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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 573/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PATSCOT RO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3853/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.s Società Gestione Resistente_2 S.p.a. - 95008090631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1962 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22206/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità dell' atto.
Si costitutivano SOGES e l' Agenzia delle Entrate-Ufficio del territorio che chiedevano l'estromissione.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto che venga annullato l'avviso di cui in epigrafe relativo all' IMU 2019 eccependo che nulla è dovuto in quanto non è stato mai notificato alla parte l'atto prodromico che comunicasse l'avvenuta rettifica del classamento relativo all' immobile oggetto dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate Territorio di Napoli si è costituita nel presente giudizio, riferendo che effettivamente la variazione di rendita catastale (effettuata prima dell'emissione dell'avviso di accertamento impugnato) non è stata mai notificata alla contribuente.
Il ricorso va, pertanto, accolto .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 300,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con distrazione.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PATSCOT RO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3853/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.s Società Gestione Resistente_2 S.p.a. - 95008090631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1962 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22206/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità dell' atto.
Si costitutivano SOGES e l' Agenzia delle Entrate-Ufficio del territorio che chiedevano l'estromissione.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto che venga annullato l'avviso di cui in epigrafe relativo all' IMU 2019 eccependo che nulla è dovuto in quanto non è stato mai notificato alla parte l'atto prodromico che comunicasse l'avvenuta rettifica del classamento relativo all' immobile oggetto dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate Territorio di Napoli si è costituita nel presente giudizio, riferendo che effettivamente la variazione di rendita catastale (effettuata prima dell'emissione dell'avviso di accertamento impugnato) non è stata mai notificata alla contribuente.
Il ricorso va, pertanto, accolto .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 300,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con distrazione.