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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1456/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 23.7.2024
da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5
- ricorrenti –
rappresentate e difese dall'Avvocato SPERANZONI RENATO, come da mandato in calce al ricorso,
digitalmente domiciliate presso il suo indirizzo PEC Email_1
con tro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore,
- resistente –
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dai Funzionari dell' Controparte_2
, Dott. , Dott. e Dott.ssa , ed elettivamente
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5
domiciliato in Venezia presso l' , via Forte Marghera n. 191 Controparte_2
O G G ETTO : carta do cente.
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente: IN PRINCIPALITÀ: accertarsi e/o dichiararsi il diritto delle ricorrenti alla “carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13.7.2015 n. 107
per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, e, per l'effetto, condannarsi il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, ad assegnare a ciascuna ricorrente la Controparte_1
predetta la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare nel borsellino elettronico di ciascuna di esse la somma di € 500,00 per ognuno degli anni scolastici indicati in premessa, per gli importi totali indicati qui di seguito, e precisamente:
per € 500,00 (1 anno 2022/2023) Parte_1
per € 1.000,00 (2 anni 2022/2023 e 2023/2024) Parte_2
per € 1.000,00 (2 anni 2022/2023 e 2023/2024) Parte_3
per € 1.000,00 (2 anni 2022/2023 e 2023/2024) Parte_4
per € 500,00 (1 anno 2022/2023), Parte_5
maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo.
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui nel corso del giudizio si accerti che una o più o tutte le ricorrenti non hanno diritto all'assegnazione della “carta docente” e all'accredito delle somme come sopra richieste per effetto di una qualsiasi causa ostativa (si indicano al riguardo - a puro titolo esemplificativo
- l'uscita dall'ordinamento scolastico, il pensionamento, la cancellazione e/o il depennamento dalle graduatorie, il passaggio nei ruoli ATA), la domanda di condanna del Controparte_1
al pagamento delle somme indicate “in principalità” deve intendersi formulata a titolo di
[...]
risarcimento del danno subito da ciascuna ricorrente per non avere potuto usufruire, per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
docente” e delle somme delle quali spettava l'accredito, come sopra puntualmente quantificate per ciascuna ricorrente, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo.
IN OGNI CASO: spese, contributo unificato (€ 49,00), compensi professionali ex D.M. 13.8.2022 n. 147,
rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore delle ricorrenti chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.,
dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali.
Per parte resistente:
Nel merito: rigettare le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
In ogni caso:
con vittoria di spese del presente giudizio, nonché, in caso di rigetto integrale del ricorso, con condanna di parte ricorrente anche alla corresponsione in favore dell'Amministrazione resistente delle somme, ove ritenute dovute, a titolo risarcitorio, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 1, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, o, in subordine, comunque,
con compensazione delle spese di lite stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti esponevano di avere ricevuto incarichi di supplenza come docenti nel corso di taluni anni scolastici, ed agivano in giudizio nei confronti del Controparte_1
lamentando la mancata corresponsione a loro favore, proprio in quanto titolari di
[...]
contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente istituita dall'a.s. 2015/16
ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo,
sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludevano affinché fosse accertato e dichiarato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del Controparte_1
alla corresponsione a loro favore dell'importo nominale di valore corrispondente, oltre accessori, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.
1.2 In subordine svolgevano domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218
c.c. quantificando il danno nel medesimo importo, il tutto come riportato in epigrafe.
2. Il costituendosi in giudizio eccepiva in via preliminare Controparte_1
la carenza di interesse ad agire in relazione alle ricorrenti e Parte_1 Parte_6
per l'a.s. 2023/24, in cui avevano ottenuto supplenze annuali per le quali il diritto alla Carta
Docente era previsto da legge ex art. 15 del D.L. 69/2023. Nel merito negava la spettanza della
Carta Docente innanzitutto a , in quanto fuoriuscita dal circuito scolastico, Parte_2 e comunque in generale che detta Carta spettasse al personale assunto a tempo determinato della Carta Docente, e che ciò violasse il principio di parità di trattamento a fronte della diversità di situazione rispetto al personale assunto a tempo indeterminato;
in subordine contestava che a parte ricorrente spettasse un diritto di credito avente ad oggetto una specifica somma di denaro, piuttosto che il mero accredito di questa nella Carta Docente. Concludeva
dunque come riportato in epigrafe.
3. Nel corso della prima udienza parte ricorrente rinunciava alla domanda riferita alle posizioni e per l'a.s. 2023/24. Quindi, dimessa da parte ricorrente Parte_1 Parte_5
documentazione afferente all'attuale inserimento dei ricorrenti nel cd. circuito scolastico, la causa veniva discussa all'udienza odierna previo deposito di note conclusive cui provvedeva parte ricorrente.
§ § § § § § § § § §
4. Le domande, tenuto conto della rinuncia operata alla prima udienza, sono parzialmente fondate.
5. Va premesso che i ricorrenti lamentano il mancato accredito sulla “Carta elettronica” del docente dell'importo di € 500,00 in relazione ai seguenti a.s.:
per a.s. 2022/2023, in cui ha ottenuto supplenza annuale;
Parte_1
per aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, in cui ha ottenuto supplenza fino al Parte_2
termine delle attività didattiche e, per l'a.s. 2023/24, una supplenza formalmente breve e saltuaria ma per il periodo dal 18.9.2023 al 30.6.2024;
per aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 in cui ha ottenuto supplenze annuali;
Parte_3
per aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, in cui ha ottenuto supplenze fino al Parte_4
termine delle attività didattiche;
per a.s. 2022/2023, in cui ha ottenuto supplenza annuale. Parte_5
6. E' documentato e comunque non contestato l'attuale inserimento dei ricorrenti nel cd.
“circuito scolastico”, eccetto che con riferimento a . Parte_2
7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022 resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza 29961/23,
condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla
Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche – come nella fattispecie in esame
-.
8. Per le medesime ragioni va disapplicata anche la normativa interna (si veda l'art. 15 del D.L.
69/2023 convertito dalla L. 103/2023) che, comunque per il solo a.s. 2023/24, ha esteso il beneficio in parola anche al personale supplente con incarico annuale, laddove non si riferisce anche ai docenti supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche.
9. Va precisato peraltro, con riferimento alle pretese riferite all'a.s. 2023/24 da parte di
[...]
, che in questa annualità scolastica ha prestato servizio con supplenza annuale, che la Pt_3
domanda non può essere accolta perché è direttamente l'art. 15 del D.L. 69/2023 (convertito dalla L. 103/2023) che prevede il diritto all'accredito di € 500,00 sulla carta docente, purché
rispettate le procedure normativamente previste, sicché non sussiste la causa petendi dedotta il ricorso che è riferita esclusivamente ad un presunto trattamento discriminatorio attuato anche per tale a.s. nei confronti di parte ricorrente.
10. Quanto a non più inserita nel circuito scolastico in quanto non titolare di Parte_2
contratto né inserita nelle graduatorie per l'accesso ad incarichi di docenza, il diritto alla Carta
Docente non è esigibile in quanto l'obbligazione in parola ha uno scopo vincolato che è quello di consentire di fruire della formazione.
Considerato che
, per quanto sopra argomentato, detta ricorrente avrebbe avuto diritto a fruire della Carta Docente negli aa.ss. cui si riferisce il ricorso, si potrebbe prospettare unicamente il diritto al risarcimento del danno per inadempimento, ma una condanna in tal senso – pur richiesta in ricorso in via subordinata –
non può essere emessa in assenza di alcuna prova e finanche deduzione a proposito del danno subìto. 11. In conclusione, considerato l'attuale inserimento dei ricorrenti , Parte_1 [...]
, e nel circuito scolastico - da cui l'esigibilità Pt_3 Parte_4 Parte_5
attuale dell'adempimento -, va accolta la pretesa svolta in ricorso in via principale per:
, in relazione ad importo di € 500,00; Parte_1
in relazione ad importo di € 500,00; Parte_3
in relazione ad importo di € 1.000,00; Parte_4
in relazione ad importo di € 500,00; Parte_5
con conseguente condanna del a provvedere al relativo accredito a loro favore, CP_1
oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
12. Le spese di lite sono compensate tra le parti nella misura di un terzo, stante la parziale infondatezza delle pretese di cui al ricorso e per il residuo, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica:
per , in relazione ad importo di € 500,00; Parte_1
per in relazione ad importo di € 500,00; Parte_3
per in relazione ad importo di € 1.000,00; Parte_4
per in relazione ad importo di € 500,00; Parte_5
e conseguentemente condanna il a provvedere al relativo accredito, oltre alla maggior CP_1
somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Compensa per un terzo le spese di lite tra le parti, e condanna il convenuto a rifondere al CP_1
procuratore di parte ricorrente – che si é dichiarato antistatario - le residue spese di lite, per importo di € 1.400,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, e le spese di contributo unificato per €
49,00.
Venezia, 11/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Anna Menegazzo