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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 202/2019
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento decido ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo il riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Maria Domenica MAIURI iuffrè.it Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente- Avv. Marcello CARNOVALE t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.1.2019, parte ricorrente lamentando l'illegittimità della richiesta restitutoria di del 30.4.2018, ricevuta in data 22.5.2018, della somma di euro CP_2
14.231,10 erogata sulla pensione n. 00255669 cat. INVCIV dal 1.1.2015 al 31.12.2017 a seguito di una “variazione importo”, previa proposizione di ricorso amministrativo, agiva in giudizio al fine di sentir dichiarare la irripetibilità dell'indebito ai sensi dell'art. 13 comma 2
Legge n. 412/1991; o comunque l'insussistenza dell'indebito vantato dall' per gli importi CP_2
indicati e per l'effetto dichiarare nullo ed inefficace il provvedimento di contestazione e la condanna alla restituzione di tutte le somme riscosse a titolo dell'indebito per cui è causa ed in subordine, accertare che le somme dovute dalla ricorrente sono inferiori rispetto a quelle contestate dall' . CP_1
Si costituiva tardivamente chiedendo di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto CP_2
ed in diritto.
*****
Va preliminarmente evidenziata la tardività della costituzione di avvenuta solo in data CP_2
7.3.2019, così come già dichiarata dal Giudice all'udienza del 15.3.2019.
Ciò comporta, a norma dell'art. 416, co.2 c.p.c. la decadenza del convenuto dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni in senso stretto, processuali e di merito, intendendosi per tali quelle affidate alla piena disponibilità delle parti.
Tale decadenza è rilevabile d'ufficio e non può essere superata dai poteri officiosi del Giudice ex art. 421 c.p.p., che non possono essere esercitati per recuperare le decadenze in cui è incorsa la parte (cfr. ex multis Cass. 10343/00).
Tali regole valgono a maggior ragione nei giudizi di impugnativa di accertamento dell'indebito, quale è quello in oggetto, laddove il debitore si trova di fronte ad un provvedimento il cui contenuto appare assai limitato, quando non addirittura inintelligibile
(cfr. missiva di del 30.4.2018 in all. parte ricorrente), sicché sarebbe contra ius CP_2
pretendere che, in ossequio alla natura di attore formale, il ricorrente debba comunque formulare tutti i mezzi di prova attinenti alla infondatezza del credito, ovvero debba presumere quale possa essere stata nella specie l'ipotesi a cui potrebbe riferirsi l'attività recuperatoria dell'ente.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
Giova premettere che la res controversa riguarda l'erogazione da parte dell'Istituto previdenziale di somme presuntivamente non dovute su pensione categoria INVCIV dal 2015 al 2017, attesa la corresponsione di una prestazione di invalidità civile non spettante.
Dunque, l'indebito in contestazione va qualificato come indebito di natura assistenziale.
Ebbene, l'ermeneusi della Corte di cassazione, è ferma nel ritenere che la disciplina in tema di indebito sia differenziata, trattandosi di disposizioni speciali e non suscettibile di interpretazioni analogiche.
Nel caso di specie trattasi di un indebito scaturito dal venir meno dei requisiti reddituali, dove la possibilità di ripetere le somme versate - prima della comunicazione del provvedimento con cui è stata accertata l'insussistenza del diritto alla prestazione stessa -è preclusa dalla buona fede del percettore.
Orbene, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
In definitiva deve essere affermato il principio secondo cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, con la conseguenza che, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. (cfr. Cass. n. 13915/2021). Dunque, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, in altri termini, al pari di quanto accade in materia di c.d. indebito previdenziale reddituale, l'elemento condizionante la possibilità di ripetere le somme è rappresentato dal dolo del percettore.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, dunque, si osserva che non sussiste il dolo della ricorrente.
Invero, data la decadenza in cui è incorsa la parte resistente per la tardività della costituzione e dunque, l'impossibilità per il giudice di vagliare le deduzioni di sul punto e di valutarne CP_2 la relativa produzione documentale, sulla base di quanto rassegnato dalla ricorrente, la richiesta di recupero dei ratei di pensione di invalidità civile è derivata dalla ricostituzione della prestazione in godimento a seguito della sua situazione reddituale.
Nello specifico, la parte ricorrente sostiene che era a conoscenza che la stessa percepiva CP_2 la pensione categoria SOCPDEL con decorrenza dall'ottobre 2016, trattandosi di dati evincibili dal Cassetto Previdenziale e dalle dichiarazioni dei redditi (cfr. all. parte ricorrente).
Orbene, si ritiene che anzitutto essendo composto il reddito esclusivamente da prestazioni assistenziali la resistente era nella piena conoscibilità delle prestazioni previdenziali e assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito della ricorrente.
Peraltro, a seguito delle modifiche introdotte dall'art.15 d.l.78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, nonché dall'art.13, d.l.78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.122, devono ritenersi conoscibili dall' tutti CP_2
quei dati reddituali comunque dichiarati all'Amministrazione finanziaria o che consistano in una prestazione di qualsiasi -natura (previdenziale o assistenziale) erogata dal medesimo.
L'erroneo computo della misura erogata dei ratei della prestazione previdenziale non può che essere imputato esclusivamente all'istituto resistente, in ogni caso nel pieno possesso di tutti i redditi della parte ricorrente. Va dichiarata, di conseguenza, l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite dalla parte ricorrente dal 01.01.2015 al 31.12.2017 e richieste con provvedimento del 30.4.2018 con conseguente restituzione delle somme illegittimamente trattenute da parte dell'istituto.
Le spese di lite andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo (secondo i valori medi delle cause di previdenza scaglione euro
5.201 a 16.000, senza fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara irripetibili le somme percepite dalla parte ricorrente dal 01.01.2015 al
31.12.2017 e richieste con provvedimento del 30.4.2018 e, per l'effetto, condanna la parte resistente alla restituzione in favore della parte ricorrente delle somme illegittimamente trattenute a titolo di indebito assistenziale;
- condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida CP_2
in euro 1.700, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento decido ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo il riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Maria Domenica MAIURI iuffrè.it Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente- Avv. Marcello CARNOVALE t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.1.2019, parte ricorrente lamentando l'illegittimità della richiesta restitutoria di del 30.4.2018, ricevuta in data 22.5.2018, della somma di euro CP_2
14.231,10 erogata sulla pensione n. 00255669 cat. INVCIV dal 1.1.2015 al 31.12.2017 a seguito di una “variazione importo”, previa proposizione di ricorso amministrativo, agiva in giudizio al fine di sentir dichiarare la irripetibilità dell'indebito ai sensi dell'art. 13 comma 2
Legge n. 412/1991; o comunque l'insussistenza dell'indebito vantato dall' per gli importi CP_2
indicati e per l'effetto dichiarare nullo ed inefficace il provvedimento di contestazione e la condanna alla restituzione di tutte le somme riscosse a titolo dell'indebito per cui è causa ed in subordine, accertare che le somme dovute dalla ricorrente sono inferiori rispetto a quelle contestate dall' . CP_1
Si costituiva tardivamente chiedendo di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto CP_2
ed in diritto.
*****
Va preliminarmente evidenziata la tardività della costituzione di avvenuta solo in data CP_2
7.3.2019, così come già dichiarata dal Giudice all'udienza del 15.3.2019.
Ciò comporta, a norma dell'art. 416, co.2 c.p.c. la decadenza del convenuto dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni in senso stretto, processuali e di merito, intendendosi per tali quelle affidate alla piena disponibilità delle parti.
Tale decadenza è rilevabile d'ufficio e non può essere superata dai poteri officiosi del Giudice ex art. 421 c.p.p., che non possono essere esercitati per recuperare le decadenze in cui è incorsa la parte (cfr. ex multis Cass. 10343/00).
Tali regole valgono a maggior ragione nei giudizi di impugnativa di accertamento dell'indebito, quale è quello in oggetto, laddove il debitore si trova di fronte ad un provvedimento il cui contenuto appare assai limitato, quando non addirittura inintelligibile
(cfr. missiva di del 30.4.2018 in all. parte ricorrente), sicché sarebbe contra ius CP_2
pretendere che, in ossequio alla natura di attore formale, il ricorrente debba comunque formulare tutti i mezzi di prova attinenti alla infondatezza del credito, ovvero debba presumere quale possa essere stata nella specie l'ipotesi a cui potrebbe riferirsi l'attività recuperatoria dell'ente.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
Giova premettere che la res controversa riguarda l'erogazione da parte dell'Istituto previdenziale di somme presuntivamente non dovute su pensione categoria INVCIV dal 2015 al 2017, attesa la corresponsione di una prestazione di invalidità civile non spettante.
Dunque, l'indebito in contestazione va qualificato come indebito di natura assistenziale.
Ebbene, l'ermeneusi della Corte di cassazione, è ferma nel ritenere che la disciplina in tema di indebito sia differenziata, trattandosi di disposizioni speciali e non suscettibile di interpretazioni analogiche.
Nel caso di specie trattasi di un indebito scaturito dal venir meno dei requisiti reddituali, dove la possibilità di ripetere le somme versate - prima della comunicazione del provvedimento con cui è stata accertata l'insussistenza del diritto alla prestazione stessa -è preclusa dalla buona fede del percettore.
Orbene, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
In definitiva deve essere affermato il principio secondo cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, con la conseguenza che, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. (cfr. Cass. n. 13915/2021). Dunque, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, in altri termini, al pari di quanto accade in materia di c.d. indebito previdenziale reddituale, l'elemento condizionante la possibilità di ripetere le somme è rappresentato dal dolo del percettore.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, dunque, si osserva che non sussiste il dolo della ricorrente.
Invero, data la decadenza in cui è incorsa la parte resistente per la tardività della costituzione e dunque, l'impossibilità per il giudice di vagliare le deduzioni di sul punto e di valutarne CP_2 la relativa produzione documentale, sulla base di quanto rassegnato dalla ricorrente, la richiesta di recupero dei ratei di pensione di invalidità civile è derivata dalla ricostituzione della prestazione in godimento a seguito della sua situazione reddituale.
Nello specifico, la parte ricorrente sostiene che era a conoscenza che la stessa percepiva CP_2 la pensione categoria SOCPDEL con decorrenza dall'ottobre 2016, trattandosi di dati evincibili dal Cassetto Previdenziale e dalle dichiarazioni dei redditi (cfr. all. parte ricorrente).
Orbene, si ritiene che anzitutto essendo composto il reddito esclusivamente da prestazioni assistenziali la resistente era nella piena conoscibilità delle prestazioni previdenziali e assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito della ricorrente.
Peraltro, a seguito delle modifiche introdotte dall'art.15 d.l.78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, nonché dall'art.13, d.l.78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.122, devono ritenersi conoscibili dall' tutti CP_2
quei dati reddituali comunque dichiarati all'Amministrazione finanziaria o che consistano in una prestazione di qualsiasi -natura (previdenziale o assistenziale) erogata dal medesimo.
L'erroneo computo della misura erogata dei ratei della prestazione previdenziale non può che essere imputato esclusivamente all'istituto resistente, in ogni caso nel pieno possesso di tutti i redditi della parte ricorrente. Va dichiarata, di conseguenza, l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite dalla parte ricorrente dal 01.01.2015 al 31.12.2017 e richieste con provvedimento del 30.4.2018 con conseguente restituzione delle somme illegittimamente trattenute da parte dell'istituto.
Le spese di lite andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo (secondo i valori medi delle cause di previdenza scaglione euro
5.201 a 16.000, senza fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara irripetibili le somme percepite dalla parte ricorrente dal 01.01.2015 al
31.12.2017 e richieste con provvedimento del 30.4.2018 e, per l'effetto, condanna la parte resistente alla restituzione in favore della parte ricorrente delle somme illegittimamente trattenute a titolo di indebito assistenziale;
- condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida CP_2
in euro 1.700, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.