
1) affidamento del minore a entrambi i genitori, dai quali dovrà continuare a ricevere cura educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi, e conservando con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
2) i genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale adottando concordemente le decisioni più importanti nell'interesse del minore e autonomamente soltanto le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
3) conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla madre per continuare ad abitarvi con il figlio, ove sarà fissata la sua residenza;
4) Il padre potrà tenere con sé il figlio ogni qualvolta ne abbia la possibilità secondo accordi fra le parti, e in ogni caso, per due giorni alla settimana con pernottamento, il martedì e il giovedì
(dall'uscita di scuola o, nei periodi in cui lavora, da quando termina al lavoro, fino alla mattina successiva quando lo riaccompagnerà a scuola) e fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
nelle festività secondo il criterio dell'alternanza e nel periodo estivo per almeno
20 giorni, anche non consecutivi;
5) Nei casi in cui il padre risulti impossibilitato per ragioni lavorative a prendere il figlio per due pomeriggi settimanali, lo stesso dovrà tenerlo comunque nei giorni individuati (martedì e giovedì) almeno sin dall'orario di cena, con pernottamento fino alla mattina successiva, quando alle 7.15 lo accompagnerà la madre;
inoltre, laddove impossibilitato per ragioni lavorative a
2 tenere il bambino a weekend alternati, lo terrà per almeno due weekend al mese (sabato e domenica), non alternati ed eventualmente anche consecutivi;
mentre gli altri due verranno trascorsi con la madre;
6) Il convenuto si obbliga a versare a l'importo mensile di € CP_1 Parte_1
300,00 a titolo di mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio (quali, esemplificativamente, spese straordinarie non coperte del Servizio
Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative in genere);
7) L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre Parte_1
8) Spese di lite compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/11/2023, ha chiesto la modifica della Parte_1
regolamentazione dell'affidamento e mantenimento del figlio minore nato il Persona_1
3/10/2012 dall'unione sentimentale tra la ricorrente e odierna parte resistente, CP_1
come disposte con provvedimento del 18/09/2020.
All'udienza del 25/06/2024, all'esito della audizione delle parti, il Giudice ha rinviato l'udienza per la formalizzazione dell'accordo.
Alla successiva udienza del 4/11/2025 svolta mediante deposito di note in trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la controversia debba essere definita secondo gli accordi raggiunti tra le parti in quanto conformi agli interessi della prole.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così dispone:
1) affida il figlio minore nato il [...], congiuntamente a entrambi i genitori, Persona_1
dai quali dovrà continuare a ricevere cura educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi, e conservando con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
2) dispone che i genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale adottando concordemente le decisioni più importanti nell'interesse del minore e autonomamente soltanto le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
3) assegna la casa coniugale alla madre per continuare ad abitarvi con il figlio, ove sarà fissata la sua residenza;
4) dispone che il padre potrà tenere con sé il figlio ogni qualvolta ne abbia la possibilità secondo accordi fra le parti, e in ogni caso, per due giorni alla settimana con pernottamento, il martedì e il giovedì (dall'uscita di scuola o, nei periodi in cui lavora, da quando termina al lavoro, fino alla mattina successiva quando lo riaccompagnerà a scuola) e fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
nelle festività secondo il criterio dell'alternanza e nel periodo estivo per almeno 20 giorni, anche non consecutivi;
5) dispone che, nei casi in cui il padre risulti impossibilitato per ragioni lavorative a prendere il figlio per due pomeriggi settimanali, lo stesso dovrà tenerlo comunque nei giorni individuati
(martedì e giovedì) almeno sin dall'orario di cena, con pernottamento fino alla mattina successiva, quando alle 7.15 lo accompagnerà la madre;
inoltre, laddove impossibilitato per ragioni lavorative a tenere il bambino a weekend alternati, lo terrà per almeno due weekend al mese (sabato e domenica), non alternati ed eventualmente anche consecutivi;
mentre gli altri due
4 verranno trascorsi con la madre;
6) dispone che versi a l'importo mensile di euro 300,00 a titolo CP_1 Parte_1
di mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio
(quali, esemplificativamente, spese straordinarie non coperte del Servizio Sanitario Nazionale,
scolastiche, sportive e ricreative in genere);
7) dà atto che le parti hanno stabilito che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre, Parte_1
Dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Cagliari il 5/11/2025 nella camera di Consiglio civile del Tribunale.
Il Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 7619 del Ruolo Generale del Contenzioso Civile per l'anno
2023, promosso da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Andrea Foddai, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Luca Argiolas, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
1 Resistente
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
Intervenuto per legge
La Causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
“Nell'interesse delle parti: Voglia il Tribunale accogliere le seguenti conclusioni:
1) affidamento del minore a entrambi i genitori, dai quali dovrà continuare a ricevere cura educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi, e conservando con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
2) i genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale adottando concordemente le decisioni più importanti nell'interesse del minore e autonomamente soltanto le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
3) conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla madre per continuare ad abitarvi con il figlio, ove sarà fissata la sua residenza;
4) Il padre potrà tenere con sé il figlio ogni qualvolta ne abbia la possibilità secondo accordi fra le parti, e in ogni caso, per due giorni alla settimana con pernottamento, il martedì e il giovedì
(dall'uscita di scuola o, nei periodi in cui lavora, da quando termina al lavoro, fino alla mattina successiva quando lo riaccompagnerà a scuola) e fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
nelle festività secondo il criterio dell'alternanza e nel periodo estivo per almeno
20 giorni, anche non consecutivi;
5) Nei casi in cui il padre risulti impossibilitato per ragioni lavorative a prendere il figlio per due pomeriggi settimanali, lo stesso dovrà tenerlo comunque nei giorni individuati (martedì e giovedì) almeno sin dall'orario di cena, con pernottamento fino alla mattina successiva, quando alle 7.15 lo accompagnerà la madre;
inoltre, laddove impossibilitato per ragioni lavorative a
2 tenere il bambino a weekend alternati, lo terrà per almeno due weekend al mese (sabato e domenica), non alternati ed eventualmente anche consecutivi;
mentre gli altri due verranno trascorsi con la madre;
6) Il convenuto si obbliga a versare a l'importo mensile di € CP_1 Parte_1
300,00 a titolo di mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio (quali, esemplificativamente, spese straordinarie non coperte del Servizio
Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative in genere);
7) L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre Parte_1
8) Spese di lite compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/11/2023, ha chiesto la modifica della Parte_1
regolamentazione dell'affidamento e mantenimento del figlio minore nato il Persona_1
3/10/2012 dall'unione sentimentale tra la ricorrente e odierna parte resistente, CP_1
come disposte con provvedimento del 18/09/2020.
All'udienza del 25/06/2024, all'esito della audizione delle parti, il Giudice ha rinviato l'udienza per la formalizzazione dell'accordo.
Alla successiva udienza del 4/11/2025 svolta mediante deposito di note in trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la controversia debba essere definita secondo gli accordi raggiunti tra le parti in quanto conformi agli interessi della prole.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così dispone:
1) affida il figlio minore nato il [...], congiuntamente a entrambi i genitori, Persona_1
dai quali dovrà continuare a ricevere cura educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi, e conservando con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
2) dispone che i genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale adottando concordemente le decisioni più importanti nell'interesse del minore e autonomamente soltanto le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
3) assegna la casa coniugale alla madre per continuare ad abitarvi con il figlio, ove sarà fissata la sua residenza;
4) dispone che il padre potrà tenere con sé il figlio ogni qualvolta ne abbia la possibilità secondo accordi fra le parti, e in ogni caso, per due giorni alla settimana con pernottamento, il martedì e il giovedì (dall'uscita di scuola o, nei periodi in cui lavora, da quando termina al lavoro, fino alla mattina successiva quando lo riaccompagnerà a scuola) e fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
nelle festività secondo il criterio dell'alternanza e nel periodo estivo per almeno 20 giorni, anche non consecutivi;
5) dispone che, nei casi in cui il padre risulti impossibilitato per ragioni lavorative a prendere il figlio per due pomeriggi settimanali, lo stesso dovrà tenerlo comunque nei giorni individuati
(martedì e giovedì) almeno sin dall'orario di cena, con pernottamento fino alla mattina successiva, quando alle 7.15 lo accompagnerà la madre;
inoltre, laddove impossibilitato per ragioni lavorative a tenere il bambino a weekend alternati, lo terrà per almeno due weekend al mese (sabato e domenica), non alternati ed eventualmente anche consecutivi;
mentre gli altri due
4 verranno trascorsi con la madre;
6) dispone che versi a l'importo mensile di euro 300,00 a titolo CP_1 Parte_1
di mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio
(quali, esemplificativamente, spese straordinarie non coperte del Servizio Sanitario Nazionale,
scolastiche, sportive e ricreative in genere);
7) dà atto che le parti hanno stabilito che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre, Parte_1
Dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Cagliari il 5/11/2025 nella camera di Consiglio civile del Tribunale.
Il Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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