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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 15/05/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione consensuale n. 693/2025 R.G.V.G., promosso congiuntamente da
, nata a [...], il [...], ivi residente, in Via Roma n. Parte_1
35 (Cod. Fisc. C.F._1
e
, nato a [...], il [...], ivi residente, in Via Roma n. 35 Parte_2
(Cod. Fisc. C.F._2 entrambi rappresentati e difeso dall'Avv. Filippo Coppelli, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Aulla, Via Nazionale n. 36
ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 08.05.2025
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha spiegato intervento, limitandosi ad apporre il proprio visto, con nota del 11.04.2025, sul decreto di fissazione di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 19.03.2025, e , Parte_1 Parte_2 generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Tribunale, esponendo: di aver contratto tra loro matrimonio civile in Pontremoli (MS), il giorno 06.10.2013, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio di detto Comune dell'anno 2013 al n. 14,
Parte II, Serie A;
2 che dalla loro unione coniugale sono nati, rispettivamente il 21.07.2015 ed il 22.10.2018,
i figli minori e , entrambi minorenni;
Per_1 Persona_2
che, nel corso del tempo, il rapporto coniugale si è deteriorato, essendo divenuta rendere intollerabile la convivenza, essendo pertanto volontà di entrambi i coniugi addivenire alla separazione personale.
I ricorrenti hanno quindi chiesto concordemente pronunciarsi la separazione consensuale, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo e ribadite con note scritte ex art. 473 bis 51 comma 2, depositate in sostituzione dell'udienza del 08.05.2025.
Il P.M. notizia del procedimento, non ha spiegato intervento.
La causa è pervenuta in decisione in camera di consiglio collegiale.
§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della domanda come formulata congiuntamente.
Le condizioni concordate e trascritte in ricorso e ribadite a verbale di udienza del
12.09.2024, risultano conformi alla legge, essendo, in riferimento all'affidamento condiviso, alla collocazione residenziale ed al regime di visita dei due figli minori da parte del padre, quale genitore non collocatario ed all'assegnazione alla Sig.ra Pt_1
(genitore collocatario) della casa familiare rispondenti all'interesse della medesima prole ed aderenti al principio di bigenitorialità che permea l'ordinamento in materia, oltre che rispettose dell'habitat domestico ed alle abitudini di vita degli stessi minori;
così come l'intesa inerente al contributo al mantenimento ordinario diretto di questi ultimi da parte dell'uno e dell'altro genitore nei giorni che trascorreranno con i figli e la compartecipazione entrambi i genitori e la compartecipazione di entrambi i genitori, al
50% ciascuno, alle spese straordinarie a questi ultimi relative si configura congrua ed aderente al principio di proporzionalità, in rapporto alle rispettive capacità patrimoniali e reddituali (ex artt. 148 e 316 bis c.p.c.), quali evincibili dalla documentazione fiscale prodotta, considerata anche la sostanziale equivalenza del tempo in cui la medesima prole si troverà presso l'uno e l'altro genitore.
3 La concorde dichiarazione dei ricorrenti di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non necessitare di contribuzione al proprio mantenimento attiene a diritti disponibili delle part e può essere pertanto recepita con la presente sentenza.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura delle questioni trattate e della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, visto l'art. 473 bis-51, c. 4, c.p.c.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi e , generalizzati Parte_1 Parte_2
come in epigrafe, alle condizioni trasfuse in ricorso, che di seguito si trascrivono:
- 1) I Sigg.ri e coniugi vivranno separati, con l'obbligo Parte_1 Parte_2
del reciproco rispetto, liberi di fissare dove vorranno la loro residenza, essendosi a tal fine si rilasceriata reciprocamente, con dichiarazione contenuta in ricorso,
l'autorizzazione al rinnovo e/o al rilascio dei passaporti e/o documenti equipollenti.
– 2) La casa familiare, intestata al Sig. sita in Pontremoli (MS), Via Roma, 35, Parte_2
rimarrà nella disponibilità, compresi i relativi arredi nessuno escluso, della Sig. , alla Pt_1
quale viene assegnata, affinchè ella rimanga a vivere nella stessa con i figli e Per_1
fino alla maggiore età e/o al raggiungimento dell'autonomia economica dei Persona_2
figli dei medesimi.
- 3) I figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi I genitori, con Per_1 Persona_2
collocamento paritario degli stessi presso la madre e il padre, mantenendo le proprie residenze anagrafiche nella casa familiare assegnata alla madre. le decisioni che li riguarderanno verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima prole;
le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita dei minori.
4 – 4) I figli minori e staranno presso l'uno e l'altro genitore per tempi Per_1 Persona_2
identici ed alternati con permanenza equilibrata con il padre e con la madre, con la seguente frequenza: il padre potrà e dovrà vedere e tenere con sé i figli un fine settimana alternato, dalla ore 18,00 del venerdì alle ore 18,00 della domenica, allorché la riaccompagnerà alla casa materna;
il padre nella settimana in cui egli non starà con i figli nel week end potrà e dovrà prendere i figli tre giorni infrasettimanali, prelevandoli presso la casa della madre dalle ore 18,00 del martedì e ivi riaccompagnandoli alle ore
18,00 del venerdì, mentre nella settimana in cui egli starà con i figli nel week end, li terrà con sè due giorni infrasettimanali, prelevandoli presso la casa della madre dale ore
18.00 del lunedì e ivi riaccompagnandoli alle ore 18,00 del mercoledì.
I giorni infrasettimanali, come sopra individuati, potranno essere modificati in virtù dei turni di lavoro imposti alla madre, previo congruo avviso al padre e nel rispetto dei ritmi di vita, della salute e degli impegni dei figli.
Il padre, durante le vacanze estive, potrà trascorrere con i figli un lasso di tempo di 15 giorni, anche non consecutivi, che potrà trascorrere anche presso località di villeggiatura e parimenti la madre avrà, a propria volta, il diritto di portare per un medesimo lasso di tempo con sé in vacanza I minori, fermo restando che gli incontri con i genitori rimarranno sospesi;
il tutto secondo un calendario anticipatamente concordato dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno e con reciproca e preventiva comunicazione dell'indirizzo e del recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacanze. In ogni caso i genitori sono liberi di concordare eventualmente periodi più lunghi da trascorrere assieme ai figli per le vacanze estive, il tutto in relazione alla crescita biologica e psicologica degli stessi.
Relativamente al periodo natalizio, i figli trascorreranno la Vigilia (dalle ore 18,00) e la mattina di Natale (fino alle ore 11,00) con un genitore e il restante giorno di Natale (dalle ore 11,00) e TO ST (fino alle ore 18,00) con l'altro, mentre per il periodo pasquale, la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro (dalle ore 9,00 fino alle ore 20,00). L'alternanza dovrà essere applicata anche per le restanti festività (il
Capodanno, l'Epifania, 25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre e 8 dicembre), con diritto per il padre, quando sarà il proprio turno, di prelevare i figli presso la casa della madre alle ore 18,00 del giorno precedente alla stessa festività e con riconsegna ad ore 20,00 del giorno festive.
5 In relazione ai compleanni, i genitori si accordano affinchè i figli siano presso i genitori in modo alternato, con obbligo del genitore, che li avrà presso di sé, di consentire la visita dell'altro genitore.
I genitori dovranno adoperarsi affinché entrambi possano mantenere con i figli un rapporto equilibrato e continuativo, cosicché possa ricevere pariteticamente da entrambi cura, educazione ed istruzione;
in questo senso, essi si sono impegnati al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse di e . Per_1 Persona_2
– 5) Il mantenimento ordinario dei figli e verrà attuato secondo lo Per_1 Persona_2
schema di alternanza del tutto paritaria, quindi in via diretta da parte di ciascun genitore nel tempo di permanenza presso di sé. I genitori concorreranno al mantenimento straordinario dei minori, sostenendo o rimborsandosi entro il giorno 10 del mese successivo alla richiesta documentata, nella misura del 50% delle spese extra così come indicato nel Protocollo di Intesa siglato tra Tribunale di Massa e l' Ordine degli
Avvocati di Massa in data 19.07.2024, allegato al ricorso e corrispondente alle Linee
Guida del C.N.F. in materia, da considerare parte integrante della presente sentenza.
- 6) Le deduzioni fiscali per oneri familiari, per le spese mediche relative ai figli e le altre spese fiscalmente detraibili concorreranno per ogni genitore in ragione della metà ciascuno, mentre competerà esclusivamente alla madre il cosiddetto assegno unico universale.
- 7) Il Sig. ha assunto l'obbligo, previa corresponsione di € 120.000,00 e Parte_2
accollo del relativo mutuo, alla cessione alla moglie della propria quota del 50% dell'unità immobiliare facente parte di un fabbricato bifamiliare sito in Pontremoli, Via
Roma n.35, consistente in un appartamento per civile abitazione al primo piano con annessa corte esclusiva con insistente magazzino e cantina, identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Pontremoli al foglio 160, particella 365, subalterno 3 in quanto element funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (che altrimenti degenererebbe in un procedimento contenzioso), per il che, ai fini della voltura, registrazione e trascrizione delle cessioni immobiliari di cui sopra, le parti chiedono concordemente l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art.8, lett.
f) T.U. n.131 del 26.4.1986 e L. n.260 del 10.5.1976 e successive integrazioni e modificazioni (Circ. Agenzia delle Entrate 27/E del 21.6.2012 e Cass.11458/2005).
Il Sig. continuerà ad abitare nella già casa coniugale, in comunione, sino Parte_2
6 al rogito della proprietà suddetta e, altresì, all'acquisto e alla ristrutturazione della propria nuova collocazione abitativa, che comunque dovrà avvenire non oltre il 1 settembre
2025, data dopo la quale dovrà in ogni caso cambiare residenza.
Dà atto che i ricorrenti hanno concordemente dichiarato di aver già definito, separatamente, ogni altro rapporto di natura economica già in essere tra di loro e di non avere quindi nulla avere da pretendere a qualsiasi titolo l'uno nei confronti dell'altro.
* ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficio di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 08.05.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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