Articolo 38 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026
Articolo 37Articolo 39
Versione
15 gennaio 1870
Art. 38.

Quando col danaro incassato i Percettori d'imposte abbiano, a cio' autorizzati, estinto mandati o buoni sopra mandati a disposizione, o pagate spese fisse od altre spese, secondo le norme stabilite dal Regolamento, giustificheranno i relativi pagamenti colla produzione dei detti mandati e buoni regolarmente quietanzati, e dei documenti di pagamento delle altre spese.

Se non possono o non sanno scrivere i titolari di mandati od altri recapiti, s'intenderanno questi regolarmente quietanzati quando portino un segno di croce fatto dai titolari alla presenza del pagatore e di due testimoni da lui conosciuti, che sottoscriveranno.

L'importo dei detti mandati e buoni quietanzati, e delle spese fisse e delle altre spese pagate, sara', per gli effetti del corrispondente discarico dei Percettori, considerato come danaro da essi versato.

Il discarico dei Percettori e Tesorieri non opera pure discarico per coloro che hanno emesso su di loro mandati o buoni di pagamento, e che devono giustificare il loro operato nel conto mensile che sono obbligati di rendere.

Entrata in vigore il 15 gennaio 1870