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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1595/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, OR
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3549/2021 depositato il 14/06/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2942/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 01/12/2020
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TY7CO1I00904-2016 IRES-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa appella la sentenza in epigrafe che aveva accolto il ricorso della società Resistente_1 S.r.l. avverso l'atto di contestazione n. TY7CO1100904-2016, relativo all'omessa presentazione del modello degli Studi di Settore per l'anno d'imposta 2010.
La CTP accoglieva il ricorso del contribuente e annullava l'atto ritenendo:
- Necessaria e non provata la notifica di un invito preventivo a regolarizzare.
- Contraddittoria la motivazione dell'Ufficio, data la presenza del "codice 7" (esclusione per non normale svolgimento dell'attività) nel quadro RF della dichiarazione.
2.-L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa censura la sentenza per i seguenti motivi:
-Inesistenza di un obbligo di contraddittorio preventivo: L'invito a regolarizzare inviato dall'Agenzia nel 2012 era un mero atto di compliance non obbligatorio per legge. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
13588/2014) conferma che non sussiste un principio generale di contraddittorio endoprocedimentale per i controlli "a tavolino" basati su dati documentali.
-Obbligo di presentazione del modello anche in caso di esclusione: Secondo le istruzioni del Modello
UnicoSC/2011, i contribuenti in "non normale svolgimento dell'attività" (codice 7) sono comunque tenuti alla compilazione del modello studi di settore, indicando nelle note la motivazione dell'esclusione.
-Difetto di prova sulla causa di esclusione: La società risulta in "normale attività" sia dal frontespizio della dichiarazione che dal bilancio d'esercizio approvato il 04/04/2011.
3.- La società Resistente_1 S.r.l. si è costituita nel presente giudizio.
4.-Alla pubblica udienza del 21.01.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.-L'appello è fondato e va accolto.
5.1. Sulla regolarità della procedura sanzionatoria L'eccezione di nullità per mancata notifica dell'invito al contraddittorio è infondata. Come correttamente rilevato dall'appellante, non esiste una norma che imponga il contraddittorio preventivo a pena di nullità per le violazioni formali derivanti dal controllo automatizzato o documentale delle dichiarazioni.
5.2. Sull'obbligo di comunicazione dei dati È pacifico che la Resistente_1 S.r.l. non abbia presentato il modello studi di settore. L'indicazione del "codice 7" nel quadro RF non esonera dal predetto obbligo. Al contrario, le istruzioni ministeriali prevedono espressamente che anche in presenza di cause di esclusione (come il non normale svolgimento dell'attività) il modello debba essere compilato per finalità informative.
5.3. Sul merito e sull'onere della prova L'Ufficio ha depositato in appello il bilancio al 31/12/2010 e la nota integrativa, documenti ammissibili ex art. 58 D.Lgs. 546/92. Tali atti dimostrano che la società era in normale attività. La società contribuente, di contro, non ha fornito alcuna prova documentale circa l'effettiva sussistenza di situazioni impeditive al normale svolgimento dell'attività economica, venendo meno all'onere probatorio su di essa incombente ex art. 2697 c.c..
6.
Per questi motivi
, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata.
7.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, sezione 19 di Palermo, accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata.
Conferma la legittimità dell'atto di contestazione n. TY7CO1100904-2016.
Condanna la società Resistente_1 S.r.l. al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano complessivamente in Euro 1.914,00 di cui €.923,00 per il primo grado e €.991,00 per il presente grado di giudizio.
Così deciso a Palermo, il 21.01.2026.
Il Giudice OR Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. Pino Zingale
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, OR
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3549/2021 depositato il 14/06/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2942/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 01/12/2020
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TY7CO1I00904-2016 IRES-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa appella la sentenza in epigrafe che aveva accolto il ricorso della società Resistente_1 S.r.l. avverso l'atto di contestazione n. TY7CO1100904-2016, relativo all'omessa presentazione del modello degli Studi di Settore per l'anno d'imposta 2010.
La CTP accoglieva il ricorso del contribuente e annullava l'atto ritenendo:
- Necessaria e non provata la notifica di un invito preventivo a regolarizzare.
- Contraddittoria la motivazione dell'Ufficio, data la presenza del "codice 7" (esclusione per non normale svolgimento dell'attività) nel quadro RF della dichiarazione.
2.-L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa censura la sentenza per i seguenti motivi:
-Inesistenza di un obbligo di contraddittorio preventivo: L'invito a regolarizzare inviato dall'Agenzia nel 2012 era un mero atto di compliance non obbligatorio per legge. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
13588/2014) conferma che non sussiste un principio generale di contraddittorio endoprocedimentale per i controlli "a tavolino" basati su dati documentali.
-Obbligo di presentazione del modello anche in caso di esclusione: Secondo le istruzioni del Modello
UnicoSC/2011, i contribuenti in "non normale svolgimento dell'attività" (codice 7) sono comunque tenuti alla compilazione del modello studi di settore, indicando nelle note la motivazione dell'esclusione.
-Difetto di prova sulla causa di esclusione: La società risulta in "normale attività" sia dal frontespizio della dichiarazione che dal bilancio d'esercizio approvato il 04/04/2011.
3.- La società Resistente_1 S.r.l. si è costituita nel presente giudizio.
4.-Alla pubblica udienza del 21.01.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.-L'appello è fondato e va accolto.
5.1. Sulla regolarità della procedura sanzionatoria L'eccezione di nullità per mancata notifica dell'invito al contraddittorio è infondata. Come correttamente rilevato dall'appellante, non esiste una norma che imponga il contraddittorio preventivo a pena di nullità per le violazioni formali derivanti dal controllo automatizzato o documentale delle dichiarazioni.
5.2. Sull'obbligo di comunicazione dei dati È pacifico che la Resistente_1 S.r.l. non abbia presentato il modello studi di settore. L'indicazione del "codice 7" nel quadro RF non esonera dal predetto obbligo. Al contrario, le istruzioni ministeriali prevedono espressamente che anche in presenza di cause di esclusione (come il non normale svolgimento dell'attività) il modello debba essere compilato per finalità informative.
5.3. Sul merito e sull'onere della prova L'Ufficio ha depositato in appello il bilancio al 31/12/2010 e la nota integrativa, documenti ammissibili ex art. 58 D.Lgs. 546/92. Tali atti dimostrano che la società era in normale attività. La società contribuente, di contro, non ha fornito alcuna prova documentale circa l'effettiva sussistenza di situazioni impeditive al normale svolgimento dell'attività economica, venendo meno all'onere probatorio su di essa incombente ex art. 2697 c.c..
6.
Per questi motivi
, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata.
7.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, sezione 19 di Palermo, accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata.
Conferma la legittimità dell'atto di contestazione n. TY7CO1100904-2016.
Condanna la società Resistente_1 S.r.l. al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano complessivamente in Euro 1.914,00 di cui €.923,00 per il primo grado e €.991,00 per il presente grado di giudizio.
Così deciso a Palermo, il 21.01.2026.
Il Giudice OR Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. Pino Zingale