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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 20/01/2026, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 552/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7348/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Grezar 14 00186 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240016501187 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10/09/2024 la signora Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 29320240016501187 notificata il
30/05/2024 di euro 162,00 relativa tassa di possesso auto anno 2021.
Eccepiva:
Illegittimità della pretesa esattoriale perché basata sul possesso di una autovettura non più nella disponibilità della ricorrente. Posto che, al momento in cui nasce la pretesa, l'auto in questione non fosse più nella disponibilità materiale e giuridica della ricorrente, essendo stata già rottamata, come attestato al
PRA (doc. 2). Tale circostanza rende manifesta l'illegittimità della richiesta di pagamento rivolta alla ricorrente per mancata disponibilità, nell'anno in contestazione, del bene mobile registrato di cui si chiede il pagamento della tassa automobilistica.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Allegava: 1) cartella di pagamento impugnata;
2) visura PRA dell'autovettura tg. Targa_1
In data 18/12/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale controdeduceva, rilevando la propria carenza di legittimazione passiva. Invero l'ente della riscossione, come semplice incaricato della esazione dei tributi e delle entrate iscritte nei ruoli resi esecutivi, non ha titolo, né ragioni, per entrare nel merito della vicenda e si limita a trasfondere nella cartella di pagamento quanto indicato nel ruolo dall'Ente Impositore. Sta di fatto che in difetto di un provvedimento di sgravio disposto dall'Ente
Impositore, ovvero di sospensione disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, l'agente della riscossione è obbligato a notificare ed a portare ad esecuzione il credito affidatogli. Ciò, a valere tanto per le obbligazioni aventi natura tributaria, quanto per le altre. Citava giurisprudenza di legittimità.
Concludeva chiedendo : in via preliminare: Dichiarare la carenza di responsabilità dell'Agenzia delle
Entrate RISCOSSIONE. In via principale: Dichiarare che l'Agenzia delle Entrate RISCOSSIONE ha correttamente operato e, conseguentemente, rigettare il ricorso. Condannare la ricorrente alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Allegava: ruolo e relata cartella;
• copia nota spese, copia procura;
attestato di conformità.
In data 19/12/2025 il difensore della ricorrente depositava memorie difensive con le quali eccepiva:
che l'autovettura in questione, tg. Targa_1, nel periodo d'imposta richiesto (“omesso pagamento Set. 21/Ago. 22”), non era più nella disponibilità materiale e giuridica della ricorrente, essendo stata rottamata.
La normativa di settore (D.M. n. 462/98 e art. 6, co. 8, D.l. 330/94) prevede l'esenzione dal pagamento del bollo ove la vettura sia stata consegnata al demolitore e completata la procedura di rottamazione entro i termini utili per effettuare il pagamento annuale. Tale scadenza si calcola dalla data di immatricolazione o dall'ultima scadenza utile e tenendo conto del “periodo di tolleranza”. Il periodo di tolleranza per il pagamento del bollo auto coincide con l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza di ciascun periodo tributario (nel caso di specie, “set 2021-ago 2022”). Per cui, ad es., se un'auto è immatricolata a marzo, il termine di tolleranza nel pagamento del bollo auto è fissato al 30 aprile. Nel caso di specie, il termine iniziale del periodo tributario annuale coincide con il mese di
“settembre”, come si ricava dalla lettura della stessa cartella impugnata (vd., a pag. 5, dettaglio degli importi dovuti). In tal caso, il periodo di tolleranza scadeva il 30 ottobre. A conferma di quanto detto, dall'estratto della visura PRA, che si allega (doc. 3), si ricava che la “prima iscriz. veicolo usato” (n.b., trattandosi di vettura importata dal Portogallo) è avvenuta il “27/09/2002”; pertanto, avendo la ricorrente ottenuto la formalità della rottamazione dell'autovettura in questione prima della scadenza del periodo di tolleranza (5.10.2021 - vd., doc. 2), il rinnovo del pagamento del bollo auto non era più dovuto.
Concludeva insistendo in domanda, posto che l'autovettura di cui viene richiesto il pagamento della tassa auto, nel periodo d'imposta in contestazione, non era più nella disponibilità materiale e giuridica della ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Allegava: visura PRA autovettura tg. Targa_1
All'udienza del 08/01/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la controversia è riconducibile al mancato pagamento della tassa auto anno 2021;
che Nel caso di specie, il termine iniziale del periodo tributario annuale coincide con il mese di
“settembre”, così come eccepito dalla ricorrente e non contestato dalla parte resistente e così come si ricava dalla lettura della stessa cartella impugnata, orbene, il periodo di tolleranza scadeva il 30 ottobre, in quanto . la prima iscrizione del veicolo usato è avvenuta il 27/09/2002, pertanto, avendo la ricorrente ottenuto la formalità della rottamazione dell'autovettura in questione prima della scadenza del periodo di tolleranza , ovvero, il 5.10.2021 così come risulta dalla documentazione in atti, il rinnovo del pagamento del bollo auto non era più dovuto;
che va disattesa l'eccezione sollevata da ADER, relativa al difetto di legittimazione passiva, posto che, la nullità della pretesa è oggettiva, per cui lo stesso concessionario poteva attivarsi per l'annullamento della pretesa.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, stante la particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese. Così deciso in Catania il 08/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7348/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Grezar 14 00186 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240016501187 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10/09/2024 la signora Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 29320240016501187 notificata il
30/05/2024 di euro 162,00 relativa tassa di possesso auto anno 2021.
Eccepiva:
Illegittimità della pretesa esattoriale perché basata sul possesso di una autovettura non più nella disponibilità della ricorrente. Posto che, al momento in cui nasce la pretesa, l'auto in questione non fosse più nella disponibilità materiale e giuridica della ricorrente, essendo stata già rottamata, come attestato al
PRA (doc. 2). Tale circostanza rende manifesta l'illegittimità della richiesta di pagamento rivolta alla ricorrente per mancata disponibilità, nell'anno in contestazione, del bene mobile registrato di cui si chiede il pagamento della tassa automobilistica.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Allegava: 1) cartella di pagamento impugnata;
2) visura PRA dell'autovettura tg. Targa_1
In data 18/12/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale controdeduceva, rilevando la propria carenza di legittimazione passiva. Invero l'ente della riscossione, come semplice incaricato della esazione dei tributi e delle entrate iscritte nei ruoli resi esecutivi, non ha titolo, né ragioni, per entrare nel merito della vicenda e si limita a trasfondere nella cartella di pagamento quanto indicato nel ruolo dall'Ente Impositore. Sta di fatto che in difetto di un provvedimento di sgravio disposto dall'Ente
Impositore, ovvero di sospensione disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, l'agente della riscossione è obbligato a notificare ed a portare ad esecuzione il credito affidatogli. Ciò, a valere tanto per le obbligazioni aventi natura tributaria, quanto per le altre. Citava giurisprudenza di legittimità.
Concludeva chiedendo : in via preliminare: Dichiarare la carenza di responsabilità dell'Agenzia delle
Entrate RISCOSSIONE. In via principale: Dichiarare che l'Agenzia delle Entrate RISCOSSIONE ha correttamente operato e, conseguentemente, rigettare il ricorso. Condannare la ricorrente alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Allegava: ruolo e relata cartella;
• copia nota spese, copia procura;
attestato di conformità.
In data 19/12/2025 il difensore della ricorrente depositava memorie difensive con le quali eccepiva:
che l'autovettura in questione, tg. Targa_1, nel periodo d'imposta richiesto (“omesso pagamento Set. 21/Ago. 22”), non era più nella disponibilità materiale e giuridica della ricorrente, essendo stata rottamata.
La normativa di settore (D.M. n. 462/98 e art. 6, co. 8, D.l. 330/94) prevede l'esenzione dal pagamento del bollo ove la vettura sia stata consegnata al demolitore e completata la procedura di rottamazione entro i termini utili per effettuare il pagamento annuale. Tale scadenza si calcola dalla data di immatricolazione o dall'ultima scadenza utile e tenendo conto del “periodo di tolleranza”. Il periodo di tolleranza per il pagamento del bollo auto coincide con l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza di ciascun periodo tributario (nel caso di specie, “set 2021-ago 2022”). Per cui, ad es., se un'auto è immatricolata a marzo, il termine di tolleranza nel pagamento del bollo auto è fissato al 30 aprile. Nel caso di specie, il termine iniziale del periodo tributario annuale coincide con il mese di
“settembre”, come si ricava dalla lettura della stessa cartella impugnata (vd., a pag. 5, dettaglio degli importi dovuti). In tal caso, il periodo di tolleranza scadeva il 30 ottobre. A conferma di quanto detto, dall'estratto della visura PRA, che si allega (doc. 3), si ricava che la “prima iscriz. veicolo usato” (n.b., trattandosi di vettura importata dal Portogallo) è avvenuta il “27/09/2002”; pertanto, avendo la ricorrente ottenuto la formalità della rottamazione dell'autovettura in questione prima della scadenza del periodo di tolleranza (5.10.2021 - vd., doc. 2), il rinnovo del pagamento del bollo auto non era più dovuto.
Concludeva insistendo in domanda, posto che l'autovettura di cui viene richiesto il pagamento della tassa auto, nel periodo d'imposta in contestazione, non era più nella disponibilità materiale e giuridica della ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Allegava: visura PRA autovettura tg. Targa_1
All'udienza del 08/01/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la controversia è riconducibile al mancato pagamento della tassa auto anno 2021;
che Nel caso di specie, il termine iniziale del periodo tributario annuale coincide con il mese di
“settembre”, così come eccepito dalla ricorrente e non contestato dalla parte resistente e così come si ricava dalla lettura della stessa cartella impugnata, orbene, il periodo di tolleranza scadeva il 30 ottobre, in quanto . la prima iscrizione del veicolo usato è avvenuta il 27/09/2002, pertanto, avendo la ricorrente ottenuto la formalità della rottamazione dell'autovettura in questione prima della scadenza del periodo di tolleranza , ovvero, il 5.10.2021 così come risulta dalla documentazione in atti, il rinnovo del pagamento del bollo auto non era più dovuto;
che va disattesa l'eccezione sollevata da ADER, relativa al difetto di legittimazione passiva, posto che, la nullità della pretesa è oggettiva, per cui lo stesso concessionario poteva attivarsi per l'annullamento della pretesa.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, stante la particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese. Così deciso in Catania il 08/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES