Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n.4426/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4426 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 10 gennaio 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Melito di Napoli Parte_1 C.F._1
alla Via Rose, 10/A presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Di Gennaro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Melito di Controparte_1 C.F._2
Napoli alla Via Rose, 10/A presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Di Gennaro che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 gennaio 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 18-11-2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Melito di Napoli il 10 settembre 2012, dal quale nascevano due figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] Per_1 Per_2
l'11.1.2018)- chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 2 gennaio 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
con ordinanza del 10-1-2025 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
- i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
- I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale. I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, con l'impegno per entrambi di consultarsi reciprocamente e tempestivamente relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione, che riguardano e riguarderanno i figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
- La casa familiare, sita in Melito di Napoli, alla via Roma n. 8, è di proprietà della sig.ra Parte_2
(madre della sig.ra ). La ricorrente con i due figli minori, continuerà a
[...] Controparte_1
vivere nella casa familiare con la di lei madre, con i due figli e . Per_1 Per_2
-Relativamente al calendario di visita padre/figli, il padre, essendo molto presente con entrambi i figli, li incontrerà liberamente, compatibilmente con i loro impegni. In ogni caso, i figli trascorreranno con il padre il lunedì dall'uscita della scuola alle ore 21:30, ed il venerdì sera saranno a cena con il padre. Il padre terrà con sé i figli minori, a fine settimana alterni, dal sabato sera, al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola. Inoltre, i figli trascorreranno con il padre, in alternanza con la madre, le festività natalizie e quelle pasquali.
Per il periodo estivo i figli trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, del mese di luglio e/o di agosto, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, con la madre e con il padre.
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Resta inteso che durante il periodo delle vacanze estive sarà sospeso il calendario di visita con
l'altro genitore. La madre trascorrerà con i figli il giorno del suo compleanno e del suo onomastico, nonché la festa della mamma;
il padre trascorrerà con i figli il giorno del suo compleanno e del suo onomastico, nonché la festa del papà; i minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno ed onomastico, in alternanza, con ciascun genitore;
i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore tutti gli ulteriori giorni festivi del calendario (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, etc.).
-Il sig. si obbliga alla corresponsione in favore della sig.ra dell'assegno di Pt_1 CP_1
mantenimento per i figli minori nella misura complessiva di € 550,00 mensili, da corrispondere anticipatamente non oltre il giorno 10 di ciascun mese. La suddetta somma sarà annualmente rivalutata, secondo gli indici ISTAT. Inoltre, il sig. si obbliga alla corresponsione in misura Pt_1
del 50% delle spese straordinarie necessarie di natura medica, ludico/ricreativa e scolastica.
- La sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico, pari attualmente a circa € 470,00 mensili CP_1
per entrambi i figli minori.
-La casa coniugale è di proprietà della madre della ricorrente, infatti la stessa vive con la di lei madre, e continuerà a viverci con i due figli e , in attesa di una diversa ed Per_1 Per_2
autonoma sistemazione.
- Visto l'art. 3 lett. B della l. 21/11/1967 n. 1185, così come novellato dall'art.24, l. 3/2003, i genitori si concedono espressamente il reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del documento valido per l'espatrio, nonché del passaporto, per i figli minori e . Per_1 Per_2
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge ed all'interesse della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nata a [...] il [...]); CP_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melito di Napoli (atto n.27, parte I, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2012) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
3 V.G. n.4426/2024
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 10 gennaio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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