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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 5289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5289 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2799/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente, ex art. 281-sexies c.p.c.,
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 2799/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 170 T.U.S.G., vertente
TRA
Avv. rappresentato da se medesimo, elettivamente domiciliato presso il Controparte_1 proprio studio in Salerno, alla via S. Mobilio n. 82;
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2 CP_3
Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domicilia, ope legis, in Salerno, al C.so Vittorio
NU n. 58.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.12.2025 la sola parte ricorrente rassegnava le proprie conclusioni come da verbale in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 15.4.2024, l'avv. esponeva Controparte_1 di aver svolto l' attività professionale di difensore d'ufficio in favore di Parte_1 nell'ambito del procedimento penale RG n. 1488/2017, R.G.N.R. n. 113872016, svoltosi dinanzi al
Tribunale di Salerno, I sez. penale.
In particolare, l'odierno ricorrente evidenziava che il compenso per l'attività professionale prestata in tale procedimento, terminata all'udienza del 27.5.2022, poteva quantificarsi in tali termini: fase di studio, € 225,00; fase introduttiva, € 270,00; fase istruttoria, € 540,00. Veniva pertanto in rilievo un totale di € 1.035,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa. Rappresentava che il Giudice di Pace di Salerno, a seguito di ricorso per ingiunzione di pagamento, aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 1280/2023, con cui veniva ingiunto a di Parte_1 pagare la somma di € 765,00, oltre spese della fase monitoria, in favore del ricorrente;
il decreto ingiuntivo veniva così notificato al sig. in data 19.7.2023 e non veniva opposto, così venendo Pt_1 munito di formula esecutiva in data 16.10.2023.
Il ricorrente rilevava che in data 29.11.2023 aveva provveduto a notificare al sig. un atto di Pt_1 precetto per la somma complessiva di € 1.510,54 e che, nelle date del 15.1.2024 e del 21.1.2024, era stato eseguito un pignoramento mobiliare nei confronti del debitore da parte dell'UNEP di Salerno, con esito mancato/negativo.
Sicché, l'odierno ricorrente, ritenendo sussistente il proprio diritto a conseguire il pagamento del compenso professionale da parte dell'erario, ai sensi dell'art. 116 d.P.R. n. 115/2002, depositava istanza di liquidazione a mezzo in data 3.3.2024; il decreto di liquidazione veniva emesso Pt_2 per il diverso importo di € 360,00 (€ 540,00 diminuiti ex art. 106bis d.P.R. n. 115/2022), oltre che per la somma di € 263,00 per la procedura monitoria ed esecutiva.
Pertanto, l'odierno ricorrente impugnava il predetto decreto deducendo che il Tribunale aveva liquidato soltanto i compensi attinenti alla fase istruttoria e non anche quelli relativi alla fase di studio della controversia;
che veniva liquidato il rimborso spese generali solo per la fase dibattimentale e non per la fase monitoria/esecutiva; che nulla veniva liquidato per la fase esecutiva.
Tanto premesso, l'avv. chiedeva la revoca del provvedimento reso dal Tribunale di Salerno CP_1 in data 19.4.2024, comunicatogli in data 22.3.2024, e, per l'effetto, instava affinché gli fosse liquidato il compenso spettante per il patrocinio da difesa d'ufficio prestato in favore di , nel Parte_1 procedimento penale RG n. 1488/2017, R.G.N.R. n. 113872016, per la somma complessiva di €
1.533,00, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite.
Così integrato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.8.2024, si costituiva in giudizio il , formulando una domanda riconvenzionale volta Controparte_2 ad ottenere la revoca del decreto oggetto del ricorso di controparte.
In particolare, il rilevava che l'odierno ricorrente non aveva titolo a conseguire la CP_2 liquidazione del proprio compenso professionale, non avendo assolto al presupposto richiesto dalla normativa speciale di cui all'art. 116 del d.P.R. n. 115/2002. Più in particolare, non v'era prova che il ricorrente avesse esperito inutili tentativi per il recupero del proprio credito professionale.
Sul punto, evidenziava che l'avv. aveva errato nel ritenere che il pignoramento eseguito nei CP_1 confronti del sig. avesse avuto esito negativo, dovendosi piuttosto qualificare l'attività posta Pt_1 in essere dall'Ufficiale Giudiziario nel caso di specie quale pignoramento incompiuto. Tanto premesso, il concludeva chiedendo che, in accoglimento della Controparte_2 spiegata domanda riconvenzionale, fosse revocato il decreto di liquidazione opposto con rigetto di ogni avversa istanza, vinte le spese di lite.
Così instaurato il contraddittorio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, da ultimo, all'odierna udienza, all'esito della quale la sola parte ricorrente precisava le proprie conclusioni come da verbale allegato, da intendersi riportate e trascritte in questa sede.
Va anzitutto evidenziata l'ammissibilità dell'opposizione avverso il decreto oggetto di contestazione in questa sede, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 84 e 170 T.U.SG.
A fronte del deposito del provvedimento impugnato in data 19.3.2024, infatti, il ricorso veniva tempestivamente depositato in data 15.4.2024.
Inoltre, ed in via preliminare, occorre soffermarsi sulla domanda riconvenzionale formulata da parte del resistente. CP_2
Va rilevata anzitutto l'ammissibilità della stessa.
Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980 -, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante (Cass. Civ., Sez. VI, 22.1.2018, n. 1470).
Ne deriva, pertanto, che nessuna specifica limitazione risulta prevista con riferimento alla possibilità della proposizione di domande riconvenzionali nel caso di specie: sotto tale profilo, infatti, risulta applicabile il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 281-decies e ss. c.p.c., con conseguente possibilità, per il resistente, di formulare eventuali domande riconvenzionali.
Tanto, peraltro, a prescindere dalla diretta impugnazione in via principale del predetto decreto da parte del . CP_2
L'interpretazione sistematica della disciplina dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio, infatti, depone per la piena ammissibilità, in assenza di specifica disposizione di segno contrario, della formulazione di eventuali domande riconvenzionali, avuto altresì riguardo ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, alla stregua dei più generali canoni ermeneutici di cui agli artt. 24 e 111 Cost.
Sotto tale profilo, infatti, l'autonoma introduzione di un giudizio attinente all'impugnazione del decreto di liquidazione, legittima senz'altro la possibilità per la parte non autonomamente impugnante di dedurre le proprie contestazioni avverso il medesimo decreto, nelle forme e nei termini della domanda riconvenzionale. Sotto tale profilo, posta la tempestiva costituzione dell'ente resistente (avvenuta in data 16.8.2024), in vista dell'udienza del 12.12.2024, la domanda riconvenzionale risulta senz'altro ammissibile.
La stessa è inoltre fondata, con conseguente rigetto delle doglianze formulate da parte dell'odierno ricorrente.
In via del tutto assorbente, deve rilevarsi che la fattispecie oggetto del presente giudizio è regolata dalla previsione di cui all'art. 116 del d.P.R. n. 115/2002 in forza della quale, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di liquidazione, occorre valutare se il difensore d'ufficio abbia “esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”.
In particolare, è stato osservato come la previsione contenuta nell' art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002 configura un sistema di anticipazione, da parte dell'Erario, del compenso spettante al difensore d'ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell'assistito. Al riguardo, il difensore deve dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, non anche provare l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo per il difensore, non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio (Cass. Civ., Sez. II,
29.4.2020 n. 8359).
Tale principio va interpretato, secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, nel senso che il difensore d'ufficio, per poter ottenere la liquidazione del suo compenso a carico dell'erario, è onerato non soltanto di compiere un qualsiasi atto esecutivo, ma anche di individuare, sulla base della fattispecie concreta, quale delle diverse forme di esecuzione coattiva previste dall'ordinamento sia più idonea ad assicurare la soddisfazione del proprio credito. Ciò, in quanto la serietà del tentativo di esecuzione non può essere apprezzata soltanto in termini astratti, ma va necessariamente parametrata alla situazione effettiva, proprio in ragione della natura residuale della liquidazione dell'onorario a carico dell'erario (Cass. Civ., Sez. VI, 18.1.2023 n. 1484).
Inoltre, deve evidenziarsi che nel caso in cui il creditore non abbia effettuato accesso al domicilio del debitore per sua assenza e per aver trovato la porta chiusa, non può dirsi completata la procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., dovendo il creditore accertare che il debitore non si sia trasferito in altra località, qualora all'atto dell'accesso la porta era chiusa e non erano presenti le persone indicate all'art. 139, co. 4, c.p.c., cui rivolgere l'ingiunzione, potendo il creditore avvalersi, al fine di completare la procedura esecutiva, dell'ausilio della forza pubblica.
Pertanto, l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale non può arrestarsi ad un verbale di accesso negativo da parte dell'ufficiale giudiziario che abbia trovato la porta chiusa e, non avendo mezzi per procedere all'apertura forzata, abbia desistito: in una siffatta ipotesi, l'iter procedimentale può dirsi completato solo con gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge, al fine di accertare l'infruttuoso recupero del credito (Cass. Civ., Sez. VI, 11.3.2022 n. 16799). Invero, la procedura esecutiva non trova deroghe, ma, al contrario, richiede maggior rigore nell'ipotesi in cui obbligato al pagamento sia lo Stato, né il difensore è pregiudicato dall'esperimento della procedura esecutiva in quanto le spese sopportate, in caso di esperimento infruttuoso, vanno a lui rimborsate (Cass. Civ., Sez. II, 13.3.2023 n. 7275).
Secondo, altra impostazione ermeneutica – meno rigida– pure espressa dalla giurisprudenza di legittimità, nessuna norma di legge impone l'espletamento puntuale di tutte le attività volte al completamento del pignoramento mobiliare, già attivato mediante l'accesso all'interno dell'immobile dell'imputato, per verificare la possibile esistenza di beni mobili utilmente pignorabili, ovvero l'effettuazione di ricerche presso la Conservatoria dei RR.II. o il PRA, non potendo gravarsi il difensore d'ufficio dell'onere di dimostrare che l'esecuzione mobiliare si sia rivelata infruttuosa ed il cliente sia risultato privo di proprietà immobiliari e non siano note sue ragioni di credito, stipendio, conto corrente bancario, ecc., aggredibili nelle forme del pignoramento presso terzi. Ed invero, il meccanismo di cui all'art. 116 D.P.R. n. 115/2002 non postula che l'imputato non sia abbiente, né presume la sua insolvibilità (e quindi l'impossibilità di recupero del credito), ma consiste in una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore di ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito (cfr., in tal senso, Cass. Pen., Sez.
IV, 9.10.2007, n. 46741; Cass. Civ., Sez. Lav., 16.10.2019, n. 3673).
Pertanto, il decreto ingiuntivo non opposto, l'intimazione del successivo atto di precetto ed il verbale di pignoramento mobiliare negativo, costituente atto procedurale di incisiva rilevanza, rappresenterebbero dei fatti dimostrativi dell'infruttuoso esperimento, da parte del difensore d'ufficio, delle procedure volte al recupero dei crediti professionali nei confronti dell'assistito (Cass. Pen., Sez.
IV, 21.5.2008, n. 20373; Cass. Civ., Sez. VI, 21.3.2018, n. 7067).
Nel caso di specie, l'iter procedimentale volto al recupero del credito professionale si è arrestato a due accessi e non è stato seguito dagli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge al fine di accertare l'infruttuoso recupero del credito.
Infatti, all'indirizzo di residenza del debitore , ossia CA (SA), alla via Parte_1
Capirchio, (cfr. certificato di residenza in atti), l'ufficiale giudiziario, in occasione dei due tentativi di pignoramento mobiliare eseguiti in data 15.1.2024 e 21.2.2024, non rinveniva il destinatario in loco.
Invero, nel verbale di pignoramento mobiliare del 15.1.2024, veniva dichiarato: “domicilio chiuso.
Vani i numerosi tentativi di ottenere risposta alle bussate effettuate. Sfornito degli uomini e dei mezzi necessari all'esecuzione forzata (fabbro, custode, indispensabile assistenza della Forza Pubblica), non potendo procedere oltre, ho desistito momentaneamente dal compiere ogni ulteriore atto”. Analoghe conclusioni valevano anche con riferimento al secondo accesso, laddove si rilevava che il domicilio era chiuso e che vani erano risultati “i tentativi di ottenere risposta alle bussate effettuate.
Sfornito degli uomini e dei mezzi necessari alla esecuzione forzata (fabbro, custode, indispensabile assistenza della Forza Pubblica), non potendo procedere oltre, ho desistito momentaneamente dall'adempimento di ogni ulteriore atto”.
Tali attività, di per sé sole, non appaiono idonee a riscontrare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 116 T.U.S.G.
Da un lato, infatti, deve evidenziarsi che allo stesso debitore erano stati spediti presso il medesimo indirizzo altri atti.
Trattasi della richiesta di pagamento del 24.4.2023, ricevuta dal sig. in data Parte_1
11.5.2023, oltre che della notifica del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo, che pure veniva personalmente ritirato da parte del medesimo debitore in data 19.7.2023 (cfr. sottoscrizione in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata informativa della comunicazione dell'avvenuto deposito ex art. 140 c.p.c.). L'atto di precetto risultava parimenti notificato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.: nel caso di specie, più in particolare, la notifica si perfezionava in ragione del decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito.
A fronte di tali riscontri, quindi, deve rilevarsi anzitutto che in epoca relativamente recente rispetto al tentativo di accesso dell'ufficiale giudiziario, il debitore era stato rinvenuto presso il medesimo indirizzo, a riprova del fatto che lo stesso risultava effettivamente ivi residente.
Per altro verso, erano stati effettuati due soli tentativi di accesso da parte dell'ufficiale giudiziario e non era stato richiesto l'ausilio della forza pubblica;
né è stato in altro modo verificato se ed in quali termini il debitore si fosse trasferito in altra località e per quale ragione lo stesso debitore non fosse stato rinvenuto in loco.
Vero è che il più recente precedente della giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. Civ.,
16799/2022) atteneva al caso in cui veniva espletato un unico tentativo di accesso da parte dell'ufficiale giudiziario.
Cionondimeno, nel caso di specie, non può ritenersi validamente completato l'iter del pignoramento mobiliare, venendo in rilievo due ipotesi di accesso mancato e non già di pignoramento completato con esito negativo.
Sotto tale profilo, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 513, II comma c.p.c., l'ufficiale giudiziario, munito del titolo, era abilitato ad avvalersi della forza pubblica, anche al fine dell'apertura “di porte”.
Nel caso di specie, non solo non si provvedeva a tale incombente, ma nemmeno veniva in alcun modo sollecitato l'esercizio di tale attività da parte dell'odierno ricorrente, in assenza di valida ragione giustificativa. Sotto tale profilo, invero, non v'è dubbio circa il fatto che il mero mancato perfezionamento del pignoramento, in ragione di due mancati accessi sui luoghi da parte dell'ufficiale giudiziario, di per sé solo, non può integrare il requisito dell'infruttuoso esperimento delle procedure esecutive di cui all'art. 116, I comma T.U.S.G.
Nel corretto bilanciamento degli interessi di rilievo costituzionale che vengono in rilievo nel caso di specie, quali, da un lato, il diritto del difensore d'ufficio a vedersi liquidate le proprie competenze professionali, in ragione del combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost., e, dall'altro, l'interesse dello Stato a che il tentativo di esecuzione nei confronti del debitore non configuri un mero adempimento formale, di tal guisa da determinare l'irragionevole proliferazioni di obbligazioni gravanti sull'Erario, ai sensi dell'art. 97 Cost., non può che risultare soccombente la posizione dell'odierno ricorrente.
Ed infatti, a fronte di due mancati accessi, costituiva senz'altro onere ragionevole per lo stesso ricorrente sollecitare l'ufficiale Giudiziario ad avvalersi della forza pubblica, ovvero effettuare le più opportune ricerche finalizzate all'eventuale riscontro del trasferimento dello stesso debitore.
Sotto tale profilo, si è avuto modo di evidenziare che il privato, portatore di un titolo esecutivo giudiziale, ha un diritto soggettivo ad ottenere dall'amministrazione le attività necessarie all'esecuzione forzata del provvedimento, comprese quelle relative all'uso della forza pubblica, le quali integrano comportamenti dovuti (sempre che non ricorra un'impossibilità determinata da forza maggiore) e non discrezionali. Pertanto, ove l'autorità competente neghi dette attività, nonostante la richiesta dell'ufficiale giudiziario cui è affidata l'esecuzione, deve riconoscersi al privato la facoltà di esperire contro l'amministrazione Azione risarcitoria davanti al giudice ordinario, per il ristoro del danno provocato da quel rifiuto (Cass. Civ., SS.UU., 18.3.1988, n. 2478).
Eppure, nel caso di specie tali incombenti non venivano in alcun modo effettuati, né veniva in altro modo offerta una diversa e ragionevole spiegazione alternativa per tale contegno.
Trattasi, peraltro, di incombenti del tutto ragionevoli e in nessun modo idonei a sacrificare in maniera sproporzionata il diritto dell'odierno ricorrente a conseguire la liquidazione delle proprie spettanze;
peraltro, nessun dubbio può porsi in merito al fatto che le ulteriori spese necessarie per la riscossione graverebbero comunque sul debitore, ai sensi del più generale principio di cui all'art. 95 c.p.c.
Pertanto, nel caso di specie, il duplice accesso da parte dell'ufficiale giudiziario, in assenza di adeguata prova dell'infruttuosità delle ulteriori iniziative a tal uopo concretamente esperibili dalla parte, come evidenziato in precedenza, costituisce un adempimento di natura meramente formale, del tutto inidoneo a riscontrare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 116 T.U.S.G.
A voler ragionare in termini diversi, risulterebbe paradossalmente riscontrato un opposto interesse del difensore a non rinvenire il destinatario nel proprio domicilio. In altre parole, al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti di cui all'art. 116 T.U.S.G., quale che sia il numero di tentativi di accesso effettuati da parte dell'ufficiale giudiziario per il recupero del credito, occorre piuttosto verificare se ed in quali termini l'attività del creditore finalizzata alla riscossione coattiva del credito possa davvero ritenersi diligentemente effettuata, sia pure con esito negativo.
Nel caso di specie, gli elementi di prova in atti non consentono di riscontrare la fondatezza della pretesa del ricorrente.
Non risulta al riguardo rilevante la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. del procedimento pendente dinanzi alla Corte di Cassazione in relazione ad altra impugnazione avverso il provvedimento di rigetto di un'opposizione attinente ad un decreto di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio. Non è infatti in alcun modo possibile inferire in questa sede la fattispecie concreta oggetto di esame da parte del giudice del merito nel predetto giudizio, al fine di verificare come ed in quali termini, nonostante l'espletamento dei tentativi di pignoramento, l'attività dell'originario ricorrente dovesse ritenersi diligente ed idonea a riscontrare i presupposti dell'art. 116 T.U.S.G.
Né risultano condivisibili i diversi precedenti allegati da parte dell'odierno ricorrente sul tema.
Quanto al procedimento iscritto presso questo Tribunale e recante R.G. n. 9740/2022, al procedimento iscritto presso la Corte d'Appello di Salerno n. 198/2022, nonché all'ordinanza emessa dalla Corte
d'Appello di Salerno n. 3215/2023 del 14.12.2023, ed alle sentenze nn. 4758/2025 e 4743/2025 emesse dal Tribunale di Salerno, tali precedenti non possono ritenersi rilevanti in questa sede, tenuto conto delle coordinate ermeneutiche indicate in precedenza.
In tali provvedimenti, infatti, non appare sufficientemente riscontrato come e per quali termini, nonostante i due tentativi di accesso dell'ufficiale giudiziario, in assenza dell'espletamento di ulteriori e diverse forme di riscossione del credito, dovesse ritenersi riscontrata la sussistenza dei presupposti dell'infruttuosa esecuzione del credito.
L'ordinanza recante n. 2275/2023 emessa dalla Corte di Appello di Salerno, inoltre, atteneva alla diversa fattispecie di cui all'art. 117 T.U.S.G., e cioè di indagato-imputato difeso d'ufficio risultato poi irreperibile
Infine, a fronte di tali specifiche doglianze, non veniva dedotto alcuno specifico riscontro in merito all'insussistenza di eventuali possibilità alternative di riscossione del credito, o comunque alla fondatezza della propria istanza.
Ne deriva, pertanto, la revoca del decreto opposto.
La complessità delle questioni giuridiche ed in fatto della vicenda per cui è causa, in uno alla peculiarità della questione attinente all'ammissibilità della domanda riconvenzionale nel presente giudizio, rispetto alla quale non si rinviene alcun precedente della giurisprudenza di legittimità, e all'oscillazione della giurisprudenza di merito con riferimento alla questione per cui è causa, depongono per la sussistenza dei presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio R.G. n. 2799/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso proposto dall'avv. Controparte_1
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale del , revoca il decreto Controparte_2 opposto e, per l'effetto, rigetta l'istanza di liquidazione del compenso professionale formulata da parte dell'avv. in relazione all'attività professionale svolta quale difensore Controparte_1
d'ufficio del sig. nel procedimento penale instaurato presso questo Tribunale Parte_1
e recante R.G. n. 1488/2014, R.G.N.R. n. 1138/16;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno, il 23.12.2025
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente, ex art. 281-sexies c.p.c.,
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 2799/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 170 T.U.S.G., vertente
TRA
Avv. rappresentato da se medesimo, elettivamente domiciliato presso il Controparte_1 proprio studio in Salerno, alla via S. Mobilio n. 82;
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2 CP_3
Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domicilia, ope legis, in Salerno, al C.so Vittorio
NU n. 58.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.12.2025 la sola parte ricorrente rassegnava le proprie conclusioni come da verbale in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 15.4.2024, l'avv. esponeva Controparte_1 di aver svolto l' attività professionale di difensore d'ufficio in favore di Parte_1 nell'ambito del procedimento penale RG n. 1488/2017, R.G.N.R. n. 113872016, svoltosi dinanzi al
Tribunale di Salerno, I sez. penale.
In particolare, l'odierno ricorrente evidenziava che il compenso per l'attività professionale prestata in tale procedimento, terminata all'udienza del 27.5.2022, poteva quantificarsi in tali termini: fase di studio, € 225,00; fase introduttiva, € 270,00; fase istruttoria, € 540,00. Veniva pertanto in rilievo un totale di € 1.035,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa. Rappresentava che il Giudice di Pace di Salerno, a seguito di ricorso per ingiunzione di pagamento, aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 1280/2023, con cui veniva ingiunto a di Parte_1 pagare la somma di € 765,00, oltre spese della fase monitoria, in favore del ricorrente;
il decreto ingiuntivo veniva così notificato al sig. in data 19.7.2023 e non veniva opposto, così venendo Pt_1 munito di formula esecutiva in data 16.10.2023.
Il ricorrente rilevava che in data 29.11.2023 aveva provveduto a notificare al sig. un atto di Pt_1 precetto per la somma complessiva di € 1.510,54 e che, nelle date del 15.1.2024 e del 21.1.2024, era stato eseguito un pignoramento mobiliare nei confronti del debitore da parte dell'UNEP di Salerno, con esito mancato/negativo.
Sicché, l'odierno ricorrente, ritenendo sussistente il proprio diritto a conseguire il pagamento del compenso professionale da parte dell'erario, ai sensi dell'art. 116 d.P.R. n. 115/2002, depositava istanza di liquidazione a mezzo in data 3.3.2024; il decreto di liquidazione veniva emesso Pt_2 per il diverso importo di € 360,00 (€ 540,00 diminuiti ex art. 106bis d.P.R. n. 115/2022), oltre che per la somma di € 263,00 per la procedura monitoria ed esecutiva.
Pertanto, l'odierno ricorrente impugnava il predetto decreto deducendo che il Tribunale aveva liquidato soltanto i compensi attinenti alla fase istruttoria e non anche quelli relativi alla fase di studio della controversia;
che veniva liquidato il rimborso spese generali solo per la fase dibattimentale e non per la fase monitoria/esecutiva; che nulla veniva liquidato per la fase esecutiva.
Tanto premesso, l'avv. chiedeva la revoca del provvedimento reso dal Tribunale di Salerno CP_1 in data 19.4.2024, comunicatogli in data 22.3.2024, e, per l'effetto, instava affinché gli fosse liquidato il compenso spettante per il patrocinio da difesa d'ufficio prestato in favore di , nel Parte_1 procedimento penale RG n. 1488/2017, R.G.N.R. n. 113872016, per la somma complessiva di €
1.533,00, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite.
Così integrato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.8.2024, si costituiva in giudizio il , formulando una domanda riconvenzionale volta Controparte_2 ad ottenere la revoca del decreto oggetto del ricorso di controparte.
In particolare, il rilevava che l'odierno ricorrente non aveva titolo a conseguire la CP_2 liquidazione del proprio compenso professionale, non avendo assolto al presupposto richiesto dalla normativa speciale di cui all'art. 116 del d.P.R. n. 115/2002. Più in particolare, non v'era prova che il ricorrente avesse esperito inutili tentativi per il recupero del proprio credito professionale.
Sul punto, evidenziava che l'avv. aveva errato nel ritenere che il pignoramento eseguito nei CP_1 confronti del sig. avesse avuto esito negativo, dovendosi piuttosto qualificare l'attività posta Pt_1 in essere dall'Ufficiale Giudiziario nel caso di specie quale pignoramento incompiuto. Tanto premesso, il concludeva chiedendo che, in accoglimento della Controparte_2 spiegata domanda riconvenzionale, fosse revocato il decreto di liquidazione opposto con rigetto di ogni avversa istanza, vinte le spese di lite.
Così instaurato il contraddittorio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, da ultimo, all'odierna udienza, all'esito della quale la sola parte ricorrente precisava le proprie conclusioni come da verbale allegato, da intendersi riportate e trascritte in questa sede.
Va anzitutto evidenziata l'ammissibilità dell'opposizione avverso il decreto oggetto di contestazione in questa sede, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 84 e 170 T.U.SG.
A fronte del deposito del provvedimento impugnato in data 19.3.2024, infatti, il ricorso veniva tempestivamente depositato in data 15.4.2024.
Inoltre, ed in via preliminare, occorre soffermarsi sulla domanda riconvenzionale formulata da parte del resistente. CP_2
Va rilevata anzitutto l'ammissibilità della stessa.
Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980 -, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante (Cass. Civ., Sez. VI, 22.1.2018, n. 1470).
Ne deriva, pertanto, che nessuna specifica limitazione risulta prevista con riferimento alla possibilità della proposizione di domande riconvenzionali nel caso di specie: sotto tale profilo, infatti, risulta applicabile il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 281-decies e ss. c.p.c., con conseguente possibilità, per il resistente, di formulare eventuali domande riconvenzionali.
Tanto, peraltro, a prescindere dalla diretta impugnazione in via principale del predetto decreto da parte del . CP_2
L'interpretazione sistematica della disciplina dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio, infatti, depone per la piena ammissibilità, in assenza di specifica disposizione di segno contrario, della formulazione di eventuali domande riconvenzionali, avuto altresì riguardo ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, alla stregua dei più generali canoni ermeneutici di cui agli artt. 24 e 111 Cost.
Sotto tale profilo, infatti, l'autonoma introduzione di un giudizio attinente all'impugnazione del decreto di liquidazione, legittima senz'altro la possibilità per la parte non autonomamente impugnante di dedurre le proprie contestazioni avverso il medesimo decreto, nelle forme e nei termini della domanda riconvenzionale. Sotto tale profilo, posta la tempestiva costituzione dell'ente resistente (avvenuta in data 16.8.2024), in vista dell'udienza del 12.12.2024, la domanda riconvenzionale risulta senz'altro ammissibile.
La stessa è inoltre fondata, con conseguente rigetto delle doglianze formulate da parte dell'odierno ricorrente.
In via del tutto assorbente, deve rilevarsi che la fattispecie oggetto del presente giudizio è regolata dalla previsione di cui all'art. 116 del d.P.R. n. 115/2002 in forza della quale, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di liquidazione, occorre valutare se il difensore d'ufficio abbia “esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”.
In particolare, è stato osservato come la previsione contenuta nell' art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002 configura un sistema di anticipazione, da parte dell'Erario, del compenso spettante al difensore d'ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell'assistito. Al riguardo, il difensore deve dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, non anche provare l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo per il difensore, non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio (Cass. Civ., Sez. II,
29.4.2020 n. 8359).
Tale principio va interpretato, secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, nel senso che il difensore d'ufficio, per poter ottenere la liquidazione del suo compenso a carico dell'erario, è onerato non soltanto di compiere un qualsiasi atto esecutivo, ma anche di individuare, sulla base della fattispecie concreta, quale delle diverse forme di esecuzione coattiva previste dall'ordinamento sia più idonea ad assicurare la soddisfazione del proprio credito. Ciò, in quanto la serietà del tentativo di esecuzione non può essere apprezzata soltanto in termini astratti, ma va necessariamente parametrata alla situazione effettiva, proprio in ragione della natura residuale della liquidazione dell'onorario a carico dell'erario (Cass. Civ., Sez. VI, 18.1.2023 n. 1484).
Inoltre, deve evidenziarsi che nel caso in cui il creditore non abbia effettuato accesso al domicilio del debitore per sua assenza e per aver trovato la porta chiusa, non può dirsi completata la procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., dovendo il creditore accertare che il debitore non si sia trasferito in altra località, qualora all'atto dell'accesso la porta era chiusa e non erano presenti le persone indicate all'art. 139, co. 4, c.p.c., cui rivolgere l'ingiunzione, potendo il creditore avvalersi, al fine di completare la procedura esecutiva, dell'ausilio della forza pubblica.
Pertanto, l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale non può arrestarsi ad un verbale di accesso negativo da parte dell'ufficiale giudiziario che abbia trovato la porta chiusa e, non avendo mezzi per procedere all'apertura forzata, abbia desistito: in una siffatta ipotesi, l'iter procedimentale può dirsi completato solo con gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge, al fine di accertare l'infruttuoso recupero del credito (Cass. Civ., Sez. VI, 11.3.2022 n. 16799). Invero, la procedura esecutiva non trova deroghe, ma, al contrario, richiede maggior rigore nell'ipotesi in cui obbligato al pagamento sia lo Stato, né il difensore è pregiudicato dall'esperimento della procedura esecutiva in quanto le spese sopportate, in caso di esperimento infruttuoso, vanno a lui rimborsate (Cass. Civ., Sez. II, 13.3.2023 n. 7275).
Secondo, altra impostazione ermeneutica – meno rigida– pure espressa dalla giurisprudenza di legittimità, nessuna norma di legge impone l'espletamento puntuale di tutte le attività volte al completamento del pignoramento mobiliare, già attivato mediante l'accesso all'interno dell'immobile dell'imputato, per verificare la possibile esistenza di beni mobili utilmente pignorabili, ovvero l'effettuazione di ricerche presso la Conservatoria dei RR.II. o il PRA, non potendo gravarsi il difensore d'ufficio dell'onere di dimostrare che l'esecuzione mobiliare si sia rivelata infruttuosa ed il cliente sia risultato privo di proprietà immobiliari e non siano note sue ragioni di credito, stipendio, conto corrente bancario, ecc., aggredibili nelle forme del pignoramento presso terzi. Ed invero, il meccanismo di cui all'art. 116 D.P.R. n. 115/2002 non postula che l'imputato non sia abbiente, né presume la sua insolvibilità (e quindi l'impossibilità di recupero del credito), ma consiste in una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore di ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito (cfr., in tal senso, Cass. Pen., Sez.
IV, 9.10.2007, n. 46741; Cass. Civ., Sez. Lav., 16.10.2019, n. 3673).
Pertanto, il decreto ingiuntivo non opposto, l'intimazione del successivo atto di precetto ed il verbale di pignoramento mobiliare negativo, costituente atto procedurale di incisiva rilevanza, rappresenterebbero dei fatti dimostrativi dell'infruttuoso esperimento, da parte del difensore d'ufficio, delle procedure volte al recupero dei crediti professionali nei confronti dell'assistito (Cass. Pen., Sez.
IV, 21.5.2008, n. 20373; Cass. Civ., Sez. VI, 21.3.2018, n. 7067).
Nel caso di specie, l'iter procedimentale volto al recupero del credito professionale si è arrestato a due accessi e non è stato seguito dagli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge al fine di accertare l'infruttuoso recupero del credito.
Infatti, all'indirizzo di residenza del debitore , ossia CA (SA), alla via Parte_1
Capirchio, (cfr. certificato di residenza in atti), l'ufficiale giudiziario, in occasione dei due tentativi di pignoramento mobiliare eseguiti in data 15.1.2024 e 21.2.2024, non rinveniva il destinatario in loco.
Invero, nel verbale di pignoramento mobiliare del 15.1.2024, veniva dichiarato: “domicilio chiuso.
Vani i numerosi tentativi di ottenere risposta alle bussate effettuate. Sfornito degli uomini e dei mezzi necessari all'esecuzione forzata (fabbro, custode, indispensabile assistenza della Forza Pubblica), non potendo procedere oltre, ho desistito momentaneamente dal compiere ogni ulteriore atto”. Analoghe conclusioni valevano anche con riferimento al secondo accesso, laddove si rilevava che il domicilio era chiuso e che vani erano risultati “i tentativi di ottenere risposta alle bussate effettuate.
Sfornito degli uomini e dei mezzi necessari alla esecuzione forzata (fabbro, custode, indispensabile assistenza della Forza Pubblica), non potendo procedere oltre, ho desistito momentaneamente dall'adempimento di ogni ulteriore atto”.
Tali attività, di per sé sole, non appaiono idonee a riscontrare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 116 T.U.S.G.
Da un lato, infatti, deve evidenziarsi che allo stesso debitore erano stati spediti presso il medesimo indirizzo altri atti.
Trattasi della richiesta di pagamento del 24.4.2023, ricevuta dal sig. in data Parte_1
11.5.2023, oltre che della notifica del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo, che pure veniva personalmente ritirato da parte del medesimo debitore in data 19.7.2023 (cfr. sottoscrizione in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata informativa della comunicazione dell'avvenuto deposito ex art. 140 c.p.c.). L'atto di precetto risultava parimenti notificato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.: nel caso di specie, più in particolare, la notifica si perfezionava in ragione del decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito.
A fronte di tali riscontri, quindi, deve rilevarsi anzitutto che in epoca relativamente recente rispetto al tentativo di accesso dell'ufficiale giudiziario, il debitore era stato rinvenuto presso il medesimo indirizzo, a riprova del fatto che lo stesso risultava effettivamente ivi residente.
Per altro verso, erano stati effettuati due soli tentativi di accesso da parte dell'ufficiale giudiziario e non era stato richiesto l'ausilio della forza pubblica;
né è stato in altro modo verificato se ed in quali termini il debitore si fosse trasferito in altra località e per quale ragione lo stesso debitore non fosse stato rinvenuto in loco.
Vero è che il più recente precedente della giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. Civ.,
16799/2022) atteneva al caso in cui veniva espletato un unico tentativo di accesso da parte dell'ufficiale giudiziario.
Cionondimeno, nel caso di specie, non può ritenersi validamente completato l'iter del pignoramento mobiliare, venendo in rilievo due ipotesi di accesso mancato e non già di pignoramento completato con esito negativo.
Sotto tale profilo, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 513, II comma c.p.c., l'ufficiale giudiziario, munito del titolo, era abilitato ad avvalersi della forza pubblica, anche al fine dell'apertura “di porte”.
Nel caso di specie, non solo non si provvedeva a tale incombente, ma nemmeno veniva in alcun modo sollecitato l'esercizio di tale attività da parte dell'odierno ricorrente, in assenza di valida ragione giustificativa. Sotto tale profilo, invero, non v'è dubbio circa il fatto che il mero mancato perfezionamento del pignoramento, in ragione di due mancati accessi sui luoghi da parte dell'ufficiale giudiziario, di per sé solo, non può integrare il requisito dell'infruttuoso esperimento delle procedure esecutive di cui all'art. 116, I comma T.U.S.G.
Nel corretto bilanciamento degli interessi di rilievo costituzionale che vengono in rilievo nel caso di specie, quali, da un lato, il diritto del difensore d'ufficio a vedersi liquidate le proprie competenze professionali, in ragione del combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost., e, dall'altro, l'interesse dello Stato a che il tentativo di esecuzione nei confronti del debitore non configuri un mero adempimento formale, di tal guisa da determinare l'irragionevole proliferazioni di obbligazioni gravanti sull'Erario, ai sensi dell'art. 97 Cost., non può che risultare soccombente la posizione dell'odierno ricorrente.
Ed infatti, a fronte di due mancati accessi, costituiva senz'altro onere ragionevole per lo stesso ricorrente sollecitare l'ufficiale Giudiziario ad avvalersi della forza pubblica, ovvero effettuare le più opportune ricerche finalizzate all'eventuale riscontro del trasferimento dello stesso debitore.
Sotto tale profilo, si è avuto modo di evidenziare che il privato, portatore di un titolo esecutivo giudiziale, ha un diritto soggettivo ad ottenere dall'amministrazione le attività necessarie all'esecuzione forzata del provvedimento, comprese quelle relative all'uso della forza pubblica, le quali integrano comportamenti dovuti (sempre che non ricorra un'impossibilità determinata da forza maggiore) e non discrezionali. Pertanto, ove l'autorità competente neghi dette attività, nonostante la richiesta dell'ufficiale giudiziario cui è affidata l'esecuzione, deve riconoscersi al privato la facoltà di esperire contro l'amministrazione Azione risarcitoria davanti al giudice ordinario, per il ristoro del danno provocato da quel rifiuto (Cass. Civ., SS.UU., 18.3.1988, n. 2478).
Eppure, nel caso di specie tali incombenti non venivano in alcun modo effettuati, né veniva in altro modo offerta una diversa e ragionevole spiegazione alternativa per tale contegno.
Trattasi, peraltro, di incombenti del tutto ragionevoli e in nessun modo idonei a sacrificare in maniera sproporzionata il diritto dell'odierno ricorrente a conseguire la liquidazione delle proprie spettanze;
peraltro, nessun dubbio può porsi in merito al fatto che le ulteriori spese necessarie per la riscossione graverebbero comunque sul debitore, ai sensi del più generale principio di cui all'art. 95 c.p.c.
Pertanto, nel caso di specie, il duplice accesso da parte dell'ufficiale giudiziario, in assenza di adeguata prova dell'infruttuosità delle ulteriori iniziative a tal uopo concretamente esperibili dalla parte, come evidenziato in precedenza, costituisce un adempimento di natura meramente formale, del tutto inidoneo a riscontrare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 116 T.U.S.G.
A voler ragionare in termini diversi, risulterebbe paradossalmente riscontrato un opposto interesse del difensore a non rinvenire il destinatario nel proprio domicilio. In altre parole, al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti di cui all'art. 116 T.U.S.G., quale che sia il numero di tentativi di accesso effettuati da parte dell'ufficiale giudiziario per il recupero del credito, occorre piuttosto verificare se ed in quali termini l'attività del creditore finalizzata alla riscossione coattiva del credito possa davvero ritenersi diligentemente effettuata, sia pure con esito negativo.
Nel caso di specie, gli elementi di prova in atti non consentono di riscontrare la fondatezza della pretesa del ricorrente.
Non risulta al riguardo rilevante la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. del procedimento pendente dinanzi alla Corte di Cassazione in relazione ad altra impugnazione avverso il provvedimento di rigetto di un'opposizione attinente ad un decreto di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio. Non è infatti in alcun modo possibile inferire in questa sede la fattispecie concreta oggetto di esame da parte del giudice del merito nel predetto giudizio, al fine di verificare come ed in quali termini, nonostante l'espletamento dei tentativi di pignoramento, l'attività dell'originario ricorrente dovesse ritenersi diligente ed idonea a riscontrare i presupposti dell'art. 116 T.U.S.G.
Né risultano condivisibili i diversi precedenti allegati da parte dell'odierno ricorrente sul tema.
Quanto al procedimento iscritto presso questo Tribunale e recante R.G. n. 9740/2022, al procedimento iscritto presso la Corte d'Appello di Salerno n. 198/2022, nonché all'ordinanza emessa dalla Corte
d'Appello di Salerno n. 3215/2023 del 14.12.2023, ed alle sentenze nn. 4758/2025 e 4743/2025 emesse dal Tribunale di Salerno, tali precedenti non possono ritenersi rilevanti in questa sede, tenuto conto delle coordinate ermeneutiche indicate in precedenza.
In tali provvedimenti, infatti, non appare sufficientemente riscontrato come e per quali termini, nonostante i due tentativi di accesso dell'ufficiale giudiziario, in assenza dell'espletamento di ulteriori e diverse forme di riscossione del credito, dovesse ritenersi riscontrata la sussistenza dei presupposti dell'infruttuosa esecuzione del credito.
L'ordinanza recante n. 2275/2023 emessa dalla Corte di Appello di Salerno, inoltre, atteneva alla diversa fattispecie di cui all'art. 117 T.U.S.G., e cioè di indagato-imputato difeso d'ufficio risultato poi irreperibile
Infine, a fronte di tali specifiche doglianze, non veniva dedotto alcuno specifico riscontro in merito all'insussistenza di eventuali possibilità alternative di riscossione del credito, o comunque alla fondatezza della propria istanza.
Ne deriva, pertanto, la revoca del decreto opposto.
La complessità delle questioni giuridiche ed in fatto della vicenda per cui è causa, in uno alla peculiarità della questione attinente all'ammissibilità della domanda riconvenzionale nel presente giudizio, rispetto alla quale non si rinviene alcun precedente della giurisprudenza di legittimità, e all'oscillazione della giurisprudenza di merito con riferimento alla questione per cui è causa, depongono per la sussistenza dei presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio R.G. n. 2799/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso proposto dall'avv. Controparte_1
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale del , revoca il decreto Controparte_2 opposto e, per l'effetto, rigetta l'istanza di liquidazione del compenso professionale formulata da parte dell'avv. in relazione all'attività professionale svolta quale difensore Controparte_1
d'ufficio del sig. nel procedimento penale instaurato presso questo Tribunale Parte_1
e recante R.G. n. 1488/2014, R.G.N.R. n. 1138/16;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno, il 23.12.2025
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato