Ordinanza collegiale 28 maggio 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 27/11/2025, n. 2189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2189 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02189/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00601/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 601 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Beggin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto prot. -OMISSIS- del 15 febbraio 2022, in forza del quale la Prefettura di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di emersione ex art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, presentata in data 11 agosto 2020 dal datore di lavoro in favore del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 11 novembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. AO SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il datore di lavoro del ricorrente, in data 11 agosto 2020, ha presentato alla Prefettura di -OMISSIS- istanza di emersione, numero -OMISSIS-, in favore dello straniero, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020 n. 34.
La Prefettura di-OMISSIS-, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha respinto l’istanza per i seguenti motivi, in sintesi:
- ai sensi dell'art. 9, comma 2 d.l. n. 34 del 2020, « per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia [...], il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi[..] »;
- con comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis, l. 7 agosto 1990, n.241, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha rappresentato quanto segue: « Dal modello CU 2020, risulta un reddito imponibile pari ad euro 23.112,14; inferiore alla soglia di reddito ex lege richiesta (E 27.000, trattandosi di nucleo familiare composto da più persone, come da certificato di stato di famiglia prodotto) »;
- non sono stati presentati ulteriori elementi, da parte del richiedente, idonei a superare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicati ex art. 10 bis, l. 7 agosto 1990, n. 241.
Avverso il provvedimento che precede il ricorrente ha proposto impugnazione chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi in sintesi:
1. il decreto sarebbe nullo o comunque annullabile per omessa traduzione in una lingua conosciuta dallo straniero, in violazione dell’art. 3, comma 3, d.p.r. n. 394 del 1999 e del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.;
2. la Prefettura non avrebbe correttamente applicato l’art. 103, d.l. n. 34 del 2020, come interpretato dalla circolare n. 400/C/2020 del 30/05/2020 del Ministero dell’Interno, in quanto lo straniero risulta essere entrato nel territorio italiano prima dell’8 marzo 2020, senza aver mai successivamente abbandonato il territorio nazionale, prestando, altresì, attività lavorativa per il datore di lavoro che ha presentato l’istanza di emersione; quanto dichiarato dalla Prefettura di -OMISSIS- in ordine alla capacità reddituale del datore di lavoro contrasterebbe con le risultanze dei documenti reddituali prodotti, il datore di lavoro avendo a disposizione un reddito pari ad euro 23.112,14 a titolo di reddito da lavoro dipendente oltre ad euro 13.347,52 a titolo di TFR, sì che risulterebbe soddisfatto il requisito reddituale pari ad euro 27.000,00;
3. l’Amministrazione non avrebbe considerato che il ricorrente è presente sul territorio nazionale da diversi anni e non ha più alcun legame con il Paese di origine.
Si è costituita in giudizio la Prefettura di -OMISSIS- per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 11 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sul primo motivo di ricorso.
Quanto alla omessa traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dal ricorrente o in una lingua veicolare, va detto che dalla mancata traduzione del provvedimento impugnato in lingua comprensibile al ricorrente, non può farsi discendere la nullità del decreto impugnato: in primo luogo, poiché la previsione della traduzione risulta funzionale a garantire pienamente il diritto di difesa del destinatario del provvedimento e, nel caso di specie, la tempestiva proposizione del ricorso dimostra come tale possibilità non sia stata limitata dalla assenza della traduzione dell'atto. In secondo luogo, si ravvisa come, ormai da tempo, « la giurisprudenza del Giudice Amministravo abbia consolidato un proprio orientamento nell'affermare che la illegittimità del provvedimento non può derivare dalla totale omissione della traduzione che, al tutto voler concedere, potrebbe integrare unicamente una mera irregolarità del provvedimento priva di effetti invalidanti (T.A.R. Lombardia - Brescia, 3.1. 2017, n. 109; T.A.R. Sicilia Catania, n. 33/2017; T.A.R. Puglia - Lecce, 8.5.2014, n. 1180; T.A.R. Liguria, 21.3.2014, n. 48), che può giustificare la rimessione in termini per errore scusabile ove abbia determinato una decadenza, circostanza che non ricorre nel caso in esame » (in tal senso, ex plurimis , Tar Campania, sez. I, 31 ottobre 2025, n. 7082).
Pertanto, il primo motivo di ricorso deve essere respinto.
2. Sul secondo motivo di impugnazione.
L’art. 103, comma 1, d.l. n. 34 del 2020, ha introdotto una procedura per permettere la stipulazione di rapporti di lavoro dipendente, ovvero favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolare di cittadini stranieri, che siano in possesso di permesso di soggiorno diverso dal permesso per lavoro dipendente ovvero privi di permesso di soggiorno.
Per accedere al beneficio, tale normativa prevede specifici requisiti sia in capo al datore di lavoro che in capo al lavoratore.
L'art. 103, comma 6, d.l. n. 34/2020 si riferisce, in particolare, all'assenza del requisito reddituale minimo in capo al datore di lavoro.
Tale disposizione è stata attuata con il D.M. 27 maggio 2020, che, all'art. 9, commi 1 e 2, stabilisce che « 1. L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui, salvo quanto previsto al comma 2. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi ».
All'art. 9, comma 4, è previsto, poi, che « la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dall'Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi del comma 8 dell'art. 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottate ai sensi dell'art. 23, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso in cui la capacità economica del datore di lavoro non risulti congrua in relazione alla totalità delle istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultano congrui ».
Nel caso di specie, dalla dichiarazione dei redditi prodotta in giudizio risulta un reddito pari ad Euro 23.112,14 (considerando l’imponibile previdenziale, euro 25.494,00)
Il nucleo familiare del datore di lavoro, d’altronde, per stessa ammissione del ricorrente è composto dalla moglie e dai due figli conviventi.
Pertanto, la soglia reddituale di riferimento è pari a Euro 27.000,00, superiore al reddito posseduto e dimostrato dal datore di lavoro.
Non può, infatti, valorizzarsi l’importo di Euro 13.347,52 a titolo di TFR, indicato da parte ricorrente a fondamento del suo motivo di impugnazione, il suddetto importo riferendosi non al TFR imponibile del solo periodo di imposta di riferimento, ma al complessivo TFR maturato dal 1 gennaio 2001 e rimasto in azienda. Parte ricorrente, in tal senso, avrebbe dovuto dar conto e dimostrare il Tfr accantonato relativo al solo periodo di imposta 2019.
Pertanto, il secondo motivo di ricorso deve essere respinto, non essendo stata dimostrata la sussistenza in capo al datore di lavoro dello straniero del requisito della capacità economica.
3. Sul terzo motivo di impugnazione.
Al riguardo, mancando la prova, come detto, della capacità reddituale in capo al datore di lavoro dello straniero è irrilevante, ai fini dell’accoglimento della pretesa giudiziale avanzata dallo stesso, che il ricorrente risulti abitare stabilmente nel territorio italiano da diverso tempo, ed abbia reperito un rapporto di lavoro, così risultando integrato nel tessuto sociale italiano: la condizione di immanente irregolarità dello stesso, non sanabile per le ragioni sopra esposte, rende del tutto privi di consistenza i suddetti elementi.
4. Conclusioni e spese.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
TO Di IO, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
AO SI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO SI | TO Di IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.