Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1595
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Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inesistenza di un obbligo di contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità per mancata notifica dell'invito al contraddittorio, affermando che non esiste una norma che imponga il contraddittorio preventivo a pena di nullità per le violazioni formali derivanti dal controllo automatizzato o documentale delle dichiarazioni.

  • Accolto
    Obbligo di presentazione del modello anche in caso di esclusione

    La Corte ha confermato che l'indicazione del 'codice 7' nel quadro RF non esonera dall'obbligo di presentazione del modello studi di settore, poiché le istruzioni ministeriali prevedono la compilazione del modello anche in presenza di cause di esclusione per finalità informative.

  • Accolto
    Difetto di prova sulla causa di esclusione

    L'Ufficio ha depositato il bilancio al 31/12/2010 e la nota integrativa, dimostrando che la società era in normale attività. La società contribuente non ha fornito alcuna prova documentale circa l'effettiva sussistenza di situazioni impeditive al normale svolgimento dell'attività economica, venendo meno all'onere probatorio su di essa incombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1595
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1595
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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