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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/12/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20032 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20032/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Alessandro Imbruglia, nell'interesse dell'attrice, sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza del 17.11.2025 (fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc con provvedimento del 18.03.2024) adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 02.10.2025, pronuncia la seguente SENTENZA tra
, (C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.09.1953 ed ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., Via Roma n. 204, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Imbruglia, che la rappresenta e difende per mandato in atti.
-attrice–
CONTRO
(CF ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso come in atti per procura speciale alle liti in atti, dall' avv. Milena Sindoni, responsabile della Avvocatura dell'Ente, elettivamente domiciliato per la carica presso la casa comunale, Piazza MAZZINI 1, CP_1
-convenuto-
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale.
Pag. 1 a 13 R. G. n. 20032 / 2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. Con atto di citazione del 7.05.2018 l'attrice dopo aver premesso che in data 17.04.2016, tra le ore 19,00 e le ore 20,00 circa, percorreva a piedi sul marciapiedi, risalendolo, il Corso Vittorio Emanuele del Comune di “… CP_1 improvvisamente, in prossimità del civico 165, inciampava inavvertitamente su di alcune mattonelle sconnesse ivi localizzate e a causa di tale dissesto che caratterizzava il marciapiede, in uno con la scarsa illuminazione, la stessa rovinava a terra procurandosi lesioni per le quali il giorno successivo, 18.04.2016, faceva ricorso alle cure del nosocomio di ove le veniva accertata una deformazione a cuneo del CP_1 soma di d8 con integrità del muro posteriore”, conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale, già sezione distaccata di AR, il per Controparte_1 ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti. In particolare, chiedeva: “1) ritenere e dichiarare che l'infortunio subito dalla sig.ra si è verificato Parte_1 per colpa esclusiva del quale proprietario della strada e sul quale Controparte_1 grava tanto l'onere di vigilare ex art. 2051 c.c., in quanto il dissesto che caratterizzava la banchina non era visibile e nemmeno segnalato, tanto per l'orario, quanto per la scarsa illuminazione dei luoghi, né era prevedibile;
che il marciapiede sconnesso costituiva una situazione di insidia e/o trabocchetto non visibile né altrimenti evitabile nonostante la diligenza dell'utente della strada;
per l'effetto condannare il CP_1
in persona del Suo legale Rapp.ter p.t. al risarcimento del danno fisico subito
[...] dalla sig.ra per un ammontare di € 22.721,05, con gli interessi Parte_1 dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento di quell'altra somma maggiore o minore che il Giudice adito riterrà più equa nei limiti della propria competenza per valore;
Condannare il convenuto al pagamento delle spese di giudizio”. L'Ente convenuto si costituiva con comparsa del 4.07.2018, contestando integralmente le domande attoree e chiedendo: “1) ritenere e dichiarare inammissibili e/o comunque rigettare per infondatezza o con qualsiasi altra statuizione
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tutte le domande anche istruttorie avanzate da parte attrice nei confronti del
[...]
2) in via subordine ritenere e dichiarare che l'attrice ha concorso all'evento CP_1 dannoso;
3) In ogni caso, nella non temuta ipotesi di non accoglimento della domanda attorea, limitare la pronunzia in ragione dell'effettivo danno provato a carico dell'Ente”. All'udienza del 25.10.2018 erano concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 cpc. e all'udienza del 17.06.2019 era ammessa la prova per testi articolata da parte attrice. La causa era così istruita con la audizione di testimoni di parte attrice:
e . Testimone_1 Testimone_2
Successivamente questo giudicante disponeva d'ufficio ex art. 281 ter c.p.c. l'audizione dei testi indicati dal convenuto in udienza per rispondere CP_1 alla seguente domanda: “vero che il marciapiede ove è avvenuta la caduta dell'attrice né prima né dopo la caduta stessa è stata oggetto di interventi e/o segnalazioni per il suo dissesto” rinviando all'udienza del 04.06.2020 per l'audizione degli stessi. Dopo ulteriori rinvii per consentire l'audizione dei testimoni del convenuto, con provvedimento presidenziale del 23.12.2022 veniva disposta la migrazione dei procedimenti della Sezione distaccata di alla Sezione centrale di CP_1
Barcellona tra cui rientrava il giudizio de quo. All'udienza del 17.02.2023 il procuratore dell'attrice, stante la assenza di controparte e dei testi da escutere, chiedeva di dichiarare la decadenza dalla prova dell'ente convenuto e di disporre CTU medico legale sulla persona dell'attrice, come formulata in atti ed il giudice accoglieva la richeista disponendo CTU medico-legale sulla persona di Parte_1 nominando all'uopo il dott. che, con dichiarazione depositata in Persona_1 data 15.05.2023, accettava l'incarico prestando giuramento di rito e in data 25.07.2023 depositava la relazione finale. Con provvedimento del 15.05.2023 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 18.03.2024 e successivamente anche per discussione ex art. 281 sexies cpc. alla udienza del 15.01.2025 sosituita con deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e poi all'udienza del 17.09.2025. Era poi rimessa alla udienza del 17.11.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle Pag. 3 a 13 R. G. n. 20032 / 2018
parti) e così incamerata così in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'azione di responsabilità fondata sulla violazione di un obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. è diversa da quella fondata sul principio generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. Ciò in quanto “l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito” (Cassazione Civile, Sez. III, sent. 21 Settembre 2015, n. 1846; sent. 20 gennaio 2014, n. 999; sent. 26 Maggio 2014, n. 11660; sent. 6 luglio 2004, n. 12329). In ordine alla qualificazione giuridica della fattispecie considerata (art. 2043 o art. 2051 c.c.), va osservato che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, si come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale…rimanendo, pertanto, sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonchè all'azione esercitata in causa e ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame” (vedi Cass. civ. 3012\2010 e sul principio iura novit curia, vedi Cass. civ. 13 dicembre 2010 n.25140 e Cass. civ. 24 marzo 2011 n. 6757). Ciò premesso, si ritiene che la fattispecie de quo rientri nell'ambito dell'art. 2051 c.c.. norma che obbliga il proprietario di un bene o di una cosa a risarcire colui che abbia subito dei danni a causa dell'intrinseca lesività della stessa salvo che l'evento dannoso non sia stato provocato da caso fortuito (vedi, Cass.civ. Pag. 4 a 13 R. G. n. 20032 / 2018
13/01/2015 n. 287). In particolare, in tema di responsabilità dell'Ente proprietario per eventi dannosi verificatisi a carico degli utenti, la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, superando il precedente orientamento, afferma l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. quando le situazioni di pericolo risultino, immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada (v. da ultimo, Cass. civ. n. 6537\2011 e Cass. civ. n. 21508\2011). E' dovere del custode, adottare tutte quelle misure di cautela volte ad escludere il verificarsi del rischio prevedibile e tutte le misure di assistenza e di sicurezza offerte anche dal progresso tecnologico (vedi, Cass. civ. n.10689\08; Cass. civ.n.4495\2011; Cass. civ.n. 21198\2011). In ordine all'onere probatorio, grava, pertanto, sul danneggiato, quello di fornire la prova del nesso eziologico tra danno subìto e bene in custodia, laddove spetterà, invece, al custode dare la prova dell'eventuale caso fortuito (Cass. civ. Sez. VI 03.02.2015 n.1896). Le domande di parte attrice sono fondate e vanno accolte nei limiti di seguito esposti. Nel caso di specie, l'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni perché “…in data 17.04.2016, tra le ore 19,00 e le ore 20,00 circa, la , percorreva Parte_1
a piedi, risalendolo, il Corso Vittorio Emanuele del Comune di nel mentre la CP_1 stessa camminava lungo il marciapiede, improvvisamente, in prossimità del civico 165, inciampava inavvertitamente su di alcune mattonelle sconnesse ivi localizzate e a causa di tale dissesto che caratterizzava il marciapiede, in uno con la scarsa illuminazione, la stessa rovinava a terra procurandosi lesioni per le quali il giorno successivo, 18.04.2016, faceva ricorso alle cure del nosocomio di ove le veniva CP_1 accertata una deformazione a cuneo del soma di d8 con integrità del muro posteriore…”, con conseguente riferibilità dell'accaduto alla responsabilità dell'ente convenuto e formulazione di domanda risarcitoria verso il medesimo ente. Quest'ultimo, dal canto suo, contesta l'accaduto evidenziando che “...con nota del 17 novembre 2017 protocollata al numero 25136 e trasmessa a mezzo pec al difensore della attrice, sig. avv Alessandro Imbruglia, il Dirigente Arch. ha Per_2 risposto che l'Ente non aderiva alla istanza di negoziazione perché “sul marciapiede i questione sito sulla via Vittorio Emanuele, (di fronte al numero civico 165), non si evincono dissesti o pavimentazione non uniformi tali da pregiudicare l'incolumità dei passanti … Inoltre nessun atto di denuncia richiesta di risarcimento è stata notificata Pag. 5 a 13 R. G. n. 20032 / 2018
all'Ente nell'immediatezza del fatto che si riferisce che sarebbe avvenuto il 16 aprile 2016 tra le ore 19 e le 20,00. Pertanto non è stato possibile verificare i luoghi ai tempi del riferito sinistro. Si allega comunque la nota prot. 970 del 31.05.2018 con allegata la suddetta risposta dell'Ente di “non adesione” del 17 novembre 2017 e la ricevuta di consegna al legale di parte attrice. Si allega nota prot. 2247/Pm del 2 novembre 2017 con fotografie indirizzata ai Carabinieri di e alla Procura della Repubblica nelle CP_1 quali si evince e si riferisce che la pavimentazione della zona interessata di Via Vittorio Emanuele di fronte al numero civico 165 è uniforme e presenta una differenziazione di colori utile a segnalare la fine del marciapiede e lo scivolo per diversamente abili […]
– aggiungendo che- ... Al allora, non è attribuibile alcuna responsabilità per CP_1
l'infortunio lamentato, che si è verificato per imprudenza dell'attrice o per altri fattori o per caso fortuito”. Nel caso in ispecie parte attrice ha provato il verificarsi del fatto storico. Il teste escusso all'udienza 17.02.2020 ha dichiarato: “Si Testimone_1 confermo che mia NA il 17 aprile 2016 fra le ore 19,00 e le ore 20,00 è caduta mentre camminavamo sul marciapiede del C.so Vittorio Emanuele in all'altezza CP_1 civico a metà corso, non ricordo il numero civico, io ero con lei. Non pioveva e confermo che vi erano delle mattonelle …. e la strada era illuminata. Si confermo che il luogo della caduta di mia NA coincida con quello rappresentato nelle foto che mi vengono mostrate e prodotta agli atti, sia quelle di parte attrice con le memorie n. 2, sia quelle prodotte dal convenuto e sulle quali mi ricordo specificamente il punto CP_1 di caduta;
dopo la caduta io ho aiutato mia NA ad alzarsi ma comunque la sera stessa è andata al pronto soccorso. Confermo che la caduta è avvenuta fra le ore 19-20 del 17 aprile 2016. Non c'era nessun altro se non io e mia NA e stavamo andando da mio padre”. Veniva poi escusso l'altro teste citato da parte attrice che Testimone_2 ha dichiarato: “So che mia suocera è caduta il 17 aprile 2016 mentre si trovava sul corso Vittorio Emanuele di Ciò l'ho saputo quando sono entrato a casa da CP_1 lavoro perché mi è stato riferito da mio figlio. Riconosco nella foto che mi viene mostrata e prodotta da parte attrice con la memoria n. 2 il luogo della caduta poiché sono stato io stesso a fotografarlo e l'ho fatta dopo qualche giorno o penso l'indomani. Si confermo che il giorno dopo di mattina mio suocera è stata accompagnata da mia moglie al pronto soccorso poiché lamentava dolori soprattutto alla -incomprensibile-
… e al torace. Sicuramente su disposizione del Pronto Soccorso di è stata CP_1
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trasportata all'ospedale di Milazzo e li ingessata. Mia suocera è stata accompagnta dalla figlia”. Il sinistro si è verificato nel perimetro urbano dell'Isola di AR e, pertanto, la fattispecie rientra nell'ambito dell'art. 2051 c.c., norma che obbliga il custode di un bene o di una cosa a risarcire colui che abbia subito dei danni a causa dell'intrinseca lesività della stessa, salvo che l'evento dannoso non sia stato provocato da caso fortuito. Il non ha dato prova al riguardo e Controparte_1 cioè di alcun fatto esterno che abbia avuto efficacia causale esclusiva o concorrente nella produzione del danno. Tuttavia, con nota pec prot n. 25136 del 17 novembre 2017, redatta dal Comando di Polizia Municipale di in persona del dirigente dott. CP_1 [...]
, era comunicato all'attrice di non addivenire alla mediazione “in quanto Per_3 sul marciapiede in questione, sito sulla Via Vittorio Emanuele n. 165, non si evincono dissesti o pavimentazione non uniformi tali da pregiudicare l'incolumità dei passanti” (cfr. allegati di parte convenuta – fascicolo di parte depositato in data 27 marzo 2023). Tuttavia, si legge nella comparsa di costituzione dell'ente (cfr. v. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta datata 4.07.2018) che “non è stato possibile verificare i luoghi ai tempi del riferito sinistro” e la documentazione allegata dall'ente è perciò successiva all'evento riportando la data di novembre 2017 e perciò a distanza di più di un anno essendo questo avvenuto in data 14.04.2016 e pertanto carente della prova che ai tempi del sinistro la pavimentazione non fosse dissestata. Non vi è dubbio, infatti, che, tenuto conto della natura e della tipologia delle cause determinanti il danno, il custode dovesse ritenersi nella specie obbligato a controllare lo stato della strada ed a mantenerla in condizioni ottimali d'impiego. Più nello specifico, gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, devono - salvo che nell'ipotesi di concessione prevista dal comma 3 della predetta norma - provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari, il quale può concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo Pag. 7 a 13 R. G. n. 20032 / 2018
ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 cod. civ. Spetta all'ente proprietario provare di aver assolto, con efficace diligenza, all'attività di sorveglianza al fine di garantire la sicurezza dell'uso della strada, comprese le opportune indicazioni di attenzione nel caso di dislivelli accentuati della pavimentazione, e dell'attività di manutenzione della stessa onde eliminare le anomalie più pericolose e prevedibili, potenziando di conseguenza diligentemente anche l'illuminazione notturna e la pulizia della strada onde consentirne la visibilità (cfr. Cass. 20 gennaio n. 3651 2006). Occorre, tuttavia, evidenziare che il sinistro è avvenuto nel mese di aprile - tra le ore 19,00 e le ore 20,00 - quindi in un periodo in cui nella fascia oraria de qua vi era ancora una adeguata illuminazione naturale. E qualora ciò non bastasse, è altresì rilevante notare che dalla istruttoria sia comunque emerso che non pioveva e che la strada al momento del sinistro fosse illuminata. Sul punto, il teste come detto alla udienza del Testimone_1
17/02/2020, ha infatti dichiarato: “… Non pioveva e confermo che vi erano delle mattonelle … e la strada era illuminata”. Consegue che la usando la normale diligenza avrebbe Parte_1 potuto evitare di cadere se solo avesse prestato attenzione alla pavimentazione a suo dire sconnessa alla luce anche dell'ampiezza del marciapiede in questione (cfr. documentazione fotografica prodotta dall'attrice - V. allegati fascicolo di parte attoreo). Se è vero che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo con ordinanza n. 2482/2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018), la Suprema Cortedi Cassazione ha precisato che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del Pag. 8 a 13 R. G. n. 20032 / 2018
comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”. Principio poi confermato da successive pronunce fra cui la n. 33074/23 che ha statuito: “… la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole”. Il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (Cass.civ., sentenza n. 15859 del 28 luglio 2015; ed ancora Cass. n.25237\2017 e n. 25856\2017; Cass. 1/2/2018 n. 2477). Nel caso de quo, non essendo stata fornita prova certa sulla condotta prudente tenuta dall'attrice si ritiene di riconoscere un concorso di colpa, con conseguente graduazione di responsabilità, nella misura del 60% a carico dell'attrice e del restante 40 % a carico del convenuto Controparte_1
Sulla base di tali premesse, la fondatezza dell'an debeatur comporta la determinazione del quantum deleatur, relativamente al quale lo scrivente, pur nella consapevolezza di pronunce nella giurisprudenza di merito di segno diverso circa l'applicabilità o meno - per un caso come quello di specie di danno non derivante da sinistro conseguente alla circolazione dei veicoli a motore - Pag. 9 a 13 R. G. n. 20032 / 2018
della tabella prevista nel codice delle assicurazioni, ha inteso aderire a tale orientamento anche in quanto ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 13982/2015). Vi è però da rimarcare che la recente decisione della Cassazione, già citata (n. 32373 del 21.11.2023), abbia escluso che il risarcimento del danno biologico da insidia o trabocchetto possa essere risarcito secondo i criteri previsti dall'art. 139 Codice assicurazioni private, ritenendo che detta disposizione si applichi esclusivamente ai danni derivanti solo dalla circolazione automobilistica stradale;
mentre, i danni da insidia o trabocchetto, rientrando nel campo di applicazione dell'art. 2051 codice civile, dovranno essere liquidati applicando i criteri previsti dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, soluzione alla quale ci si attiene ritenendola più coerente con il dato normativo. Ciò premesso, nel caso di specie i danni subiti dall'attrice consistono in danni per lesioni personali connessi al sinistro de quo. Nella relazione di CTU si legge la sig.ra è affetta da: Parte_1
“postumi di frattura V° metatarso dx;
Esiti anatomici di frattura da schiacciamento del corpo vertebrale di D8, con residua cuneizzazione” (cfr. CTU pag. 3) ed ha concluso ritenendo che: “le lesioni riportate dalla Sig. , in data Parte_2
17/04/2016, hanno determinato un periodo di Inabilità Temporanea Totale (ITT) di gg.30; Inabilità Temporanea Parziale (ITP) al 75% di gg.30; Inabilità Temporanea Parziale (ITP) al 50% di gg.15; Inabilità Temporanea Parziale (ITP) al 25% di gg.15. Inoltre si può affermare che nella Sig. , sulla valutazione di Parte_2 riscontri clinici e degli elementi patologici emersi nel corso della visita medico-legale e sulla base delle tabelle delle menomazioni dell'integrità psicofisica pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n°211 del 11 Settembre 2003, decreto legge del 03/07/2003 del Ministero della Salute, nonché sulla base dell'art.32 comma 3 ter e 3 quater della legge n°27 del Marzo 2012, sono residuati postumi che per il tempo trascorso sono da considerarsi a carattere permanente e che configurano un indebolimento permanente dell'organo valutabile in una percentuale complessiva di Danno Biologico pari a 8% (otto) sul totale”. (cfr. CTU pag. 5). Pertanto, sulla base ed in adesione a quanto accertato nell'elaborato peritale, esaustivo ed immune da censure logiche e redatto al termine di operazioni peritali correttamente svolte, può dirsi raggiunta la prova del rapporto di causalità tra l'evento e lo stato irregolare del manto stradale custodito dal Pag. 10 a 13 R. G. n. 20032 / 2018
rispetto al quale non risulta dimostrato alcun caso fortuito. Controparte_1
Ciò posto, venendo alla liquidazione dei danni ed iniziando da quelli di natura non patrimoniale, assumendo come parametro di riferimento i valori di liquidazione contenuti nelle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 (che questo Tribunale adotta in caso di liquidazione di lesioni micropermanenti), il danno biologico permanente pari all'8% va quantificato in base all'età dell'attrice al momento del fatto (62 anni essendo nata il 25\09\1953 ed essendo avvenuto il sinistro il 17\04\2016) nella somma di € 12.588,00. Nella fattispecie in esame ritiene questo Giudice che, data la tipologia delle lesioni riportate, il valore dell'indennità giornaliera vada correttamente fissata in
€ 115,00 per cui il danno biologico temporaneo può essere determinato in € 3.450,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea totale;
in € 2.587,50 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; in € 862,50 per i 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed € 431,25 per i 15 giorni di ITP al 25%, come riconosciuti dal CTU, per un totale di € 7.331,25 e così complessivamente
€ 19.919,25 somma sulla quale non compete la rivalutazione perché determinata sulla base dei valori attuali. Con riferimento alle spese mediche sostenute da parte attrice, il CTU ha accertato che: “non è possibile esprimersi in merito alle stesse in quanto non documentate in atti di causa” e pertanto non vanno riconosciute. Tale somma va decurtata del 60% per l'accertato concorso attribuito all'attrice. Consegue che alla sig.ra spetta la complessiva somma Parte_1 già rivalutata e decurtata del 60 % di € 7.967,70. Pertanto, il convenuto in persona del Sindaco p.t., è tenuto Controparte_1 per le lesioni subite dall'attrice al pagamento della Parte_1 somma già rivalutata e decurtata del 60 % di € 7.967,70 nonché degli interessi al tasso legale calcolati dalla data di richiesta di risarcimento di cui alla nota del sino al soddisfo, sulla somma devalutata e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici ISTAT del “costo della vita” (Cass. sezioni Unite 17.02.1995 n. 1712). All'attrice, infine, spetteranno gli interessi compensativi sulla somma riconosciuta, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. Pag. 11 a 13 R. G. n. 20032 / 2018
Sulle spese processuali. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, dunque, poste a carico del convenuto in persona del Sindaco p.t., nella misura del 40% - Controparte_1 ritenendo di compensare il restante 60% visto l'apporto causale riconosciuto a parte attrice- in favore dell'Erario considerato che parte attrice è stata ammessa al patrocinio a carico dello Stato La liquidazione è effettuata direttamente in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 147/22 dello scaglione di riferimento che si individua in quello fino a € 26.000 in considerazione del quantum del danno qui accertato e della assenza di questioni complesse oltre che del comportamento processuale di controparte. Le spese della CTU sono poste in via definitiva a carico del convenuto
[...] in persona del legale rappresentante p.t. con obbligo di rimborso in CP_1 favore dell'attrice -e per essa all'Erario- se ed in quanto anticipataria dell'intero o in minor misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 20032/2018, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda attorea e per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. del in persona del Sindaco p. t., nella causazione del Controparte_1
sinistro per cui è causa;
2) CONDANNA, per l'effetto, il convenuto al Controparte_1
risarcimento nei confronti di a titolo di danni Parte_1
per le lesioni riportate, per la somma complessiva già rivalutata e decurtata del 60% a titolo di concorso dell'attrice di € 7.967,70 oltre interessi al tasso legale sino al soddisfo sulla somma devalutata e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici ISTAT del Pag. 12 a 13 R. G. n. 20032 / 2018
“costo della vita” (Cass. sezioni Unite 17.02.1995 n. 1712), oltre interessi compensativi sulla somma riconosciuta, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
3) Rigetta nel resto;
4) Condanna il in persona del Sindaco p.t. al Controparte_1
pagamento in favore di parte attrice -e per essa all'Erario- del 40% delle spese del giudizio che secondo i parametri indicati, sono liquidate in €. 1.016,00, oltre spese generali e oneri fiscali, compensando il residuo 60%;
5) Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta, secondo disciplina di cui in motivazione.
Barcellona 20.12.2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
GOT Francesco Montera
Pag. 13 a 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20032/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Alessandro Imbruglia, nell'interesse dell'attrice, sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza del 17.11.2025 (fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc con provvedimento del 18.03.2024) adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 02.10.2025, pronuncia la seguente SENTENZA tra
, (C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.09.1953 ed ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., Via Roma n. 204, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Imbruglia, che la rappresenta e difende per mandato in atti.
-attrice–
CONTRO
(CF ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso come in atti per procura speciale alle liti in atti, dall' avv. Milena Sindoni, responsabile della Avvocatura dell'Ente, elettivamente domiciliato per la carica presso la casa comunale, Piazza MAZZINI 1, CP_1
-convenuto-
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale.
Pag. 1 a 13 R. G. n. 20032 / 2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. Con atto di citazione del 7.05.2018 l'attrice dopo aver premesso che in data 17.04.2016, tra le ore 19,00 e le ore 20,00 circa, percorreva a piedi sul marciapiedi, risalendolo, il Corso Vittorio Emanuele del Comune di “… CP_1 improvvisamente, in prossimità del civico 165, inciampava inavvertitamente su di alcune mattonelle sconnesse ivi localizzate e a causa di tale dissesto che caratterizzava il marciapiede, in uno con la scarsa illuminazione, la stessa rovinava a terra procurandosi lesioni per le quali il giorno successivo, 18.04.2016, faceva ricorso alle cure del nosocomio di ove le veniva accertata una deformazione a cuneo del CP_1 soma di d8 con integrità del muro posteriore”, conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale, già sezione distaccata di AR, il per Controparte_1 ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti. In particolare, chiedeva: “1) ritenere e dichiarare che l'infortunio subito dalla sig.ra si è verificato Parte_1 per colpa esclusiva del quale proprietario della strada e sul quale Controparte_1 grava tanto l'onere di vigilare ex art. 2051 c.c., in quanto il dissesto che caratterizzava la banchina non era visibile e nemmeno segnalato, tanto per l'orario, quanto per la scarsa illuminazione dei luoghi, né era prevedibile;
che il marciapiede sconnesso costituiva una situazione di insidia e/o trabocchetto non visibile né altrimenti evitabile nonostante la diligenza dell'utente della strada;
per l'effetto condannare il CP_1
in persona del Suo legale Rapp.ter p.t. al risarcimento del danno fisico subito
[...] dalla sig.ra per un ammontare di € 22.721,05, con gli interessi Parte_1 dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento di quell'altra somma maggiore o minore che il Giudice adito riterrà più equa nei limiti della propria competenza per valore;
Condannare il convenuto al pagamento delle spese di giudizio”. L'Ente convenuto si costituiva con comparsa del 4.07.2018, contestando integralmente le domande attoree e chiedendo: “1) ritenere e dichiarare inammissibili e/o comunque rigettare per infondatezza o con qualsiasi altra statuizione
Pag. 2 a 13 R. G. n. 20032 / 2018
tutte le domande anche istruttorie avanzate da parte attrice nei confronti del
[...]
2) in via subordine ritenere e dichiarare che l'attrice ha concorso all'evento CP_1 dannoso;
3) In ogni caso, nella non temuta ipotesi di non accoglimento della domanda attorea, limitare la pronunzia in ragione dell'effettivo danno provato a carico dell'Ente”. All'udienza del 25.10.2018 erano concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 cpc. e all'udienza del 17.06.2019 era ammessa la prova per testi articolata da parte attrice. La causa era così istruita con la audizione di testimoni di parte attrice:
e . Testimone_1 Testimone_2
Successivamente questo giudicante disponeva d'ufficio ex art. 281 ter c.p.c. l'audizione dei testi indicati dal convenuto in udienza per rispondere CP_1 alla seguente domanda: “vero che il marciapiede ove è avvenuta la caduta dell'attrice né prima né dopo la caduta stessa è stata oggetto di interventi e/o segnalazioni per il suo dissesto” rinviando all'udienza del 04.06.2020 per l'audizione degli stessi. Dopo ulteriori rinvii per consentire l'audizione dei testimoni del convenuto, con provvedimento presidenziale del 23.12.2022 veniva disposta la migrazione dei procedimenti della Sezione distaccata di alla Sezione centrale di CP_1
Barcellona tra cui rientrava il giudizio de quo. All'udienza del 17.02.2023 il procuratore dell'attrice, stante la assenza di controparte e dei testi da escutere, chiedeva di dichiarare la decadenza dalla prova dell'ente convenuto e di disporre CTU medico legale sulla persona dell'attrice, come formulata in atti ed il giudice accoglieva la richeista disponendo CTU medico-legale sulla persona di Parte_1 nominando all'uopo il dott. che, con dichiarazione depositata in Persona_1 data 15.05.2023, accettava l'incarico prestando giuramento di rito e in data 25.07.2023 depositava la relazione finale. Con provvedimento del 15.05.2023 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 18.03.2024 e successivamente anche per discussione ex art. 281 sexies cpc. alla udienza del 15.01.2025 sosituita con deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e poi all'udienza del 17.09.2025. Era poi rimessa alla udienza del 17.11.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle Pag. 3 a 13 R. G. n. 20032 / 2018
parti) e così incamerata così in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'azione di responsabilità fondata sulla violazione di un obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. è diversa da quella fondata sul principio generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. Ciò in quanto “l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito” (Cassazione Civile, Sez. III, sent. 21 Settembre 2015, n. 1846; sent. 20 gennaio 2014, n. 999; sent. 26 Maggio 2014, n. 11660; sent. 6 luglio 2004, n. 12329). In ordine alla qualificazione giuridica della fattispecie considerata (art. 2043 o art. 2051 c.c.), va osservato che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, si come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale…rimanendo, pertanto, sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonchè all'azione esercitata in causa e ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame” (vedi Cass. civ. 3012\2010 e sul principio iura novit curia, vedi Cass. civ. 13 dicembre 2010 n.25140 e Cass. civ. 24 marzo 2011 n. 6757). Ciò premesso, si ritiene che la fattispecie de quo rientri nell'ambito dell'art. 2051 c.c.. norma che obbliga il proprietario di un bene o di una cosa a risarcire colui che abbia subito dei danni a causa dell'intrinseca lesività della stessa salvo che l'evento dannoso non sia stato provocato da caso fortuito (vedi, Cass.civ. Pag. 4 a 13 R. G. n. 20032 / 2018
13/01/2015 n. 287). In particolare, in tema di responsabilità dell'Ente proprietario per eventi dannosi verificatisi a carico degli utenti, la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, superando il precedente orientamento, afferma l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. quando le situazioni di pericolo risultino, immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada (v. da ultimo, Cass. civ. n. 6537\2011 e Cass. civ. n. 21508\2011). E' dovere del custode, adottare tutte quelle misure di cautela volte ad escludere il verificarsi del rischio prevedibile e tutte le misure di assistenza e di sicurezza offerte anche dal progresso tecnologico (vedi, Cass. civ. n.10689\08; Cass. civ.n.4495\2011; Cass. civ.n. 21198\2011). In ordine all'onere probatorio, grava, pertanto, sul danneggiato, quello di fornire la prova del nesso eziologico tra danno subìto e bene in custodia, laddove spetterà, invece, al custode dare la prova dell'eventuale caso fortuito (Cass. civ. Sez. VI 03.02.2015 n.1896). Le domande di parte attrice sono fondate e vanno accolte nei limiti di seguito esposti. Nel caso di specie, l'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni perché “…in data 17.04.2016, tra le ore 19,00 e le ore 20,00 circa, la , percorreva Parte_1
a piedi, risalendolo, il Corso Vittorio Emanuele del Comune di nel mentre la CP_1 stessa camminava lungo il marciapiede, improvvisamente, in prossimità del civico 165, inciampava inavvertitamente su di alcune mattonelle sconnesse ivi localizzate e a causa di tale dissesto che caratterizzava il marciapiede, in uno con la scarsa illuminazione, la stessa rovinava a terra procurandosi lesioni per le quali il giorno successivo, 18.04.2016, faceva ricorso alle cure del nosocomio di ove le veniva CP_1 accertata una deformazione a cuneo del soma di d8 con integrità del muro posteriore…”, con conseguente riferibilità dell'accaduto alla responsabilità dell'ente convenuto e formulazione di domanda risarcitoria verso il medesimo ente. Quest'ultimo, dal canto suo, contesta l'accaduto evidenziando che “...con nota del 17 novembre 2017 protocollata al numero 25136 e trasmessa a mezzo pec al difensore della attrice, sig. avv Alessandro Imbruglia, il Dirigente Arch. ha Per_2 risposto che l'Ente non aderiva alla istanza di negoziazione perché “sul marciapiede i questione sito sulla via Vittorio Emanuele, (di fronte al numero civico 165), non si evincono dissesti o pavimentazione non uniformi tali da pregiudicare l'incolumità dei passanti … Inoltre nessun atto di denuncia richiesta di risarcimento è stata notificata Pag. 5 a 13 R. G. n. 20032 / 2018
all'Ente nell'immediatezza del fatto che si riferisce che sarebbe avvenuto il 16 aprile 2016 tra le ore 19 e le 20,00. Pertanto non è stato possibile verificare i luoghi ai tempi del riferito sinistro. Si allega comunque la nota prot. 970 del 31.05.2018 con allegata la suddetta risposta dell'Ente di “non adesione” del 17 novembre 2017 e la ricevuta di consegna al legale di parte attrice. Si allega nota prot. 2247/Pm del 2 novembre 2017 con fotografie indirizzata ai Carabinieri di e alla Procura della Repubblica nelle CP_1 quali si evince e si riferisce che la pavimentazione della zona interessata di Via Vittorio Emanuele di fronte al numero civico 165 è uniforme e presenta una differenziazione di colori utile a segnalare la fine del marciapiede e lo scivolo per diversamente abili […]
– aggiungendo che- ... Al allora, non è attribuibile alcuna responsabilità per CP_1
l'infortunio lamentato, che si è verificato per imprudenza dell'attrice o per altri fattori o per caso fortuito”. Nel caso in ispecie parte attrice ha provato il verificarsi del fatto storico. Il teste escusso all'udienza 17.02.2020 ha dichiarato: “Si Testimone_1 confermo che mia NA il 17 aprile 2016 fra le ore 19,00 e le ore 20,00 è caduta mentre camminavamo sul marciapiede del C.so Vittorio Emanuele in all'altezza CP_1 civico a metà corso, non ricordo il numero civico, io ero con lei. Non pioveva e confermo che vi erano delle mattonelle …. e la strada era illuminata. Si confermo che il luogo della caduta di mia NA coincida con quello rappresentato nelle foto che mi vengono mostrate e prodotta agli atti, sia quelle di parte attrice con le memorie n. 2, sia quelle prodotte dal convenuto e sulle quali mi ricordo specificamente il punto CP_1 di caduta;
dopo la caduta io ho aiutato mia NA ad alzarsi ma comunque la sera stessa è andata al pronto soccorso. Confermo che la caduta è avvenuta fra le ore 19-20 del 17 aprile 2016. Non c'era nessun altro se non io e mia NA e stavamo andando da mio padre”. Veniva poi escusso l'altro teste citato da parte attrice che Testimone_2 ha dichiarato: “So che mia suocera è caduta il 17 aprile 2016 mentre si trovava sul corso Vittorio Emanuele di Ciò l'ho saputo quando sono entrato a casa da CP_1 lavoro perché mi è stato riferito da mio figlio. Riconosco nella foto che mi viene mostrata e prodotta da parte attrice con la memoria n. 2 il luogo della caduta poiché sono stato io stesso a fotografarlo e l'ho fatta dopo qualche giorno o penso l'indomani. Si confermo che il giorno dopo di mattina mio suocera è stata accompagnata da mia moglie al pronto soccorso poiché lamentava dolori soprattutto alla -incomprensibile-
… e al torace. Sicuramente su disposizione del Pronto Soccorso di è stata CP_1
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trasportata all'ospedale di Milazzo e li ingessata. Mia suocera è stata accompagnta dalla figlia”. Il sinistro si è verificato nel perimetro urbano dell'Isola di AR e, pertanto, la fattispecie rientra nell'ambito dell'art. 2051 c.c., norma che obbliga il custode di un bene o di una cosa a risarcire colui che abbia subito dei danni a causa dell'intrinseca lesività della stessa, salvo che l'evento dannoso non sia stato provocato da caso fortuito. Il non ha dato prova al riguardo e Controparte_1 cioè di alcun fatto esterno che abbia avuto efficacia causale esclusiva o concorrente nella produzione del danno. Tuttavia, con nota pec prot n. 25136 del 17 novembre 2017, redatta dal Comando di Polizia Municipale di in persona del dirigente dott. CP_1 [...]
, era comunicato all'attrice di non addivenire alla mediazione “in quanto Per_3 sul marciapiede in questione, sito sulla Via Vittorio Emanuele n. 165, non si evincono dissesti o pavimentazione non uniformi tali da pregiudicare l'incolumità dei passanti” (cfr. allegati di parte convenuta – fascicolo di parte depositato in data 27 marzo 2023). Tuttavia, si legge nella comparsa di costituzione dell'ente (cfr. v. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta datata 4.07.2018) che “non è stato possibile verificare i luoghi ai tempi del riferito sinistro” e la documentazione allegata dall'ente è perciò successiva all'evento riportando la data di novembre 2017 e perciò a distanza di più di un anno essendo questo avvenuto in data 14.04.2016 e pertanto carente della prova che ai tempi del sinistro la pavimentazione non fosse dissestata. Non vi è dubbio, infatti, che, tenuto conto della natura e della tipologia delle cause determinanti il danno, il custode dovesse ritenersi nella specie obbligato a controllare lo stato della strada ed a mantenerla in condizioni ottimali d'impiego. Più nello specifico, gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, devono - salvo che nell'ipotesi di concessione prevista dal comma 3 della predetta norma - provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari, il quale può concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo Pag. 7 a 13 R. G. n. 20032 / 2018
ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 cod. civ. Spetta all'ente proprietario provare di aver assolto, con efficace diligenza, all'attività di sorveglianza al fine di garantire la sicurezza dell'uso della strada, comprese le opportune indicazioni di attenzione nel caso di dislivelli accentuati della pavimentazione, e dell'attività di manutenzione della stessa onde eliminare le anomalie più pericolose e prevedibili, potenziando di conseguenza diligentemente anche l'illuminazione notturna e la pulizia della strada onde consentirne la visibilità (cfr. Cass. 20 gennaio n. 3651 2006). Occorre, tuttavia, evidenziare che il sinistro è avvenuto nel mese di aprile - tra le ore 19,00 e le ore 20,00 - quindi in un periodo in cui nella fascia oraria de qua vi era ancora una adeguata illuminazione naturale. E qualora ciò non bastasse, è altresì rilevante notare che dalla istruttoria sia comunque emerso che non pioveva e che la strada al momento del sinistro fosse illuminata. Sul punto, il teste come detto alla udienza del Testimone_1
17/02/2020, ha infatti dichiarato: “… Non pioveva e confermo che vi erano delle mattonelle … e la strada era illuminata”. Consegue che la usando la normale diligenza avrebbe Parte_1 potuto evitare di cadere se solo avesse prestato attenzione alla pavimentazione a suo dire sconnessa alla luce anche dell'ampiezza del marciapiede in questione (cfr. documentazione fotografica prodotta dall'attrice - V. allegati fascicolo di parte attoreo). Se è vero che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo con ordinanza n. 2482/2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018), la Suprema Cortedi Cassazione ha precisato che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del Pag. 8 a 13 R. G. n. 20032 / 2018
comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”. Principio poi confermato da successive pronunce fra cui la n. 33074/23 che ha statuito: “… la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole”. Il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (Cass.civ., sentenza n. 15859 del 28 luglio 2015; ed ancora Cass. n.25237\2017 e n. 25856\2017; Cass. 1/2/2018 n. 2477). Nel caso de quo, non essendo stata fornita prova certa sulla condotta prudente tenuta dall'attrice si ritiene di riconoscere un concorso di colpa, con conseguente graduazione di responsabilità, nella misura del 60% a carico dell'attrice e del restante 40 % a carico del convenuto Controparte_1
Sulla base di tali premesse, la fondatezza dell'an debeatur comporta la determinazione del quantum deleatur, relativamente al quale lo scrivente, pur nella consapevolezza di pronunce nella giurisprudenza di merito di segno diverso circa l'applicabilità o meno - per un caso come quello di specie di danno non derivante da sinistro conseguente alla circolazione dei veicoli a motore - Pag. 9 a 13 R. G. n. 20032 / 2018
della tabella prevista nel codice delle assicurazioni, ha inteso aderire a tale orientamento anche in quanto ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 13982/2015). Vi è però da rimarcare che la recente decisione della Cassazione, già citata (n. 32373 del 21.11.2023), abbia escluso che il risarcimento del danno biologico da insidia o trabocchetto possa essere risarcito secondo i criteri previsti dall'art. 139 Codice assicurazioni private, ritenendo che detta disposizione si applichi esclusivamente ai danni derivanti solo dalla circolazione automobilistica stradale;
mentre, i danni da insidia o trabocchetto, rientrando nel campo di applicazione dell'art. 2051 codice civile, dovranno essere liquidati applicando i criteri previsti dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, soluzione alla quale ci si attiene ritenendola più coerente con il dato normativo. Ciò premesso, nel caso di specie i danni subiti dall'attrice consistono in danni per lesioni personali connessi al sinistro de quo. Nella relazione di CTU si legge la sig.ra è affetta da: Parte_1
“postumi di frattura V° metatarso dx;
Esiti anatomici di frattura da schiacciamento del corpo vertebrale di D8, con residua cuneizzazione” (cfr. CTU pag. 3) ed ha concluso ritenendo che: “le lesioni riportate dalla Sig. , in data Parte_2
17/04/2016, hanno determinato un periodo di Inabilità Temporanea Totale (ITT) di gg.30; Inabilità Temporanea Parziale (ITP) al 75% di gg.30; Inabilità Temporanea Parziale (ITP) al 50% di gg.15; Inabilità Temporanea Parziale (ITP) al 25% di gg.15. Inoltre si può affermare che nella Sig. , sulla valutazione di Parte_2 riscontri clinici e degli elementi patologici emersi nel corso della visita medico-legale e sulla base delle tabelle delle menomazioni dell'integrità psicofisica pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n°211 del 11 Settembre 2003, decreto legge del 03/07/2003 del Ministero della Salute, nonché sulla base dell'art.32 comma 3 ter e 3 quater della legge n°27 del Marzo 2012, sono residuati postumi che per il tempo trascorso sono da considerarsi a carattere permanente e che configurano un indebolimento permanente dell'organo valutabile in una percentuale complessiva di Danno Biologico pari a 8% (otto) sul totale”. (cfr. CTU pag. 5). Pertanto, sulla base ed in adesione a quanto accertato nell'elaborato peritale, esaustivo ed immune da censure logiche e redatto al termine di operazioni peritali correttamente svolte, può dirsi raggiunta la prova del rapporto di causalità tra l'evento e lo stato irregolare del manto stradale custodito dal Pag. 10 a 13 R. G. n. 20032 / 2018
rispetto al quale non risulta dimostrato alcun caso fortuito. Controparte_1
Ciò posto, venendo alla liquidazione dei danni ed iniziando da quelli di natura non patrimoniale, assumendo come parametro di riferimento i valori di liquidazione contenuti nelle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 (che questo Tribunale adotta in caso di liquidazione di lesioni micropermanenti), il danno biologico permanente pari all'8% va quantificato in base all'età dell'attrice al momento del fatto (62 anni essendo nata il 25\09\1953 ed essendo avvenuto il sinistro il 17\04\2016) nella somma di € 12.588,00. Nella fattispecie in esame ritiene questo Giudice che, data la tipologia delle lesioni riportate, il valore dell'indennità giornaliera vada correttamente fissata in
€ 115,00 per cui il danno biologico temporaneo può essere determinato in € 3.450,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea totale;
in € 2.587,50 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; in € 862,50 per i 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed € 431,25 per i 15 giorni di ITP al 25%, come riconosciuti dal CTU, per un totale di € 7.331,25 e così complessivamente
€ 19.919,25 somma sulla quale non compete la rivalutazione perché determinata sulla base dei valori attuali. Con riferimento alle spese mediche sostenute da parte attrice, il CTU ha accertato che: “non è possibile esprimersi in merito alle stesse in quanto non documentate in atti di causa” e pertanto non vanno riconosciute. Tale somma va decurtata del 60% per l'accertato concorso attribuito all'attrice. Consegue che alla sig.ra spetta la complessiva somma Parte_1 già rivalutata e decurtata del 60 % di € 7.967,70. Pertanto, il convenuto in persona del Sindaco p.t., è tenuto Controparte_1 per le lesioni subite dall'attrice al pagamento della Parte_1 somma già rivalutata e decurtata del 60 % di € 7.967,70 nonché degli interessi al tasso legale calcolati dalla data di richiesta di risarcimento di cui alla nota del sino al soddisfo, sulla somma devalutata e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici ISTAT del “costo della vita” (Cass. sezioni Unite 17.02.1995 n. 1712). All'attrice, infine, spetteranno gli interessi compensativi sulla somma riconosciuta, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. Pag. 11 a 13 R. G. n. 20032 / 2018
Sulle spese processuali. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, dunque, poste a carico del convenuto in persona del Sindaco p.t., nella misura del 40% - Controparte_1 ritenendo di compensare il restante 60% visto l'apporto causale riconosciuto a parte attrice- in favore dell'Erario considerato che parte attrice è stata ammessa al patrocinio a carico dello Stato La liquidazione è effettuata direttamente in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 147/22 dello scaglione di riferimento che si individua in quello fino a € 26.000 in considerazione del quantum del danno qui accertato e della assenza di questioni complesse oltre che del comportamento processuale di controparte. Le spese della CTU sono poste in via definitiva a carico del convenuto
[...] in persona del legale rappresentante p.t. con obbligo di rimborso in CP_1 favore dell'attrice -e per essa all'Erario- se ed in quanto anticipataria dell'intero o in minor misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 20032/2018, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda attorea e per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. del in persona del Sindaco p. t., nella causazione del Controparte_1
sinistro per cui è causa;
2) CONDANNA, per l'effetto, il convenuto al Controparte_1
risarcimento nei confronti di a titolo di danni Parte_1
per le lesioni riportate, per la somma complessiva già rivalutata e decurtata del 60% a titolo di concorso dell'attrice di € 7.967,70 oltre interessi al tasso legale sino al soddisfo sulla somma devalutata e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici ISTAT del Pag. 12 a 13 R. G. n. 20032 / 2018
“costo della vita” (Cass. sezioni Unite 17.02.1995 n. 1712), oltre interessi compensativi sulla somma riconosciuta, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
3) Rigetta nel resto;
4) Condanna il in persona del Sindaco p.t. al Controparte_1
pagamento in favore di parte attrice -e per essa all'Erario- del 40% delle spese del giudizio che secondo i parametri indicati, sono liquidate in €. 1.016,00, oltre spese generali e oneri fiscali, compensando il residuo 60%;
5) Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta, secondo disciplina di cui in motivazione.
Barcellona 20.12.2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
GOT Francesco Montera
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