TAR
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00700/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 22/01/2026
N. 00263 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00700/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 700 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati RE Romeo e Michele Montalto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Palermo in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura Palermo Enna, non costituita in giudizio;
per l'annullamento N. 00700/2024 REG.RIC.
del provvedimento interdittivo antimafia n. -OMISSIS- comminato in danno della ditta individuale del ricorrente e notificato il 08.05.2024; nonché di tutti gli atti e i provvedimenti preordinati, collegati, connessi e consequenziali tra i quali il provvedimento del -OMISSIS- di cancellazione dell'attività artigiana del ricorrente dall'albo delle imprese artigiane posto in essere dalla Camera di Commercio Palermo Enna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di
Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. RA IE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 20 maggio 2024 e depositato il 21 maggio successivo, ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento interdittivo in epigrafe indicato con il quale la Prefettura di Palermo ha ritenuto che l'attività artigianale dallo stesso gestita, dedita alla realizzazione di prodotti da forno,
è interessata da infiltrazioni mafiose, tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi; nonché del provvedimento del -OMISSIS- di cancellazione della suddetta attività dall'albo delle imprese artigiane posto in essere dalla Camera di Commercio Palermo
Enna.
Il ricorso è affidato al seguente motivo:
1) “Eccesso di potere. Erronea valutazione ed interpretazione della produzione documentale”.
2) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 della Costituzione”. N. 00700/2024 REG.RIC.
3) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della Costituzione”.
Il ricorrente contesta in particolare gli elementi ricavati dalla relazione del Gruppo
Provinciale Interforze, posti a fondamento dell'interdittiva impugnata; deduce inoltre che il provvedimento in parola sarebbe strutturato sul procedimento penale RGNR
2708/2017, mutuando integralmente una richiesta di rinvio a giudizio ed un'ordinanza applicativa di misura cautelare, oggi non più esistente; lamenta infine che il provvedimento impugnato - basato a suo dire solo sulla falsa rappresentazione di una condotta estorsiva posta in essere da altro soggetto di scarsa credibilità e attendibilità, oltre che su legami parentali di cui non sarebbe stata provata in alcun modo l'interferenza con l'impresa del ricorrente - impedirebbe allo stesso di svolgere l'attività necessaria al sostentamento del proprio nucleo familiare e dei propri dipendenti.
2. - Si è costituita la Prefettura di Palermo la quale ha depositato documenti nonché una memoria, con la quale ha chiesto che il ricorso sia rigettato in quanto infondato.
3. - Con ordinanza cautelare n. 270 dell'11 giugno 2024 (confermata dall'ordinanza del CGA n. 272 del 22 luglio 2024), la domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta.
4. - Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
5. - Il ricorso è infondato.
Come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza anche del Consiglio di Stato, “…la verifica della legittimità dell'informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire una ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali (quale è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica N. 00700/2024 REG.RIC.
penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons.
St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ai fini dell'adozione dell'interdittiva occorre, da un lato, non già provare
l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d'altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ciò che connota la regola probatoria del “più probabile che non” non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell'inferenza logica, sicché, in definitiva, l'interprete è sempre vincolato a sviluppare un'argomentazione rigorosa sul piano metodologico, “ancorché sia sufficiente accertare che l'ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% +
1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale” (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483).
Come ribadito dalla Sezione (27 dicembre 2019, n. 8883, riprendendo un ormai consolidato orientamento del giudice di appello), l'informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell'autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.
Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa. N. 00700/2024 REG.RIC.
Ha aggiunto la Sezione (n. 8883 del 2019) che lo stesso legislatore – art. 84, comma
3, d.lgs. n. 159 del 2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l'informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell'impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori…” (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. III, 25 novembre 2021, n. 7890).
Per quanto attiene agli elementi indiziari, deve rammentarsi che i dati e i fatti valorizzati dal Prefetto devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, al fine di valutare l'esistenza o meno di un pericolo di permeabilità della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell'amministrazione; e, d'altro canto, non è necessario che la
Prefettura fornisca la “effettiva prova” del condizionamento, per quanto sopra rilevato dalla costante giurisprudenza (v. in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. III, 5 gennaio
2024, n. 193; C.G.A. Sez. giurisd., 18 settembre 2023, n. 593).
Nel caso di specie il rischio di infiltrazione e di condizionamento nell'esercizio dell'attività di impresa si rinviene in un ampio quadro di insieme che tiene conto del fatto che il titolare della ditta ricorrente risultava imputato e rinviato a giudizio per i seguenti reati: art. 612, comma 2, c.p., aggravato dall'art. 416-bis, comma 1, c.p.; art. 629, commi 1 e 2, c.p.c. e art. 628, comma 3, n. 1, c.p., aggravati dall'art. 416-bis, comma 1, c.p., art. 110 c.p. e art. 81, comma 2, c.p.; e che, nelle vicende penali in parola, sono coinvolti altri soggetti, tra cui un cugino del titolare della ditta, pregiudicati per associazione mafiosa. N. 00700/2024 REG.RIC.
È risultato inoltre che lo stesso titolare, quale “strumento di interposizione fittizia finalizzato ad eludere le disposizioni di legge”, si sia messo a disposizione del suocero, personaggio di spicco della mafia locale, essendo stato interveniente, insieme alla moglie, nel procedimento di prevenzione n. 262/2011 R.M.P. Tribunale di Palermo, conclusosi con decreto di confisca (confermato dalla Corte d'Appello in data 17 febbraio 2020 e passato in giudicato) di una serie di beni immobili intestati ai due coniugi.
Del tutto correttamente, pertanto, dall'analisi di tali rapporti la Prefettura ha tratto la sussistenza del rischio – secondo il principio del “più probabile che non” – di infiltrazione criminale; donde l'infondatezza del primo motivo.
Quanto alla lesione del principio di presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27
Cost., dedotta con il secondo motivo, è sufficiente osservare che le informazioni interdittive non si fondano sugli stessi parametri dei giudizi penali e non sono volte alla ricerca e alla dimostrazione della colpevolezza.
Tale conclusione va inquadrata nei principi elaborati dalla giurisprudenza del
Consiglio di Stato in tema di interdittiva antimafia che fanno perno sulla anticipazione della soglia di difesa sociale tipica dell'informativa, la quale “per la sua natura cautelare e preventiva, non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell'azione cautelativa e rispetto alla quale sono per legge rilevanti fatti e vicende anche solo sintomatici ed indizianti, al di là dell'individuazione di accertate responsabilità penali. Perché possa emettersi un legittimo provvedimento interdittivo è, infatti, sufficiente il "tentativo di infiltrazione" avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato; onde intercettare una simile fattispecie di “pericolo”, occorre poi che gli elementi raccolti non vengano osservati in modo atomistico ma unitario, sì che la valutazione scaturisca da una considerazione del complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli N. 00700/2024 REG.RIC.
altri. Tale impostazione è, d'altra parte, coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell'intimidazione, dell'influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite” (Cons. Stato,
Sez. III, 12/06/2024. n. 5284).
Risulta infondato anche il terzo motivo atteso che, nella materia delle interdittive antimafia, si esprime in maniera spiccata l'incisione unilaterale della sfera giuridica dei consociati, nella specie delle imprese, da parte della pubblica autorità in ragione di preminenti finalità di salvaguardia dell'ordine pubblico economico dalle insidiose infiltrazioni delle organizzazioni criminali: la potestà pubblica, in questa delicata materia, si muove quindi in un'ottica di natura dichiaratamente preventiva e cautelare, nel prudente bilanciamento tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica, spingendosi sino al punto di infliggere una “particolare forma di incapacità ex lege, parziale (in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione) e tendenzialmente temporanea” (cfr. Ad. Pl. n. 3 del 2018). La tutela della riespansione della libertà economica del singolo è, del resto, presente, nel Codice antimafia, il comma 5 dell'art. 91, il quale prevede, al venir meno delle circostanze considerate rilevanti ai fini della precedente emissione dell'interdittiva, che la Prefettura possa eventualmente disporre un aggiornamento delle informazioni antimafia (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 27 giugno 2025, n.
1458).
6. - In conclusione, sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
7. - Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa l'ampia sfera di discrezionalità attribuita al Prefetto in materia.
P.Q.M. N. 00700/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento della denominazione della società ricorrente, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e altre persone giuridiche richiamate nel presente procedimento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RE EN, Presidente
RA IE, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RA IE RE EN N. 00700/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 22/01/2026
N. 00263 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00700/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 700 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati RE Romeo e Michele Montalto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Palermo in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura Palermo Enna, non costituita in giudizio;
per l'annullamento N. 00700/2024 REG.RIC.
del provvedimento interdittivo antimafia n. -OMISSIS- comminato in danno della ditta individuale del ricorrente e notificato il 08.05.2024; nonché di tutti gli atti e i provvedimenti preordinati, collegati, connessi e consequenziali tra i quali il provvedimento del -OMISSIS- di cancellazione dell'attività artigiana del ricorrente dall'albo delle imprese artigiane posto in essere dalla Camera di Commercio Palermo Enna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di
Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. RA IE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 20 maggio 2024 e depositato il 21 maggio successivo, ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento interdittivo in epigrafe indicato con il quale la Prefettura di Palermo ha ritenuto che l'attività artigianale dallo stesso gestita, dedita alla realizzazione di prodotti da forno,
è interessata da infiltrazioni mafiose, tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi; nonché del provvedimento del -OMISSIS- di cancellazione della suddetta attività dall'albo delle imprese artigiane posto in essere dalla Camera di Commercio Palermo
Enna.
Il ricorso è affidato al seguente motivo:
1) “Eccesso di potere. Erronea valutazione ed interpretazione della produzione documentale”.
2) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 della Costituzione”. N. 00700/2024 REG.RIC.
3) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della Costituzione”.
Il ricorrente contesta in particolare gli elementi ricavati dalla relazione del Gruppo
Provinciale Interforze, posti a fondamento dell'interdittiva impugnata; deduce inoltre che il provvedimento in parola sarebbe strutturato sul procedimento penale RGNR
2708/2017, mutuando integralmente una richiesta di rinvio a giudizio ed un'ordinanza applicativa di misura cautelare, oggi non più esistente; lamenta infine che il provvedimento impugnato - basato a suo dire solo sulla falsa rappresentazione di una condotta estorsiva posta in essere da altro soggetto di scarsa credibilità e attendibilità, oltre che su legami parentali di cui non sarebbe stata provata in alcun modo l'interferenza con l'impresa del ricorrente - impedirebbe allo stesso di svolgere l'attività necessaria al sostentamento del proprio nucleo familiare e dei propri dipendenti.
2. - Si è costituita la Prefettura di Palermo la quale ha depositato documenti nonché una memoria, con la quale ha chiesto che il ricorso sia rigettato in quanto infondato.
3. - Con ordinanza cautelare n. 270 dell'11 giugno 2024 (confermata dall'ordinanza del CGA n. 272 del 22 luglio 2024), la domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta.
4. - Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
5. - Il ricorso è infondato.
Come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza anche del Consiglio di Stato, “…la verifica della legittimità dell'informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire una ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali (quale è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica N. 00700/2024 REG.RIC.
penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons.
St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ai fini dell'adozione dell'interdittiva occorre, da un lato, non già provare
l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d'altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ciò che connota la regola probatoria del “più probabile che non” non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell'inferenza logica, sicché, in definitiva, l'interprete è sempre vincolato a sviluppare un'argomentazione rigorosa sul piano metodologico, “ancorché sia sufficiente accertare che l'ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% +
1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale” (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483).
Come ribadito dalla Sezione (27 dicembre 2019, n. 8883, riprendendo un ormai consolidato orientamento del giudice di appello), l'informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell'autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.
Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa. N. 00700/2024 REG.RIC.
Ha aggiunto la Sezione (n. 8883 del 2019) che lo stesso legislatore – art. 84, comma
3, d.lgs. n. 159 del 2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l'informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell'impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori…” (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. III, 25 novembre 2021, n. 7890).
Per quanto attiene agli elementi indiziari, deve rammentarsi che i dati e i fatti valorizzati dal Prefetto devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, al fine di valutare l'esistenza o meno di un pericolo di permeabilità della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell'amministrazione; e, d'altro canto, non è necessario che la
Prefettura fornisca la “effettiva prova” del condizionamento, per quanto sopra rilevato dalla costante giurisprudenza (v. in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. III, 5 gennaio
2024, n. 193; C.G.A. Sez. giurisd., 18 settembre 2023, n. 593).
Nel caso di specie il rischio di infiltrazione e di condizionamento nell'esercizio dell'attività di impresa si rinviene in un ampio quadro di insieme che tiene conto del fatto che il titolare della ditta ricorrente risultava imputato e rinviato a giudizio per i seguenti reati: art. 612, comma 2, c.p., aggravato dall'art. 416-bis, comma 1, c.p.; art. 629, commi 1 e 2, c.p.c. e art. 628, comma 3, n. 1, c.p., aggravati dall'art. 416-bis, comma 1, c.p., art. 110 c.p. e art. 81, comma 2, c.p.; e che, nelle vicende penali in parola, sono coinvolti altri soggetti, tra cui un cugino del titolare della ditta, pregiudicati per associazione mafiosa. N. 00700/2024 REG.RIC.
È risultato inoltre che lo stesso titolare, quale “strumento di interposizione fittizia finalizzato ad eludere le disposizioni di legge”, si sia messo a disposizione del suocero, personaggio di spicco della mafia locale, essendo stato interveniente, insieme alla moglie, nel procedimento di prevenzione n. 262/2011 R.M.P. Tribunale di Palermo, conclusosi con decreto di confisca (confermato dalla Corte d'Appello in data 17 febbraio 2020 e passato in giudicato) di una serie di beni immobili intestati ai due coniugi.
Del tutto correttamente, pertanto, dall'analisi di tali rapporti la Prefettura ha tratto la sussistenza del rischio – secondo il principio del “più probabile che non” – di infiltrazione criminale; donde l'infondatezza del primo motivo.
Quanto alla lesione del principio di presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27
Cost., dedotta con il secondo motivo, è sufficiente osservare che le informazioni interdittive non si fondano sugli stessi parametri dei giudizi penali e non sono volte alla ricerca e alla dimostrazione della colpevolezza.
Tale conclusione va inquadrata nei principi elaborati dalla giurisprudenza del
Consiglio di Stato in tema di interdittiva antimafia che fanno perno sulla anticipazione della soglia di difesa sociale tipica dell'informativa, la quale “per la sua natura cautelare e preventiva, non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell'azione cautelativa e rispetto alla quale sono per legge rilevanti fatti e vicende anche solo sintomatici ed indizianti, al di là dell'individuazione di accertate responsabilità penali. Perché possa emettersi un legittimo provvedimento interdittivo è, infatti, sufficiente il "tentativo di infiltrazione" avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato; onde intercettare una simile fattispecie di “pericolo”, occorre poi che gli elementi raccolti non vengano osservati in modo atomistico ma unitario, sì che la valutazione scaturisca da una considerazione del complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli N. 00700/2024 REG.RIC.
altri. Tale impostazione è, d'altra parte, coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell'intimidazione, dell'influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite” (Cons. Stato,
Sez. III, 12/06/2024. n. 5284).
Risulta infondato anche il terzo motivo atteso che, nella materia delle interdittive antimafia, si esprime in maniera spiccata l'incisione unilaterale della sfera giuridica dei consociati, nella specie delle imprese, da parte della pubblica autorità in ragione di preminenti finalità di salvaguardia dell'ordine pubblico economico dalle insidiose infiltrazioni delle organizzazioni criminali: la potestà pubblica, in questa delicata materia, si muove quindi in un'ottica di natura dichiaratamente preventiva e cautelare, nel prudente bilanciamento tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica, spingendosi sino al punto di infliggere una “particolare forma di incapacità ex lege, parziale (in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione) e tendenzialmente temporanea” (cfr. Ad. Pl. n. 3 del 2018). La tutela della riespansione della libertà economica del singolo è, del resto, presente, nel Codice antimafia, il comma 5 dell'art. 91, il quale prevede, al venir meno delle circostanze considerate rilevanti ai fini della precedente emissione dell'interdittiva, che la Prefettura possa eventualmente disporre un aggiornamento delle informazioni antimafia (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 27 giugno 2025, n.
1458).
6. - In conclusione, sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
7. - Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa l'ampia sfera di discrezionalità attribuita al Prefetto in materia.
P.Q.M. N. 00700/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento della denominazione della società ricorrente, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e altre persone giuridiche richiamate nel presente procedimento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RE EN, Presidente
RA IE, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RA IE RE EN N. 00700/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.