TAR Palermo, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 263
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Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere. Erronea valutazione ed interpretazione della produzione documentale

    Il Tribunale ha ritenuto che il rischio di infiltrazione e condizionamento nell'esercizio dell'attività di impresa si rinviene in un ampio quadro di insieme che tiene conto del fatto che il titolare della ditta ricorrente risultava imputato e rinviato a giudizio per reati aggravati dall'associazione mafiosa, e che si è messo a disposizione del suocero, personaggio di spicco della mafia locale, con conseguente confisca di beni intestati ai coniugi.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 della Costituzione

    Le informazioni interdittive non si fondano sugli stessi parametri dei giudizi penali e non sono volte alla ricerca e alla dimostrazione della colpevolezza, ma implicano una valutazione discrezionale in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della Costituzione

    Nella materia delle interdittive antimafia, la potestà pubblica si muove in un'ottica preventiva e cautelare, nel bilanciamento tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica. La tutela della riespansione della libertà economica del singolo è presente nel Codice antimafia.

  • Rigettato
    Conseguenza del provvedimento interdittivo

    Il provvedimento di cancellazione è consequenziale al provvedimento interdittivo antimafia, il quale è stato ritenuto legittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 263
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 263
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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